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Assistenza morale e materiale

Il legislatore distingue l'assistenza morale da quella materiale. Partiamo dai punti di contatto, il fondamento assiologico è da rinverdire nel principio di solidarietà, esiste una solidarietà che ispira i rapporti tra i coniugi, la famiglia è una formazione sociale. Anche l'assistenza morale e materiale, rinvengono il fondamento nel principio di solidarietà. È nalizzato a realizzare la comunione di vita. Il legislatore non speci ca cosa si deve intendere per assistenza morale e materiale, si tratta di un dovere coniugale di carattere generale, spetterà ai coniugi stabilire più nei dettagli il contenuto. Sicuramente obbliga ai coniugi un sostegno sia sotto il pro lo morale, spirituale che materiale economico. Cosa si intende però? Dobbiamo far riferimento alle pronuncia di cassazione e giurisprudenza. Dobbiamo vedere negli anni, sicuramente in caso di rifiuto di intrattenere normali rapporti attivi, violazione.dall'assistenza morale, a ingiustificato diniego di rapporti sessuali non compiuti nel tempo, anche o esattamente alla dignità... Qualcosa che provoca frustrazione. L'assistenza materiale attiene all'aspetto economico, non è un sostegno solo spirituale ma economico, e quindi i coniugi devono offrire un contributo economico e patrimoniale al mantenimento della famiglia. Il coniuge che non lavora deve occuparsi del lavoro domestico. In cosa si esplicita questa assistenza materiale? La giurisprudenza ha riscontrato violazioni in diverse situazioni, ad esempio allontanamento ingiustificato dalla casa familiare, rifiuto di sostenere il partner in caso di malattia, oppure pensiamo all'ipotesi che il partner ha creato una situazione debitoria nei confronti dell'altro coniuge a sua insaputa. Queste sono concrete violazioni del dovere di assistenza materiale. COABITAZIONE Vorrebbe dire abitare insieme sotto lo stesso tetto, nella stessa dimora. Ma allora oggi che...sempre più spesso coppie svolgono lavoro in città diverse violano costantemente questo dovere di coabitare? Se leggessimo alla lettera tale obbligo dovremmo dire si lo violano abitualmente, ma in realtà anche questo obbligo non è inteso come nel passato, oggi il riferimento è il consorzio attivo, la comunione di interessi. La corte edu è sempre stata più avanti della corte cost, se leggiamo l'art. 8 della carta europea della salvaguardia dei diritti dell'uomo, è menzionata la vita familiare, che implica la coabitazione ma si precisa che i coniugi possono scegliere un diverso modo di convivenza. Consuetudine di vita comune stabile e continuativa. È questa che determina il consorzio attivo e anche la coabitazione. Quanto detto deve essere combinato anche con l'art. 146, allontanamento dalla residenza familiare. Se per 3 giorni a settimana non coabito con mio marito per lavoro non sto violando l'obbligo, ma se mi allontano senza giusta causa enel momento in cui mi viene chiesto di tornare non ritorno siamo di fronte a un ipotesi diversa di violazione di obbligo. Oggi quindi con coabitazione intendiamo, consuetudine di vita continuativa, consorzio attivo.

COLLABORARE NELL'INTERESSE DELLA FAMIGLIA.

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Previsione che non era presente nel codice previgente, perché si riteneva che l'unità del famiglia fosse da tutelare e alcune previsioni si giustificavano in tale obbligo. Oggi invece c'è la regola dell'accordo, tutte le decisioni vanno prese di comune accordo. Pensiamo a uno dei coniugi sempre fuori per lavoro e c'è da portare a fare sport e gli è necessario giungere a un accordo per far sì che si trovi attuazione l'interesse della famiglia.

Art 144 accordo sull'indirizzo della vita familiare.

I coniugi concordano l'indirizzo della vita famigliare e stabiliscono la residenza...

Quando facciamo riferimento a indirizzo della vita familiareci ri diamo non soltanto alla residenza, ma attiene a diverse decisioni della giurisprudenza, attiene anche alla distribuzione tra i coniugi dei compiti lavorativi, professionali casalinghi, attiene anche al tenore di vita. Indirizzo della vita familiare è anche il tenore di vita che la famiglia decide di avere, a che le scelte di avere gli. Se ci sono le scelte all'istruzione degli stessi bisogna farle di comune accordo. L'art 144 che va inteso in maniera unitaria si riferisce a tutti questi aspetti. L'Art 143 relativo al cognome inserito ex novo, articolo molto criticato perché la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva e non è il contrario? È vero che può essere aggiunto quello della madre a quello del padre, ma è sempre una disparità di trattamento perché il marito non lo aggiunge, ma la giustificazione è che ci sono delle esigenze di identificazione. Per poter più agevolmente identificare le famiglie sicontinua a far pendere la bilancia un pochino dal lato del coniuge. Articolo aggiunto nel 1975 ma permangono queste piccole differenze. CITTADINANZA Cittadinanza, inizialmente era stato inserito il 153 ter, ma è stato eliminato. La disciplina che trova applicazione prevede che il cittadino italiano nel momento in cui sposa uno straniero, non perde la cittadinanza, e allo stesso tempo il matrimonio con un cittadino italiano consente al coniuge straniero / apolide di acquistare la cittadinanza italiana. Le condizioni sono che deve risiedere legalmente nel territorio nazionale per almeno 2 anni dalle nozze, oppure se residente all'estero acquista la cittadinanza italiana se sono trascorsi almeno 3 anni senza divorzio, separazione. Questi obblighi coniugali sono previsti anche dalla disciplina in materia delle unioni civili. Ma non fa riferimento alla coniuge, è generale cittadino può essere il marito o la moglie, per evitare disuguaglianze. SITUAZIONI PATRIMONIALI DEI CONIUGI Anche

Qua dobbiamo partire dall'art 143 perché è nel 3 comma che si sostanzia il dovere di contribuzione. Il dovere di contribuzione che rappresenta il regime patrimoniale primario è contenuto nel 3 comma. La ratio è quella di rendere effettivo anche sotto il profilo economico il principio costituzionale di eguaglianza dei coniugi e solidarietà famigliare.

Cosa deriva da questo articolo da un punto di vista patrimonialistico? Deriva la responsabilità solidale del coniuge non contraente per le obbligazioni assunte nell'interesse della famiglia. Le regole che trovano applicazione sono quelle solidali in tema di obbligazioni solidali, quindi è possibile chiedere adempimento a uno qualsiasi dei coobbligati e l'adempimento dell'uno libera gli altri.

Il legislatore ha istituito il regime patrimoniale legale, che è comunione dei beni, quello della Se leggiamo la disciplina dettata agli art 159 ess. Capo.

Il sesto regime patrimoniale della famiglia. Il legislatore all'art. 159 ha detto che il regime patrimoniale della famiglia, in mancanza di altra indicazione, è costituito dalla comunione dei beni. Prima della riforma del '75 era il contrario, il regime patrimoniale legale era la separazione dei beni e i coniugi potevano derogare. Adesso siamo dinanzi a una norma derogabile, "salvo diversa pattuizione". Quindi il regime patrimoniale legale è quello della comunione dei beni e la pubblicità è negativa, se non stabilisco niente altro allora vale la comunione dei beni. La comunione funziona in maniera differente rispetto alla comunione ordinaria che si realizza in caso di comproprietà. Le regole sono diverse da quelle delle convenzioni patrimoniali. Attraverso le posso stabilire che alcuni beni non condividono la comunione e questa prende il nome di comunione convenzionale. Andando avanti dal 177 cc inizia la disciplina della comunione legale, il legislatore individua l'

oggetto della comunione: la comunione dei beni non riguarda i beni acquistati prima del matrimonio, solo quelli acquistati dopo. I beni strettamente personali non sono in comunione, l'art. 179 ci dice quali sono i beni personali, i beni di cui prima del matrimonio era proprietario, oppure beni acquisiti successivamente al matrimonio per donazione quando nell'atto non viene inserito che vanno in comunione, oppure i beni che servono all'esercizio della professione non niscono in comunione. Ma ci sono dei modelli di deroga. Principale strumento di deroga è la separazione dei beni. Anche qua il legislatore ha dettato una disciplina esaustiva. Solitamente la separazione dei beni nell'atto matrimoniale si fa apponendo una firma sotto la voce separazione dei beni. Se però non lo faccio e ho intenzione di farlo, lo posso fare successivamente attraverso le convenzioni matrimoniali, ma devono essere fatte con atto pubblico in forma scritta e quindi bisogna andare dal notaio. Poi può darsiche si voglia optare con delle varianti, ad esempio comunione convenzionale 162 3 e 4 comma. UN ALTRO REGIME PATRIMONIALE È IL FONDO PATRIMONIALE. Disciplina dettata dagli art 167 e ss, patrimonio di destinazione, i coniugi decidono di destinare alcuni beni all'interesse della famiglia. Il motivo principale è sottrarre questi beni dalla razzia patrimoniale, per evitare quindi che eventuali creditori aggrediscono questi beni. I regimi sono 4: comunione legale, separazione dei beni, comunione convenzionale e il fondo patrimoniale. COME HANNO TROVATO ATTUAZIONE QUESTE REGOLE NELLA LEGGE SULLE UNIONI CIVILI? Dal 2016 con la legge n. 76 rubricata "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze". Unione civile non è presente nella nostra costituzione, ma è un vero e proprio matrimonio tra persone maggiorenni dello stesso sesso. È un solo articolo che stabilisce circa 60 commi. I commi 1-35 disciplinano.

Le unioni civili e le convivenze, persone maggiorenni di sesso diverso o stesso che unite stabilmente da relazione affettiva senza vincolo di rapporti di parentela, matrimonio o unioni civili possono stipulare contratto di convivenza. Con questa legge il nostro paese ha accorciato la distanza con i paesi firmatari della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Pensiamo alla Spagna, per anni si andava lì e si ci univa in matrimonio. Sicuramente con questa legge abbiamo accorciato le distanze con gli altri paesi recependo le sollecitazioni della corte di Strasburgo che aveva più volte richiamato l'Italia all'assolvimento di questo compito. Detto ciò non possiamo esimerci dal muovere alcuni rilievi critici a questa legge, che non è incondizionatamente elogiabile specie con riguardo alla formulazione di alcune previsioni, al linguaggio utilizzato dal legislatore. Forse si poteva fare di meglio.

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
32 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AnnaZan1234 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto di famiglia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale o del prof Porcelli Maria.