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Capitolo VII: Il presidente della Repubblica

L'elezione del Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica italiana è eletto dal Parlamento in seduta comune (art. 83 Cost.) integrato con rappresentanti delle Regioni. In particolare, ogni Regione ha il potere di designare tre rappresentanti, ad eccezione della Valle d'Aosta che può esprimere un solo delegato.

Il Parlamento in seduta comune deve essere convocato dal Presidente della Camera dei deputati 30 giorni prima che scada il mandato. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica. In caso di impedimento permanente, di morte o di dimissioni del Capo dello Stato, il Presidente della Camera deve effettuare la convocazione entro 15 giorni.

Il Parlamento in seduta comune integrato si riunisce nella sede della Camera dei deputati, è presieduto dal Presidente della Camera e durante i suoi lavori viene applicato il regolamento della Camera.

L'elezione si svolge a scrutinio segreto; viene eletto chi ottenga il voto di due terzi dei componenti dell'Assemblea. Se al terzo scrutinio nessuno abbia ricevuto tale somma di consensi, nelle votazioni successive è sufficiente la maggioranza assoluta (art. 83 Cost.). L'alto quorum richiesto nelle prime tre votazioni testimonia la volontà di selezionare un candidato in grado di acquisire il consenso di una ampia maggioranza.

I requisiti di eleggibilità

I requisiti personali richiesti sono: il possesso della cittadinanza italiana, l'età superiore ai cinquanta anni ed il godimento dei diritti politici e civili (art. 84 Cost.). Non esiste alcun limite alla rieleggibilità del Presidente della Repubblica.

Il giuramento

A norma dell'art. 91 Cost., “il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune”.

Dopo la lettura della formula di giuramento (“Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare fedelmente la Costituzione”), il Capo dello Stato legge un messaggio nel quale si preannunciano le linee generali dello “stile” della nuova Presidenza, ma che non può rappresentare un programma tale da condizionare la portata del giuramento o da interferire con la politica governativa e parlamentare.

Il giuramento viene pronunciato davanti alle Camere riunite e non di fronte al Parlamento in seduta comune integrato. Al giuramento sono connessi alcuni rilevanti effetti giuridici: l'atto con il quale è espressa pubblicamente la volontà di accettare la carica; alla data del giuramento è legata la decorrenza del mandato.

Di conseguenza, solo gli atti compiuti a seguito del giuramento assumeranno validità e godranno dello speciale regime giuridico connesso agli atti presidenziali. Per effetto del giuramento, infine, si ritiene che il Presidente decada automaticamente da tutte le cariche ricoperte in precedenza, e per le quali è prevista l'assoluta incompatibilità.

La durata del mandato

Il mandato del Presidente della Repubblica è di 7 anni a decorrere dal giorno del giuramento.

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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