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CATASTO
Il catasto definisce l'inventario dei beni immobili ed è stato creato per accertare la consistenza
delle proprietà, delle rendite censuarie dei beni stessi e quindi l'applicazione dell'imposta relativa.
Il rilievo completo del territorio nazionale è rappresentato comune per comune con: unità
immobiliari (subalterni), particelle catastali, fogli di mappa 1:1.000 e quadro di unione 1:20.000.
N.C.T.: il catasto terreni raccoglie la stima dei valori delle terre agricole con la determinazione
delle superfici e la destinazione di uso agricolo (vigneti, frutteti, ecc..) classificando ogni qualità di
coltura in diverse classi di produttività. Ad ogni particella catastale sono dunque attribuiti la
qualità e la classe che le competono.
N.C.E.U.: il catasto edilizio urbano riguarda la determinazione dei valori dei fabbricati attraverso la
destinazione d'uso, la superficie, il numero dei piani, il numero dei vani e la rendita imponibile.
La visura catastale: serve per individuare tutte le informazioni relative ad un immobile, oltre alla
rendita catastale sulla base della quale vengono calcolate le varie tasse (IMU, TASI e TARI).
Variazioni di proprietà: in seguito ad una variazione di proprietà il catasto non prova la proprietà di
un bene, ma è l'atto che il notaio è tenuto a consegnare all'Ufficio del Pubblico Registro a provarla.
Entro 30 giorni dalla variazione di proprietà il privato deve consegnare all'Ufficio Tecnico Erariale
che conserva il Catasto, una domanda di voltura alla quale viene allegato il certificato catastale di
precedente intestazione delle particelle interessate ed una copia dell'atto. Se la variazione di
proprietà è avvenuta per porzioni di particella, il privato deve consegnare all'UTE anche il tipo di
frazionamento cioè la restituzione grafica su un estratto autentico di mappa che dimostri le
variazioni avvenute sulle planimetrie delle singole particelle. In conseguenza al deposito, l'UTE
provvederà all'aggiornamento di tutti i documenti catastali.
ESTIMO
L'estimo è un ramo dell’economia applicato alla stima. I tre concetti della stima sono: il bene
economico, ossia tutto ciò che forma oggetto di diritto; il prezzo, è un valore attribuito dal
mercato a un bene; il mercato, è l’insieme delle operazioni di scambio relative a un dato
bene.
Il valore di stima è il valore ipotetico emesso da un giudizio di un esperto. Un tempo si faceva una
stima analitica: consiste nello stimare un bene attraverso la capitalizzazione dei redditi
dopo aver descritto il bene analiticamente e calcolato le rendite, ora invece si stima un bene con
una stima comparativa o sommaria, ossia attraverso l’analisi di beni analoghi con prezzi noti.
Per una stima dei fabbricati è necessaria una descrizione con indicazione dei confini,
struttura e architettura, estremi catastali, servitù, condizioni statiche e di uso; per
giungere ad una valutazione indicando anche il metodo di stima adottato e la
descrizione dei beni presi a confronto e dei quali si conosce il prezzo.
La Stima di un'area fabbricabile avviene in base alle caratteristiche intrinseche (natura del
sottosuolo, configurazione planimetrica ed estensione dell’area, lunghezza del fronte strada e
ampiezza, esposizione in relazione all’edificabilità e coefficienti) ed estrinseche (luogo e ubicazione
rispetto al centro, vincoli del PRG, vincoli giuridici o servitù che impediscano l’edificabilità,
ssistenza di strade, fogne, condotte, condizioni di mercato in zona, stato e architettura dei
fabbricati vicini, presenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria) , alla potenzialità e alla
suscettività dell’area.
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
Lo studio delle norme procedurali nel campo delle opere pubbliche deve tenere conto di
un sistema normativo molto complesso e articolato. La legge quadro sui lavori pubblici è la legge
Merloni 109/94; ha subito importanti modifiche nel corso degli anni (dm 145/00 che introduce il
nuovo capitolato generale d’appalto, il dpr 34/00 sul nuovo sistema di qualificazione delle
imprese). Il dlgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” diviene quindi
il nuovo testo unico per il settore delle costruzioni e come tale rappresenta una sorta di summa
legislativa di tutte le norme precedenti a cominciare dalla vecchia legge quadro (109/1994 e s.m.i)
il contratto d’appalto e il contratto di concessione.
L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI
La realizzazione delle opere pubbliche può avvenire in tre sistemi: lavori in economia, contratti di
appalto o contratti di concessione.
I lavori in economia
I lavori in economia sono ammessi solo nei casi in cui la pubblica amministrazione provvede
direttamente (tramite una sua struttura tecnica interna o tramite consulenti esterni) alla
progettazione dell'intervento.
L'appalto
L'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e
con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in
denaro. Questo vale sia per gli appalti privati che per quelli pubblici, con la differenza che per
questi ultimi la legge prevede forme e modi affinché l’interesse della collettività venga tutelato. È
il sistema di realizzazione sicuramente più utilizzato; esistono due tipologie di contratti di appalto:
- appalti del primo tipo: contratti che hanno come oggetto la sola esecuzione dei lavori;
- appalti integrati: contratti che hanno come oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei
lavori sulla base di un progetto definitivo che può essere predisposto dall’amministrazione, oppure
acquisito definitivo in sede di offerta, sulla base del progetto preliminare predisposto
dall’amministrazione. Le nuove norme prevedono tuttavia l’impiego di questo tipo di appalti solo
nel caso l’importo delle opere sia oltre la soglia comunitaria (circa 5 milioni).
L'amministrazione pubblica con il contratto d'appalto non acquista un prodotto finito, bensì la
capacità di qualcuno (impresa) di realizzare il prodotto o svolgere un servizio. Per tale motivo la
normativa stabilisce precise regole riguardanti non solo le procedure di affidamento, ma anche i
documenti da porre a base dell’affidamento e i criteri di valutazione per la scelta dell'impresa.
Le fasi di programmazione
Il primo stadio della programmazione è costituito dalla redazione di studi in cui vengono
individuati i bisogni, le esigenze. Sulla base di questi studi preliminari vengono effettuati gli studi di
fattibilità in cui sono indicate le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-
finanziarie dell'intervento stesso, corredate dall'analisi dello stato di fatto per quanto riguarda le
eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e di sostenibilità
ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. Tutti gli interventi d’importo superiore
ai 100 mila euro vengono quindi inseriti nel programma triennale, primo vero strumento di
programmazione sistematica delle opere pubbliche. Nel programma per ogni singolo intervento
viene definito l’importo presunto suddiviso per annualità e la relativa copertura finanziaria con
indicazione di eventuali apporti di capitale privato o derivanti da cessioni di immobili pubblici.
Le fasi di progettazione
Con il termine progetto non si intende solamente la parte costituita dagli elaborati grafici, ma
tutta la documentazione utile a descrivere nei diversi aspetti formali, tecnici ed economici l’opera
da realizzare. La legge individua diversi livelli di progettazione che dalla fase programmatoria a
quella esecutiva si arricchiscono progressivamente di contenuti e di definizione fino a descrivere
compiutamente l’opera nei suoi aspetti di dettaglio. I principali livelli individuati dalla legge sono
tre: progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo, che corrispondono ai tre
momenti del processo: programmazione dei lavori; ottenimento delle necessarie autorizzazioni e
approvazioni; consegna dei lavori all’impresa costruttrice.
Il progetto preliminare: la sua redazione è subordinata all’individuazione dei bisogni collettivi
da soddisfare e delle relative funzioni che dovrà svolgere l’intervento. Definisce le
caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle
specifiche prestazioni da fornire. I documenti che lo compongono sono:
a) relazione illustrativa;
b) relazione tecnica;
c) studio di prefattibilità ambientale;
d) studi e indagini storiche, ambientali, topografiche, geologiche, idrogeologiche, ecc;
e) planimetria generale ed elaborati grafici;
f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
g) calcolo sommario della spesa;
h) quadro economico di progetto;
i) piano particellare o rilievo di massima degli immobili
Se a base di una gara d’appalto o per affidamento di una concessione di lavori pubblici, inoltre:
- capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- piano economico-finanziario di massima (per la concessione).
Il progetto definitivo: redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare, può essere
posto a base di gara per un appalto di progettazione e costruzione (in questo caso spetta
all’impresa oltre all’esecuzione dei lavori anche la redazione del progetto esecutivo).
Definisce compiutamente i lavori da realizzare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del
rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni.
I documenti che lo compongono sono:
a) relazione generale;
b) relazioni tecniche e specialistiche;
c) rilievi planoaltimetrici e studio inserimento urbanistico;
d) elaborati grafici;
e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle normative o studio di fattibilità ambientale;
f) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
i) piano particellare di esproprio;
j) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
k) computo metrico estimativo;
l) aggiornamento delle prime indicazioni per la redazione dei Piani di sicurezza;
m) quadro economico.
Se a base di gara d’appalto:
un capitolato speciale d’appalto, uno schema di contratto e il Piano di sicurezza e
coordinamento. Inoltre l’indicazione dei tempi e delle modalità di controllo del progetto
esecutivo da parte del Responsabile di Procedimento.
Il progetto esecutivo: definisce in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo cost