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LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

La liquidazione giudiziale

è una procedura concorsuale di natura giudiziale ed a carattere coattivo.

La finalità principale della liquidazione è di garantire una soddisfazione dei crediti migliore

rispetto a quella che conseguirebbero con l’esecuzione individuale.

Il presupposto soggettivo della liquidazione giudiziale e la qualità dell'imprenditore

commerciale, ovviamente si parte dalla figura dell'imprenditore come sappiamo l'attività di

impresa può essere svolta in maniera individuale o meno la natura per commerciale

invece riguarda tutti gli imprenditori diversi da quelli agricoli.

Il presupposto oggettivo invece riguarda lo stato di insolvenza sappiamo che riguarda il

fatto che non si riesce proprio ad adempiere alle obbligazioni, (attuale, non importano le

cause)

COME SI APRE?

Il procedimento per l’accessi alla liquidazione giudiziale si avvia con il deposito della

domanda di accesso innanzi al tribunale territorialmente competente.

Legittimati:

 Debitore

 Gli organi

 Autorità amministrative controllo e vigilanza

 Uno o più creditori

 Pubblico ministero

La liquidazione non può essere aperta d’ufficio.

La presentazione della domanda di apertura innanzi al tribunale competente da uno dei

soggetti tramite ricorso. Il debitore deve comunicare al debitore per la sua iscrizione.

Il debitore è obbligato a debitore in allegato alla domanda una serie di documenti

funzionali e consentire un rapido e sollecito svolgimento della procedura e ad agevolare la

verifica sulle condotte pregresse.

Dopo il deposito della domanda 45 giorni per fissare l’udienza.

Il tribunale rigetta la domanda di apertura quando accerta l’insussistenza del presupposto

soggettivo o oggettivo, o manca la legittimazione di chi ha presentato domanda.

 Improcedibilità della domanda: <30000 dei debiti scaduti

Decreto di rigetto, respinge la domanda di apertura con un decreto motivato comunicato

tramite la pubblicazione.

Entro 30 giorni si può reclamare, in tal caso si rivalutano tutti i presupposti e se la corte

d’appello è d’accordo si procede con la domanda, altrimenti se invece si accoglie il

reclamo, si apre la liquidazione giudiziale con sentenza.

La sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e le impugnazioni

se il tribunale accerta quindi tutti i presupposti e anche la presenza di altre condizioni

richieste si apre la liquidazione giudiziale tramite sentenza.

In questa fase accadono delle situazioni:

 la nomina del giudice delegato

 la nomina del curatore

 ordina debitore entro tre giorni del bilancio e le scritture contabili dichiarazione dei

redditi, dichiarazione Irap iva dei tre esercizi precedenti

 le assegna ai creditori il termine perentorio di 30 giorni per la presentazione di

alcune domande

 autorizza il curatore ad accedere alle banche dati

La sentenza produce i suoi effetti dal momento della pubblicazione che avviene mediante

il deposito nella cancelleria del giudice, il cancelliere dà atto deposito e decide giorno l'ora

un minuto.

Nei confronti dei terzi gli effetti si producono dal momento della data di iscrizione al

registro delle imprese.

Contro la sentenza si può fare reclamo da parte di chiunque sia interessato, sempre con

ricorso da depositare alla cancelleria della corte d'appello nel termine di 30 giorni. Sto

reclamo deve essere svolto in tempi molto brevi. Quando il reclamo rigettato la sentenza è

iscritta nel registro delle imprese notificata alle parti costituite.

Se il reclamo viene accolto la procedura di liquidazione giudiziale viene revocata.

Gli effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale per i creditori

Il concorso dei creditori

L’apertura della liquidazione giudiziale fa in qualche modo aprire il concorso formale e il

concorso sostanziale.

 Concorso sostanziale: si intende che, nessuna azione individuale esecutiva o

cautelare, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi sulla procedura.

 Concorso formale: ogni credito deve essere stabilito tramite il processo

dell’accertamento del passivo.

Il concorso dei creditori definisce la regola della tutela dei creditori, non si possono avviare

azioni individuali ma soltanto si chiede di partecipare alla distribuzione dell’attivo.

Concorso sostanziale

Il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari dal giorno dell’apertura ha

doppia funzione: la prima è quella di evitare di creare situazioni di privilegio e la seconda

riguarda la valorizzazione e la tutela del patrimonio.

1. Azioni esecutive: riguardano azioni che possono privare il patrimonio del debitore di

beni e servizi (espropriazione es.)

2. Azioni cautelari: azioni per le quali poi è prevista la collettivizzazione della tutela in

ambito concorsuale (sequestro conservativo, sequestro giudiziario)

Il divieto riguarda sia i beni compresi nella procedura, sia a proprietà del debitore sia non

di proprietà

Il divieto opera sia per i crediti maturati in forza di titolo a causa anteriori all'apertura della

liquidazione giudiziale sia per i crediti maturati durante la liquidazione giudiziale.

Il divieto di azioni esecutive e cautelari non è assoluto quindi ci sono delle deroghe che

hanno natura prettamente processuale, la più importante è quella che rappresentata dalla

disciplina dei crediti che originano l'operazione di credito fondiario perciò possono essere

in qualche modo iniziati o proseguiti dalla banca anche dopo l'apertura della procedura di

reputazione.

Altra significativa deroga è prevista per i crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a

norma degli articoli 2756 e 2761, e questi possono essere svolti tramite tre modalità la

prima è la vendita diretta da parte del creditore, la seconda è il riscatto della cosa da parte

del curatore e la terza riguarda la vendita eseguita dal curatore.

Concorso formale

La regola del concorso consente di concentrare in un unico contesto processuale tutte le

domande a contenuto patrimoniale dei creditori questo per la migliore realizzazione della

parità di trattamento dei creditori.

Il concorso form opera con riferimento a tutti i crediti indipendentemente dal loro rango.

Ci sono comunque delle deroghe e le più importanti sono quelle che attribuiscono la

giustizia in ordine a determinate presenze a giudici diversi da quello ordinario e questo

riguarda i crediti fondati sul danno erariale ad esempio.

La disciplina dei crediti

Oltre al concorso determina l’apertura altri effetti, la prima regola è quella della scadenza

anticipata, i crediti pecuniari si considerano tutti scaduti.

L’obiettivo è quella di cristallizzare la massa passiva.

La seconda regola è quella di sospendere gli interessi dei crediti chirografari, La

dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sospende il corso degli interessi

convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura della procedura.

La revocatoria concorsuale

La liquidazione giudiziale comprende i beni del debitore esistenti alla data di apertura e

quelli che pervengono successivamente.

Gli atti compiuti dal debitore già in stato di insolvenza nel periodo antecedente rispetto

all'apertura della procedura potrebbero essere potenzialmente lesivi nelle ragioni dei suoi

creditori.

Perciò si presenta naturale l'esigenza di disciplinare la sorte degli atti compiuti dal debitore

nel periodo temporale che precede l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Sono individuabili in questa categoria tre tipi di atti:

 gli atti a titolo gratuito e i pagamenti anticipati: sono privi di effetto rispetto ai

creditori se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda, la caratteristica di

della disciplina di impone di definire con cura la fattispecie degli atti che ne sono

soggetti tra questi abbiamo sicuramente gli atti di donazione ma anche quelli che

non sono caratterizzati da una prestazione. Non sono assoggettati all'inefficacia i

regali ad uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o scopo di

pubblica utilità.

I beni oggetto degli atti a titolo gratuito sono acquisiti dal patrimonio della

liquidazione giudiziale mediante trascrizione della sentenza che ha dichiarato

l'apertura della procedura concorsuale.

La stessa disciplina è prevista per le arti a titolo gratuito quali pagamenti anticipati

 gli atti anormali: atti non ordinari, che si dividono in atti a prestazioni sproporzionate

nonché gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni seguite o le obbligazioni assunte

dal debitore sorpassano di più di un quarto da ciò che è stato dato o promesso.

La seconda categoria è rappresentata dai pagamenti con mezzi anormali, come atti

estintivi dei debiti pecuniari scaduti.

La terza categoria è rappresentata da pegno, anticresi e ipoteche volontari

costituite debiti preesistenti non scaduti.

Per quanto riguarda il periodo sospetto, è necessario che l'atto sia stato compiuto

dopo il deposito della domanda.

 Atti normali: 3 categorie: atti a titolo oneroso che non presentano una sproporzione

tra le prestazioni, la seconda categoria è costituita dai pagamenti di debiti liquidi ed

eseguibili. L’ultima categoria riguarda gli atti costitutivi di un diritto di prelazione per i

debiti.

Il periodo sospetto riguarda il fatto che l’atto deve essere compiuto dopo il deposito

della domanda.

La liquidazione dell’attivo

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giulai2701 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Sindacale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Catanzaro - Magna Grecia o del prof Laudonio Aldo.