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L’esercizio delle funzioni presidenziali da parte del Presidente del Senato viene
denominato supplenza, ed è giustificato dall’esigenza di continuita di esercizio delle
funzioni stesse.
Nel caso di viaggi all’estero del Capo dello Stato, egli, in considerazione della
particolare durata e distanza dal territorio nazionale, adotta un decreto nel quale +
previsto che il Presidente del Senato svolga l’esercizio temporaneo delle funzioni
presidenziali, con il limite dell’ordinaria amministrazione.
8. La responsabilità presidenziale
La responsabilità presidenziale è circoscritta ai reati di alto tradimento e di
attentato alla Costituzione (art. 90 Cost.) per i quali il Presidente può esseere messa
in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta e
giudicato dalla Corte costituzionale secondo quanto prescrive l’art.135 Cost.
Il Presidente non è responsabile per gli atti adottati nell’essercizio delle sue funzioni,
sia sotto il profilo politico, sia sotto quello penale e civile.
Tuttavia, siccome gli ordinamenti costituzionali contemporanei non tollerano che il
potere sia esercitiato senza una correlativa assunzione di responsabilità, “Nessun
atto del Presidente della Repubblica è valido se non controfirmato dai Ministri
proponenti, che ne assumono la responsabilità” (art. 89 Cost).
Tutti gli atti devono essere controfirmati, indipendentemente da chi li abbia
proposti.
In riferimento agli atti compiuti fuori dall’esercizio delle sue funzioni, ovvero a quelli
posti in essere prima dell’inizio del mandato, si ritiene che sussita pienamente sia la
responsabilità civile sia quella penale, anche se è indubbio il pregiudizio grave che
diverebbe da un’azione penale rivolta nei riguardi del Capo dello Stato, una volta in
carica.
9. L’assegno e la dotazione. Il segretario generale della Presidenza della Repubblica
“L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge”
L’art. 8° Cost. allude alla remunerazione attribuita al Presidente per il
soddisfacimento delle esigenze della sua vita e della famiglia (l’assegno) e ai beni
immobili destinati alla residenza e agli uffici del Presidente (il Palazzo Quirinale, a
Roma, la Tenuta di Castel Porziano, Villa Rosebery a Napoli) oltre alle risorse
finanziarie necessarie per le esigenze della presidenza della Repubblica (la
dotazione).
Con la legge del 9 agosto 1948 è stato istituito il Segretario generale della presidenza
della Repubblica, che comprende “tutti gli uffici e i servizi necessari per
l’espletamento delle funzioni del Presidente della Repubblica e per
l’amministrazione della doatazione”. Il Segretario generale gode di un’ampia
autonomia regolamentare, amministrativa e contabile.
10. Le attribuzioni del Presidente della Repubblica
“Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale”
(art. 87 Cost.)
11. Presidente della Repubblica e Parlamento
Al Presidente spetta il potere di indire le elezioni delle Camere e fissarne la prima
riunione.
Il presidente indice referendum nei casi previsti dalla Costituzione ed anche in
questa ipotesi la concreta individuazione della data spetta al Consiglio dei Ministri.
Il Capo dello stato è inoltre titolare del potere di convocazione straordinaria delle
Camere.
Lo sciogliemento anticipato delle Camere, o anche di una sola di esse, è considerato
uno dei poteri più significativi attribuiti al Presidente della Repubblica.
Spetta al Presidente della Repubblica la promulgazione delle leggi ed il potere di
rinvio delle stesse alle Camere pe runa richiesta di riesame. Le leggi devono essere
promulgate entro un mese dalla loro approvazione, salvo il caso in cui, a
maggioranza assoluta, le Camere ne dichiarino l’urgenza e stabiliscano un termine
inferiore per la promulgazione.
Prima di promulgare la legge, tuttavia, il Presidente può, con messaggio motivato
alle Camere, chiedere una nuova deliberazione.
“Se le Camere approvano nuovamente la legge questa deve essere promulgata” (art.
74 Cost.), ciò implica che il rinvio presidenziale non si può tradurre in un rifiuto
assoluto di promulgazione della legge.
Ha avuto uno sviluppo considerevole il potere di esternazione presidenziale, nel
quale si fanno rientrare tutte le pubbliche manifestazioni del pensiero del Capo dello
Stato, in occasione di incontri con la stampa, interviste, visite al Quirinale, ecc..
Secondo l’art 59 Cost. il Presidente può nominare 5 cittadini che hanno illustrato la
patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
12. Presidente della Repubblica e Governo
Il potere di nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questi,
dei Ministri, che si svolge ad esito di una procedura di consultazioni scolpita dalle
convenzioni costituzionali.
Il Presidente è competente alla accettazione delle dimissioni del Governo.
La Costituzione prevede, poi, che il Presidente della Repubblica debba autorizzare la
presentazione dei disegni di legge governativi alle Camere: essendo imputata al
Governo l’iniziativa legislativa, si ritiene che il Presidente possa limitarsi a chiedere
un riesame del disegno di legge ma non possa porre un divieto assoluto di
autorizzazione, tanto che in questo caso non potrebbe essere fatta valere la
responsabilità presidenziale.
Ai sensi dell’art. 87, 5° comma Cost., il Presidente emana i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
Al Presidente della Repubblica spetta il potere di nomina, nei casi indicati dalla
legge, dei funzionari dello Stato. Si tratta di un potere solo formalmente
presidenziale, il cui esercizio si svolge sulla base di scelte adottate in sede
governativa.
Il presidente della Repubblica accredita e riceve i rappresentanti diplomatici e
ratifica i trattati internazionali previa autorizzazione parlamentare.
13. Presidente della Repubblica e potere giudiziario
Al Presidente della Repubblica spetta il compito di presiedere il Consiglio Superiore
della Magistratura.
Gli atti del Presidente della Repubblica adottati nell’esercizio di poteri inerenti al
collegio sono esenti da controfirma. Vanno, tuttavia, distinti da quelli del Presidente
gli atti del Consiglio in quanto tale relativi ai Magistati: nel caso di conferimento di
incarichi direttivi, sono adottati dal Presidente della Repubblica, altrimenti si
adottano con decreto ministeriale.
L’amnistia e l’indulto vengono concessi con una legge approvata a maggioranza
qualificata dei due terzi dei componenti di cascuna Camera, in ogni suo articolo e
nella votazione finale.
Al Capo dello Stato resta imputato il potere di grazia, che la sent. N. 200/20006, ha
ricostruito come prerogativa al Presidente.