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IL GIUDIZIO DELLA CORTE
In mancanza di una normativa comune in materia, spetta agli stati membri
disciplinare, ciascuno nel suo territorio, tutto ciò che riguarda la produzione e il
commercio dell'alcool e delle bevande alcoliche; se ci fosse una normativa comune, gli
Stai membri dovrebbero rispettarla però solo nelle materie di competenze dell’Ue.
Gli ostacoli per la circolazione intracomunitaria derivanti da disparità delle legislazioni
nazionali relative al commercio dei prodotti di cui trattasi vanno accettati qualora tali
prescrizioni possano ammettersi come necessarie per rispondere ad esigenze
imperative attinenti, in particolare, all' efficacia dei controlli fiscali, alla protezione
della salute pubblica, alla lealtà dei negozi commerciali e alla difesa dei consumatori.
Se quindi la disciplina tedesca è dettata da queste esigenze, la giustificazione è
accettata. Bisogna però verificarlo in concreto.
IL GIUDIZIO DELLA CORTE: IL PRINCIPIO DEL MUTUO RICONOSCIMENTO
Le prescrizioni relative alla gradazione minima delle bevande alcoliche non
perseguono uno scopo d’interesse generale atto a prevalere sulle esigenze
della libera circolazione delle merci , che costituisce uno dei principi
fondamentali della comunità; l’effetto pratico di prescrizioni di tal genere consiste
principalmente nel garantire un vantaggio alle bevande con alta gradazione alcolica ,
allontanando dal mercato nazionale i prodotti d ' altri stati membri non rispondenti a
questa specificazione;
Risulta, quindi, che la condizione unilaterale, imposta dalla normativa di uno stato
membro, della gradazione minima per la messa in commercio di bevande alcoliche
costituisce un ostacolo per gli scambi incompatibile con il trattato;
Non sussiste quindi alcun valido motivo per impedire che bevande alcoliche,
a condizione ch'esse siano legalmente prodotte e poste in vendita in uno
degli stati membri, vengano introdotte in qualsiasi altro stato membro senza
che possa esser opposto, allo smercio di tali prodotti, un divieto legale di porre in
vendita bevande con gradazione alcolica inferiore al limite determinato dalla
normativa nazionale;
Noi abbiamo prodotti originari degli Stati membri che devono essere circolati
liberamente in altri stati membri per il principio della libera circolazione delle merci. Se
non c’è a livello europeo una disciplina particolare, nulla deve impedire la circolazione.
La Corte ha concluso che la giustificazione della Germania, non sarebbe comunque
sufficiente per evitare la circolazione di bevande alcoliche in Germania.
Le misure di effetto equivalente alle esportazioni: art. 35 Tfue
La giurisprudenza ad oggi ha limitato la portata della disposizione alle misure
hanno per oggetto di restringere
distintamente applicabili, e quindi alle misure che
specificamente le correnti di esportazione, richiedendo un elemento di discriminazione
a favore dei prodotti o del mercato nazionali.
Non rientrano quindi nelle misure vietate le misure indistintamente applicabili, anche
se queste di fatto possono avere l’effetto di ridurre le esportazioni!
Le deroghe al divieto di misure di effetto equivalente: artt. 36 e 37 Tfue
L’art 36:
a) è una norma di stretta interpretazione
b) non è una norma diretta ad attribuire competenze esclusive agli stati membri:
se l’Ue ha adottato misure di armonizzazione le deroghe alla libera circolazione
non sono più consentite
c) l’esercizio della facoltà di deroga da parte degli stati membri deve ispirarsi a
criteri di proporzionalità e ragionevolezza. Se vado ad utilizzare un divieto di
importare prodotti con bassa graduazione alcolica, non è ragionevole.
L’art. 37 introduce una ulteriore deroga per motivi che attengono alla tutela della
proprietà industriale e commerciale.
L’art. 37 Tfue
Si tratta di una norma la cui lettura va coordinata con quella delle disposizioni
del trattato in tema di concorrenza
Sancisce il principio del riordino dei monopoli nazionali di carattere commerciale
Ha lo scopo di garantire la libera circolazione delle merci e il mantenimento di
un assetto concorrenziale fra stati membri anche quando un determinato
prodotto dovesse essere l’oggetto di un monopolio commerciale LEZIONE
3
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI
Normativa di riferimento: Artt. 45-48 TFUE
Specifiche difficoltà per l’attuazione di questa libertà
In questo settore le esigenze mercantili devono conciliarsi con i problemi della persona
e i suoi bisogni vitali (condizioni di lavoro, previdenza e assistenza sociale,
salvaguardia dell’unione familiare).
Libera circolazione dei lavoratori: campo di applicazione
“Lavoratore”
persona che, per un certo tempo,
nozione autonoma/art. 45 TFUE:
o esegue a favore di un’altra e sotto la sua direzione prestazioni in
contropartita di cui percepisce una remunerazione. Una volta cessato il
rapporto l’interessato perde la qualità di l., fermo restando che questa
qualifica può ancora produrre effetti e che una persona all’effettiva
ricerca di un impiego deve essere qualifica l. la nozione di lavoratore è
ampia perché include che esercita o abbia esercitato attività lavorativa e
l’ha cessata o sia alla ricerca di un nuovo impiego
“Attività subordinata”
Quando una persona lavora
nozione autonoma /regolamento 492/2011:
o per un certo periodo di tempo a favore di un’altra e sotto la sua
direzione, ricevendone in cambio una retribuzione.
Interpretazione estensiva: deve trattarsi di attività lavorativa effettiva di
o una certa consistenza (anche a orario ridotto, con compensi inferiori al
minimo vitale).
È “lavoratore” secondo la nozione autonoma esaminata:
A. un cittadino di un Paese membro e non qualunque lavoratore (cittadino di
paese terzo non usufruiscono delle norme in tema di libera circolazione dei
lavoratori) +
B. che svolga una prestazione in uno Stato membro diverso dal suo Stato
può dunque porsi il problema della discriminazione alla rovescia)
di origine ( Secondo la nozione
C. quando l’attività svolta abbia natura SUBORDINATA.
autonoma già richiamata devono quindi sussistere gli elementi della:
subordinazione; durata; retribuzione (tirocinio professionale retribuito,
corso di studi sancito da diploma professionale, lavoro svolto in nome e per
conto di una comunità religiosa, attività sportiva con l’esclusione dei casi delle
rappresentative nazionali in cui sono preponderanti gli aspetti puramente
sportivi). Sono questi gli elementi specifici che vanno a formare la nozione di
attività lavorativa subordinata.
Diritto di ingresso e di soggiorno: dal 2004 è abolita la carta di soggiorno per
i cittadini Ue e i loro familiari dell’Ue
“diritto di Ingresso”:
subordinato al possesso di un documento di identità in corso di validità;
o adempimenti supplementari non sono consentiti; La richiesta di
documenti ulteriori è una restrizione ingiustificata del diritto di ingresso
comporta il diritto di soggiorno almeno tre mesi con il beneficio
o dell’uguaglianza di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato ospite (es.
risarcimento danno a favore del turista o a sovvenzioni per nascita figlio).
“Diritto di Soggiorno”
Per usufruirne occorre: avere risorse economiche sufficienti per sé e i
o propri familiari o; essere iscritto a un corso di studi o; avere una
assicurazione di malattia.
In tal caso si può richiedere l’iscrizione presso le autorità competenti, per
o ottenere il rilascio di un attestato (o carta di soggiorno di familiare di
cittadino dell’Ue per gli extraeuropei).
Il diritto di soggiorno permanente spetta al cittadino dell’Ue e ai suoi
o familiari che hanno soggiornato legalmente e in via continuativa per 5
anni in detto Stato.
Il regime dei lavoratori
Il principio base oggi della libera circolazione dei lavoratori è il principio della non
discriminazione.
Fino al 1964 si applica il principio della priorità del lavoratore nazionale, pur nel
rispetto del principio della parità di trattamento: gli Stati membri conservano il diritto
di sospendere la libertà di circolazione in caso di eccedenza di manodopera fino al
1968. In un primo momento non abbiamo quindi una completa attuazione del regime
dei lavoratori subordinati.
L’art. 45 TFUE è norma provvista di effetto diretto; consiste anzitutto nel divieto di
discriminazione in base alla nazionalità; i Trattati Sanciscono il diritto per i cittadini
dell’Ue di accedere al lavoro in un altro Stato membro (e conseguentemente il diritto
di prendervi dimora, spostarsi liberamente al suo interno, e rimanervi anche dopo la
cessazione del rapporto di lavoro stesso); diritto che si estende anche a coloro che si
spostano semplicemente per cercare lavoro;
L’articolo 45 dovrà essere rispettato dagli Stati membri. È chiaro che indirettamente
va a creare degli obblighi a carico dei lavoratori/datori ma è comunque riferito agli
Stati. La norma è provvista di effetto diretto e questo implica che deve essere chiara,
precisa e incondizionata, cioè non servono delle norme di diritto interno per la sua
concreta applicazione. Articolo 45
1. La libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione è assicurata.
2. Essa implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i
lavoratori
degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni
di lavoro.
3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità
pubblica, essa importa il diritto:
a) di rispondere a offerte di lavoro effettive;
b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri;
c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un’attività di lavoro,
conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano
l’occupa zione dei lavoratori nazionali;
d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l’oggetto di regolamenti stabiliti dalla
Commissione,
sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.
4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica
.
amministrazione
Non sono applicabili alla pubblica amministrazione perché in questo caso è necessario
ragionare in modo da tutelare la sovranità statale.
Il principio della parità di trattamento
Sono compresi nella parità di trattamento i vantaggi sociali e fiscali attribuiti ai
lavoratori nazionali, anche se