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Capitolo 2: Il presidente della repubblica

L'elezione

Il Presidente della Repubblica viene eletto dal Parlamento in seduta comune integrato da 3 delegati per ogni regione eletti nei vari consigli regionali, in modo tale da assicurare le minoranze. L’elezione del Presidente della Repubblica viene effettuata a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dell’assemblea. Quando questa maggioranza non viene raggiunta dopo tre scrutini, allora basterà la maggioranza assoluta (la metà più 1).

La nostra Costituzione, quindi, stabilisce che il Presidente della Repubblica non sia eletto direttamente dall’elettorato, ma che sia eletto da deputati e senatori riuniti in seduta comune. (Questo, perché la funzione di indirizzo politico non appartiene al Presidente della Repubblica ma appartiene ai senatori ed ai deputati, quindi soltanto essi possono essere eletti dagli elettori).

Per essere eletto Presidente della Repubblica è sufficiente essere cittadino italiano, avere compiuto 50 anni di età e godere di diritti civili e politici.

La durata in carica

Il Presidente della Repubblica dura in carica 7 anni dal giorno in cui effettua il giuramento di fedeltà alla Repubblica di fronte al Parlamento. Solitamente, il Presidente della Repubblica non viene rieletto in quanto una sua rielezione non comporta equilibrio ma rappresenterebbe un elemento di freno (un Presidente durerebbe in carica per 14 anni mentre i vari governi cambiano più volte).

Le incompatibilità, la cessazione dall'ufficio, la supplenza

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. La cessazione dell’ufficio può avvenire:

  • In via normale, per la scadenza dei sette anni;
  • Per impedimento permanente;
  • Per morte o dimissioni;
  • Per decadenza della carica in seguito, ad esempio, alla perdita dei diritti civili e politici.

Nel caso in cui il Presidente della Repubblica sia impedito temporaneamente o permanentemente (come nel caso di una malattia grave) ad esercitare le proprie funzioni, la Costituzione non prevede un ufficio di vice presidenza. Di conseguenza, il Presidente verrà sostituito dal Presidente del Senato, che non avrà bisogno di nessun atto di investitura e non dovrà effettuare il giuramento.

Il supplente del Presidente acquista tutti i poteri del Presidente della Repubblica. Tuttavia, per correttezza (visto che lo sostituisce per un determinato periodo), il supplente non effettuerà atti che condizionano l’equilibrio dei rapporti fra gli organi costituzionali (come, ad esempio, lo scioglimento delle Camere).

Irresponsabilità del presidente della repubblica

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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