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TRIBUNALE DELLA PENITENZIERIA APOSTOLICA

La Costituzione "Pastor Bonus" dice che ha competenza circa le materie che concernono il foro interno e alle indulgenze.

Il foro interno è una caratteristica del diritto canonico; c'è un principio di diritto romano che dice: "ciò che uno compie ma non è percepibile per nessuno nel mondo esterno, non rileva nel mondo del diritto".

La Chiesa pretende di essere giudice in queste questioni interne della persona; rileva giuridicamente anche un'azione non percepita dagli altri se è stata compiuta. Ci sono dei delitti canonici che sono tali indipendentemente dal fatto che siano stati percepiti all'esterno, ad esempio la sottrazione dell'ostia, delitto punito con la scomunica. Il soggetto si pente e si confessa (= l'azione comunque rimane segreta). Il prete non può assolverlo perché è intervenuta la scomunica latae sententiae. L'ordinamento

canonico chiede diauto-applicarsi la pena per tale delitto. Per togliere la scomunica latae sententiae si deve adire al Tribunale della Penitenzieria Apostolica, la quale è il Tribunale della coscienza → Tribunale che interviene nel foro interno, è il giudizio che la Chiesa esprime con strumenti giuridici e morali su azioni dell'uomo che non rilevino esternamente e che quindi non possono essere fatte oggetto di giudizio. La Penitenzieria si occupa del rilascio delle indulgenze; l'indulgenza è un aspetto contestato della vita della Chiesa soprattutto in ambito protestante. Si dice che quando l'uomo commette un peccato è soggetto al giudizio sacramentale della Chiesa nell'ambito della Confessione, ma pur ottenendo il perdono, restano delle pene da scontare nel Purgatorio, a meno che non ci si liberi in vita. Nel passato, l'impegno del penitente doveva essere svolto prima di ricevere l'assoluzione; se i peccati eranopubblici,pubblica era la penitenza: prima si subiva la penitenza e dopo si veniva assolti. Le indulgenze erano la remissione delle pene in cambio di un'azione da compiere (come un pellegrinaggio, astinenza dalle carni, offerte in denaro..). Oggi le indulgenze hanno perso il loro significato; l'istituto vale sia per le persone defunte sia per le persone vive. DIMENSIONE PARTICOLARE DELLA CHIESA: LE DIOCESI Il canone 369 dice: "La diocesi è la porzione del popolo di Dio che viene affidata alla cura pastorale del Vescovo con la cooperazione del presbiterio, in modo che, aderendo al suo pastore e da lui riunita nello Spirito Santo mediante il Vangelo e l'Eucaristia, costituisca una Chiesa particolare in cui è veramente presente e operante la Chiesa di Cristo una, santa, cattolica e apostolica." Il canone contiene tutti gli elementi della diocesi: comunità (=fedeli che sono domiciliati nel territorio della Diocesi); Vescovo → munus

regendi ''cura pastorale'' = funzione di reggere, governare; servizio che il• Pastore rende alla comunità; (Episodio della lavanda dei piedi agli apostolici Giov. 13, 1-17:«Signore, tu lavi i piedi a me?» [...] Rispose Gesù:«Se non ti laverò, non avrai parte con me»)= essere a capo di una comunità vuol dire servire.

presbiterio (= insieme dei Preti che collaborano con il Vescovo; i diaconi collaborano ma non• sono strettamente necessari nella diocesi).

Il Vescovo esercita il suo munus regendi attraverso tre funzioni:

legislativa = esercitata personalmente, non può delegare nessuno. Può avvalersi della• collaborazione di esperti canonisti. Può esercitarla in tutte le materie salvo quelle riservate alLegislatore Universale. Viene esercitata mediante atti chiamati ''Decreti generali''.

amministrativa = esercitata dal Vescovo ma si avvale di collaboratori stabiliti

Dal Codice che egli• deve istituire nella propria Diocesi; in particolare troviamo l'Ufficio del Vicario Generale, primo suo collaboratore, che esercita una funzione solo amministrativa. Può nell'ambito della funzione amministrativa anche un 'decreto generale' che però è solo esecutivo. Si dice 'Vicario generale' perché è competente per tutti gli atti amministrativi a parte quelli riservati personalmente al Vescovo.

L'attività di amministrazione dei beni è affidata all'Economo Diocesano, che può essere anche un laico; il Vicario Generale deve invece essere un presbitero. Il Vescovo può nominare in modo facoltativo i Vicari Episcopali = hanno gli stessi poteri del Vicario Generale, esercitano le funzioni in nome del Vescovo di natura amministrativa però a differenza del Vicario Generale, questi hanno una competenza individuata per materie.

o limitatamente per una certa zona della Diocesi. La competenza del Vicario Episcopale non si sottrae alla competenza del Vicario Generale, ma si cumulano. Il codice prevede che per coordinare l'attività della Curia Diocesana può essere nominato un moderatore di curia, affinché coordini le competenze dei vari uffici. Lezione 21 novembre 2016 1-Il Vicario generale, dotato di potestà ordinaria vicaria di carattere Vescovo quindi deve istituire l'ufficio delegato su tutti gli affari e su tutto il territorio della Diocesi; 2-può inoltre istituire i Vicari episcopali i quali hanno potestà ordinaria vicaria ma non su tutto il territorio della Diocesi, ma solo su una parte o su certi materie. Inoltre l'istituzione del Vicario episcopale, a differenza di quello Generale, è una facoltà per il Vescovo di istituirlo. 3-Il Cancelliere corrisponde al ruolo che ha il Segretario comunale nelle strutture statali Comunali; ha il compito

Che gli atti di curia siano redatti compiutamente secondo le regole del diritto e poi siano custodite negli Archivi della Curia.

L'economo diocesano ha il compito di gestire i beni della Diocesi.

Vicario giudiziale che esercita la giustizia in nome del Vescovo; presiede il Tribunale Diocesano in nome del Vescovo.

Organi di carattere consultivo collegiali che coadiuvano il Vescovo con il loro parere:

  • Consiglio presbiterale = composto dai presbiteri che esercitano un ufficio all'interno della Diocesi o che sono preti diocesani; questo ha una componente elettiva (eletto da tutti i presbiteri della Diocesi) e una sua parte è nominata dal Vescovo. Questo esprime parere talora vincolanti (quindi il Vescovo deve avere il parere favorevole del Collegio per determinate questioni); altre volte il parere è obbligatorio ma non vincolante. Al suo interno il vescovo sceglie un numero più ristretto di presbiteri chiamato "Collegio dei Consultori".
il quale ha il compito di esprimere pareri su alcune questioni della vita della diocesi, ma soprattutto quando la sede diocesana è vacante, questi hanno il compito di eleggere l'Amministratore Diocesano = soggetto che governa la Diocesi nel periodo della sede vacante. Il Collegio dei consultori ha quindi questo compito da svolgere entro 8 giorni da quando la sede è vacante e se il Collegio non provvede entro il termine, l'Amministratore Diocesano viene scelto dal Metropolita (= l'Arcivescovo che presiede la Diocesi più importante di una Provincia Ecclesiastica). L'Amministratore Diocesano ha poteri limitati perché dura fintanto che non viene nominato un nuovo Vescovo. Se è il Metropolita ad essere Vacante, e il Collegio non provvede alla nomina dell'Amministratore dell'Arcidiocesi, è il Vescovo Suffraganeo più anziano ad eleggere l'Amministratore dell'Arcidiocesi. L'Amministratore Diocesano.È un sacerdote; qualche volta è lo stesso Papa a provvedere nella scelta di chi governa provvisoriamente la Diocesi. Se interviene la S.Sede, il Consiglio viene svuotato dei suoi poteri e chi viene nominato si chiama "Amministratore Apostolico", e questi ha il poteri che il Papa gli affida nell'atto di nomina. L'Amministratore Diocesano ha poteri limitati rispetto al Vescovo, ad es: non può nominare parroci. Consiglio Pastorale Diocesano = la sua composizione varia da Diocesi a Diocesi, è il Vescovo che lo stabilisce. Il codice fissa solo che la scelta dei membri deve avvenire tra le diverse componenti del popolo di Dio: preti, laici, religiosi. I pareri che esprime il Consiglio non sono né obbligatori né vincolanti. Consiglio per gli Affari Economici = esprime pareri talvolta anche vincolanti nell'attività di amministrazione del patrimonio diocesano; deve essere necessariamente istituito, icomponenti possono essere anche tutti laici dato che non è necessaria la presenza dei chierici. Sicuramente i membri che ne fanno parte sono degli esperti economi; per taluni atti è richiesto un parere favorevole cioè il consenso, ad esempio per alienare beni della Diocesi il Vescovo necessita del parere favorevole di questo Consiglio. A livello più ristretto della struttura ecclesiastica si trova la PARROCCHIA, definita al canone 515: "Una determinata comunità di fedeli costituisca stabilmente nell'ambito di una Chiesa Particolare la cui cura è affidata sotto l'autorità del Vescovo Diocesano o Parroco quale suo proprio pastore". La parrocchia è una comunità individuata con criterio territoriale: appartengono alla Parrocchia tutti i fedeli che hanno il domicilio canonico su un dato territorio. Sarebbe possibile inoltre erigere una parrocchia con criteri personali, quindi in base all'appartenenza di una categoria di soggetti.sacerdoti. Inoltre, il parroco ha il compito di amministrare i sacramenti, predicare la Parola di Dio, insegnare la dottrina cattolica, guidare la comunità nella preghiera e nel servizio ai bisognosi. Egli è responsabile della cura pastorale dei fedeli, della gestione economica della parrocchia e della promozione delle attività pastorali e catechistiche. La parrocchia è un luogo di incontro e di crescita nella fede, dove i fedeli si riuniscono per pregare, celebrare i sacramenti e condividere la vita comunitaria.Parrocchie es: 5 parrocchie che vengono affidate a 3 parroci. Questa è una novità introdotta dal codice del '83; può anche capitare che la cura pastorale di una o più parrocchie vengano condivise da più sacerdoti.
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
43 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher damianomss di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto canonico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Comotti Giuseppe.