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L’unica cosa che la costituzione ci dice è che è il capo di stato e rappresenta l’unità
nazionale, che comunque non è sufficienze senza dar spazio alle interpretazioni a
definire un preciso ruolo al presidente della repubblica.
3. Capo dello Stato come figura simbolica
Il presidente della repubblica (come il Re) si dice essere una figura simbolica nel
senso che non può mancare perché da una parte le società, dall’altra i testi
costituzionali, non possono fare a meno di una figura di riferimento unitaria. Negli
scritti più politici di Freud egli ha sempre sottolineato che le società stanno insieme
per il verificarsi di 2 eventi, senza dei quali la società si disintegrerebbe:
1. L’abbandono della libido come sentimento principale per tenere insieme
le persone: stanno insieme perché gli individui abbandonano gli istinti
primordiali a favore di sentimenti di fratellanza
2. Così come avviene nella famiglia, avviene nella società, essa sta insieme
perché vi è un’autorità paterna. Nelle società gli individui tendono a
riconoscersi in un’identità superiore a loro: il capo.
Per i sistemi costituzionali è quindi il Capo dello Stato. Indipendentemente dai testi
costituzionali il Presidente della Repubblica tende in alcune circostanze a diventare
come una figura paterna che rappresenta un’unità simbolica, da consigli e placa gli
animi. Lo dovrà fare anche guardando il testo costituzionale, ma ci sono stati
moltissimi casi in cui il presidente della repubblica interviene non perché glielo dice
la costituzione ma perché, appunto, rappresenta quest’unità simbolica.
Sempre restando in ambito, ''filosofico'', un buon modo per delineare la figura del
Capo dello Stato è differenziare la potestas (i poteri) dall’auctoritas (ovvero la virtù
di colui che consiglia e cerca di influenzare le decisioni altrui). Facciamo un esempio
recente: Napolitano chiese al parlamento di nominare i due giudici della corte
costituzionale di scadenza parlamentare, questo non lo fece e lui forzò un po’ la
sostanza, infrangendo una regola sul quando nominarli. È quindi intervenuto
attraverso un auctoritas per tenere insieme l’ordinamento. Quindi è chiaro che il
Presidente della repubblica cerca di stare nella potestas, ma tende all’auctoritas in
alcune situazioni problematiche.
4. Il Presidente della Repubblica nella Costituzione
Elezione del Presidente della Repubblica
L’organo che lo elegge è il Parlamento in seduta comune, al quale si aggiungono tre
delegati per ciascuna regione (tranne la Valle d’Aosta che ne ha uno). Nella mente dei
costituenti si voleva allargare la votazione e si scelse un collegio molto ampio proprio
perché il Presidente della Repubblica deve rappresentare l’unità nazionale, e quindi
anche le autonomie territoriali.
La maggioranza richiesta è quella qualificata per i primi tre scrutini, nel quarto è
assoluta. Quindi è chiaro che ci dev’essere un consenso ampio (2/3), e che non basta
la maggioranza relativa, dove i si devono prevalere sui no (serve ad esempio per
eleggere il governo).
Quando giura, non all’atto di nomina. Il presidente della repubblica è tale solo
dall’accettazione della carica perché può anche essere eletto e decidere di non giurare.
È successo di vedere presidenti della repubblica eletti al primo turno e presidenti
eletti al sedicesimo turno, che sono riusciti ad avere la più ampia percentuale di voti
mai raggiunta da un presidente della repubblica (Sandro Pertini, 16esimo scrutino,
84% dei voti). Ci sono stati poi Presidenti eletti al primo turno che poi hanno
scontentato tutti i propri elettori, come Cossiga.
Prerequisiti del presidente
Ai sensi dell'art. 84 Cost., sono richiesti la cittadinanza, il compimento dei 50 anni di
età e il godimento dei diritti civili e politici.
Per quanto riguarda la carica, oltre a disporre l'incompatibilità assoluta dell'ufficio di
Presidente con qualsiasi altra carica (art. 84.2 Cost.), il testo costituzionale prevede
una durata di 7 anni, 2 in più rispetto a quella del Parlamento, 2 in meno di quella dei
giudici costituzionali e disciplina un procedimento specifico per l'indizione delle
elezioni.
La scelta di sette anni è tesa a rendere il più possibile autonomo il presidente della
repubblica dal parlamento. Durante il suo mandato infatti il parlamento cambia, ma
lui resta. La nostra Costituzione non dice nulla sulla possibilità di rielezione del
Presidente della Repubblica.
Impedimenti e supplenza del Presidente della Repubblica
Ai sensi dell'art. 86.1 Cost., spetta al Presidente del Senato l'esercizio delle funzioni
del Presidente della Repubblica nel caso in cui non possa adempirle.
La sostituzione spetta al Presidente del Senato per due ragioni:
1. si tratta della seconda carica dello Stato dopo quella del Capo dello Stato
2. il Presidente dei Deputati già presiede il Parlamento in seduta comune, che ha
il potere di eleggere il Capo dello Stato
Maggiori complessità si sono riscontrate nel momento in cui l'inadempimento
presidenziale si è rivelato non temporaneo ma permanente. L'art. 86.2 Cost., in effetti,
equipara l'impedimento permanente alla morte e alle dimissioni.
In tutti questi tre casi, spetta al Presidente della Camera l'indizione entro 15 giorni,
delle nuove elezioni presidenziali, salvo il maggior termine se le Camere sono sciolte
o mancano meno di 3 mesi allo scioglimento.
5. Funzioni del Presidente della Repubblica
Non detiene né il potere legislativo ne quello esecutivo né ovviamente quello
giudiziario, tuttavia, esercita competenze inerenti a tutti e tre i poteri tradizionali.
1. L'attribuzione più importante, nei confronti dell'organo Parlamento, è lo
scioglimento, che ai sensi, dell'art. 88 Cost., può avvenire solo dopo aver
sentito i Presidenti delle Camere e può essere disposto anche per un solo ramo
del Parlamento. Il parere dei Presidenti di Camera e Senato è obbligatorio ma
non vincolante.
Il presidente non può sciogliere le Camere negli ultimi 6 mesi del suo mandato,
il cd. ''semestre bianco''. In questo modo i Costituenti intesero evitare che il
Capo dello Stato in carica, a fronte di una remota possibilità di rielezione,
optasse per lo scioglimento delle Camere allo scopo di creare una nuova
maggioranza più favorevole alla sua riconferma.
2. Ai sensi dell'art. 59.2 Cost., ha il potere di nominare senatori a vita 5
cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti in campo scientifico,
letterario, sociale e artistico.
Il Presidente stesso alla fine del suo mandato diviene, come prevede l'art. 59.1
Cost., senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia.
3. Ai sensi dell'art. 74 Cost., il potere di rinvio delle leggi al Parlamento.
Prima di promulgare una legge, il Presidente può, infatti, con un messaggio
motivato, chiedere alle Camere una nuova deliberazione. Sui motivi del rinvio
la dottrina sostiene che essi debbano riguardare violazione della Costituzione.
1. Il potere di grazia: nella prima fase repubblicana si contarono
40/50mila grazie all’anno perché il parlamento non riformò
l’ordinamento penitenziario, il codice penale e le carceri ferme da tempo. Si
mandava ancora in carcere ad esempio per reato di sciopero per fini
contrattuali. Fino al 2006 il potere di grazia era visto come un potere del
governo, infatti la parola più importante spettava al governo. Tuttavia il capo
dello stato non era completamente escluso, ma interveniva sporadicamente in
materia di grazia. La soluzione, infatti, era per lo più politica (erano d’accordo
presidente della repubblica e governo). Nel 2006 Ciampi voleva dare la grazia
a Bompressi, ma il ministro di grazia e giustizia era in completo disaccordo. Si
andò quindi di fronte alla corte costituzionale. Divenne cosi una questione
politica che venne criticata, appunto, per elevato rischio di politicizzare la corte
stessa. Infatti le questioni politiche non dovrebbero coinvolgere la corte e
Ciampi ricevette molte critiche. Con la sentenza 200 del 2006 la Corte disse
che la grazia deve essere uno strumento utilizzato per motivi eminentemente
umanitari. La stessa sentenza disse che in mano al governo la grazia rischia di
snaturarsi. Quindi vinse il capo dello stato, il cui atto deve comunque essere
controfirmato. Le critiche alla sentenza della corte non tardarono ad arrivare:
- C’è chi pensa che la corte abbia dato una connotazione non giusta alla
grazia in quanto questa non ha solo fini umanitari ma ha dentro sé motivi di
politicità (basti pensare alla grazia data a terroristi per maturare buoni rapporti
in contesto internazionale)
- Se la corte dice che l’ultima parola di grazia spetta al Presidente della
Repubblica, cosa succede alla responsabilità? La Corte non risponde, rimane
un problema non risoluto. La controfirma dell’atto di grazia significa che il
governo si assume la responsabilità e ne risponde di fronte al parlamento eletto
dai cittadini, ma se il Presidente della Repubblica è per Costituzione
politicamente irresponsabile (eccetto per alto tradimento ed attentato alla
Costituzione) chi risponde dell’atto di grazia? Non il governo perché la corte
stessa ha detto che deve mettere la controfirma. Ma nemmeno il capo di stato
perché per costituzione è irresponsabile.
Vediamo ora un altro potere per il quale la controfirma assume una valenza di “atto
dovuto”. Così come il Presidente della Repubblica può rinviare una legge, allo stesso
modo quando un disegno di legge è di iniziativa governativa, non va direttamente ai
presidenti delle due camere, ma è lo stesso Presidente ad autorizzare la presentazione
dei disegni di legge di iniziativa governativa al Parlamento. Questo è un potere
sostanzialmente presidenziale, utilizzato pochissimo dal Presidente della Repubblica
che ha sempre autorizzato la presentazione dei disegni di legge del governo al
Parlamento, tanto poi avrà comunque dopo la possibilità di rinviare al parlamento il
disegno di legge.
Il caso di scuola ci fu quando Ciampi col disegno di legge elettorale di centrodestra
(che poi diventerà quello vigente) si rifiutò di presentarlo al parlamento in quanto il
premio di maggioranza era attribuito anche per il senato a livello nazionale.
Ci sono poi atti che sono formalmente presidenziali, ma la sostanza è decisa dal
governo: ad esempio l’indizione del referendum abrogativo e le elezioni.
Vediamo infine la categoria deg