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GLI ALTRI CONTRATTI TRASLATIVI

1. Il riporto è un contratto a struttura unitaria che permette un doppio trasferimento di proprietà. È un contratto reale. Si ha riporto quando il riportato trasferisce in proprietà al riportatore, titoli di credito, di una data specie ad un determinato prezzo, a fronte dell'obbligo per il riportatore di trasferire al riportato, alla scadenza del credito, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso il rimborso del prezzo che può essere aumentato o diminuito in misura convenuta.

Il contratto può costituire un'operazione di finanziamento o di investimento. Si distingue tra:

  • Riporto di banca: strumento di finanziamento alternativo grazie al quale il cliente ottiene un finanziamento trasferendo alla banca determinati titoli e ricevendone il pagamento del prezzo.
  • Riporto di borsa: ha scopo prettamente speculativo e si basa sulla variazione del prezzo che i titoli possono subire sul mercato.

nel periodo che va dal primo al secondo trasferimento. Il termine della prestazione restitutoria ha carattere essenziale. Caratteristica essenziale del rapporto è la fungibilità dei titoli. La differenza tra valore dei titoli e prezzo stabilito nel contratto è definito scarto. Come ogni contratto di borsa non è prevista la forma scritta. È nullo il contratto di riporto che comporti la costituzione di una garanzia in applicazione del divieto di patto commissorio.

2. La permuta

2.1 Nozione, causa e oggetto della permuta

La permuta è un contratto consensuale, a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive. Si pensi alla permuta di un macchinario in cambio di un altro in azienda. La causa del contratto è identificata nello scambio di diritti, non è infatti previsto un corrispettivo in denaro. Può avere come oggetto anche diritti reali minori, diritti di credito, e posizioni contrattuali. La forma del contratto è libera salvo nei casi

richiesti dalla legge (scambio dellaproprietà di un bene). Se poi la permuta ha per oggetto beni immobili, il trasferimento dovrà essere trascritto ai fini della sua opponibilità a terzi. Può esserci anche la permuta obbligatoria, in cui l'effetto traslativo non è immediato, ma successivo all'avverarsi di determinati eventi.

La garanzia per l'evizione e per i vizi della cosa permutata Norma per la garanzia di vizi e per l'evizione specifica per la permuta. Art. 1553 c.c. esplica che il permutante se ha sofferto l'evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta secondo le norme stabilite per la vendita, salvo in ogni caso il risarcimento del danno subito. Nel caso di evizione parziale, trovano applicazione gli art. 1484 e 1480 c.c.: se la parte evitta della prestazione riveste un ruolo fondamentale, tale che senza quello la parte non avrebbe affrontato la permuta, questo avrà diritto

alla risoluzione o alla indennità corrispondente al valore della parte evitta. Quanto alla garanzia per i vizi, nel caso in cui la cosa permutata presenti vizi, mancanza di qualità ecc, si ricorre agli articoli applicati per i vizi della cosa comprata (1490-1497). 3. Il contratto estimatorio Nel contratto estimatorio una parte consegna un oggetto all'altra, a cui dà la possibilità di: comprarlo per il prezzo accordato al momento della consegna, oppure di restituirlo integro entro il termine stabilito dalle parti o dagli usi. Si tratta di un contratto reale in quanto si completa con la consegna della cosa. Ai sensi dell'art. 1557 c.c. chi ha ricevuto le cose non è liberato a pagarne il prezzo se la restituzione di esse nella loro integrità non è da lui dipesa, quindi non è a lui imputabile o è divenuta impossibile. La causa del contratto in questione è la funzione di scambio. La riconsegna dei beni viene interpretata comeeffetto dello scioglimento del contratto. È essenziale che il valore di stima venga fissato al momento della conclusione del contratto, poiché ciò consente la realizzazione della funzione. Il contratto estimatorio ha forma libera in quanto non può avere come oggetto del contratto immobili, mentre può avere come oggetto elementi mobili registrati. 4. Il contratto di somministrazione 4.1 Nozione ed oggetto. La disciplina del prezzo 106 Ai sensi dell'art. 1559 c.c. la somministrazione è il contratto secondo il quale una parte si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, ad eseguire prestazioni periodiche o continuative di cose. La causa è il soddisfacimento di un bisogno durevole di chi incarica per lo svolgimento delle prestazioni periodiche. La somministrazione può essere: Di consumo: le cose date dal somministrante vengono trasferite in proprietà al somministrato Di uso: il somministrante attribuisce solamente il

godimento del benev Continuativa: come ad esempio la forniturav Periodica: somministrazione annuale di gasolio ad esempiovPer quanto riguarda il pagamento del prezzo, ai sensi dell'art.1562 c.c., questo èderogabile dalle parti in forza della loro autonomia negoziale.Il termine per l'adempimento delle singole prestazioni si presume convenuto negliinteressi delle parti.

4.2 Risoluzione del contratto e sospensione della prestazione. RecessoTra le cause di scioglimento del contratto di somministrazione (oltre alraggiungimento dell'obbiettivo del contratto e agli altri casi) troviamo la risoluzionedel contratto per somministrazione.Ai sensi dell'art. 1564 c.c. nel caso una delle due parti risulti inadempiente, l'altra puòdomandare la risoluzione del contratto, solo se l'inadempimento ha una notevoleimportanza e deve essere tale da menomare la fiducia nei successivi adempimenti.Si parla di recesso legale nell'art. 1569 c.c. se la durata

della somministrazione non è stabilita, una delle parti può recedere dal contratto, dando preavviso nel tempo previsto dalla legge o secondo gli usi. 4.3 Patto di preferenza e patto di esclusiva Con il patto di preferenza, disciplinato dall'art. 1566 c.c. l'avente diritto alla somministrazione si obbliga a dare preferenza al somministrante nella stipulazione di un successivo contratto. Tale previsione è valida se non eccede i cinque anni. 107 La ratio di tale limitazione è consentire autonomia negoziale alle parti. Il patto di esclusiva è previsto dagli art. 1567-1568 c.c. che vertono rispettivamente a favore del somministrante e del somministrato. Se le parti hanno pattuito la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l'altra parte non può ricevere prestazioni di stessa natura da parte di altri. Se le parti hanno pattuito la clausola di esclusiva in favore dell'avente diritto alla somministrazione, il somministrante non può fornire prestazioni di stessa natura a terzi.

Può compiere nella zona in cui è stata concessa l'esclusiva per la durata del contratto.

I CONTRATTI DI GODIMENTO

1. La locazione

1.1 Nozione, oggetto, causa e forma della locazione

La locazione è il contratto con il quale il locatore si obbliga a consentire al conduttore di godere di una cosa mobile o immobile per un certo tempo e verso la corresponsione di un corrispettivo. Art. 1571 c.c.

La locazione è un contratto consensuale ad effetti obbligatori.

Oggetto del contratto di locazione è il bene mobile o immobile che il locatore consegna al conduttore.

Non possono costituire oggetto di locazione le cose consumabili ed i beni immateriali.

È necessaria la forma scritta per i contratti di locazione abitativa o per le locazioni ultranovennali.

1.2 Durata, disdetta e rinnovo

La durata costituisce elemento fondamentale del contratto. Ai sensi dell'art. 1573 c.c. la locazione non può eccedere i 30 anni. Nel caso le parti non abbiano specificato

La durata della locazione, subentra l'art. 1574 c.c. che prevede diverse durate dell'alocazione in base alla tipologia dell'oggetto. La ratio della locazione limitata è conservare il diritto di proprietà. La disdetta costituisce un atto unilaterale recettizio. La rinnovazione ai sensi dell'art. 1597 c.c. la locazione può essere rinnovata una volta scaduto il contratto iniziale. 1.3 Le obbligazioni del locatore e del conduttore Il locatore ha come obbligo consegnare il bene oggetto della locazione. Il conduttore ha come obbligo pagare il canone di locazione e restituire la cosa al termine del contratto. L'art.1588 c.c. disciplina la responsabilità del conduttore ne, caso di perdita o deterioramento della cosa locata. Se il conduttore dimostra che il deterioramento o la perdita non sono dovuti a sue mancanze, il conduttore non è obbligato al risarcimento. Se invece la colpa è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1591 c.c. ilIl conduttore è tenuto al risarcimento nei confronti del locatore per la somma equivalente alla cosa deteriorata o perduta, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno; ove per maggior danno si intende una lesione del patrimonio del locatore.

Le addizioni consistono nell'aggiunta di un accessorio alla res locata. Il conduttore ha diritto di toglierle al termine della locazione.

I miglioramenti consistono in un aumento del valore della res locata. Il conduttore non ha diritto all'indennità per i miglioramenti apportati.

Il conduttore ha la facoltà di concedere l'immobile in sublocazione, ma non senza l'autorizzazione del locatore.

Obblighi del locatore:

  • Consegnare la res locata in un buono stato di manutenzione.
  • Mantenere la res in uno stato da servire all'uso convenuto.
  • Garantire al conduttore il pacifico godimento.
  • Il patto che escluda limiti di responsabilità del locatore per i vizi della cosa, non ha effetto se questi sono stati
in mala fede taciuti. Obblighi del conduttore: - Prendere in consegna la cosa, con diligenza e secondo l'uso concordato o presumibile. - Pagare regolarmente il canone. - Il conduttore può essere responsabile della perdita o del deterioramento della res locata. Disciplina speciale di beni immobili ad uso abitativo e non abitativo: Locazione di Immobili ad uso abitativo: - Contratto in forma scritta. - Il locatore può evitare il rinnovo comunicandolo con un preavviso di almeno sei mesi dalla scadenza. - Il contratto di locazione è nullo se non registrato. Locazione di Immobili ad uso non abitativo: - La durata di locazione o sublocazione non può essere superiore a sei anni o a nove se si tratta di struttura alberghiera. - Il conduttore ha il potere di recedere il contratto anche prima della scadenza ove
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Bob_memnon di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Martuccelli Silvio.