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LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
La liquidazione giudiziale
è una procedura concorsuale di natura giudiziale ed a carattere coattivo.
La finalità principale della liquidazione è di garantire una soddisfazione dei crediti migliore
rispetto a quella che conseguirebbero con l’esecuzione individuale.
Il presupposto soggettivo della liquidazione giudiziale e la qualità dell'imprenditore
commerciale, ovviamente si parte dalla figura dell'imprenditore come sappiamo l'attività di
impresa può essere svolta in maniera individuale o meno la natura per commerciale
invece riguarda tutti gli imprenditori diversi da quelli agricoli.
Il presupposto oggettivo invece riguarda lo stato di insolvenza sappiamo che riguarda il
fatto che non si riesce proprio ad adempiere alle obbligazioni, (attuale, non importano le
cause)
COME SI APRE?
Il procedimento per l’accessi alla liquidazione giudiziale si avvia con il deposito della
domanda di accesso innanzi al tribunale territorialmente competente.
Legittimati:
Debitore
Gli organi
Autorità amministrative controllo e vigilanza
Uno o più creditori
Pubblico ministero
La liquidazione non può essere aperta d’ufficio.
La presentazione della domanda di apertura innanzi al tribunale competente da uno dei
soggetti tramite ricorso. Il debitore deve comunicare al debitore per la sua iscrizione.
Il debitore è obbligato a debitore in allegato alla domanda una serie di documenti
funzionali e consentire un rapido e sollecito svolgimento della procedura e ad agevolare la
verifica sulle condotte pregresse.
Dopo il deposito della domanda 45 giorni per fissare l’udienza.
Il tribunale rigetta la domanda di apertura quando accerta l’insussistenza del presupposto
soggettivo o oggettivo, o manca la legittimazione di chi ha presentato domanda.
Improcedibilità della domanda: <30000 dei debiti scaduti
Decreto di rigetto, respinge la domanda di apertura con un decreto motivato comunicato
tramite la pubblicazione.
Entro 30 giorni si può reclamare, in tal caso si rivalutano tutti i presupposti e se la corte
d’appello è d’accordo si procede con la domanda, altrimenti se invece si accoglie il
reclamo, si apre la liquidazione giudiziale con sentenza.
La sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e le impugnazioni
se il tribunale accerta quindi tutti i presupposti e anche la presenza di altre condizioni
richieste si apre la liquidazione giudiziale tramite sentenza.
In questa fase accadono delle situazioni:
la nomina del giudice delegato
la nomina del curatore
ordina debitore entro tre giorni del bilancio e le scritture contabili dichiarazione dei
redditi, dichiarazione Irap iva dei tre esercizi precedenti
le assegna ai creditori il termine perentorio di 30 giorni per la presentazione di
alcune domande
autorizza il curatore ad accedere alle banche dati
La sentenza produce i suoi effetti dal momento della pubblicazione che avviene mediante
il deposito nella cancelleria del giudice, il cancelliere dà atto deposito e decide giorno l'ora
un minuto.
Nei confronti dei terzi gli effetti si producono dal momento della data di iscrizione al
registro delle imprese.
Contro la sentenza si può fare reclamo da parte di chiunque sia interessato, sempre con
ricorso da depositare alla cancelleria della corte d'appello nel termine di 30 giorni. Sto
reclamo deve essere svolto in tempi molto brevi. Quando il reclamo rigettato la sentenza è
iscritta nel registro delle imprese notificata alle parti costituite.
Se il reclamo viene accolto la procedura di liquidazione giudiziale viene revocata.
Gli effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale per i creditori
Il concorso dei creditori
L’apertura della liquidazione giudiziale fa in qualche modo aprire il concorso formale e il
concorso sostanziale.
Concorso sostanziale: si intende che, nessuna azione individuale esecutiva o
cautelare, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi sulla procedura.
Concorso formale: ogni credito deve essere stabilito tramite il processo
dell’accertamento del passivo.
Il concorso dei creditori definisce la regola della tutela dei creditori, non si possono avviare
azioni individuali ma soltanto si chiede di partecipare alla distribuzione dell’attivo.
Concorso sostanziale
Il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari dal giorno dell’apertura ha
doppia funzione: la prima è quella di evitare di creare situazioni di privilegio e la seconda
riguarda la valorizzazione e la tutela del patrimonio.
1. Azioni esecutive: riguardano azioni che possono privare il patrimonio del debitore di
beni e servizi (espropriazione es.)
2. Azioni cautelari: azioni per le quali poi è prevista la collettivizzazione della tutela in
ambito concorsuale (sequestro conservativo, sequestro giudiziario)
Il divieto riguarda sia i beni compresi nella procedura, sia a proprietà del debitore sia non
di proprietà
Il divieto opera sia per i crediti maturati in forza di titolo a causa anteriori all'apertura della
liquidazione giudiziale sia per i crediti maturati durante la liquidazione giudiziale.
Il divieto di azioni esecutive e cautelari non è assoluto quindi ci sono delle deroghe che
hanno natura prettamente processuale, la più importante è quella che rappresentata dalla
disciplina dei crediti che originano l'operazione di credito fondiario perciò possono essere
in qualche modo iniziati o proseguiti dalla banca anche dopo l'apertura della procedura di
reputazione.
Altra significativa deroga è prevista per i crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a
norma degli articoli 2756 e 2761, e questi possono essere svolti tramite tre modalità la
prima è la vendita diretta da parte del creditore, la seconda è il riscatto della cosa da parte
del curatore e la terza riguarda la vendita eseguita dal curatore.
Concorso formale
La regola del concorso consente di concentrare in un unico contesto processuale tutte le
domande a contenuto patrimoniale dei creditori questo per la migliore realizzazione della
parità di trattamento dei creditori.
Il concorso form opera con riferimento a tutti i crediti indipendentemente dal loro rango.
Ci sono comunque delle deroghe e le più importanti sono quelle che attribuiscono la
giustizia in ordine a determinate presenze a giudici diversi da quello ordinario e questo
riguarda i crediti fondati sul danno erariale ad esempio.
La disciplina dei crediti
Oltre al concorso determina l’apertura altri effetti, la prima regola è quella della scadenza
anticipata, i crediti pecuniari si considerano tutti scaduti.
L’obiettivo è quella di cristallizzare la massa passiva.
La seconda regola è quella di sospendere gli interessi dei crediti chirografari, La
dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sospende il corso degli interessi
convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura della procedura.
La revocatoria concorsuale
La liquidazione giudiziale comprende i beni del debitore esistenti alla data di apertura e
quelli che pervengono successivamente.
Gli atti compiuti dal debitore già in stato di insolvenza nel periodo antecedente rispetto
all'apertura della procedura potrebbero essere potenzialmente lesivi nelle ragioni dei suoi
creditori.
Perciò si presenta naturale l'esigenza di disciplinare la sorte degli atti compiuti dal debitore
nel periodo temporale che precede l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Sono individuabili in questa categoria tre tipi di atti:
gli atti a titolo gratuito e i pagamenti anticipati: sono privi di effetto rispetto ai
creditori se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda, la caratteristica di
della disciplina di impone di definire con cura la fattispecie degli atti che ne sono
soggetti tra questi abbiamo sicuramente gli atti di donazione ma anche quelli che
non sono caratterizzati da una prestazione. Non sono assoggettati all'inefficacia i
regali ad uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o scopo di
pubblica utilità.
I beni oggetto degli atti a titolo gratuito sono acquisiti dal patrimonio della
liquidazione giudiziale mediante trascrizione della sentenza che ha dichiarato
l'apertura della procedura concorsuale.
La stessa disciplina è prevista per le arti a titolo gratuito quali pagamenti anticipati
gli atti anormali: atti non ordinari, che si dividono in atti a prestazioni sproporzionate
nonché gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni seguite o le obbligazioni assunte
dal debitore sorpassano di più di un quarto da ciò che è stato dato o promesso.
La seconda categoria è rappresentata dai pagamenti con mezzi anormali, come atti
estintivi dei debiti pecuniari scaduti.
La terza categoria è rappresentata da pegno, anticresi e ipoteche volontari
costituite debiti preesistenti non scaduti.
Per quanto riguarda il periodo sospetto, è necessario che l'atto sia stato compiuto
dopo il deposito della domanda.
Atti normali: 3 categorie: atti a titolo oneroso che non presentano una sproporzione
tra le prestazioni, la seconda categoria è costituita dai pagamenti di debiti liquidi ed
eseguibili. L’ultima categoria riguarda gli atti costitutivi di un diritto di prelazione per i
debiti.
Il periodo sospetto riguarda il fatto che l’atto deve essere compiuto dopo il deposito
della domanda.
La liquidazione dell’attivo