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La Presidenza della Repubblica
Stato, al fine di consentire alla comunità politica di trovare il suo assetto più consono al contesto storico. Una seconda preoccupazione dei padri costituenti era quella di impedire che un Presidente esercitasse dei poteri di garanzia attiva (secondo la dottrina Schmidt, che prefigurava un capo dello stato “custode della Costituzione”) troppo autonomi e diretti e, quindi, pericolosamente decisionisti (una posizione presente nella Costituzione di Weimar che legittimò, però, la successione di Hitler a Hindenburg). Per questo, l’Assemblea Costituente disegnò la Presidenza della Repubblica come un organo dai poteri a fisarmonica, che si espandono e ritraggono a seconda della realtà politica del momento. Si tratta, dunque, di un potere neutro che prevede un ruolo di intervento quando la situazione è in stallo e di blocco quando il sistema rischia di funzionare in modo distorto rispetto alla volontà dei costituenti.Sia un arbitro che controlla la correttezza del funzionamento delle istituzioni, sia un propulsore che smuove il sistema quando questo va in stallo.
- Articolo 84: può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino di almeno 50 anni e che abbia il pieno godimento dei diritti civili e politici, deve essere cioè un soggetto dotato di una certa "senioritas" – una maggiore anzianità da cui derivi una maggiore saggezza – e che sia in grado di rappresentare pienamente la Nazione possedendo gli strumenti della cittadinanza nella loro interezza. La sua è una carica incompatibile con qualsiasi altra carica, pubblica o privata, per evitare che si presenti un potenziale conflitto di interessi che metta in dubbio l'assunto che la voce del Capo dello Stato è quella della nazione e dei suoi interessi esclusivi e non risponde agli interessi di alcun ente pubblico o privato. Il suo assegno e la sua dotazione sono determinati per legge al fine
di affrancarlo dalle pressioni dell'esecutivo e porre l'esercizio amministrativo delle proprie competenze sotto il suo controllo, svincolando questa parte della Pubblica Amministrazione dai ministeri e dai dipartimenti dell'esecutivo, questo perché il Presidente deve essere autonomo e indipendente.
Articolo 83: il Presidente è eletto dal Parlamento riunito in seduta comune e, al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze, dai delegati regionali (in numero di 3 per ogni regione e 1 per la Valle d'Aosta). La votazione, che avviene a scrutinio segreto, porta all'elezione solo con il raggiungimento del quorum di 2/3 dei componenti dell'assemblea per i primi due scrutini o della maggioranza assoluta di essi dal terzo scrutinio in poi. L'assemblea è composta, quindi, da almeno 1003 elettori (630 deputati + 315 senatori + 58 delegati regionali + senatori a vita), dove i 58 delegati delle regioni sono eletti dal Consiglio Regionale.
l'organo che rappresenta la comunità regionale, non il suo governo politico, sono composti dai rappresentanti e della maggioranza consigliare e della minoranza (la Valle d'Aosta ha un solo delegato sia per la limitata estensione territoriale e demografica, sia per la sua tradizionale coesione) e hanno la funzione di dare al Presidente il ruolo di rappresentare la complessità territoriale della nazione unita. Lo scrutinio segreto svincola i votanti da problemi di responsabilità politica dovuta al rispetto (o mancato tale) della linea di partito e unita alla maggioranza iniziale dei due terzi contribuisce a fare del Capo dello Stato un soggetto "super partes", slegato dai diktat delle maggioranze e dei partiti. Questi processi garantiscono la figura presidenziale come rappresentante esperto e competente dell'unità nazionale. - Articolo 85: il mandato presidenziale dura 7 anni, 2 in più rispetto alla legislatura, svincolandoCosì il capo dello stato dal giudizio politico del Parlamento che lo ha eletto, evitando che l'esercizio delle funzioni presidenziali sia finalizzato alla rielezione e riducendo la probabilità che una doppia elezione (politiche e presidenziale) causi un blocco istituzionale. La convocazione dell'assemblea da parte del Presidente della Camera dei Deputati è regolata in modo da giungere alla scadenza del mandato conoscendo il nome del successore e è prevista 30 giorni prima della scadenza o entro 15 giorni dall'insediamento delle nuove Camere (nel caso queste siano sciolte o a meno di tre mesi dalla loro cessazione) con contestuale proroga dei poteri del Presidente uscente, il quale non può però sciogliere le Camere durante gli ultimi sei mesi del suo mandato (articolo 88) salvo che questi coincidano almeno in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura (aggiunta del 1991), questo per evitare l'abuso del potere di scioglimento.
(per forzare la rielezione) o fare del Presidente’l’espressione di assisi parlamentari la cui legittimazione è in scadenza. Nel caso in cui l’elezioneavvenga nel corso dei primi scrutini, è consuetudine che il Capo dello Stato uscente dia le dimissionicosicché il suo successore possa procedere a assumerne le funzioni dopo aver prestato giuramento difedeltà alla Repubblica e di osservanza della sua Costituzione davanti al Parlamento riunito in sedutacomune, senza i delegati regionali (articolo 91). In caso di morte o di impedimento permanente delPresidente della Repubblica, il Presidente della Camera indice l’elezione del nuovo Presidente entro15 giorni (salvo un termine maggiore in caso di scioglimento delle Camere o di fine dellalegislatura), mentre il Presidente del Senato fa le veci di Capo dello Stato durante l’interregno(questo per evitare conflitti di interessi per il Presidente della Camera, che presiede l’assemblea
che eleggerà il nuovo Presidente), come previsto dall'articolo 86. L'unica volta che si è presentato un caso di questo tipo fu con Antonio Segni nel 1964 e l'avvenuta incapacità del Presidente fu attestata - ufficialmente - dallo stesso durante un momento di lucidità.
Articolo 90: il Presidente non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni tranne nei casi di alto tradimento e attentato alla Costituzione, per i quali la messa in stato di accusa deve essere votata dalla maggioranza assoluta del Parlamento riunito in seduta comune (secondo un voto segreto, come previsto nei regolamenti parlamentari). Il giudizio avviene da parte dei 15 giudici della Corte Costituzionale (di cui solo 5 sono di nomina presidenziale) in aggiunta a altri 16 membri (estratti a sorte da un elenco di cittadini eleggibili a senatore votato dal Parlamento ogni 9 anni) come previsto dall'articolo 135, che definisce le
Competenze della Corte (in particolare garantire il rispetto dei principi e delle leggi costituzionali controllando la legittimità degli atti legislativi e regolando i conflitti fra i poteri dello stato) come organo supremo di garanzia e di chiusura (cioè di ultimo livello) dell'ordine costituzionale. Se il Presidente potesse essere giudicato da un tribunale ordinario verrebbe lesa la sovranità stessa del Paese e si è quindi deciso di sottoporlo al solo giudizio dell'organo supremo in materia di tenuta costituzionale dello Stato. L'irresponsabilità e l'improcedibilità giudiziaria nei confronti del Capo dello Stato significano che egli non può vedersi intestata la violazione della legge per atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, l'obiettivo è porre chi esercita l'ufficio di Presidente in una condizione di autonomia e garantire la libertà d'azione dell'istituzione.
stessa che, altrimenti, non sarebbe sovrana. Questo avviene nei limiti di una condotta mirante a limitare la sovranità dello Stato (alto tradimento) e di una condotta anticostituzionale, cioè un tentativo volontario di sovvertire l'ordinamento istituzionale e valoriale indicato protetto dalla Carta e non una condotta incostituzionale – che renderebbe la firma di una legge ritenuta poi illegittima dalla Corte Costituzionale foriera di una messa in stato di accusa (attentato alla costituzione), due ipotesi che insistono sul tentato sovvertimento dell'assetto costituzionale e che, in un'ottica di bilanciamento, fanno prevalere l'interesse collettivo della tutela della Costituzione e del mantenimento della sovranità del Paese. In questi casi, la Corte può sollevare il Presidente dal suo incarico e condannarlo, facendo scattare le procedure di sostituzione previste dall'articolo 86.- Il ruolo del Capo dello Stato è descritto
concretamente nella sentenza della Corte Costituzionale numero 1 del 2013, concernente l'utilizzo delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche tra il Presidente Napolitano e l'ex ministro dell'Interno Mancino nel quadro della e indagini sulla trattativa Stato-mafia e, in particolare, riguardante il conflitto di poteri tra Procura di Palermo e Presidenza della Repubblica e la loro archiviazione (per l'improcedibilità nei confronti del Presidente, mantenendo la loro validità come prova contro Mancino) o distruzione. Nel testo della sentenza, la Corte colloca il Presidente al di fuori dei poteri statali tradizionali e al di sopra delle parti politiche, in quanto egli, pur non avendo un potere decisionale autonomo, ha il potere di indurre il corretto funzionamento delle istituzioni e garantire il senso di coesione nazionale e l'armonia dei poteri. Si tratta, dunque, di un organo di moderazione e stimolo che interviene in situazioni di esorbitanza.o inerzia, non sostituendosi alle istituzioni ma assecondandone e riavviandone il normale funzionamento. In questo contesto, la Corte accolse la tesi della Presidenza della Repubblica (richiedente la distruzione delle trascrizioni) riconoscendo che, per svolgere le sue funzioni, egli deve tessere una "rete di raccordi" al fine di armonizzare le posizioni in conflitto e ricercare delle soluzioni attraverso l'uso discreto del "potere di persuasione", di cui una componente fondamentale è rappresentata dalle attività informali di raccordo, utili a formare dei giudizi parziali che concorrano all'elaborazione di un risultato, il quale è l'unico elemento giudicabile. Perciò, il Presidente deve poter contare sull'assoluta riservatezza delle sue comunicazioni con le sole eccezioni previste dall'articolo 90, da cui deriva la possibilità di condurre investigazioni invasive previa decisione della Commissione.parlamentare competente. Di conseguenza, le trascrizioni delle intercettazioni sono state distrutte per evitarne l'uso pubblico e il sindacato sulle attività del Presidente della Repubblica, il cui operato è giudicabile solo nel suo risultato complessivo e nei suoi effetti sulla società.