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IL DIRITTO EUROPEO DERIVATO
46
Gli atti legislativi e gli atti non legislativi
Gli atti di cui all’art. 288 assumono una diversa natura a seconda della
procedura con cui sono adottati, potendo essere:
a) atti legislativi o aventi natura legislativa: sono quelli adottati
mediante procedura legislativa da Consiglio e PE
Art. 289.3 TFUE
Gli atti giuridici adottati mediante procedura legislativa sono atti
legislativi
b) atti non legislativi:
I. delegati (delegati da un atto legislativo):
Art. 290 TFUE
Un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di
adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o
modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo
II. di esecuzione (di un atto giuridicamente vincolante):adottati dalla
commissione – es. Regolamento delegato, regolamento di
esecuzione: Art. 291.2 TFUE
Gli atti legislativi fissano esplicitamente le condizioni cui è
soggetta la delega, che possono essere le seguenti:
a) il Parlamento europeo o il Consiglio possono decidere di
revocare la delega;
b) l'atto delegato può entrare in vigore soltanto se, entro il termine
fissato dall'atto legislativo, il Parlamento europeo o il Consiglio non
sollevano obiezioni.
Ai fini delle lettere a) e b), il Parlamento europeo delibera a
maggioranza dei membri che lo compongono e il Consiglio delibera
a maggioranza qualificata
c) resta poi ferma l’eventualità di atti adottati al di fuori delle categorie di
cui sopra. Vi rientrano, ad esempio, gli atti della PESC
Questa distinzione non ha implicazioni dal punto di vista della gerarchia delle
fonti; la differenza è che solo gli atti legislativi sono sottoposti a un “controllo di
trasparenza”, in particolare attraverso i Parlamenti nazionali (cfr. i Protocolli n.
1 e n. 2 sul ruolo dei Parlamenti nazionali) e pubblicità.
NELLA PESC L’ADOZIONE DI ATTI LEGISLATIVI è ESCLUSA (ART. 31.1.1 TFUE)
Un regolamento può essere adottato dal pe e dal consiglio e in casi eccezionali
possiamo avere un regolamento delegato o di esecuzione adottato dalla
commissione. Sono fonti di diritto europeo derivato solo quelli vincolanti che
sono regolamenti, direttive, decisioni esclusi i pareri e le raccomandazioni.
47
Relazione giuridica tra gli atti normativi tipici di cui art.288
La scelta fra regolamento, decisione o direttiva in alcuni casi è operata
direttamente dai Trattati, mentre in altri casi è lasciata al legislatore
(“nel rispetto del principio di proporzionalità”,
europeo ai sensi dell’art.
296.1 TFUE, per cui fra più misure possibili occorre ricorrere alla meno
restrittiva della sovranità statale, ad esempio meglio – se possibile –
una direttiva di un regolamento);
“Qualora i trattati non prevedano il tipo di atto da adottare, le
Art. 296.1
istituzioni lo decidono di volta in volta, nel rispetto delle procedure
applicabili e del principio di proporzionalità”.
Posto che regolamenti, direttive e decisioni hanno caratteristiche ed
effetti differenti, fra loro non esiste un rapporto gerarchico
Il regime comune agli atti normativi tipici
Per quanto attiene a certi requisiti di forma e alla loro entrata in vigore: “Gli
1. obbligo di motivazione, a pena di invalidità dell’atto: art. 296.2
atti giuridici sono motivati e fanno riferimento alle proposte, iniziative,
raccomandazioni, richieste o pareri previsti dai trattati”. Parte
integrante della motivazione è l’indicazione della “base giuridica”
ossia della disposizione su cui l’atto è fondato;
2. obbligo di pubblicità preventiva, che ne subordina l’opponibilità ai
Gazzetta
soggetti dell’ordinamento, attraverso la pubblicazione nella
Ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’art. 297 TFUE, in virtù del
quale se nulla di diverso è specificato nell’atto, questo entrerà in
vigore il ventesimo giorno dalla pubblicazione o dal momento
dell’avvenuta notifica. la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è un
requisito fondamentale per la validità degli effetti giuridici.
I regolamenti: strumenti di uniformazione
Per esercitare le competenze dell'Unione, le istituzioni
Art. 288.1 TFUE
adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri Il
. 2.
regolamento ha portata generale (si rivolge a categorie di destinatari
determinate astrattamente e nel loro complesso (es. venditori di uno
specifico prodotto), in quanto identificate in funzione di una situazione
individui). Esso è
oggettiva, Stati o obbligatorio in tutti i suoi elementi
(non lascia alcuna discrezionalità agli Stati che sono obbligati a rispettarlo al
100%, anche se ciò non implica necessariamente una completezza di
e
contenuto direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (per
cui l’entrata in vigore e la sua applicazione non necessitano di alcuni atti di
ricezione nel diritto interno, di modo che essi di regola sono per loro stessa
natura suscettibili di porre situazioni giuridiche in capo ai privati). ci
sono regolamenti che stabiliscono enti nuovi e c'è bisogno di un'integrazione
da parte degli stati membri.
Le direttive: strumento di “armonizzazione”
48 La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto
Art. 288.3
riguarda il risultato da raggiungere [entro il termine di trasposizione che esse
di volta in volta dispongono], salva restando la competenza degli organi
nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
Le direttive possono essere rivolte solo agli stati e non agli individui.
Le decisioni
Art. 288.4 TFUE La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è
obbligatoria soltanto nei confronti di questi.
Esse originariamente esprimono l’attività amministrativa dell’Ue, con portata solo individuale.
Tipici esempi sono le decisioni in materia di concorrenza e quelle di materia di aiuti di Stato alle
imprese. Con Lisbona invece possono avere anche portata generale.
Gli altri atti tipici
Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.
Art. 288.5
Gli atti di diritto europeo derivato cd. Atipici
per fare conoscere la loro posizione fanno poi ricorso ad altri tipi di atti (cd. atipici) Il
• Consiglio (conclusioni, risoluzioni) e la Commissione (comunicazioni, orientamenti, linee
direttrici)
Sono poi atti atipici i cd. accordi interistituzionali di cui all’art. 295 TFUE, i quali, in
• ragione dell’esistenza di un obbligo di leale cooperazione di cui all’art. 4.3 TUE, possono
assumere efficacia VINCOLANTE per le istituzioni che li hanno conclusi (caratteristica da
valutarsi di volta in volta). LEZIONE 9
IL PROCESSO DECISIONALE
L’adozione degli atti di diritto dell’unione Europea
All’adozione di ogni atto normativo dell’UE partecipano più istituzioni (cd. Procedure
interistituzionali);
L’adozione degli atti in questione non avviene ogni volta secondo le stesse modalità, in
quanto dipende dalla specifica base giuridica dell’atto (un esempio di base giuridica è
l'art 16 del TFUE che è la base per l'adozione degli atti in materia di trattamento e
protezione dei dati personali);
Il consiglio dei ministri dell’Unione europea rimane il centro di gravità nell’adozione
degli atti. Il consiglio da sempre è l'organo legislativo per eccellenza (non europeo) a cui
si è aggiunto il PE.
Tranne nel settore della PESC, in cui il potere di iniziativa legislativa spetta all’alto
- rappresentante per la politica estera e di sicurezza, negli altri settori spetta, di regola,
alla Commissione (art. 17.2 TUE) Articolo 17.2 TUE
Un atto legislativo dell'Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione, salvo che
i trattati non dispongano diversamente. Gli altri atti sono adottati su proposta della Commissione
se i trattati lo prevedono.
Il potere di iniziativa. In particolare, il ruolo della commissione
Art. 289.4 TFUE
Nei casi specifici previsti dai trattati, gli atti legislativi possono essere adottati su iniziativa di
un gruppo di Stati membri o del Parlamento europeo, su raccomandazione della Banca centrale
europea o su richiesta della Corte di giustizia o della Banca europea per gli investimenti.
I Trattati attribuiscono poi un potere di pre-iniziativa legislativa a Parlamento europeo
(art. 225 TFUE), al Consiglio (art. 241 TFUE), ai singoli Stati membri (art. 135 TFUE), ad
49 un gruppo di cittadini dell’Ue – almeno un milione – (art. 11.4 TUE) ai cittadini
solo dal Trattato di Lisbona.
Come già illustrato, la proposta della Commissione può essere modificata dal Consiglio
solo con deliberazione all’unanimità (art. 293 TFUE)
L'articolo 289 si colloca dopo quello che elenca gli atti giuridici dell'Unione. Il 289 e 290 si
riferiscono alla procedura legislativa e agli atti legislativi delegati. Il 291 fa riferimento alla
possibilità di adottare atti di esecuzione.
Gli atti normativi dell’Ue si possono adottare in virtù di procedura legislativa ordinaria (ce n’è
solo una) o in virtù delle procedure legislative speciali (variano, ce ne sono di più).
La procedura legislativa ordinaria
Qui hanno un ruolo centrale le istituzioni politiche. Nella prospettiva del riconoscimento di un
ruolo sempre più significativo al PE (l’Ue è l’unica organizzazione intergovernativa che ha un
Parlamento che rappresenta i cittadini), in particolare:
i. nel 1986 è stata introdotta la procedura cd. di cooperazione con doppia
lettura da parte del parlamento europeo (scomparsa con Lisbona);
ii. con il trattato di Maastricht è stata introdotta la procedura di codecisione, che
con Lisbona diventa la “procedura legislativa ordinaria” ai sensi dell’art. 289.1
TFUE
“La procedura legislativa ordinaria consiste nell'adozione congiunta (degli
atti di diritte europeo privato) di un regolamento, di una direttiva o di una
decisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della
Commissione. Tale procedura è definita all'articolo 294.”
La procedura legislativa ordinaria:
art. 294 TFUE: LA PRIMA LETTURA
La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.
Prima lettura
Il Parlamento europeo adotta la sua posizione in prima lettura e
la trasmette al Consiglio. Le posizioni sono gli atti che contengono l’atto
legislativo così come secondo le istituzioni dovrebbe essere strutturato
è la proposta di testo.
Se il Consiglio approva la posizio