Elezione del presidente.
I requisiti sono fissati dall’art. 84 Costituzione . Il P.D.R deve :
Essere cittadino italiano.
- Aver compiuto il 50esimo anno di età . Il requisito dell’età ( all’epoca della stesura della
- Costituzione 50 anni rappresentavano un’età piuttosto avanzata) si pensava potesse
dare garanzie di autorità , maturità ed esperienza
Godere dei diritti civili e politici . Quindi non essere interdetto ( anche se ormai abbiamo
- visto che l’interdizione non esiste più) .
L’elezione del P.D.R prende avvio dalla convocazione 30 giorni prima della scadenza
del mandato da parte del Presidente della camera del Parlamento in seduta comune e
dei delegati regionali. Perché 30 giorni prima dalla scadenza del mandato? Perché si
vorrebbe che l’elezione del nuovo presidente avvenisse in modo che non ci siano
intervalli di tempo fra la fine del mandato del vecchio P.D.R e l’elezione del nuovo
P.D.R , in modo da non dover essere costretti a prorogare l’attività del Presidente
uscente. Ci sono degli accadimenti legati al momento delle elezioni. Il primo evento
previsto dall’ art. 85 , è quello dell’ipotesi per cui il P.D.R debba essere eletto a camere
sciolte oppure se mancano meno di 3 mesi alla fine della legislatura . In questo caso il
nuovo P.D.R dovrà essere eletto dal nuvo Parlamento , quindi si deve aspettare
secondo l’art. 85 che sia eletto il nuovo Parlamento il quale entro 15 giorni dalla sua
prima riunione dovrà eleggere il P.D.R . La ratio di questa previsione è duplice . La
prima è che le camere in scadenza sono sostanzialmente al minimo storico della loro
legittimazione politica o perché sono arrivate alla fine della legislatura quindi ormai il
voto del corpo elettorale risale a 5 anni addietro o perché c’è stato uno scioglimento
anticipato dato dal fatto che evidentemente il Parlamento non è più in grado di
esprimere una maggioranza. Quindi affidare ad un Parlamento in scadenza l’elezione
del P.D.R sarebbe inopportuno . La seconda ragione è più maligna : se si consentisse
al Parlamento ormai alla fine del mandato di eleggere il P.D.R, potrebbe accadere che
la maggioranza attuale in Parlamento ( che potrebbe essere la minoranza nel nuovo
Parlamento) elegga un suo candidato. Il secondo evento è quello legato alla
previsione di cui all’art.88 della Costituzione. L’art . 88 prevede che il P.D.R ha il potere
di sciogliere le Camere o anche una di esse. Il P.D.R sente i Presidenti di Camera e
Senato e poi scioglie le camere. Oltre allo scioglimento anticipato delle camere, spetta
al P.D.R lo scioglimento naturale delle camera , cioè quello che arriva fisiologicamente
nel momento in cui finisce la legislatura .Alla fine dei 5 anni è necessario un
provvedimento formale del P.D.R ( un decreto) che dichiari cessata la legislatura.
Questi decreti sono semplicissimi e spesso sono costituiti da un solo articolo che recita
“Il Presidente della Repubblica sentiti i presidenti di Camera e Senato decreta : art. 1.
La Camera e il Senato sono sciolti “. E’ l’atto formale con il quale si chiude la
legislatura. L’art. 88, 2° comma, prevede che questo potere del P.D.R in caso di
scioglimento anticipato non possa essere esercitato negli ultimi del suo mandato ( del
settennato presidenziale) . Questi 6 mesi sono detti semestre bianco. La ragion
d’essere di questa previsione sta nel fatto che se il Presidente potesse sciogliere le
Camere potrebbe rinviare le elezioni del proprio successore e questo oltretutto gli
consentirebbe di liberarsi di un Parlamento che gli è ostile sperando che le nuove
elezioni portino una maggioranza a lui favorevole che potrebbe in ipotesi rieleggerlo.
Questa previsione ha indotto a pensare che la nostra Costituzione ammetta ancorchè
implicitamente la rielezione del P.D.R , perché se non fosse possibile la rielezione la
previsione dell’art’88, 2° comma , potrebbe anche non esserci. La questione non è
puramente accademica perché l’anno scorso si è posto il problema dell’eventuale
rielezione di G. Napolitano e della legittimità di tale rielezione .Tanta parte della dottrina
e anche l’ex P.D.C e P.D.R Carlo Azeglio Ciampi sosteneva che la lunghezza del
mandato presidenziale induce a pensare che i costituenti avessero pensato ad un
unico mandato; con la rielezione secondo questi illustri esponenti si arriverebbe ad
una personalizzazione della carica. Nel 2013 Napolitano viene rieletto dal punto di vista
giuridico sulla scorta del suddetto art. 88, 2° comma , dal punto di vista politico poiché il
Parlamento si era dimostrato totalmente incapace di eleggere un altro P.D.R. Prima del
1991 l’art 88 si fermava qui e non diceva niente di ulteriore, però nel 1991 ci si rende
conto che così formulato l’art.88 creava un problema insolubile. Infatti nel 1991 è P.D.R
è Francesco Cossiga; il suo mandato dovrà scadere il 2 luglio del 1992 ma il 2 luglio
del 1992 è prevista anche la scadenza della legislatura. Sta cioè per verificarsi il c.d.
ingorgo istituzionale. Vigente l’art.88 nella formulazione appena ricordata nel 1992 il
P.D.R non avrebbe potuto procedere allo scioglimento naturale delle camere , perché
l’arti. 88 gli impedisce di sciogliere le camere nel semestre bianco non solo
anticipatamente ma anche per la scadenza naturale. Dall’altra parte arrivava l’art.85 ,
quindi le camere a loro volta non avrebbero potuto a 3 mesi dalla loro scadenza
eleggere il nuovo presidente che poi avrebbe dovuto scioglierle. Paralisi
istituzionale . A questo punto l’unica soluzione era una legge costituzionale che
modificasse l’art.88. La legge Costituzionale 1/1991 modifica l’art. 88 e aggiunge al
secondo comma al divieto di scioglimento delle camere nell’ultimo semestre del suo
mandato la frase “ salvo che essi coincidano ( i sei mesi del mandato) in tutto o in parte
con gli ultimi sei mesi della legislatura”. Quindi se ci dovesse essere una coincidenza
anche parziale fra semestre bianco e fine della legislatura il P.D.R può sciogliere le
camere.
Modalità di elezione del P.D.R.
Per la carica di Presidente non si presentano candidature ufficiali , poiché la
Costituzione non si esprime in proposito. Per i primi tre scrutini la maggioranza è due
terzi dei componenti l’assemblea ( aventi diritto) e dal quarto scrutinio si passa alla
maggioranza assoluta sempre degli aventi diritto. I delegati regionali sono in numero
esiguo ( meno di 60 , 3 per regione con l’eccezione della Val d’Aosta che ne possiede
1) ma hanno un valore simbolico perché si è voluto coinvolgere gli enti territoriali,
facendo arrivare il consenso anche da un livello più basso dell’organizzazione statale.
La previsione di queste maggioranze così alte trova la sua ragion d’essere nel rischio
che l’elezione del P.D.R sia il prodotto della sola maggioranza . ( quello che poi è
successo nella prima elezione di Napolitano , sostenuto dal centro-sinistra a fronte
dalla scheda bianca della coalizione di centro –destra) Spesso ai primi scrutini
vengono proposti dei candidati di bandiera , figure di spicco di un partito che solo per
essere stati nominati e votati traggono lustro e riconoscimento da questo tipo di
presentazione , oppure si vota scheda bianca . La scheda bianca potrebbe violare la
segretezza del voto perché serve ai partiti per contarsi ; quando ci sono delle
candidature in ballo il fatto che un partito inviti i propri esponenti in Parlamento a
votare scheda bianca vuol dire contare e compattare il gruppo. L’altro meccanismo è
quello di usare un candidato di facciata per far convergere tutti i voti su quest’ultimo
e vedere se la compagine è compatta. A volte si lanciano anche i c.d. ballon
d’essay , ovvero si fa una candidatura , circola un nome , si vede magari se votazione
dopo votazione i consensi aumentano. Dopo l’elezione il P.D.R giura davanti al
Parlamento in seduta comune. ( art.91 della Costituzione) Il momento del giuramento
è fondamentale perché segna il momento dell’insediamento ed è il momento in cui si
determina l’incompatibilità con qualsiasi altra carica , privata o pubblica , a titolo
oneroso o gratuito. Per prassi i P.D.R si sono dimessi anche dalle cariche all’interno dei
partiti. Durante il giuramento c’è anche il messaggio di insediamento ; all’atto del
giuramento il P.D.R pronuncia un messaggio di insediamento con il quale prefigura le
linee del suo mandato presidenziale .
Cessazione dal mandato.
L’art. 86 della Costituzione prevede che il P.D.R cessi dalle sue funzioni in caso di
impedimento permanente, di morte e in caso di dimissioni. Le dimissioni sono
immediatamente efficaci. Le dimissioni sono parecchio frequenti ; spesso uno o due
mesi prima della fine del loro mandato per far si che l’elezione avvenisse in un
momento calmo dal punto di vista istituzionale . A questa ipotesi bisogna aggiungere
anche quelle previste dalla Costituzione , cioè nel caso in cui la Corte Costituzionale a
seguito di procedimento di messa in stato d’accusa , pronunci la decadenza del
mandato perché il P.D.R si è reso colpevole del reato di alto tradimento o attentato alla
Costituzione. In tutti questi casi in attesa dell’insediamento del nuovo P.D.R le funzioni
di quest’ultimo sono assunte dal Presidente del Senato. Dopo che la sua carica è
cessata il P.D.R diventa senatore a vita a meno che non rinunci. Questa previsione è
data dal fatto che il senato può in questo modo godere della loro esperienza e poi per
far si che sapendo che poi saranno senatori a v
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Presidente della Repubblica
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