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IL DIRITTO EUROPEO DERIVATO

46

Gli atti legislativi e gli atti non legislativi

Gli atti di cui all’art. 288 assumono una diversa natura a seconda della

procedura con cui sono adottati, potendo essere:

a) atti legislativi o aventi natura legislativa: sono quelli adottati

mediante procedura legislativa da Consiglio e PE

Art. 289.3 TFUE

Gli atti giuridici adottati mediante procedura legislativa sono atti

legislativi

b) atti non legislativi:

I. delegati (delegati da un atto legislativo):

Art. 290 TFUE

Un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di

adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o

modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo

II. di esecuzione (di un atto giuridicamente vincolante):adottati dalla

commissione – es. Regolamento delegato, regolamento di

esecuzione: Art. 291.2 TFUE

Gli atti legislativi fissano esplicitamente le condizioni cui è

soggetta la delega, che possono essere le seguenti:

a) il Parlamento europeo o il Consiglio possono decidere di

revocare la delega;

b) l'atto delegato può entrare in vigore soltanto se, entro il termine

fissato dall'atto legislativo, il Parlamento europeo o il Consiglio non

sollevano obiezioni.

Ai fini delle lettere a) e b), il Parlamento europeo delibera a

maggioranza dei membri che lo compongono e il Consiglio delibera

a maggioranza qualificata

c) resta poi ferma l’eventualità di atti adottati al di fuori delle categorie di

cui sopra. Vi rientrano, ad esempio, gli atti della PESC

Questa distinzione non ha implicazioni dal punto di vista della gerarchia delle

fonti; la differenza è che solo gli atti legislativi sono sottoposti a un “controllo di

trasparenza”, in particolare attraverso i Parlamenti nazionali (cfr. i Protocolli n.

1 e n. 2 sul ruolo dei Parlamenti nazionali) e pubblicità.

NELLA PESC L’ADOZIONE DI ATTI LEGISLATIVI è ESCLUSA (ART. 31.1.1 TFUE)

Un regolamento può essere adottato dal pe e dal consiglio e in casi eccezionali

possiamo avere un regolamento delegato o di esecuzione adottato dalla

commissione. Sono fonti di diritto europeo derivato solo quelli vincolanti che

sono regolamenti, direttive, decisioni esclusi i pareri e le raccomandazioni.

47

Relazione giuridica tra gli atti normativi tipici di cui art.288

La scelta fra regolamento, decisione o direttiva in alcuni casi è operata

 direttamente dai Trattati, mentre in altri casi è lasciata al legislatore

(“nel rispetto del principio di proporzionalità”,

europeo ai sensi dell’art.

296.1 TFUE, per cui fra più misure possibili occorre ricorrere alla meno

restrittiva della sovranità statale, ad esempio meglio – se possibile –

una direttiva di un regolamento);

“Qualora i trattati non prevedano il tipo di atto da adottare, le

Art. 296.1

 istituzioni lo decidono di volta in volta, nel rispetto delle procedure

applicabili e del principio di proporzionalità”.

Posto che regolamenti, direttive e decisioni hanno caratteristiche ed

 effetti differenti, fra loro non esiste un rapporto gerarchico

Il regime comune agli atti normativi tipici

Per quanto attiene a certi requisiti di forma e alla loro entrata in vigore: “Gli

1. obbligo di motivazione, a pena di invalidità dell’atto: art. 296.2

atti giuridici sono motivati e fanno riferimento alle proposte, iniziative,

raccomandazioni, richieste o pareri previsti dai trattati”. Parte

integrante della motivazione è l’indicazione della “base giuridica”

ossia della disposizione su cui l’atto è fondato;

2. obbligo di pubblicità preventiva, che ne subordina l’opponibilità ai

Gazzetta

soggetti dell’ordinamento, attraverso la pubblicazione nella

Ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’art. 297 TFUE, in virtù del

quale se nulla di diverso è specificato nell’atto, questo entrerà in

vigore il ventesimo giorno dalla pubblicazione o dal momento

dell’avvenuta notifica. la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è un

requisito fondamentale per la validità degli effetti giuridici.

I regolamenti: strumenti di uniformazione

Per esercitare le competenze dell'Unione, le istituzioni

Art. 288.1 TFUE

adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri Il

. 2.

regolamento ha portata generale (si rivolge a categorie di destinatari

determinate astrattamente e nel loro complesso (es. venditori di uno

specifico prodotto), in quanto identificate in funzione di una situazione

individui). Esso è

oggettiva, Stati o obbligatorio in tutti i suoi elementi

(non lascia alcuna discrezionalità agli Stati che sono obbligati a rispettarlo al

100%, anche se ciò non implica necessariamente una completezza di

e

contenuto direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (per

cui l’entrata in vigore e la sua applicazione non necessitano di alcuni atti di

ricezione nel diritto interno, di modo che essi di regola sono per loro stessa

natura suscettibili di porre situazioni giuridiche in capo ai privati). ci

sono regolamenti che stabiliscono enti nuovi e c'è bisogno di un'integrazione

da parte degli stati membri.

Le direttive: strumento di “armonizzazione”

48 La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto

Art. 288.3

riguarda il risultato da raggiungere [entro il termine di trasposizione che esse

di volta in volta dispongono], salva restando la competenza degli organi

nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

Le direttive possono essere rivolte solo agli stati e non agli individui.

Le decisioni

Art. 288.4 TFUE La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è

obbligatoria soltanto nei confronti di questi.

Esse originariamente esprimono l’attività amministrativa dell’Ue, con portata solo individuale.

Tipici esempi sono le decisioni in materia di concorrenza e quelle di materia di aiuti di Stato alle

imprese. Con Lisbona invece possono avere anche portata generale.

Gli altri atti tipici

Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.

Art. 288.5

Gli atti di diritto europeo derivato cd. Atipici

per fare conoscere la loro posizione fanno poi ricorso ad altri tipi di atti (cd. atipici) Il

• Consiglio (conclusioni, risoluzioni) e la Commissione (comunicazioni, orientamenti, linee

direttrici)

Sono poi atti atipici i cd. accordi interistituzionali di cui all’art. 295 TFUE, i quali, in

• ragione dell’esistenza di un obbligo di leale cooperazione di cui all’art. 4.3 TUE, possono

assumere efficacia VINCOLANTE per le istituzioni che li hanno conclusi (caratteristica da

valutarsi di volta in volta). LEZIONE 9

IL PROCESSO DECISIONALE

L’adozione degli atti di diritto dell’unione Europea

All’adozione di ogni atto normativo dell’UE partecipano più istituzioni (cd. Procedure

 interistituzionali);

L’adozione degli atti in questione non avviene ogni volta secondo le stesse modalità, in

 quanto dipende dalla specifica base giuridica dell’atto (un esempio di base giuridica è

l'art 16 del TFUE che è la base per l'adozione degli atti in materia di trattamento e

protezione dei dati personali);

Il consiglio dei ministri dell’Unione europea rimane il centro di gravità nell’adozione

 degli atti. Il consiglio da sempre è l'organo legislativo per eccellenza (non europeo) a cui

si è aggiunto il PE.

Tranne nel settore della PESC, in cui il potere di iniziativa legislativa spetta all’alto

- rappresentante per la politica estera e di sicurezza, negli altri settori spetta, di regola,

alla Commissione (art. 17.2 TUE) Articolo 17.2 TUE

Un atto legislativo dell'Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione, salvo che

i trattati non dispongano diversamente. Gli altri atti sono adottati su proposta della Commissione

se i trattati lo prevedono.

Il potere di iniziativa. In particolare, il ruolo della commissione

Art. 289.4 TFUE

Nei casi specifici previsti dai trattati, gli atti legislativi possono essere adottati su iniziativa di

un gruppo di Stati membri o del Parlamento europeo, su raccomandazione della Banca centrale

europea o su richiesta della Corte di giustizia o della Banca europea per gli investimenti.

 I Trattati attribuiscono poi un potere di pre-iniziativa legislativa a Parlamento europeo

(art. 225 TFUE), al Consiglio (art. 241 TFUE), ai singoli Stati membri (art. 135 TFUE), ad

49 un gruppo di cittadini dell’Ue – almeno un milione – (art. 11.4 TUE) ai cittadini

solo dal Trattato di Lisbona.

 Come già illustrato, la proposta della Commissione può essere modificata dal Consiglio

solo con deliberazione all’unanimità (art. 293 TFUE)

L'articolo 289 si colloca dopo quello che elenca gli atti giuridici dell'Unione. Il 289 e 290 si

riferiscono alla procedura legislativa e agli atti legislativi delegati. Il 291 fa riferimento alla

possibilità di adottare atti di esecuzione.

Gli atti normativi dell’Ue si possono adottare in virtù di procedura legislativa ordinaria (ce n’è

solo una) o in virtù delle procedure legislative speciali (variano, ce ne sono di più).

La procedura legislativa ordinaria

Qui hanno un ruolo centrale le istituzioni politiche. Nella prospettiva del riconoscimento di un

ruolo sempre più significativo al PE (l’Ue è l’unica organizzazione intergovernativa che ha un

Parlamento che rappresenta i cittadini), in particolare:

i. nel 1986 è stata introdotta la procedura cd. di cooperazione con doppia

lettura da parte del parlamento europeo (scomparsa con Lisbona);

ii. con il trattato di Maastricht è stata introdotta la procedura di codecisione, che

con Lisbona diventa la “procedura legislativa ordinaria” ai sensi dell’art. 289.1

TFUE

“La procedura legislativa ordinaria consiste nell'adozione congiunta (degli

atti di diritte europeo privato) di un regolamento, di una direttiva o di una

decisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della

Commissione. Tale procedura è definita all'articolo 294.”

La procedura legislativa ordinaria:

art. 294 TFUE: LA PRIMA LETTURA

La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.

Prima lettura

Il Parlamento europeo adotta la sua posizione in prima lettura e

 la trasmette al Consiglio. Le posizioni sono gli atti che contengono l’atto

legislativo così come secondo le istituzioni dovrebbe essere strutturato 

è la proposta di testo.

Se il Consiglio approva la posizio

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Publisher
A.A. 2019-2020
67 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher g.parmigiani di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Persano Paola.