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Parlamento in seduta comune. ( art.91 della Costituzione) Il momento del giuramento
è fondamentale perché segna il momento dell’insediamento ed è il momento in cui si
determina l’incompatibilità con qualsiasi altra carica , privata o pubblica , a titolo
oneroso o gratuito. Per prassi i P.D.R si sono dimessi anche dalle cariche all’interno dei
partiti. Durante il giuramento c’è anche il messaggio di insediamento ; all’atto del
giuramento il P.D.R pronuncia un messaggio di insediamento con il quale prefigura le
linee del suo mandato presidenziale .
Cessazione dal mandato.
L’art. 86 della Costituzione prevede che il P.D.R cessi dalle sue funzioni in caso di
impedimento permanente, di morte e in caso di dimissioni. Le dimissioni sono
immediatamente efficaci. Le dimissioni sono parecchio frequenti ; spesso uno o due
mesi prima della fine del loro mandato per far si che l’elezione avvenisse in un
momento calmo dal punto di vista istituzionale . A questa ipotesi bisogna aggiungere
anche quelle previste dalla Costituzione , cioè nel caso in cui la Corte Costituzionale a
seguito di procedimento di messa in stato d’accusa , pronunci la decadenza del
mandato perché il P.D.R si è reso colpevole del reato di alto tradimento o attentato alla
Costituzione. In tutti questi casi in attesa dell’insediamento del nuovo P.D.R le funzioni
di quest’ultimo sono assunte dal Presidente del Senato. Dopo che la sua carica è
cessata il P.D.R diventa senatore a vita a meno che non rinunci. Questa previsione è
data dal fatto che il senato può in questo modo godere della loro esperienza e poi per
far si che sapendo che poi saranno senatori a vita ( e quindi non dovranno
preoccuparsi di cosa fare successivamente) ciò dovrebbe garantire loro di mantenersi
indipendenti e terzi nel momento dello svolgimento del mandato. La Costituzione non
dice quando un impedimento è permanente o temporaneo. Si ritiene che
l’impedimento permanente sia quello che comporta l’impossibilità di svolgere le
funzioni presidenziali per un periodo indeterminato che in ipotesi potrebbe anche
protrarsi oltre alla fine del mandato presidenziale. Per l’impedimento temporaneo si
lavora caso per caso . L’impedimento temporaneo potrebbe derivare da una malattia
che dovrebbe essere né troppo corta ( ex. Febbre) né troppo lunga ma comunque sia
non tale da determinare impedimento permanente. L’altra ipotesi è quella del viaggio
all’estero anche se a fronte degli avanzati mezzi tecnologici di cui può disporre un
P.D.R può sembrare azzardato configurare questa ipotesi come impedimento
temporaneo. Per prassi sia che si tratti di impedimento temporaneo o permanente è lo
stesso P.D.R che dichiara l’impedimento con un suo atto controfirmato dal P.D.C. Se il
P.D.R non è in condizioni di attestare la sussistenza dell’impedimento? Caso del
Presidente Segni ( 1964) . Segni fu colpito da un ictus e ciò gli rendeva impossibile
attestare l’impedimento. Gli organi istituzionali inventarono una procedura per la quale
il segretario generale della presidenza inviò il bollettino medico ai presidenti dlle due
camere e al P.D.C . Il consiglio dei ministri a quel punto emanò un comunicato ufficiale
cìnel quale dichiarava l’impedimento del presidente; successivamente ci fu una
riunione fra presidenti di assemblea e P.D.C i quali convennero e formalizzarono un
documento in cui si diceva che doveva essere attivata la supplenza del presidente del
senato. Improvvisamente uscì fuori un foglio di dimissione firmato da Segni ; i maligni
sostengono che fosse stato firmato da qualcun altro per risolvere la questione poiché
non essendo il P.D.R né decaduto né morto , ci voleva effettivamente qualcuno che
ritornasse a prendere le redini dello Stato. Queste procedure però non sono state
formalizzate e quindi se oggi dovesse accadere qualcosa di simile saremmo nelle
stesse identiche condizioni. Al supplente del P.D.R , ovvero al Presidente del Senato ,
spetta il compimento degli atti di ordinaria amministrazione , spingendosi solo ad atti
urgenti ed indifferibili. Il presidente del senato non può nominare senatori a vita, non
può inviare messaggi al Parlamento o rinviare una legge al Parlamento stesso e altresì
non può sciogliere le camere.
Responsabilità del P.D.R.
L’ art.90 sancisce l’irresponsabilità del P.D.R per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue
funzioni fatte salve le ipotesi di alto tradimento e attentato alla Costituzione. In questo
caso bisogna distinguere fra responsabilità giuridica e responsabilità politica.
Parlando di responsabilità giuridica all’art . 90 si riconoscono due tipi di atti del P.D.R :
da una parte abbiamo gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni e dall’altra noi
parliamo di atti non riconducibili all’esercizio delle funzioni. Per quanto riguarda la
prima tipologia , l’art. 90 parla di irresponsabilità del P.D.R sia dal punto di vista penale
sia dal punto di vista civile sia dal punto di vista amministrativo. (danno erariale, ovvero
danno patrimoniale allo stato) La legge Costituzione 1/a1953 che ha disciplinato
l’attività della Corte , ha disciplinato le ipotesi per le quali il P.D.R può essere chiamato
a rispondere e quindi l’alto tradimento e l’attentato alla Costituzione come reati. Le
pene a cui può essere assoggettato il P.D.R vanno dal minimo previsto per il reato più
piccolo che prevede il nostro codice penale al massimo previsto dal codice penale; la
Corte è quindi libera di scegliere la sanzione da applicare. Non è scritto da nessuna
parte che reati siano l’alto tradimento e l’attentato alla costituzione e quindi parte della
dottrina si è prodigata nel cercare di descrivere queste fattispecie di reato. L’attentato
alla Costituzione dovrebbe consistere in una condotta che mira a una violazione della
Costituzione il cui scopo è la sovversione dell’ordinamento Costituzionale. Il capo dello
stato dovrebbe agire per porre in essere un vero e proprio colpo di stato. Questo è un
reato sorretto dal c.d. dolo specifico, per cui chi tiene una condotta è responsabile
penalmente se quella condotta è collegata al raggiungimento di un fine . Dolo specifico
si ha quando la persona che tiene la condotta è consapevole del fine che vuole
raggiungere con quella condotta e lo vuole raggiungere. L’alto tradimento è un reato
che involge i rapporti del P.D.R con i altri stati sia in condizioni di non belligeranza sia
in casi di belligeranza ( intesa con il nemico , spionaggio, rivelazione di segreto di stato
) . La messa in stato d’accusa spetta al Parlamento in seduta comune che decide a
maggioranza assoluta dei componenti e giudice è la Corte Costituzionale integrata da
16 componenti che sono eletti dal Parlamento in seduta comune. Per quanto riguarda
gli atti o i comportamenti che non sono riconducibili all’esercizio delle funzioni del P.D.R
, distinguiamo fra responsabilità civile e penale . Nel caso della responsabilità penale il
P.D.R risponde come tutti. C’è stato in due risprese il tentativo da parte del Parlamento
di introdurre delle limitazioni non alla responsabilità penale ma delle limitazioni
temporale per la sottoposizione a processo del Presidente . Il primo tentativo avviene
con il c.d. Lodo Schifani ( parlare di lodo dal punto di vista giuridico è inesatto perché
lodo è la pronuncia finale di un collegio arbitrale; in questo caso è terminologia
giornalistica) o l.140/2003. Questa legge introduce un particolare regime per il P.D.R ,
Il P.D.C , i Presidenti di Camera e Senato, il Presidente della Corte Costituzionale. Il
Lodo Schifani inibiva le persone che occupavano queste cariche ad essere sottoposte
a procedimento penale per qualsiasi reato anche per fatti commessi prima
dell’assunzione della carica , fino alla cessazione della carica stessa. Questa legge
operava automaticamente. La Corte Costituzionale con la sent.24/2004, ha dichiarato
il lodo incostituzionale per due motivi. Il primo motivo è il seguente : dice la Corte che
questa legge per come era strutturata menomava il diritto alla difesa perché
sostanzialmente l’imputato che fosse stato P.D.R o altro avrebbe dovuto scegliere se
continuare a svolgere l’incarico sotto il peso del sospetto di aver compiuto un reato
oppure avrebbe dovuto dimettersi per poter poter arrivare subito al giudizio e lì
difendersi salvo poi dimostrare in quella sede magari di essere innocente. L’altro
motivo è che si accomunavano cariche diverse anche e soprattutto per le fonti di
investitura ( cariche politiche , cariche meno politiche) e per la natura delle funzioni. Nel
2008 Il Parlamento ritorna alla carica con il c.d. Lodo Alfano , la l.124/2008. La legge
Alfano prevede che la normativa si applichi al P.D.R, ai presidenti di camera e senato ,
al P.D.C ma non al Presidente della Corte. Nei confronti di queste persone i processi
penali , anche per fatti anteriori all’assunzione della carica , siano sospesi dalla data di
assunzione della carica fino alla sua cessazione a meno che l’imputato non rinunci alla
prerogativa . Il Lodo Alfano poi introduce rispetto alla vecchia legge Schifani , la
previsione della sospensione del decorso del termine di prescrizione. Quindi in teoria il
Lodo Alfano veniva incontro a quello che diceva la Corte . La Corte con la
sent.262/2009 , tira fuori un altro motivo di incostituzionalità. Secondo la Corte la
sospensione processuale introdotta dal Lodo Alfano sarebbe stata comunque diretta
essenzialmente alla protezione delle funzioni proprie dei titolari di alcuni organi
costituzionali e per introdurre questa protezione speciale avrebbe introdotto di fatto una
disparità di trattamento rispetto a tutti gli altri soggetti dell’ordinamento. La Corte
rincara la dose ribadendo le prerogative degli organi costituzionali e l’alterazione del
principio odi uguaglianza per quanto riguarda la sottoposizione ad un giudizio , sono
materie che richiedono una legge costituzionale quindi il Parlamento avrebbe dovuto
approvare una legge costituzionale a riguardo. Questo discorso vale anche per i
presidenti di assemblea e per il P.D.C .
L’altra ipotesi è quella in cui il P.D.R possa essere chiamato a rispondere in sede civile
da un soggetto. Caso Cossiga. Cossiga è stato P.D.R dal 1985 al 1992 e nel 1991
viene fatto oggetto di narrazioni da parte di due giornalisti che mettevano in dubbio le
sue azioni all’epoca del rapimento Moro , momento in cui Cossiga era Ministro degli
Interni. Cossiga si arrabbia parecchio e insulta i due giornalisti Questi due soggetti si
rivolgono