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Elezione del presidente.

I requisiti sono fissati dall’art. 84 Costituzione . Il P.D.R deve :

Essere cittadino italiano.

- Aver compiuto il 50esimo anno di età . Il requisito dell’età ( all’epoca della stesura della

- Costituzione 50 anni rappresentavano un’età piuttosto avanzata) si pensava potesse

dare garanzie di autorità , maturità ed esperienza

Godere dei diritti civili e politici . Quindi non essere interdetto ( anche se ormai abbiamo

- visto che l’interdizione non esiste più) .

L’elezione del P.D.R prende avvio dalla convocazione 30 giorni prima della scadenza

del mandato da parte del Presidente della camera del Parlamento in seduta comune e

dei delegati regionali. Perché 30 giorni prima dalla scadenza del mandato? Perché si

vorrebbe che l’elezione del nuovo presidente avvenisse in modo che non ci siano

intervalli di tempo fra la fine del mandato del vecchio P.D.R e l’elezione del nuovo

P.D.R , in modo da non dover essere costretti a prorogare l’attività del Presidente

uscente. Ci sono degli accadimenti legati al momento delle elezioni. Il primo evento

previsto dall’ art. 85 , è quello dell’ipotesi per cui il P.D.R debba essere eletto a camere

sciolte oppure se mancano meno di 3 mesi alla fine della legislatura . In questo caso il

nuovo P.D.R dovrà essere eletto dal nuvo Parlamento , quindi si deve aspettare

secondo l’art. 85 che sia eletto il nuovo Parlamento il quale entro 15 giorni dalla sua

prima riunione dovrà eleggere il P.D.R . La ratio di questa previsione è duplice . La

prima è che le camere in scadenza sono sostanzialmente al minimo storico della loro

legittimazione politica o perché sono arrivate alla fine della legislatura quindi ormai il

voto del corpo elettorale risale a 5 anni addietro o perché c’è stato uno scioglimento

anticipato dato dal fatto che evidentemente il Parlamento non è più in grado di

esprimere una maggioranza. Quindi affidare ad un Parlamento in scadenza l’elezione

del P.D.R sarebbe inopportuno . La seconda ragione è più maligna : se si consentisse

al Parlamento ormai alla fine del mandato di eleggere il P.D.R, potrebbe accadere che

la maggioranza attuale in Parlamento ( che potrebbe essere la minoranza nel nuovo

Parlamento) elegga un suo candidato. Il secondo evento è quello legato alla

previsione di cui all’art.88 della Costituzione. L’art . 88 prevede che il P.D.R ha il potere

di sciogliere le Camere o anche una di esse. Il P.D.R sente i Presidenti di Camera e

Senato e poi scioglie le camere. Oltre allo scioglimento anticipato delle camere, spetta

al P.D.R lo scioglimento naturale delle camera , cioè quello che arriva fisiologicamente

nel momento in cui finisce la legislatura .Alla fine dei 5 anni è necessario un

provvedimento formale del P.D.R ( un decreto) che dichiari cessata la legislatura.

Questi decreti sono semplicissimi e spesso sono costituiti da un solo articolo che recita

“Il Presidente della Repubblica sentiti i presidenti di Camera e Senato decreta : art. 1.

La Camera e il Senato sono sciolti “. E’ l’atto formale con il quale si chiude la

legislatura. L’art. 88, 2° comma, prevede che questo potere del P.D.R in caso di

scioglimento anticipato non possa essere esercitato negli ultimi del suo mandato ( del

settennato presidenziale) . Questi 6 mesi sono detti semestre bianco. La ragion

d’essere di questa previsione sta nel fatto che se il Presidente potesse sciogliere le

Camere potrebbe rinviare le elezioni del proprio successore e questo oltretutto gli

consentirebbe di liberarsi di un Parlamento che gli è ostile sperando che le nuove

elezioni portino una maggioranza a lui favorevole che potrebbe in ipotesi rieleggerlo.

Questa previsione ha indotto a pensare che la nostra Costituzione ammetta ancorchè

implicitamente la rielezione del P.D.R , perché se non fosse possibile la rielezione la

previsione dell’art’88, 2° comma , potrebbe anche non esserci. La questione non è

puramente accademica perché l’anno scorso si è posto il problema dell’eventuale

rielezione di G. Napolitano e della legittimità di tale rielezione .Tanta parte della dottrina

e anche l’ex P.D.C e P.D.R Carlo Azeglio Ciampi sosteneva che la lunghezza del

mandato presidenziale induce a pensare che i costituenti avessero pensato ad un

unico mandato; con la rielezione secondo questi illustri esponenti si arriverebbe ad

una personalizzazione della carica. Nel 2013 Napolitano viene rieletto dal punto di vista

giuridico sulla scorta del suddetto art. 88, 2° comma , dal punto di vista politico poiché il

Parlamento si era dimostrato totalmente incapace di eleggere un altro P.D.R. Prima del

1991 l’art 88 si fermava qui e non diceva niente di ulteriore, però nel 1991 ci si rende

conto che così formulato l’art.88 creava un problema insolubile. Infatti nel 1991 è P.D.R

è Francesco Cossiga; il suo mandato dovrà scadere il 2 luglio del 1992 ma il 2 luglio

del 1992 è prevista anche la scadenza della legislatura. Sta cioè per verificarsi il c.d.

ingorgo istituzionale. Vigente l’art.88 nella formulazione appena ricordata nel 1992 il

P.D.R non avrebbe potuto procedere allo scioglimento naturale delle camere , perché

l’arti. 88 gli impedisce di sciogliere le camere nel semestre bianco non solo

anticipatamente ma anche per la scadenza naturale. Dall’altra parte arrivava l’art.85 ,

quindi le camere a loro volta non avrebbero potuto a 3 mesi dalla loro scadenza

eleggere il nuovo presidente che poi avrebbe dovuto scioglierle. Paralisi

istituzionale . A questo punto l’unica soluzione era una legge costituzionale che

modificasse l’art.88. La legge Costituzionale 1/1991 modifica l’art. 88 e aggiunge al

secondo comma al divieto di scioglimento delle camere nell’ultimo semestre del suo

mandato la frase “ salvo che essi coincidano ( i sei mesi del mandato) in tutto o in parte

con gli ultimi sei mesi della legislatura”. Quindi se ci dovesse essere una coincidenza

anche parziale fra semestre bianco e fine della legislatura il P.D.R può sciogliere le

camere.

Modalità di elezione del P.D.R.

Per la carica di Presidente non si presentano candidature ufficiali , poiché la

Costituzione non si esprime in proposito. Per i primi tre scrutini la maggioranza è due

terzi dei componenti l’assemblea ( aventi diritto) e dal quarto scrutinio si passa alla

maggioranza assoluta sempre degli aventi diritto. I delegati regionali sono in numero

esiguo ( meno di 60 , 3 per regione con l’eccezione della Val d’Aosta che ne possiede

1) ma hanno un valore simbolico perché si è voluto coinvolgere gli enti territoriali,

facendo arrivare il consenso anche da un livello più basso dell’organizzazione statale.

La previsione di queste maggioranze così alte trova la sua ragion d’essere nel rischio

che l’elezione del P.D.R sia il prodotto della sola maggioranza . ( quello che poi è

successo nella prima elezione di Napolitano , sostenuto dal centro-sinistra a fronte

dalla scheda bianca della coalizione di centro –destra) Spesso ai primi scrutini

vengono proposti dei candidati di bandiera , figure di spicco di un partito che solo per

essere stati nominati e votati traggono lustro e riconoscimento da questo tipo di

presentazione , oppure si vota scheda bianca . La scheda bianca potrebbe violare la

segretezza del voto perché serve ai partiti per contarsi ; quando ci sono delle

candidature in ballo il fatto che un partito inviti i propri esponenti in Parlamento a

votare scheda bianca vuol dire contare e compattare il gruppo. L’altro meccanismo è

quello di usare un candidato di facciata per far convergere tutti i voti su quest’ultimo

e vedere se la compagine è compatta. A volte si lanciano anche i c.d. ballon

d’essay , ovvero si fa una candidatura , circola un nome , si vede magari se votazione

dopo votazione i consensi aumentano. Dopo l’elezione il P.D.R giura davanti al

Parlamento in seduta comune. ( art.91 della Costituzione) Il momento del giuramento

è fondamentale perché segna il momento dell’insediamento ed è il momento in cui si

determina l’incompatibilità con qualsiasi altra carica , privata o pubblica , a titolo

oneroso o gratuito. Per prassi i P.D.R si sono dimessi anche dalle cariche all’interno dei

partiti. Durante il giuramento c’è anche il messaggio di insediamento ; all’atto del

giuramento il P.D.R pronuncia un messaggio di insediamento con il quale prefigura le

linee del suo mandato presidenziale .

Cessazione dal mandato.

L’art. 86 della Costituzione prevede che il P.D.R cessi dalle sue funzioni in caso di

impedimento permanente, di morte e in caso di dimissioni. Le dimissioni sono

immediatamente efficaci. Le dimissioni sono parecchio frequenti ; spesso uno o due

mesi prima della fine del loro mandato per far si che l’elezione avvenisse in un

momento calmo dal punto di vista istituzionale . A questa ipotesi bisogna aggiungere

anche quelle previste dalla Costituzione , cioè nel caso in cui la Corte Costituzionale a

seguito di procedimento di messa in stato d’accusa , pronunci la decadenza del

mandato perché il P.D.R si è reso colpevole del reato di alto tradimento o attentato alla

Costituzione. In tutti questi casi in attesa dell’insediamento del nuovo P.D.R le funzioni

di quest’ultimo sono assunte dal Presidente del Senato. Dopo che la sua carica è

cessata il P.D.R diventa senatore a vita a meno che non rinunci. Questa previsione è

data dal fatto che il senato può in questo modo godere della loro esperienza e poi per

far si che sapendo che poi saranno senatori a v

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

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