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L’elezione del Presidente della Repubblica viene effettuata a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due
terzi dell’assemblea. Quando questa maggioranza non viene raggiunta dopo tre scrutini, allora basterà la
maggioranza assoluta (la metà più 1).
La nostra Costituzione, quindi, stabilisce che il Presidente della Repubblica non sia eletto direttamente
dall’elettorato, ma che sia eletto da deputati e senatori riuniti in seduta comune. (Questo, perché la
funzione di indirizzo politico non appartiene al Presidente della Repubblica ma appartiene ai senatori ed ai
deputati, quindi soltanto essi possono essere eletti dagli elettori).
Per essere eletto Presidente della Repubblica è sufficiente essere cittadino italiani, avere compiuto 50 anni
di età e godere di diritti civili e politici.
2) La durata in carica
Il Presidente della Repubblica dura in carica 7 anni dal giorno in cui effettua il giuramento di fedeltà alla
Repubblica di fronte al Parlamento.
Solitamente, il Presidente della Repubblica non viene rieletto in quanto una sua rielezione non comporta
equilibrio ma rappresenterebbe un elemento di freno (un Presidente durerebbe in carica per 14 anni
mentre i vari governi cambiamo più volte).
3) Le incompatibilità, la cessazione dall’ufficio, la supplenza
L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
La cessazione dell’ufficio può avvenire:
1. In via normale, per la scadenza dei sette anni;
2. Per impedimento permanente;
3. Per morte o dimissioni;
4. Per decadenza della carica in seguito, ad esempio, alla perdita dei diritti civili e politici.
Nel caso in cui il Presidente della Repubblica sia impedito temporaneamente o permanentemente (come
nel caso si una malattia grave) ad esercitare le proprie funzioni, la Costituzione non prevede un ufficio di
vice presidenza.
Di conseguenza, il Presidente verrà sostituito dal Presidente del Senato, che non avrà bisogno di nessun
atto di investitura e non dovrà effettuare il giuramento.
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Il supplente del Presidente acquista tutti i poteri del Presidente della Repubblica. Tuttavia, per correttezza
(visto che lo sostituisce per un determinato periodo), il supplente non effettuerà atti che condizionano
l’equilibrio dei rapporti fra gli organi costituzionali (come, ad esempio, lo scioglimento delle Camere).
4) Irresponsabilità del Presidente della Repubblica e suoi limiti, i suoi limiti, la controfirma costituzionale
Il Presidente della Repubblica durante il suo mandato gode dell’irresponsabilità politica e
dell’irresponsabilità giuridica.
Per quanto riguarda l’irresponsabilità politica, vediamo che il Presidente della Repubblica non è
responsabile degli atti degli atti compiuti durante le sue funzioni. Per questi atti è prevista la controfirma
del ministro (o dei ministri) proponente. Grazie alla controfirma, la responsabilità sugli atti sarà quindi dei
Ministri proponenti.
Per quanto riguarda l’irresponsabilità giuridica, il Presidente della Repubblica non è responsabile
civilmente e penalmente sugli atti compiuti durante il proprio mandato.
Tuttavia, come privato cittadino egli è pienamente responsabile ma, in materia penale, soltanto alla
scadenza del proprio mandato.
Due eccezioni all’irresponsabilità giuridica sono:
1. L’alto tradimento, cioè quando il Presidente si accorda con dolo con i poteri di altri Stati per
danneggiare gli interessi del proprio Stato;
2. Per attentato alla Costituzione, cioè quando con dolo emana un atto o una serie di atti per
modificare la Costituzione (come, ad esempio, per instaurare un regime dittatoriale).
In entrambi i casi, il Parlamento in seduta comune decide di mettere in stato di accusa il Presidente della
Repubblica, che dovrà essere giudicato dalla Corte Costituzionale.
5) Le attribuzioni
Il Presidente della Repubblica, nella nostra Costituzione, è posto al di fuori dei tre poteri fondamentali
dello Stato. Esso, infatti, non è un organo di questi poteri, ma è il Capo dello Stato.
Per quanto riguarda i tre poteri fondamentali, Il Presidente della Repubblica ha determinati poteri.
Per quanto riguarda il potere legislativo:
1. Indice le elezioni delle Camere e ne fissa la prima riunione e può convocare ciascuna Camera in via
straordinaria;
2. Può inviare messaggi alle Camere;
3. Prima di promulgare una legge, può chiedere con un messaggio motivato alle Camere una nuova
deliberazione;
4. Può nominare cinque senatori a vita;
5. Ecc. N 2 F
Per quanto riguarda il potere esecutivo e la funzione amministrativa:
1. Nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, i sottosegretari di Stato ed i commissari
straordinari di governo;
2. Nomina i funzionari dello Stato, nei casi indicati dalla legge;
3. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici;
4. Dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere;
5. Ecc.
Per quanto riguarda il potere giudiziario ed alla relativa funzione:
1. Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura;
2. Concede la grazia e commuta le pene;
3. Nomina cinque giudici della Corte Costituzionale;
4. Ecc.
6) I messaggi ed il potere di esternazione
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare una legge, può chiedere una nuova deliberazione alle
Camere attraverso un messaggio motivato.
Mediante questo messaggio, il Presidente può segnalare agli organi legislativi gravi necessità comuni o
l’esigenza di provvedere a determinate situazioni. Il tutto, senza prendere posizioni a favore di nessuna
parte politica.
Per quanto riguarda l’esternazione, il Presidente può e deve manifestare il proprio pensiero nelle forme e
nei limiti voluti dalla Costituzione, cercando chiaramente di evitare di schierarsi con i vari partiti politici e di
evitare che sorga il “partito del Presidente”.
Quindi, il Presidente della Repubblica non deve assolutamente svolgere funzioni di indirizzo politico.
7) Lo scioglimento delle Camere
Il Presidente della Repubblica ha il potere di sciogliere le Camere al verificarsi di determinati avvenimenti.
Le Camere possono essere sciolte:
1. In seguito a contrasti tra Parlamento e Governo, dove il Parlamento promuove la mozione di
sfiducia contro il Governo;
2. Quando le Camere non rispecchiano più la volontà del corpo elettorale;
3. Quando le Camere non riescono a formare una maggioranza stabile e, di conseguenza, si
compromette il buon andamento dello svolgimento delle funzioni.
Nel caso in cui il Governo venga battuto da un voto di sfiducia, il Presidente della Repubblica può:
1. Sciogliere le Camere ed indire nuove elezioni;
2. Cercare di formare un nuovo Governo, cercando di eliminare i vari contrasti interni.
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