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Parlamento in seduta comune. ( art.91 della Costituzione) Il momento del giuramento

è fondamentale perché segna il momento dell’insediamento ed è il momento in cui si

determina l’incompatibilità con qualsiasi altra carica , privata o pubblica , a titolo

oneroso o gratuito. Per prassi i P.D.R si sono dimessi anche dalle cariche all’interno dei

partiti. Durante il giuramento c’è anche il messaggio di insediamento ; all’atto del

giuramento il P.D.R pronuncia un messaggio di insediamento con il quale prefigura le

linee del suo mandato presidenziale .

Cessazione dal mandato.

L’art. 86 della Costituzione prevede che il P.D.R cessi dalle sue funzioni in caso di

impedimento permanente, di morte e in caso di dimissioni. Le dimissioni sono

immediatamente efficaci. Le dimissioni sono parecchio frequenti ; spesso uno o due

mesi prima della fine del loro mandato per far si che l’elezione avvenisse in un

momento calmo dal punto di vista istituzionale . A questa ipotesi bisogna aggiungere

anche quelle previste dalla Costituzione , cioè nel caso in cui la Corte Costituzionale a

seguito di procedimento di messa in stato d’accusa , pronunci la decadenza del

mandato perché il P.D.R si è reso colpevole del reato di alto tradimento o attentato alla

Costituzione. In tutti questi casi in attesa dell’insediamento del nuovo P.D.R le funzioni

di quest’ultimo sono assunte dal Presidente del Senato. Dopo che la sua carica è

cessata il P.D.R diventa senatore a vita a meno che non rinunci. Questa previsione è

data dal fatto che il senato può in questo modo godere della loro esperienza e poi per

far si che sapendo che poi saranno senatori a vita ( e quindi non dovranno

preoccuparsi di cosa fare successivamente) ciò dovrebbe garantire loro di mantenersi

indipendenti e terzi nel momento dello svolgimento del mandato. La Costituzione non

dice quando un impedimento è permanente o temporaneo. Si ritiene che

l’impedimento permanente sia quello che comporta l’impossibilità di svolgere le

funzioni presidenziali per un periodo indeterminato che in ipotesi potrebbe anche

protrarsi oltre alla fine del mandato presidenziale. Per l’impedimento temporaneo si

lavora caso per caso . L’impedimento temporaneo potrebbe derivare da una malattia

che dovrebbe essere né troppo corta ( ex. Febbre) né troppo lunga ma comunque sia

non tale da determinare impedimento permanente. L’altra ipotesi è quella del viaggio

all’estero anche se a fronte degli avanzati mezzi tecnologici di cui può disporre un

P.D.R può sembrare azzardato configurare questa ipotesi come impedimento

temporaneo. Per prassi sia che si tratti di impedimento temporaneo o permanente è lo

stesso P.D.R che dichiara l’impedimento con un suo atto controfirmato dal P.D.C. Se il

P.D.R non è in condizioni di attestare la sussistenza dell’impedimento? Caso del

Presidente Segni ( 1964) . Segni fu colpito da un ictus e ciò gli rendeva impossibile

attestare l’impedimento. Gli organi istituzionali inventarono una procedura per la quale

il segretario generale della presidenza inviò il bollettino medico ai presidenti dlle due

camere e al P.D.C . Il consiglio dei ministri a quel punto emanò un comunicato ufficiale

cìnel quale dichiarava l’impedimento del presidente; successivamente ci fu una

riunione fra presidenti di assemblea e P.D.C i quali convennero e formalizzarono un

documento in cui si diceva che doveva essere attivata la supplenza del presidente del

senato. Improvvisamente uscì fuori un foglio di dimissione firmato da Segni ; i maligni

sostengono che fosse stato firmato da qualcun altro per risolvere la questione poiché

non essendo il P.D.R né decaduto né morto , ci voleva effettivamente qualcuno che

ritornasse a prendere le redini dello Stato. Queste procedure però non sono state

formalizzate e quindi se oggi dovesse accadere qualcosa di simile saremmo nelle

stesse identiche condizioni. Al supplente del P.D.R , ovvero al Presidente del Senato ,

spetta il compimento degli atti di ordinaria amministrazione , spingendosi solo ad atti

urgenti ed indifferibili. Il presidente del senato non può nominare senatori a vita, non

può inviare messaggi al Parlamento o rinviare una legge al Parlamento stesso e altresì

non può sciogliere le camere.

Responsabilità del P.D.R.

L’ art.90 sancisce l’irresponsabilità del P.D.R per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue

funzioni fatte salve le ipotesi di alto tradimento e attentato alla Costituzione. In questo

caso bisogna distinguere fra responsabilità giuridica e responsabilità politica.

Parlando di responsabilità giuridica all’art . 90 si riconoscono due tipi di atti del P.D.R :

da una parte abbiamo gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni e dall’altra noi

parliamo di atti non riconducibili all’esercizio delle funzioni. Per quanto riguarda la

prima tipologia , l’art. 90 parla di irresponsabilità del P.D.R sia dal punto di vista penale

sia dal punto di vista civile sia dal punto di vista amministrativo. (danno erariale, ovvero

danno patrimoniale allo stato) La legge Costituzione 1/a1953 che ha disciplinato

l’attività della Corte , ha disciplinato le ipotesi per le quali il P.D.R può essere chiamato

a rispondere e quindi l’alto tradimento e l’attentato alla Costituzione come reati. Le

pene a cui può essere assoggettato il P.D.R vanno dal minimo previsto per il reato più

piccolo che prevede il nostro codice penale al massimo previsto dal codice penale; la

Corte è quindi libera di scegliere la sanzione da applicare. Non è scritto da nessuna

parte che reati siano l’alto tradimento e l’attentato alla costituzione e quindi parte della

dottrina si è prodigata nel cercare di descrivere queste fattispecie di reato. L’attentato

alla Costituzione dovrebbe consistere in una condotta che mira a una violazione della

Costituzione il cui scopo è la sovversione dell’ordinamento Costituzionale. Il capo dello

stato dovrebbe agire per porre in essere un vero e proprio colpo di stato. Questo è un

reato sorretto dal c.d. dolo specifico, per cui chi tiene una condotta è responsabile

penalmente se quella condotta è collegata al raggiungimento di un fine . Dolo specifico

si ha quando la persona che tiene la condotta è consapevole del fine che vuole

raggiungere con quella condotta e lo vuole raggiungere. L’alto tradimento è un reato

che involge i rapporti del P.D.R con i altri stati sia in condizioni di non belligeranza sia

in casi di belligeranza ( intesa con il nemico , spionaggio, rivelazione di segreto di stato

) . La messa in stato d’accusa spetta al Parlamento in seduta comune che decide a

maggioranza assoluta dei componenti e giudice è la Corte Costituzionale integrata da

16 componenti che sono eletti dal Parlamento in seduta comune. Per quanto riguarda

gli atti o i comportamenti che non sono riconducibili all’esercizio delle funzioni del P.D.R

, distinguiamo fra responsabilità civile e penale . Nel caso della responsabilità penale il

P.D.R risponde come tutti. C’è stato in due risprese il tentativo da parte del Parlamento

di introdurre delle limitazioni non alla responsabilità penale ma delle limitazioni

temporale per la sottoposizione a processo del Presidente . Il primo tentativo avviene

con il c.d. Lodo Schifani ( parlare di lodo dal punto di vista giuridico è inesatto perché

lodo è la pronuncia finale di un collegio arbitrale; in questo caso è terminologia

giornalistica) o l.140/2003. Questa legge introduce un particolare regime per il P.D.R ,

Il P.D.C , i Presidenti di Camera e Senato, il Presidente della Corte Costituzionale. Il

Lodo Schifani inibiva le persone che occupavano queste cariche ad essere sottoposte

a procedimento penale per qualsiasi reato anche per fatti commessi prima

dell’assunzione della carica , fino alla cessazione della carica stessa. Questa legge

operava automaticamente. La Corte Costituzionale con la sent.24/2004, ha dichiarato

il lodo incostituzionale per due motivi. Il primo motivo è il seguente : dice la Corte che

questa legge per come era strutturata menomava il diritto alla difesa perché

sostanzialmente l’imputato che fosse stato P.D.R o altro avrebbe dovuto scegliere se

continuare a svolgere l’incarico sotto il peso del sospetto di aver compiuto un reato

oppure avrebbe dovuto dimettersi per poter poter arrivare subito al giudizio e lì

difendersi salvo poi dimostrare in quella sede magari di essere innocente. L’altro

motivo è che si accomunavano cariche diverse anche e soprattutto per le fonti di

investitura ( cariche politiche , cariche meno politiche) e per la natura delle funzioni. Nel

2008 Il Parlamento ritorna alla carica con il c.d. Lodo Alfano , la l.124/2008. La legge

Alfano prevede che la normativa si applichi al P.D.R, ai presidenti di camera e senato ,

al P.D.C ma non al Presidente della Corte. Nei confronti di queste persone i processi

penali , anche per fatti anteriori all’assunzione della carica , siano sospesi dalla data di

assunzione della carica fino alla sua cessazione a meno che l’imputato non rinunci alla

prerogativa . Il Lodo Alfano poi introduce rispetto alla vecchia legge Schifani , la

previsione della sospensione del decorso del termine di prescrizione. Quindi in teoria il

Lodo Alfano veniva incontro a quello che diceva la Corte . La Corte con la

sent.262/2009 , tira fuori un altro motivo di incostituzionalità. Secondo la Corte la

sospensione processuale introdotta dal Lodo Alfano sarebbe stata comunque diretta

essenzialmente alla protezione delle funzioni proprie dei titolari di alcuni organi

costituzionali e per introdurre questa protezione speciale avrebbe introdotto di fatto una

disparità di trattamento rispetto a tutti gli altri soggetti dell’ordinamento. La Corte

rincara la dose ribadendo le prerogative degli organi costituzionali e l’alterazione del

principio odi uguaglianza per quanto riguarda la sottoposizione ad un giudizio , sono

materie che richiedono una legge costituzionale quindi il Parlamento avrebbe dovuto

approvare una legge costituzionale a riguardo. Questo discorso vale anche per i

presidenti di assemblea e per il P.D.C .

L’altra ipotesi è quella in cui il P.D.R possa essere chiamato a rispondere in sede civile

da un soggetto. Caso Cossiga. Cossiga è stato P.D.R dal 1985 al 1992 e nel 1991

viene fatto oggetto di narrazioni da parte di due giornalisti che mettevano in dubbio le

sue azioni all’epoca del rapimento Moro , momento in cui Cossiga era Ministro degli

Interni. Cossiga si arrabbia parecchio e insulta i due giornalisti Questi due soggetti si

rivolgono

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Publisher
A.A. 2014-2015
11 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MatteoLigeri di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Lolli Ilaria.