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Il Presidente della Repubblica
Elezione e durata in carica
Il presidente della Repubblica viene eletto dal Parlamento in seduta comune integrato da 58 delegati regionali (tre per ciascuna regione; la Valle d'Aosta ne ha uno solo).
L'art. 83 Cost. richiede una maggioranza qualificata nelle prime tre votazioni; la maggioranza assoluta dalla quarta in poi.
Unico requisito è che si tratti di un cittadino che abbia compiuto i 50 anni di età e che goda dei diritti politici e civili (art. 84 Cost.).
Il presidente gode di un assegno e di una dotazione finanziaria entrambi fissati per legge.
La durata della carica è di sette anni (art. 85 Cost.).
Quando il presidente non sia in grado di adempiere temporaneamente alle sue funzioni, l'esercizio di esse passa al presidente del Senato della Repubblica (art. 86 Cost.): l'istituto viene chiamato supplenza.
Nell'ipotesi di una semplice visita all'estero, ancorché prolungata, il supplente farà
bene a limitarsiad atti di "ordinaria amministrazione".Ma nel caso in cui, ad esempio, a causa di una seria malattia o di un grave intervento che lasci peròsperare in una ripresa dell'esercizio delle funzioni (senza che si configuri perciò l'ipotesi di cuiall'art. 86 Cost., che prevede l'indizione delle elezioni per sostituire il presidente in caso diinadempimento permanente oltre che di morte o di dimissioni), si può anche pensare a un pienoesercizio della supplenza.Il presidente che cessa per qualsiasi ragione dalla sua carica, diventa senatore di diritto e a vita, ameno che vi rinunzi (art. 59 Cost.), la rinuncia fu prevista per dargli modo, eventualmente, diricandidarsi a cariche elettive.
Le attribuzioni del presidente della Repubblica
Il presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale (art. 87 Cost.): sitratta di una figura che non ha funzioni di indirizzo politico.
Bensì di garanzia. In base all'art. 89 Cost. gli atti del presidente non sono riconosciuti come validi se non sono controfirmati da un componente del governo (controfirma). La previsione dell'obbligo di controfirma ha fatto nascere nel tempo una disputa circa il carattere, sostanziale o meramente formale, di molti poteri del presidente.
I poteri che la Costituzione attribuisce al presidente della Repubblica sono:
- In ordine alla rappresentanza esterna. Il presidente accredita e riceve i rappresentanti diplomatici; ratifica i trattati (art. 87 Cost.); dichiara lo stato di guerra (art. 87 Cost.); effettua le visite ufficiali all'estero, sempre accompagnato da un componente del governo, per lo più il ministro degli affari esteri.
- In ordine all'esercizio delle funzioni parlamentari. Il presidente della Repubblica nomina fino a 5 senatori a vita (art. 59 Cost.); può convocare le Camere in via straordinaria (art. 62 Cost.); indice le elezioni e fissa la
prima riunione delle nuove Camere (art. 87 Cost.); può inviare messaggi alle Camere (art. 87 Cost.); può sciogliere le Camere o una di esse, non potendolo fare negli ultimi sei mesi del mandato, a meno che questi non coincidano con gli ultimi sei mesi della legislatura (art. 88 Cost.).
In ordine alla funzione legislativa. Il presidente promulga le leggi approvate dal Parlamento (art. 73 e 85 Cost.) e può con messaggio motivato (che accompagna l'atto di rinvio) chiedere una nuova deliberazione (art. 74 Cost.); autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge del governo (art. 87 Cost.).
In ordine alla funzione esecutiva e di governo-indirizzo. Il presidente nomina il presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i ministri (art. 92 Cost.); accoglie il giuramento del governo (art. 93 Cost.) e ne accetta le dimissioni; emana i decreti aventi