LEZIONE
1
LE POLITICHE DELL’UE
DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE: parte prima e seconda TFUE (artt. 7-
17 TFUE)
Art. 7 TFUE: principio di coerenza
Articolo 7
L’Unione assicura la coerenza tra le sue varie politiche e azioni, tenendo conto
dell’insieme
dei suoi obiettivi e conformandosi al principio di attribuzione delle competenze
Art. 16.1 Trattato sull’Ue: il ruolo centrale del Consiglio
1. Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione
legislativa e la
fun zione di bilancio. Esercita funzioni di definizione delle politiche e di
coordinamento alle
condizioni stabilite nei trattati.
Gli artt. 13-19 TFUE principi cui le istituzioni devono attenersi nell’attuazione
delle varie politiche Articolo 13
Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori
dell’agricoltura, della
pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello
spazio,
l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di
benessere
degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni
legislative
o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in
particolare, i riti
religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.
Articolo 19
1. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell’ambito delle competenze da essi
conferite
all’Unione, il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa
speciale
e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti
opportuni
per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la
religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.
2. In deroga al paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo
la
procedura legislativa ordinaria, possono adottare i principi di base delle misure di
incentivazione
dell’Unione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative
e regolamentari degli Stati membri, destinate ad appoggiare le azioni degli Stati
membri volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1.
Rileva in particolare il principio fondamentale dell’Unione di cui all’art. 18 TFUE
(divieto di discriminazione in base alla nazionalità)
Articolo 18
Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni
particolari dagli
stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura
legislativa ordinaria,
possono stabilire regole volte a vietare tali discriminazioni.
POLITICHE DELL’UE – Parte Terza TFUE (artt. 26-197 TFUE)
Il mercato interno: la nozione
La realizzazione del mercato interno è una delle più significative conquiste
dell’integrazione europea, ma continua ad essere la prima delle “Politiche dell’Ue”
disciplinate nella parte terza del TFUE (Titolo I, artt. 26-27)
La dizione originaria era “mercato comune”; l’idea è che la nozione sia stata sostituita
sostanzialmente per sostituirla con quella di “spazio”, per affrancarsi da una
concezione sostanzialmente mercantilistica e per dare conto delle più ampie finalità
dell’UE
Le libertà fondamentali: in generale
Articolo 26
(ex articolo 14 del TCE)
1. L’Unione adotta le misure destinate all’instaurazione o al funzionamento del
mercato interno,
conformemente alle disposizioni pertinenti dei trattati.
2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è
assicurata la
libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le
disposizioni
dei trattati.
3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, definisce gli orientamenti e le
condizioni necessari
per garantire un progresso equilibrato nell’insieme dei settori considerati.
Art. 26 TFUE: Le quattro libertà di circolazione ne costituiscono il nucleo centrale, in
modo da valorizzare anche lo stretto collegamento delle une con le altre.
Si tratta di quattro libertà fondamentali dell’Ue, alcune delle quali sono “diritti
fondamentali” dell’Ue (art. 15 Carta Libertà professionale e diritto di lavorare)
La disciplina relativa alle libertà di circolazione
Si traduce sostanzialmente in un obbligo per gli Stati membri di rimuovere qualunque
ostacolo o discriminazione suscettibile di impedirne la piena realizzazione
Domina in materia il principio del mutuo riconoscimento (secondo il quale ogni Stato
membro è tenuto ad accettare i prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in
qualsiasi altro Paese comunitario, anche se tali prodotti rispondono a prescrizioni
tecniche parzialmente diverse da quelle imposte dalle regolamentazioni dello Stato
importatore) e della fiducia reciproca fra Stati le cui legislazioni e prassi sempre più si
avvicinano e armonizzano
Come ha già da tempo sancito la giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue, sono
disposizioni dotate di “diretta applicabilità”, e quindi idonee a fare sorgere diritti a
favore dei privati.
Le quattro libertà non hanno portata generale e assoluta
Alcune deroghe sono previste espressamene dai Trattati (art. 346-348 TFUE, che
prevedono speciali poteri per la Commissione) e dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia UE di cui si parlerà più avanti
Dette libertà si affermano solo in situazioni transfrontaliere e non invece in relazione a
situazioni puramente interne (di qui il fenomeno delle cd. “discriminazioni a rovescio”)
LEZIONE
2
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
Ci sono delle regole in libera circolazione che gli stati devono rispettare, salvo deroghe
a cui gli stati sono autorizzati. Quando abbiamo una controversia, il giudice nazionale
la presenta di fronte alla Corte; in questo tema abbiamo:
la parte attrice, chi agisce in giudizio, afferma al giudice dello stato membro che
lo stato ha violato le norme in tema di libera circolazione;
il giudice adito non sapendo come gestire la situazione, essendo in dubbio sulla
legittimità indotta dallo stato chiede l’intervento della Corte di Giustizia
Gli elementi essenziali sono quindi: una legge dell’Ue che da un divieto di violazione e
una violazione da parte degli stati. È comunque tollerata una restrizione alla libera
circolazione ma deve essere legittima e giustificata. Una restrizione è giustificata
quando è legittima. Per essere legittima devono essere rispettati i principi di
sussidiarietà e proporzionalità.
Sostanzialmente abbiamo la regola e una deroga di cui si avvale lo Stato (legittima o
illegittima). È la corte che deve stabilire o verificare se la deroga è legittima o
illegittima.
La nozione di “merce”
Comprende tutti i prodotti valutabili in denaro e dunque idonei ad essere oggetto
di una transazione commerciale, inclusi gli oggetti di interesse artistico, storico,
archeologico, i libri, le videocassette, le monete che non abbiano più corso legale, il
petrolio, gli stupefacenti, l’energia elettrica, i rifiuti.
Sono fuori dalla sfera di applicazione materiale della libera circolazione delle merci
(quindi di competenza esclusiva degli Stati membri):
I. armi, munizioni e materiale bellico (346 TFUE);
II. le sostanze radioattive, i medicinali ad uso umano e veterinario.
N.b. I singoli non sono destinatari delle norme in tema di libera circolazione
delle merci (perchè sono rivolti agli stati membri dell’Ue) ma possono farne valere
l’effetto diretto di fronte ai giudici nazionali, perché hanno effetto diretto.
La disciplina della libera circolazione delle merci si articola in due parti:
unione doganale
Articolo 28
1. L’Unione comprende un’unione doganale che si estende al complesso
degli scambi di merci e comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi
doganali all’importazione e all’esportazione e di qualsiasi tassa di effetto
equivalente, come pure l’adozione di una tariffa doganale comune nei loro
rapporti con i paesi terzi.
2. Le disposizioni dell’articolo 30 e del capo 3 del presente titolo si
applicano ai prodotti originari degli Stati membri e ai prodotti provenienti da
paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri.
Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti
da paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità di
importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e
che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse.
Una volta che il prodotto è ammesso in libera pratica, questo è parificato a un
prodotto di un paese membro. art.30 TFUE
I dazi doganali all’importazione o all’esportazione o le tasse di effetto
equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai
dazi doganali di carattere fiscale
Per i dazi provenienti da paesi extra europei invece è prevista l’adozione di una
tariffa doganale comune.
cooperazione doganale (34-35.36)
articolo 34: sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative
o all’importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente divieto di
restrizioni quantitative alle importazioni -> gli stati membri non possono
evitare in tutto o in parte l’importazione di un prodotto
articolo 35: Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative
o all’esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.
Salvo nei casi previsti dall’articolo 36; comunque i divieti non devono
essere discriminatori
avere solo l’obbiettivo di restrizioni (mera restrizione)
Ciò in particolare con riferimento alle norme concernenti la creazione di un’Unione
doganale (28, 30, 31 TFUE), il divieto di imposizioni fiscali discriminatorie nei confronti
dei prodotti importati, la creazione di una unione doganale comune e i DIVIETI DI
RESTRIZIONI QUANTITATIVE FRA STATI MEMBRI (34 e 35 Tfue)
Il divieto di restrizioni quantitative alle importazioni e alle esportazioni artt.
34 e 35 TFUE
Il diritto dell’Ue vieta ai paesi membri di vietare di importare o esportare (in assoluto
ovvero oltre una certa quantità) prodotti provenienti da altri paesi membri o che siano
ivi posti in libera pratica (articolo 29 TFUE).
Le misure di effetto equivalente
Sono misure non necessariamente imputabili a uno stato membro; può trattarsi di
leggi, atti amministrativi, prassi; la loro definizione è stata elaborata dalla Corte di
Dassonville:
Giustizia nella celebre sentenza
“ogni normativa commerciale degli stati membri che possa ostacolare direttamente o
indirettamente, in atto o in potenza (c’è anche solo il rischio di una restrizione, anche
se non si verifica concretamente), gli scambi intracomunitari va considerata come
misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative”
Il divieto ha dunque portata generale e prescinde dal fatto che si verifichi una
riduzione effettiva degli scambi, essendo sufficiente che vi sia il rischio di tale
riduzione degli scambi.
Le misure di effetto equivalente alle importazioni: art. 34 Tfue
Sono definite dalla giurisprudenza della Corte: DIFFERENZA DI
DISTINTAMENTE APPLICABILI, DA CUI DERIVA UNA
TRATTAMENTO FRA PRODOTTI NAZIONALI E IMPORTATI:
i controlli sistematici operati in sede di importazione;
1. le misure che impongano una documentazione specifica per
2. l’importazione;
le norme che tutelino gli importatori ufficiali rispetto alle importazioni
3. parallele
Sono più facili da individuare
INDISTINTAMENTE APPLICABILI, CHE DI FATTO PRODUCONO EFFETTI
RESTRITTIVI DELLE IMPORTAZIONI (apparentemente neutre ma che di fatto
producono un effetto restrittivo sulle importazioni):
le normative sui prezzi;
1. le norme sulla qualità e la presentazione del prodotto, sua qualità
2. composizione imballaggio (i cd. ostacoli tecnici); si è avuta invece una
sostanziale marcia indietro della giurisprudenza in relazione alle misure
sulle modalità di commercializzazione, e per la precisione sulla
promozione o i metodi di vendita. Ha fatto retromarcia perché se faccio
questo tipo di verifiche va a sindacare un margine di discrezionalità
eccessivamente invasivi.
Le misure sulla composizione dei prodotti
La sentenza Cassis DE DIJON
L'attrice sostiene che la fissazione, da parte della normativa tedesca, d' un contenuto
minimo di alcool, la quale ha come conseguenza che rinomati prodotti alcolici,
originari di altri stati membri della UE, non possono essere smerciati nella repubblica
federale di Germania, costituisce una restrizione della libera circolazione delle merci
fra gli stati membri, che va oltre le normative commerciali ad essi riservate;
L ' attrice vi ravvisa una misura d ' effetto equivalente ad una restrizione quantitativa
all' importazione vietata dall’articolo 34.
LA TESI DELLA GERMANIA
Il governo tedesco osserva che la determinazione dei contenuti minimi di alcool da
parte delle norme nazionali avrebbe la funzione d ' evitare la proliferazione delle
bevande alcoliche sul mercato nazionale, specialmente di quelle con gradazione
alcolica moderata, dato che siffatti prodotti possono, a suo parere, provocare l '
assuefazione più facilmente delle bevande con gradazione alcolica maggiore;
Sempre secondo la Germania la diminuzione della gradazione alcolica garantisce un
vantaggio concorrenziale rispetto alle bevande con gradazione più elevata, dato che l '
alcool costituisce, nella composizione delle bevande, l &
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Appunti presi a lezione diritto dell'Unione Europea - primo parziale
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Appunti presi a lezione per l'esame di Diritto dell'Unione Europea ed integrati con il manuale Diritto dell'Unione …
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Appunti di Diritto dell'Unione Europea
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