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DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA LEZIONE 1

L’UNIONE EUROPEA E IL SUO DIRITTO

Premessa: Che cos’è l’Unione europea?

“creare una unione sempre più stretta fra i popoli”

L’idea originaria è quella di

(è da tanto infatti che non ci sono guerre) e poi ha assunto un significato

sempre più tecnico sino alla formalizzazione dell’espressione Unione europea

nell’Atto unico europeo del 1986 ed alla sua istituzione con il Trattato di

Maastricht nel 1992 che istituisce una UE fondata sulla Comunità europea e

sulle altre forme di cooperazione.

Con il Trattato di Lisbona del 2009 l’Unione europea si sostituisce e succede

alla Comunità europea (art. 1.3 TUE).

L’unione europea è … una “originale costruzione” …

L’unione europea è … “meravigliosamente ambigua”, in quanto non è un

• “super-Stato federale”, ma piuttosto un “ininterrotto esercizio di

ingegneria costituzionale”, volto ad assicurare la convivenza fra Stati che

hanno rinunciato a parte della propria sovranità e, al tempo stesso, non

vogliono perdere la propria identità.

Si tratta dunque di una scelta di “libertà dai modelli”.

Cosa è allora l’Ue?

Si realizza attraverso un processo di integrazione che ha subito le più

• profonde evoluzioni mantenendo una condizione di almeno apparente

continuità.

In origine abbiamo 3 Comunità: la CECA 1951 e la CEE e la CEEA del

• 1957 …

Poi nasce l’UE nel 1992, con il Trattato di Maastricht, che coesiste con le

• tre Comunità

Poi nel 2009 l’Ue assorbe le originarie Comunità.

L’UE non è un super Stato federale, perché ognuno mantiene la propria

sovranità, l’Unione Europea è unica come costruzione giuridica, è un processo

di integrazione giuridico di CECA, CEE e CEEA.

L’Unione europea oggi

oggi c’è in sostanza un solo trattato (Lisbona), anche se formalmente

• articolato in due testi: il TUE (55 articoli) e il TFUE (357 articoli che

integrano il TUE). Sono accompagnati da un preambolo, sorta di

introduzione dove sono anticipati gli obiettivi che gli Stati si prefiggono di

realizzare.

Potremmo parlare di una “autentica mutazione genetica”, ma in realtà,

• come testimoniato dal tenore letterale dell’art. 1.2 TUE si tratta di un

processo dinamico e di una evoluzione continua verso un

traguardo tuttora indefinito

Il diritto dell’Unione europea

In origine era il diritto delle Comunità europee o diritto comunitario …

• con Lisbona si parla invece esclusivamente di diritto dell’Unione europea,

• per le ragioni innanzi esposte

1 Il diritto dell’Unione europea è “autonomo” rispetto al diritto degli Stati

• membri, ma interferisce con i diritti nazionali, al punto che si parla ormai

di “europeizzazione” di alcune branche dei diritti nazionali e più in

generale le legislazioni statali dei Paesi membri sono ormai un mix di

regole europee e regole di diritto interno.

Ma allora cosa è l’Unione europea?

“presenta tratti assai più simili a quelli di una entità statale che di una

• organizzazione internazionale e tende a fondarsi su principi e regole più

vicini a quelli del diritto interno che del diritto internazionale”,

confrontandosi maggiormente con situazioni di carattere interindividuale

“vocazione a superare lo

piuttosto che interstatale, si può parlare di una

schermo degli Stati membri” (cfr. art 1.2 TUE)

Certo il collegamento con il diritto internazionale è rimasto, dal momento

• che la Ue ha origine da un trattato internazionale concluso dai suoi Paesi

membri.

Fonti principali di informazione sul diritto dell’Unione europea

La Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GUUE) pubblicati tutti gli atti di

diritto europeo privato

La Raccolta della giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Tribunale

dell’Unione giudice che controlla i comportamenti degli Stati membri e delle

istituzioni dell’unione. LEZIONE 2

ORIGINIE SVILUPPI DEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA

1. Dalle origini all’adozione dell’atto unico europeo

OGGI: L’istituzionalizzazione del processo di integrazione fra Stati europei si

identifica con l’Unione europea, così come strutturata in base al Trattato di

Lisbona.

IN ORIGINE: Il processo di integrazione europea ha avuto origine con l’entrata

in vigore, il 23 luglio 1952, del Trattato istitutivo della Comunità europea

del carbone e dell’acciaio (CECA) fra Belgio, Francia, Germania, Italia,

Lussemburgo e Paesi Bassi, (la cd. prima Comunità).

Gli stessi 6 Stati nei successivi 6 anni hanno concluso altre due accordi: il

Trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE) e il Trattato

istitutivo della Comunità europea per l’energia atomica (CEEA o Euratom),

entrambi entrati in vigore il 1° gennaio 1957.

N.b. sin dalle origini si è trattato di un disegno unitario, seppure basato su 3

distinti trattati – CECA, CEE (trasversale, ha più obiettivi, gli altri due ne hanno

solo uno), CEEA o Euratom e dunque su 3 comunità.

L’unitarietà del disegno: l’apparato istituzionale originario

Ciascuno dei tre trattati CECA, CEE, Euratom crea 4 istituzioni principali:

2 istituzioni di “governo”: che si chiamano:

-

i) Alta autorità (esecutivo) e Consiglio dei ministri (legislativo) per

quanto riguarda il Trattato CECA;

2 ii) Commissione (legislativo e rappresenta l’interesse dell’Unione) e

Consiglio dei Ministri per gli altri due Trattati (CEE, Euratom)

2 istituzioni di controllo (Assemblea Parlamentare e Corte di Giustizia)

-

… e la progressiva unificazione delle originarie istituzioni

Il 1° gennaio 1957 (oltre ai Trattati CEE ed EURATOM entra in vigore una

«Convenzione relativa a talune istituzioni comuni» (ad essi allegata) con

cui vengono unificati ed operano quindi per le tre Comunità:

1) il Parlamento europeo (allora denominato Assemblea parlamentare

N.b. le prime elezioni europee a suffragio universale e diretto di

(consultiva),

questa istituzione si svolgeranno nel 1979)),

2) le Corte di Giustizia .

Dieci anni dopo, il 1° luglio 1967 (entra in vigore il Trattato sulla

• fusione degli esecutivi) sono istituiti un Consiglio ed una Commissione

unici per le tre Comunità. Controllo di carattere giurisdizionale.

LA PRIMA REVISIONE DEI TRATTATI: L’AUE

La prima revisione significativa dei tre Trattati originari: l’Atto unico

europeo (AUE), entrato in vigore il 1°luglio 1987

Le novità più rilevanti riguardano:

1) L’adozione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri: la maggioranza

qualificata come regola di voto per l’adozione di atti normativi (anziché

l’unanimità). Vuol dire aumentare l’autonomia dell’Unione rispetto ai

Paesi che la compongono. È dotata di indipendenza giuridica;

2) La rilevanza del ruolo del Parlamento europeo nell’adozione degli atti

normativi: viene introdotta, in relazione ad alcune deliberazioni del

Consiglio dei ministri, la procedura di cooperazione con il PE;

3) all’art. 2 AUE, la formalizzazione, con la denominazione di Consiglio

europeo, la prassi dei vertici semestrali tra i capi di Stato o di governo

dei Paesi membri accompagnati dai ministri degli affari esteri (iniziata nel

1974, con il vertice di Parigi).

LA SECONDA REVISIONE DEI TRATTATI: LA CREAZIONE DELL’UE

Il Trattato di Maastricht (TUE), entrato in vigore il 1° novembre 1993:

la creazione dell’Unione europea (UE)

L'Unione è fondata sulle Comunità europee (CECA, CEE, Euratom), integrate

dalle politiche e forme di cooperazione instaurate dal TUE:

la cooperazione in materia di politica estera e sicurezza comune (PESC)

• la collaborazione in quella in materia di giustizia e affari interni (GAI)

Abbiamo di fatto un unico testo, anche se formalmente articolato in

due trattati distinti: il TUE ed il TCE (che contiene le tre comunità CECA,

CEE, Euratom)

Non si parla più di comunità economica europea, ma di comunità europea.

Principali novità TUE

1) Viene inserita per la prima volta nei trattati la nozione di cittadinanza

dell’Unione. È riconosciuta solo ai cittadini dei Pasi membri, perché l’anno

deciso i fondatori;

2) Viene creata (e collocata all’interno del TCE), l’Unione economica e

monetaria

3

LA TERZA REVISIONE DEI TRATTATI: IL TRATTATO DI AMSTERDAM

1° maggio 1999: entra in vigore il Trattato di Amsterdam

L’architettura è invariata rispetto al TUE 1993. Abbiamo ancora i 3 pilastri

riuniti sotto un unico frontone: primo pilastro TCE=CEE+CECA+CEEA metodo

dell’integrazione europea in cui c’è massima intensità delle relazioni giuridiche

tra le parti che lo compongono, secondo pilastro PESC e il terzo GAI.

Qui il cittadino dell’unione viene preso come soggetto titolare di diritti

fondamentali e non solo come soggetto economico.

I principi di libertà, democrazia e di rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà

fondamentali, oltre che dello stato di diritto vengono consacrati nel TUE come

valori fondanti dell’Unione (art. 6, par. 1 TUE), una cui violazione «grave e

persistente» da parte di uno Stato membro può aprire la strada a sanzioni nei

suoi confronti da parte del Consiglio dei ministri (art. 7 TUE).

In origine avevamo i 3 trattati poi riuniti in un unico pilastro TCE (il trattato

CECA in realtà si era estinto perché aveva scadenza in 50 anni), poi si è

aggiunto il trattato sull’unione TUE. Con Amsterdam trattato sull’unione +

trattato TCE, ma si dà importanza a questi diritti fondamentali. Con l’Art. 7 la

possibilità per l’UE di dare sanzioni a un Paese che non rispetta questi diritti

fondamentali.

LA QUARTA REVISIONE DEI TRATTATI: IL TRATTATO DI NIZZA

1° febbraio 2003: entra in vigore il Trattato di Nizza

L’architettura è invariata. TUE+TCE

• Se si esclude la riforma del sistema giurisdizionale, essa reca poche

• modifiche. Vengono apportate modifiche sul sistema giurisdizionale

(Corte di Giustizia).

Una Dichiarazione relativa al futuro dell’Unione approvata dalla stessa

• Conferenza di Nizza pone le basi per una ulteriore conferenza

intergovernativa di revisione del Trattato.

IL TENTATIVO (FALLITO) DI UNA QUINTA REVISIONE DEI TRATTATI NEL

2004

Il fallimento del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa,

firmato a Roma il 29 ottobre 2004

L’obiettivo è creare un nuovo e unico trattato ed eliminare la politica

comunitaria contenuta in 2 trattati distinti. Si doveva chiamare Trattato

Costituzionale.

L’entrata in vigore del Trattato costituzionale viene bloccata da due referendum

negativi in Francia e nei Paesi Bassi che ne bocciano la ratifica da parte di

questi due Paesi.

Dopo due anni di incertezza il progetto di Trattato costituzionale è formalmente

abbandonato, ma i suoi contenuti diventano la base di partenza di una nuova

Conferenza intergovernativa che, apertasi nel luglio 2007, conduce

rapidamente alla redazione ed alla firma, il successivo 13 dicembre a Lisbona,

di un nuovo trattato di revisione, intitolato «Trattato di riforma» ma ormai

universalmente noto come Trattato di Lisbona.

La firma del trattato e la ratifica sono 2 operazioni che fanno parte del

procedimento di conclusione di un trattato.

Concludere un trattato

4 1- Concludere la negoziazione: i rappresentanti degli Stati si riuniscono

(anche con mandato a pieni poteri documento con cui diventi il

rappresentante di quel Paese), si mettono d’accordo e arrivano ad un

testo che va bene a tutti:

adozione per consensus con cui approvano il contenuto del testo.

2- Tutti gli Stati che firmano accettano quel trattato.

3- Per essere vincolante non basta la firma ma serve la ratifica del trattato

che è una procedura che serve a vincolare lo Stato sul fronte

internazionale, lo Stato si impegna a rispettare il trattato con tutti gli

Stati che lo hanno sottoscritto.

In Italia è il presidente della repubblica a ratificarlo e deve essere

controfirmato dal ministro proponente. La ratifica in Italia avviene con

l’adozione della legge ordinaria che autorizza la notifica, in altri Stati

come per esempio in Francia e in Olanda la ratifica avviene con un

referendum.

4- Entrata in vigore, prevista nell’ambito del trattato e può essere una data

o una condizione che deve essere verificata (es. entra in vigore dopo la

ratifica di 6 Stati)

2009: LA QUINTA REVISIONE DEI TRATTATI

1°dicembre 2009: entra in vigore il Trattato di Lisbona

La prospettiva di una sua entrata in vigore il 1° gennaio 2009, viene vanificata

dal risultato negativo, il 12 giugno 2008, di un nuovo referendum, questa volta

nella Repubblica d’Irlanda. Nonostante il no irlandese, la procedura di ratifica

prosegue nella maggior parte degli altri Stati, mentre si cerca di trovare una

soluzione che consenta al Governo irlandese di riconvocare gli elettori per un

secondo referendum.

La soluzione viene trovata con l’approvazione da parte dei Capi di Stato e di

governo degli Stati membri, il 18 e 19 giugno 2009, di una serie di garanzie

giuridiche intese a rispondere alle preoccupazioni del popolo irlandese, creando

così le premesse per una nuova loro consultazione sul trattato.

Il nuovo referendum, svoltosi il 2 ottobre 2009, ha esito positivo e sblocca

definitivamente il processo di ratifica del Trattato di Lisbona.

IL PROGRESSO DI ALLARGAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

ATTRAVERSO L’ADESIONE DI NUOVI PAESI MEMBRI

Intanto l’Unione europea si allarga…

Il 1° gennaio del 1973 hanno aderito Regno Unito, Irlanda e Danimarca 12,

seguiti il 1° gennaio 1981 dalla Grecia 13, il 1° gennaio 1986 da Spagna e

Portogallo 14 ed il 1° gennaio 1995 da Austria, Finlandia e Svezia.

Il 1° maggio 2004 si ha l’adesione all’Unione di Cipro, Estonia, Lettonia,

Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia, Slovacchia e

Ungheria, il 1° gennaio 2007 aderiscono Bulgaria e Romania e il 1° luglio

2013 la Croazia. LEZIONE 3

L’ORDINAMENTO GIURIDICO DELL’UE: PROFILI GENERALI

Struttura e contenuti del trattato di Lisbona

5

- Non crea un unico trattato, limitandosi a modificare la precedente struttura

giuridica composta da TUE + TCE, con un “nuovo” TUE, che contiene i valori e

gli obiettivi dell’Unione europea + un Trattato sul Funzionamento dell’Unione

(TFUE) che sostituisce il precedente TCE, completando e integrando il nuovo

TUE (cfr. l’art. 1 di entrambi) Articolo 1 TUE

Con il presente trattato, le istituiscono tra loro un' ,

ALTE PARTI CONTRAENTI UNIONE EUROPEA

in appresso denominata «Unione», alla quale gli Stati membri attribuiscono

competenze per conseguire i loro obiettivi comuni.

Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione

sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più

trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini.

L'Unione si fonda sul presente trattato e sul trattato sul funzionamento dell'Unione

europea (in appresso denominati «i trattati»). I due trattati hanno lo stesso valore

giuridico. L'Unione sostituisce e succede alla Comunità europea.

Articolo 1 TFUE

1. Il presente trattato organizza il funzionamento dell'Unione e determina i settori, la

delimita zione e le modalità d'esercizio delle sue competenze.

2. Il presente trattato e il trattato sull'Unione europea costituiscono i trattati su cui è

fondata l'Unione. I due trattati, che hanno lo stesso valore giuridico, sono denominati

«i trattati».

Si instaura così una relazione fra i due Trattati di tipo “strumentale”, perché le

norme contenute nel TFUE sono strumentali per realizzare le politiche

contenute nel TUE.

Il trattato di Lisbona prevale sulle altre fonti del diritto dell’UE, è fonte di diritto

primario.

1º posto: trattati

2º posto: regolamenti (fonte di diritto secondario o derivato)

-Art. 47 TUE: soppressione struttura a tre pilastri [CEE e EURATOM (mentre la

CECA è venuta meno il 23 luglio 2002 a seguito dello scadere dei 50 anni dalla

sua creazione), PESC e cooperazione giudiziaria in materia penale GAI] e

riconoscimento della personalità giuridica direttamente in capo all’Unione

europea, concluso per una durata illimitata (art. 55 TUE). L’unione ha

personalità giuridica, prima di Lisbona la personalità giuridica era della

comunità europea (unico soggetto del diritto internazionale).

Con Lisbona l’autonomia giuridica va a ricoprire tutti gli aspetti che prima

erano suddivisi in due trattati. È tutto integrazione e non più cooperazione.

Articolo 47 TUE

L’Unione ha personalità giuridica

Il (nuovo) TUE

Si compone di 55 articoli, in cui sono tracciate le linee del nuovo assetto

• europeo.

L’art. 5 TUE sancisce il principio delle competenze di attribuzione.

• Iniziamo a incontrare 3 principi che sono il principio di attribuzione che va

a riguardare i rapporti tra unione e Stati membri (delimita le competenze

fra l’unione e gli Stati; l’unione non può esercitare competenze non

attribuitegli dagli Stati membri, ma quelle competenze rimarranno in

6 capo agli Stati stessi), principio di sussi

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher g.parmigiani di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Persano Paola.
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