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Le 3 fasi della verifica fiscale

1) Fase di accesso: L'accesso è la prima fase dell'attività di verifica fiscale, con cui si entra nei locali del contribuente. Consiste nel potere di entrare in un luogo e di soffermarvisi, anche senza il consenso di chi ne ha la disponibilità, per eseguire la verifica fiscale.

Definizione di accesso data dalla circolare 1/2008: "L'accesso consiste nel potere riconosciuto a Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate di entrare e permanere, anche senza il consenso di chi ne ha la disponibilità, in locali, anche diversi da quelli in cui viene esercitata l'attività di impresa o di lavoro autonomo, al fine di eseguirvi le operazioni necessarie a porre in essere l'attività ispettiva; giuridicamente, può essere qualificato quale atto amministrativo avente natura autoritativa".

Ogni accesso comporta l'obbligo di verbalizzare l'attività eseguita in un

apposito processoverbale. L'accesso richiede la forma scritta: per ogni accesso dev'essere redatto un ordine d'accesso dal responsabile dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate o del comandante della Guardia di Finanza competenti per territorio. L'art 52 (Accessi, ispezioni e verifiche) del DPR 633/72 (in materia di IVA) distingue 3 tipi di accesso: 1) Accesso in locali adibiti esclusivamente all'esercizio di attività economica (commerciale, agricola, artistica e professionale): - L'accesso è legittimato dall'autorizzazione del capo dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate o dal comandante del reparto della Guardia di Finanza competenti per territorio, i quali firmano l'ordine di accesso (che dev'essere preventivo e scritto). Nell'ordine di accesso sono indicate anche le finalità a cui è volta l'attività di verifica. Inoltre, per rispetto all'art 97 della Costituzione, ci deve essere una

programmazione dell'agenzia che viene comunicata anche agli uffici. L'accesso, come emerge dallo Statuto dei diritti del contribuente, dev'essere sempre motivato da esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Le necessità possono essere le più varie.

Se parte della documentazione richiesta dall'Agenzia o dalla Guardia di Finanza non è disponibile presso i locali destinati all'esercizio dell'impresa, il contribuente deve esibire al momento dell'accesso l'attestazione che parte della documentazione è tenuta presso terzi.

Una sentenza della Cassazione ha ritenuto legittimo anche l'accesso presso l'auto aziendale dell'amministratore (ma non dei dipendenti) è dunque ammesso anche l'accesso in spazi funzionalmente collegati ai locali destinati all'esercizio dell'impresa.

Mentre per l'accesso ai locali basta la firma dell'ordine d'accesso del capo

Dell'ufficio dell'Agenzia o del comandante della Guardia di Finanza, in casi particolari di accesso (es. a un armadio chiuso, posta casseforti, buste) è necessario, oltre all'ordine d'accesso, un atto del Procuratore della Repubblica (autorità giudiziale).

Anche per l'accesso a locali destinati all'esercizio di arti e professioni (es. lo studio di un avvocato) basta la firma dell'ordine di accesso: l'unica differenza rispetto all'accesso a locali adibiti all'attività di impresa è data dal fatto che in tali casi occorre la presenza di un titolare.

2) Accesso in locali promiscui (adibiti sia all'esercizio di attività economica, che ad abitazione): occorre in tal caso un particolare atto: l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale (che in questo caso è un atto dovuto).

3) Accesso in locali diversi dai precedenti (presso l'abitazione)

dell'amministratore delegato, luogo esclusivamente abitativo): occorre l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, ma in tal caso si tratta di un atto discrezionale: il Procuratore concede il decreto autorizzativo solo se rileva gravi indizi di violazione della normativa fiscale e finanziaria (che per la Cassazione non possono essere giustificati da fonti anonime). All'atto dell'accesso l'Agenzia dell'Entrate o la Guardia di Finanza consegnano al contribuente una copia dell'ordine di accesso, comunicandogli lo scopo dell'accesso e invitandolo a farsi assistere da un professionista. Le ricerche possono essere condotte in tutti i locali dell'impresa, mentre sulle persone e sugli oggetti personali solo a determinate condizioni: non possono essere effettuate acquisizioni di documenti che non siano materialmente esibiti dal contribuente. Il contribuente viene sempre invitato a presentare tutti i documenti la cui tenuta ed esibizioneè obbligatoria. Qualora non li esibisca o dichiari di non tenerli, gli è preclusa la possibilità di utilizzarli in seguito a suo favore in sede difensiva. È possibile estrarre una copia dei dati del server del contribuente, che possono essere esaminati dall’Amministrazione finanziaria.
Il professionista può eccepire il segreto professionale in relazione a documenti sensibili, che non possono essere esaminati dalla PA senza autorizzazione del Procuratore della Repubblica.
Il fine dell’attività di accesso è rilevare attività di evasione, come contabilità parallela o in nero.
I documenti esaminati sono tutti quelli trovati. Possono essere fatte anche delle interviste alle persone presenti.
Di tutte le attività va redatto verbale.
Tutto viene sequestrato a meno che non si possa fare duplicato.
2) FASE DI ISPEZIONE DOCUMENTALE:
La seconda fase della verifica fiscale consiste nell’ispezione documentale, ossianell'esame dellacorrispondenza commerciale e della contabilità del contribuente, che può essere eseguitapresso i locali dell'impresa o, a richiesta del contribuente, presso i locali del verificatore. Durante il controllo possono poi essere sviluppate verificazioni dirette o indirette (es. l'Amministrazione finanziaria può controllare le rimanenze di magazzino). 3) FASE DI CONCLUSIONE DELLA VERIFICA FISCALE: Il primo giorno, al termine dell'attività di accesso, viene redatto il processo verbale di accesso; nei giorni successivi, durante il controllo fiscale, vengono redatti i processi di verifica giornalieri; l'ultimo giorno, al termine della verifica fiscale viene redatto un processo verbale di constatazione, in cui sono riassunte le attività svolte durante il controllo fiscale e elencate le eventuali violazioni. Richieste e questionari: si tratta di poteri che non comportano l'ingresso nella sfera personale del contribuente.

contribuente: invito a presentarsi presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria; invio di una richiesta di informazioni e dati al contribuente.-Tutte le richieste dell'Amministrazione devono essere formalizzate in un atto scritto contenente generalità del destinatario, oggetto e motivo della richiesta. Il termine per rispondere ai questionari non può essere inferiore a 15 giorni; in caso di inadempimento sono previste sanzioni e conseguenze preclusive con riguardo alla difesa del contribuente; dal 2011 vi è anche una sanzione penale.

Controlli esplorativi: l'Amministrazione finanziaria invia questionari a soggetti terzi, a cui chiede informazioni su un contribuente, che può anche non essere subito identificato. Es. La Guardia di Finanza chiede all'università la lista degli studenti e invia loro un questionario in cui chiede di indicare l'eventuale contratto di affitto, le generalità dell'affittante, il...

costo dell'affitto ecc. Si parte da una richiesta generica per arrivare a una richiesta dettagliata e rilevare eventuali evasioni.

Art 12 (Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali) dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000):

Lo Statuto dei diritti del contribuente ha cercato di migliorare i rapporti tra fisco e contribuente, prevedendo il diritto all'informazione, il diritto al regolare svolgimento dell'attività di verifica e il principio di collaborazione.

Comma 1: accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Salvo casi eccezionali e urgenti si svolgono durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e in modo da arrecare la minore turbativa possibile al loro svolgimento.

Comma 2: il contribuente ha diritto di

Essere informato delle ragioni che giustificano laverifica, del suo oggetto, della facoltà di farsi assistere da un professionista, dei suoi diritti e obblighi.

Comma 3: su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste.

Comma 5: la permanenza degli operatori dell'Amministrazione finanziaria per le verifiche presso la sede del contribuente non può superare i 30 giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori 30 giorni in casi particolarmente complessi. Ulteriori regole dell'art 12 rispetto al 52. Un problema prima era la durata della verifica dei luoghi, che non aveva tempi prestabiliti. L'art 12 ha previsto che non può superare i 30gg lavorativi prorogabili di altri 30 gg in casi particolari. Conseguenze: sono giorni continuativi? Se si va oltre qual è la conseguenza? Non era chiarito, per questo nel 2011

è stato previsto un termine massimo di 15 giorni (e non 30) nell’arco di unsemestre (prorogabili per altri 15 giorni) per i soggetti che hanno una contabilità semplificata eper i lavoratori autonomi, anche se poi la giurisprudenza ha detto che questo deve valere ancheper gli altri soggetti, la verifica comunque deve essere fatta in un termine contingentato. Ciò cheviene raccolto oltre i termini non dovrebbe poter essere utilizzato.

Comma 6: se ritiene che i verificatori procedano in modo non conforme alla legge, ilcontribuente può rivolgersi al Garante del contribuente.(che non ha potere). Il contribuentepuò reagire alle violazioni commesse dall’organo di controllo nella fase istruttoria senzaattendere il provvedimento finale.

Comma 7 “Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio dellacopia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il

e dei 60 giorni previsti per la comunicazione delle osservazioni e richieste da parte del contribuente.
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Publisher
A.A. 2021-2022
87 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher damianomss di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Messina Sebastiano Maurizio.