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Il Presidente della Repubblica

Le funzioni del capo dello stato

Le funzioni del capo dello stato sono descritte dall’articolo 83 all’articolo 91 della Costituzione.

Articolo 87

Il Presidente della Repubblica rappresenta l’unità nazionale e ricalca la figura del monarca nello Statuto Albertino, esercitando funzioni di garanzia o di contropotere, alle quali sono affiancati degli strumenti utili a evitare nuove derive autoritarie. Il suo ruolo non è, però, disciplinato in ogni suo minimo aspetto, così come non lo era quello delle altre istituzioni dello Stato, al fine di consentire alla comunità politica di trovare il suo assetto più consono al contesto storico.

Una seconda preoccupazione dei padri costituenti era quella di impedire che un presidente esercitasse dei poteri di garanzia attiva (secondo la dottrina Schmidt, che prefigurava un capo dello stato “custode della Costituzione”) troppo autonomi e diretti e, quindi, pericolosamente decisionisti (una posizione presente nella Costituzione di Weimar che legittimò, però, la successione di Hitler a Hindenburg). Per questo, l’Assemblea Costituente disegnò la Presidenza della Repubblica come un organo dai poteri a fisarmonica, che si espandono e ritraggono a seconda della realtà politica del momento.

Si tratta, dunque, di un potere neutro che prevede un ruolo di intervento quando la situazione è in stallo e di blocco quando il sistema rischia di funzionare in modo distorto rispetto alla volontà dei costituenti, è sia un arbitro che controlla la correttezza del funzionamento delle istituzioni, sia un propulsore che smuove il sistema quando questo va in stallo.

Articolo 84

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino di almeno 50 anni e che abbia il pieno godimento dei diritti civili e politici, deve essere cioè un soggetto dotato di una certa “senioritas” – una maggiore anzianità da cui derivi una maggiore saggezza – e che abile a rappresentare pienamente la Nazione possedendo gli strumenti della cittadinanza nella loro interezza.

La sua è una carica incompatibile con qualsiasi altra carica, pubblica o privata, per evitare che si presenti un potenziale conflitto di interessi che metta in dubbio l’assunto che la voce del Capo dello Stato è quella della nazione e dei suoi interessi esclusivi e non risponde agli interessi di alcun ente pubblico o privato. Il suo assegno e la sua dotazione sono determinati per legge al fine di affrancarlo dalle pressioni dell’esecutivo e porre l’esercizio amministrativo delle proprie competenze sotto il suo controllo, svincolando questa parte della Pubblica Amministrazione dai ministeri e dai dipartimenti dell’esecutivo, questo perché il Presidente deve essere autonomo e indipendente.

Articolo 83

Il Presidente è eletto dal Parlamento riunito in seduta comune e, al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze, dai delegati regionali (in numero di 3 per ogni regione e 1 per la Valle d’Aosta). La votazione, che avviene a scrutinio segreto, porta all’elezione solo con il raggiungimento del quorum di 2/3 dei componenti dell’assemblea per i primi due scrutini o della maggioranza assoluta di essi dal terzo scrutinio in poi.

L’assemblea è composta, quindi, da almeno 1003 elettori (630 deputati + 315 senatori + 58 delegati regionali + senatori a vita), dove i 58 delegati delle regioni sono eletti dal Consiglio Regionale, l’organo che rappresenta la comunità regionale, non il suo governo politico, sono composti dai rappresentanti e della maggioranza consigliare e della minoranza (la Valle d’Aosta ha un solo delegato sia per la limitata estensione territoriale e demografica, sia per la sua tradizionale coesione) e hanno la funzione di dare al Presidente il ruolo di rappresentare la complessità territoriale della nazione unita. Lo scrutinio segreto svincola i votanti da problemi di responsabilità politica dovuta al rispetto (o mancato tale) della linea di partito e unita alla maggioranza iniziale dei due terzi contribuisce a fare del Capo dello Stato un soggetto “super partes”, slegato dai diktat delle maggioranze e dei partiti. Questi processi garantiscono la figura presidenziale come rappresentante esperto e competente dell’unità nazionale.

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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