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Consiglio Superiore per le professioni mediche e per profilo professionale dell'infermiere di Sanità e le altre professioni del ruolo sanitario per le quali è richiesto il diploma di laurea, nel parere sul prelievo arterioso per rispetto delle specifiche competenze professionali; abilità tecniche relative alle emogasanalisi
Il Consiglio Superiore per le professioni mediche e per il profilo professionale dell'infermiere di Sanità e le altre professioni del ruolo sanitario, nella seduta del 23 giugno 2005, ha stabilito che:
- La normativa precedente prevede l'equipollenza dei diplomi ed attestati conseguiti in base alla normativa vigente ai diplomi universitari.
- Le attività di supporto cardio-respiratorie atti diagnostici, come il prelievo arterioso, rientrano tra le competenze professionali specifiche.
- Le attività non descritte tra gli obiettivi formativi obbligatori in corso di sessione XLV sono considerate attività di supporto.
SUPERIORE DI SANITA' nale e dell'accesso alla formazione laurea per infermiere possono tutta-post base", nonché la definizione via essere di competenza dell'infer-"AziendaVista la relazione riguardante "dei criteri e delle modalità per ri- miere e pertanto dallo stesso svolte,Sanitaria Locale Latina, Presidio Ospe- conoscere come equivalenti ai di- come avviene spesso per determi-daliero Nord, UOC di Pneumologia. plomi universitari... ulteriori titoli nate tecniche specifiche o per quel-Richiesta parere su prelievo emogasa- conseguiti conformemente all'or- le a supporto delle funzioni vitali,nalitico da parte dell'infermiere", pre- dinamento in vigore anteriormen- poiché apprese successivamente alsentata dalla Direzione Generale delle te..."
Dipartimento della Qualità; • l'abrogazione del mansionario e la intensiva, pronto soccorso, pneumo-Visto il D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225 individuazione del campo di attività logia o nefrologia e dialisi, …; recante "Modifiche al R.D. 2 maggio e di responsabilità del professionista Avuto riguardo che il Codice Deonto-1940, n. 1310, sulle mansioni degli in- sanitario infermiere fanno presume- ele-logico dell'infermiere del 1999 –fermieri professionali e infermieri ge- re che nell'ambito di competenza mento costitutivo e determinante delnerici; dell'infermiere ricadano anche le campo di azione dell'infermiere – di-Visto il D. L.vo 30 dicembre 1992, n. tecniche considerate affini alle at- spone che, relativamente all'esercizio502 in materia di "Riordino della di- tività di assistenza infermieristica e di mansioni o di tecniche non comple-sciplina in materia sanitaria, a norma per le qualiegli abbia ricevuto l'ade- tamente acquisite, l'infermiere:dell'articolo 1 della legge 23 ottobre guata formazione; debba assumersi la responsabilità1992, n.421"; • la descrizione del profilo professio- in base aldel ruolo esclusivamentenale dell'infermiere – D.M. 739/94 – livello di competenza raggiuntoVisto il D.M. 14 settembre 1994, n. 739 l'infermiere:specifica che riconoscere i limiti delle pro-sappiache individua la figura professionale a) è responsabile dell'assistenza ge- prie competenze e declinare la re-dell'infermiere, ne definisce le princi- nerale infermieristica, sponsabilità quando ritenga di nonpali funzioni e ne specifica la forma- b) garantisce la corretta applicazio- poter agire con sicurezzazione; ne delle prescrizioni diagnostiche il diritto ed il dovere di richie-abbiaVista la Legge 26 febbraio 1999, n. 42 e terapeutiche dere formazione e supervisione perconcernente“Disposizioni in materia c) svolge la sua attività professiona- pratiche nuove o sulle quali non hadi professioni sanitarie”; le in strutture sanitarie pubbliche esperienza…;
Visto il D.M. 2 aprile 2001 relativo a e private, nel territorio e nell’as- Preso atto che, a seguito dell’abroga-“Determinazione delle classi delle lau- sistenza domiciliare in regime di zione del mansionario dell’infermiere,ree universitarie delle professioni sa- dipendenza o di libera professio- si sono verificate situazioni differen-nitarie”; ne.
Premesso che la menzionata legge Considerato che:
- l’ordinamento didattico del cor- l’infermiere in molti
reparti (terapia intensiva, rianimazione) nella sua relazione, oltre ad ne previste, l'Anatomia, la Fisiologia, la Patologia, la Medicina e Chirurgia. L'attività del medico è di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'art. 6, comma 3 del D. L.vo n. 502/92 e successive modificazioni. La Rianimazione e terapia intensiva, l'infermieristica clinica nell'area critica e nell'emergenza sono di competenza esclusiva del medico. La Metodologia infermieristica clinica, con il relativo tirocinio pratico nelle Medicine e nelle Chirurgie, è un ulteriore carico di lavoro per gli infermieri, distogliendoli da altre pratiche assistenziali, anche per i mansionari abrogati.
Rischicontenuti dei: generali e specialistiche e nelle aree connessi