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LEZIONE

1

LE POLITICHE DELL’UE

DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE: parte prima e seconda TFUE (artt. 7-

17 TFUE)

Art. 7 TFUE: principio di coerenza

 Articolo 7

L’Unione assicura la coerenza tra le sue varie politiche e azioni, tenendo conto

dell’insieme

dei suoi obiettivi e conformandosi al principio di attribuzione delle competenze

Art. 16.1 Trattato sull’Ue: il ruolo centrale del Consiglio

 1. Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione

legislativa e la

fun zione di bilancio. Esercita funzioni di definizione delle politiche e di

coordinamento alle

condizioni stabilite nei trattati.

Gli artt. 13-19 TFUE principi cui le istituzioni devono attenersi nell’attuazione

 delle varie politiche Articolo 13

Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori

dell’agricoltura, della

pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello

spazio,

l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di

benessere

degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni

legislative

o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in

particolare, i riti

religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.

Articolo 19

1. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell’ambito delle competenze da essi

conferite

all’Unione, il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa

speciale

e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti

opportuni

per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la

religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.

2. In deroga al paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo

la

procedura legislativa ordinaria, possono adottare i principi di base delle misure di

incentivazione

dell’Unione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative

e regolamentari degli Stati membri, destinate ad appoggiare le azioni degli Stati

membri volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1.

Rileva in particolare il principio fondamentale dell’Unione di cui all’art. 18 TFUE

 (divieto di discriminazione in base alla nazionalità)

Articolo 18

Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni

particolari dagli

stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura

legislativa ordinaria,

possono stabilire regole volte a vietare tali discriminazioni.

POLITICHE DELL’UE – Parte Terza TFUE (artt. 26-197 TFUE)

Il mercato interno: la nozione

La realizzazione del mercato interno è una delle più significative conquiste

dell’integrazione europea, ma continua ad essere la prima delle “Politiche dell’Ue”

disciplinate nella parte terza del TFUE (Titolo I, artt. 26-27)

La dizione originaria era “mercato comune”; l’idea è che la nozione sia stata sostituita

sostanzialmente per sostituirla con quella di “spazio”, per affrancarsi da una

concezione sostanzialmente mercantilistica e per dare conto delle più ampie finalità

dell’UE

Le libertà fondamentali: in generale

Articolo 26

(ex articolo 14 del TCE)

1. L’Unione adotta le misure destinate all’instaurazione o al funzionamento del

mercato interno,

conformemente alle disposizioni pertinenti dei trattati.

2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è

assicurata la

libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le

disposizioni

dei trattati.

3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, definisce gli orientamenti e le

condizioni necessari

per garantire un progresso equilibrato nell’insieme dei settori considerati.

Art. 26 TFUE: Le quattro libertà di circolazione ne costituiscono il nucleo centrale, in

modo da valorizzare anche lo stretto collegamento delle une con le altre.

Si tratta di quattro libertà fondamentali dell’Ue, alcune delle quali sono “diritti

fondamentali” dell’Ue (art. 15 Carta Libertà professionale e diritto di lavorare)

La disciplina relativa alle libertà di circolazione

Si traduce sostanzialmente in un obbligo per gli Stati membri di rimuovere qualunque

ostacolo o discriminazione suscettibile di impedirne la piena realizzazione

Domina in materia il principio del mutuo riconoscimento (secondo il quale ogni Stato

membro è tenuto ad accettare i prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in

qualsiasi altro Paese comunitario, anche se tali prodotti rispondono a prescrizioni

tecniche parzialmente diverse da quelle imposte dalle regolamentazioni dello Stato

importatore) e della fiducia reciproca fra Stati le cui legislazioni e prassi sempre più si

avvicinano e armonizzano

Come ha già da tempo sancito la giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue, sono

disposizioni dotate di “diretta applicabilità”, e quindi idonee a fare sorgere diritti a

favore dei privati.

Le quattro libertà non hanno portata generale e assoluta

Alcune deroghe sono previste espressamene dai Trattati (art. 346-348 TFUE, che

prevedono speciali poteri per la Commissione) e dalla giurisprudenza della Corte di

Giustizia UE di cui si parlerà più avanti

Dette libertà si affermano solo in situazioni transfrontaliere e non invece in relazione a

situazioni puramente interne (di qui il fenomeno delle cd. “discriminazioni a rovescio”)

LEZIONE

2

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Ci sono delle regole in libera circolazione che gli stati devono rispettare, salvo deroghe

a cui gli stati sono autorizzati. Quando abbiamo una controversia, il giudice nazionale

la presenta di fronte alla Corte; in questo tema abbiamo:

la parte attrice, chi agisce in giudizio, afferma al giudice dello stato membro che

 lo stato ha violato le norme in tema di libera circolazione;

il giudice adito non sapendo come gestire la situazione, essendo in dubbio sulla

 legittimità indotta dallo stato chiede l’intervento della Corte di Giustizia

Gli elementi essenziali sono quindi: una legge dell’Ue che da un divieto di violazione e

una violazione da parte degli stati. È comunque tollerata una restrizione alla libera

circolazione ma deve essere legittima e giustificata. Una restrizione è giustificata

quando è legittima. Per essere legittima devono essere rispettati i principi di

sussidiarietà e proporzionalità.

Sostanzialmente abbiamo la regola e una deroga di cui si avvale lo Stato (legittima o

illegittima). È la corte che deve stabilire o verificare se la deroga è legittima o

illegittima.

La nozione di “merce”

Comprende tutti i prodotti valutabili in denaro e dunque idonei ad essere oggetto

di una transazione commerciale, inclusi gli oggetti di interesse artistico, storico,

archeologico, i libri, le videocassette, le monete che non abbiano più corso legale, il

petrolio, gli stupefacenti, l’energia elettrica, i rifiuti.

Sono fuori dalla sfera di applicazione materiale della libera circolazione delle merci

(quindi di competenza esclusiva degli Stati membri):

I. armi, munizioni e materiale bellico (346 TFUE);

II. le sostanze radioattive, i medicinali ad uso umano e veterinario.

N.b. I singoli non sono destinatari delle norme in tema di libera circolazione

delle merci (perchè sono rivolti agli stati membri dell’Ue) ma possono farne valere

l’effetto diretto di fronte ai giudici nazionali, perché hanno effetto diretto.

La disciplina della libera circolazione delle merci si articola in due parti:

unione doganale

 Articolo 28

1. L’Unione comprende un’unione doganale che si estende al complesso

degli scambi di merci e comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi

doganali all’importazione e all’esportazione e di qualsiasi tassa di effetto

equivalente, come pure l’adozione di una tariffa doganale comune nei loro

rapporti con i paesi terzi.

2. Le disposizioni dell’articolo 30 e del capo 3 del presente titolo si

applicano ai prodotti originari degli Stati membri e ai prodotti provenienti da

paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri.

Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti

da paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità di

importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e

che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse.

Una volta che il prodotto è ammesso in libera pratica, questo è parificato a un

prodotto di un paese membro. art.30 TFUE

I dazi doganali all’importazione o all’esportazione o le tasse di effetto

equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai

dazi doganali di carattere fiscale

Per i dazi provenienti da paesi extra europei invece è prevista l’adozione di una

tariffa doganale comune.

cooperazione doganale (34-35.36)

 articolo 34: sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative

o all’importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente divieto di

restrizioni quantitative alle importazioni -> gli stati membri non possono

evitare in tutto o in parte l’importazione di un prodotto

articolo 35: Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative

o all’esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.

Salvo nei casi previsti dall’articolo 36; comunque i divieti non devono

essere discriminatori

 avere solo l’obbiettivo di restrizioni (mera restrizione)

Ciò in particolare con riferimento alle norme concernenti la creazione di un’Unione

doganale (28, 30, 31 TFUE), il divieto di imposizioni fiscali discriminatorie nei confronti

dei prodotti importati, la creazione di una unione doganale comune e i DIVIETI DI

RESTRIZIONI QUANTITATIVE FRA STATI MEMBRI (34 e 35 Tfue)

Il divieto di restrizioni quantitative alle importazioni e alle esportazioni artt.

34 e 35 TFUE

Il diritto dell’Ue vieta ai paesi membri di vietare di importare o esportare (in assoluto

ovvero oltre una certa quantità) prodotti provenienti da altri paesi membri o che siano

ivi posti in libera pratica (articolo 29 TFUE).

Le misure di effetto equivalente

Sono misure non necessariamente imputabili a uno stato membro; può trattarsi di

leggi, atti amministrativi, prassi; la loro definizione è stata elaborata dalla Corte di

Dassonville:

Giustizia nella celebre sentenza

“ogni normativa commerciale degli stati membri che possa ostacolare direttamente o

indirettamente, in atto o in potenza (c’è anche solo il rischio di una restrizione, anche

se non si verifica concretamente), gli scambi intracomunitari va considerata come

misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative”

Il divieto ha dunque portata generale e prescinde dal fatto che si verifichi una

riduzione effettiva degli scambi, essendo sufficiente che vi sia il rischio di tale

riduzione degli scambi.

Le misure di effetto equivalente alle importazioni: art. 34 Tfue

Sono definite dalla giurisprudenza della Corte: DIFFERENZA DI

DISTINTAMENTE APPLICABILI, DA CUI DERIVA UNA

 TRATTAMENTO FRA PRODOTTI NAZIONALI E IMPORTATI:

i controlli sistematici operati in sede di importazione;

1. le misure che impongano una documentazione specifica per

2. l’importazione;

le norme che tutelino gli importatori ufficiali rispetto alle importazioni

3. parallele

Sono più facili da individuare

INDISTINTAMENTE APPLICABILI, CHE DI FATTO PRODUCONO EFFETTI

 RESTRITTIVI DELLE IMPORTAZIONI (apparentemente neutre ma che di fatto

producono un effetto restrittivo sulle importazioni):

le normative sui prezzi;

1. le norme sulla qualità e la presentazione del prodotto, sua qualità

2. composizione imballaggio (i cd. ostacoli tecnici); si è avuta invece una

sostanziale marcia indietro della giurisprudenza in relazione alle misure

sulle modalità di commercializzazione, e per la precisione sulla

promozione o i metodi di vendita. Ha fatto retromarcia perché se faccio

questo tipo di verifiche va a sindacare un margine di discrezionalità

eccessivamente invasivi.

Le misure sulla composizione dei prodotti

La sentenza Cassis DE DIJON

L'attrice sostiene che la fissazione, da parte della normativa tedesca, d' un contenuto

minimo di alcool, la quale ha come conseguenza che rinomati prodotti alcolici,

originari di altri stati membri della UE, non possono essere smerciati nella repubblica

federale di Germania, costituisce una restrizione della libera circolazione delle merci

fra gli stati membri, che va oltre le normative commerciali ad essi riservate;

L ' attrice vi ravvisa una misura d ' effetto equivalente ad una restrizione quantitativa

all' importazione vietata dall’articolo 34.

LA TESI DELLA GERMANIA

Il governo tedesco osserva che la determinazione dei contenuti minimi di alcool da

parte delle norme nazionali avrebbe la funzione d ' evitare la proliferazione delle

bevande alcoliche sul mercato nazionale, specialmente di quelle con gradazione

alcolica moderata, dato che siffatti prodotti possono, a suo parere, provocare l '

assuefazione più facilmente delle bevande con gradazione alcolica maggiore;

Sempre secondo la Germania la diminuzione della gradazione alcolica garantisce un

vantaggio concorrenziale rispetto alle bevande con gradazione più elevata, dato che l '

alcool costituisce, nella composizione delle bevande, l &

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher g.parmigiani di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Persano Paola.
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