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SEMINARI DOTT. SSA GALEOTTI
1. IL PRECEDENTE, lezione del 25 Novembre 2008
Diritto europeo è più attento ai rimedi che alle formulazioni generali perché si deve introdurre in più sistemi già consolidati e non vuole creare ostacoli. Lo scopo è quello di agevolare il processo, soprattutto in determinate materie quali la vendita di beni di consumo.
STORIA DEL PROCESSO
Nonostante classica differenza civil law/common law (codici/precedente) esse hanno origine comune. In co.l anche costituzione è consuetudinaria, ma anche il nostro art. 113 cpc apre la strada all'utilizzo dell'equità nel processo. Distinzione fra le due "famiglie" nasce nel 1350. Prima c'era una struttura tripartita: Cancelleria verificava giuridicità della questione, poi individuava le norme o i principi di diritto da applicare e infine il giudice procedeva all'accertamento dei fatti. A metà del '300 invece co.l comincia a
privilegiare la partecipazione dei cittadini alla giustizia (giuria), mentre in ci.l si radica il processo canonistico che sottrae alle parti il controllo della verità processuale affidandola al libero apprezzamento del giudice che può essere diversa dalla verità effettiva. In co.law i laici cittadini sono garanzia ma è il giudice che redige la sentenza e è responsabile della sentenza, trasparenza totale data dall'inserimento di eventuali opinioni discordi; mentre in ci.l c'è deresponsabilizzazione del giudice perché la sentenza è impersonale, burocratica, legata a norma. Tra '800 e '900 con mutamento della società e assetti politici nasce esigenza di sentenze tecniche e impersonali. All'interno del mutamento si inserisce anche UE. In ci.l bisogna dare spazio a situazioni che i codici non prevedevano (es. contr. Leasing) e anche co.l ha dovuto aprirsi al diritto codificato. A UE interessa il raggiungimento
Dei suoi risultati, gli Stati liberi di trovare i loro mezzi. Nasce comunitario: le normative UE le applica il primo giudice, gli altri invece applicano il precedente che deriva da questa sentenza. Applicazione dir. UE in chiave di elaborazione delle Corti.
PRECEDENTE IN SENSO STRETTO-Nasce nel biennio 1873-1875 in Inghilterra quando viene emanata la raccolta di leggi JUDICATOR ACTS che oltre a riordinare l'organizzazione dei Tribunali abolisce il sistema delle FORM OF ACTIONS. Esso prevedeva formule prestabilite (WRITS) che parti sceglievano e adattavano ai loro casi, erano forma di garanzia perché c'era un testo entro cui muoversi. Per evitare l'anarchia processuale a seguito dell'abolizione dei writs, gli operatori del diritto (che erano sempre gli stessi) elaborano il precedente = quando un caso è già stato risolto equamente così dovrà esserne risolto un altro simile (STARE DECISIS).
Questo sistema va in crisi con
l'avvento della grande distribuzione (v. law of torts).
1966: House of Lords pone limiti alla vincolatività del precedente affermando che bisogna tenere
OVERRULLING E PERSPECTIVE
conto dell'etica e del diritto vivente. Nascono
OVERRULLING (cambiare il precedente quando esso potrebbe creare di scontento sociale anche
DISTINGUISH
guardando sua evoluzione), (selezionare elementi caratteristici e vincolanti per
verificare la convergenza con la fattispecie).
In ci.l Cassazione è custode della legalità, ma suoi precedenti non sono sempre convergenti e
questo crea tanti costi sociali (= C. Giustizia). In Ita deve fare i conti con la sensibilità dei singoli
membri e con la C.Cost., mentre in Francia è più cauta perché suo ruolo è più sentito e inoltre
perché ogni anno deve presentare una relazione annuale al Parlamento sullo stato del diritto che
poi esso risolve con leggi.
Il precedente di ci.l può solo influenzare
Il giudice.RATIO DECIDENDI (= come opera il precedente in ci.l)- PROVA rappresenta il cuore della decisione e può essere individuata con varie tecniche quali la DI RESISTENZA (= se qualcosa non fosse stata presente ci sarebbe stata decisione diversa) e INDIVIDUAZIONE VOLTA PER VOLTA in base a analisi delle singole fattispecie.
INTERPRETAZIONE RATIO DECIDENDI- Int. Ha carattere costruttivo e ricostruttivo, usa linguaggio quindi risultati sono diversi. Crea ambiguità nel lessico quindi ci si può aiutare con il distinguish o il construing (= ratio ricostruita da interprete) o con l'estensione del precedente (= interpretazione analogica).
CONCLUSIONI GENERALI- Percorso è sempre di estrazione a posteriori (= giudice successivo). In ci.l c'è pericolo di uso strumentale del precedente in quanto non vincolante; in Ita ha uso persuasivo e porta a difficoltà di distinzione tra giudicato (principio storico della sentenza) e ratio decidendi.
(ripetibile). Esistono sistemi idealtipici (modelli di studio) costruiti sulla base dell'importanza del precedente o meno. La verità nel mezzo.
2. COMPRAVENDITA DEI BENI DI CONSUMO PRIMA DELLADIRETTIVA 44/00, lezione del 27 Novembre 2008
Esigenza sentita per la prima volta nel '800 in Usa. Diversi passaggi:
VICENDA CONTRATTUALE COINVOLGE SOLO CHI VI PARTECIPA-Le Corti Usa per evitare troppi costi processuali per i produttori e troppi casi di responsabilità oggettiva solo il venditore poteva agire vs produttore, non il consumatore!
1° caso nel 1842 quando un postino ferito dalla carrozza durante il servizio chiese risarcimento prima alla ditta e poi al produttore della carrozza. Respinto perché non vi era stato diretto rapporto contrattuale; l'organo giudicante era amministrativo e si adeguò all'opinione corrente.
DUTY OF CARE (= responsabilità di non immettere beni viziati)-1916, Giudice Cardozo: difetto di costruzione di un
modello di automobile che determinò conseguenze mortali. Si diede risarcimento perché chi immette sul mercato un bene nocivo deve dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire incidenti, se no negligenza. Criterio di presunzione di colpa su modello resp. Aquiliana. Deve dimostrare precauzioni. STRICT LIABILITY - (presunzione di responsabilità) Da sentenza inglese "ginger e lumaca" House of Lords afferma che oltre che per negligence si può agire anche per responsabilità. Rapporto del singolo è irrilevante, produttore direttamente responsabile (RESP. ASSOLUTA). In Usa viene codificato e si consolida. ITALIA Si preferiva modello resp. Aquiliana che prevede per lo meno la colpa ma crea problema in produzione massificata. Art. 1494 produce schema prima teoria ma causa problemi a livello processuale (prescrizione), due passaggi processuali o soccombenza del consumatore che non può citare direttamente il produttore.
cominciamo a applicare artt. 2049, 2050, 2051 sulla scia della Francia che aveva esteso l'idea della responsabilità per custodia di cose pericolose a chi le produce. Restavano scoperti casi di singoli prodotti della catena difettosi. Nel 1964 con sent. "SAIWA" si crea precedente che sopravvive fino al 1988. Con richiamo a lex aquilia fonda diritto vivente, produttore colpevole ex 2043. Fictio iuris. Nel 1988 dpr 224 definisce i soggetti produttori e i loro obblighi; successivamente nel 1985 l'UE definisce anche il consumatore e in Italia nasce il codice del consumo che si occupa di riequilibrare le posizioni. 3. CAPITOLO FORME RIMEDIALI, lezione del 28 Novembre 2008 Contratto in corso d'opera è luogo di regole, se ne viene violata una si va in Tribunale, in cui esistono un sacco di norme che risolvono tutte le possibili patologie del contratto. In corso d'opera il contratto è sempre modificabile dalle parti, stessa ratio dell'art. 3 dir. 44/00 quando prevede rimedi della.riparazione e sostituzione piuttosto che dello scioglimento del contratto. Sia per UE che per co.l bisogna tutelare tutto il circuito dello scambio, contratto non è fonte di obbligazioni. V. causa di co.l (CONSIDERATION) che include sia interesse soggettivo (parti) che oggettivo (ordinamento) quindi eventuale errore delle parti non ferma gli effetti per l'ordinamento. Per professore la rigidezza del contratto è frutto delle codificazioni e non dei Romani. ROMANI Nel periodo antico la volontà dei soggetti non rilevava, si usavano formule sacrali (modello teocratico) come nella sponsio dove vincoli venivano rispettati perché si temevano le reazioni delle divinità allo spergiuro. Quando società si evolve e entra in contatto con altri popoli commerciali, si creano schemi contrattuali più agili dove rileva la volontà del singolo. Questo ha anche ripercussioni processuali, nasce processo formulare e sudicia boni fidei dove giudice potevaValutare anche la condotta delle singole parti e rilevare l'eventuale dolus malus (vs dolus bonus che era lecito in quanto strategia commerciale, v. nostra pubblicità). Non si potevano quindi contrapporre eccezioni (il giudice valutava tutto) e si copriva solo l'area dei contratti consensuali. Nascevano problemi nei giudizi di stretto diritto (= giudice può valutare solo adempimento modello scelto dalle parti) per i contratti concepta verba cioè quelli tipici. Qui il dolo era irrilevante, tuttavia Gaio e Ulpiano ammettono che il convenuto possa contrapporre l'exceptio doli mali che poi diventa generalis che è rimedio generale, solleva dubbio sulla condotta della controparte. Ulpiano ricorda però che alle volte l'exceptio doli non è la più adatta al caso concreto perché non può essere esperita vs terzi, mentre l'exceptio metus si. Quindi guardare sempre al caso concreto.