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TFUE.
Per quanto riguarda l’evoluzione, negli anni ’50 il Parlamento europeo era composto da delegati
dei Parlamenti nazionali. L’unica istituzione a detenere poteri legislativi era il Consiglio e
l’assemblea parlamentare era solamente consultata. Il Parlamento europeo aveva poteri di
controllo politico.
Nel 1976 è stata introdotta l’elezione a suffragio universale diretto dei membri del Parlamento
europeo.
Con l’Atto Unico Europeo, il Parlamento europeo ha acquisito il ruolo di co-legislatore nel processo
decisionale. Inoltre, ha poteri di azione esterna. 17
Il ruolo del Parlamento europeo è quello di essere espressione del principio democratico
nell’Unione Europea: infatti, è composto da rappresentanti dei cittadini dell’UE, eletti a suffragio
universale diretto (art. 14 TUE).
Con il passare del tempo, il Parlamento ha acquisito un ruolo sempre più incisivo nella prassi,
redigendo il proprio regolamento interno in modo tale da acquisire sempre più potere, potere che in
parte è stato consolidato nelle successive revisioni dei Trattati. Questo potere trova tuttavia ancora
molti limiti: infatti, il potere legislativo del Parlamento europeo non è mai esclusivo ma va sempre
condiviso con il Consiglio.
I criteri per l’elezione dei parlamentari sono lasciati alla scelta degli Stati, anche se le regole che gli
Stati scelgono devono ispirarsi al metodo proporzionale.
La ripartizione dei seggi avviene su base statale, in funzione della popolazione.
La composizione del Parlamento europeo è la seguente:
• presidente
• ufficio di Presidenza
• conferenza dei presidenti, formata dai presidenti dei gruppi politici presenti in Parlamento
• gruppi politici, che devono radunare almeno 25 deputati eletti in almeno 1/4 degli Stati membri.
Attualmente, ci sono il Gruppo del Partito Popolare Europeo, il Gruppo dei Socialisti e
Democratici Europei, il Gruppo dell’Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa, ecc.
• commissioni, tra le quali vi sono 20 commissioni parlamenti e commissioni temporanee
d’inchiesta
• delegazioni, che mantengono rapporti con i Parlamenti dei Paesi terzi
Per quanto riguarda il funzionamento, la legislatura del Parlamento europeo dura 5 anni. La
sessione ordinaria è annuale, con all’interno dei periodi di sessione (circa una settimana al mese).
Il Parlamento si riunisce a Strasburgo, ma i lavori del Parlamento europeo si svolgono a Bruxelles.
Il Parlamento delibera normalmente a maggioranza assoluta dei votanti. In alcuni casi, sono
previste maggioranze aggravate (ad esempio, l’art. 49 TUE richiede la maggioranza assoluta dei
membri).
I poteri del Parlamento europeo sono elencati dall’art. 14 TUE: Il Parlamento europeo esercita,
congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di
controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dai trattati. Elegge il presidente della Commissione.
Per quanto riguarda le funzioni di controllo politico:
• nei confronti dell’azione dell’UE in tutti i campi, può effettuare audizioni e interrogazioni
parlamentari (art. 230 TFUE). In particolare, la Commissione deve presentare una relazione
annuale al Parlamento sull’attività dell’UE. Sono altresì obbligatori rapporti da parte della
Commissione, del Consiglio, del Consiglio europeo e del Mediatore europeo, che possono
consistere in rapporti retrospettivi o in programmi di lavoro.
• nei confronti della Commissione, il Parlamento ha un forte potere di censura (art. 234 TFUE).
• nei confronti delle istituzioni dell’UE e degli Stati membri, a tutela dei cittadini, il Parlamento
può effettuare delle petizioni e delle Commissioni parlamentari d’inchiesta.
• nei confronti delle istituzioni dell’UE, a tutela dei privati, per cattiva amministrazione, vi è la
figura del Mediatore europeo (art. 228 TFUE). Il Mediatore europeo è un difensore civico, che è
interpellato per i casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni europee. Il Mediatore
europeo è nominato dal Parlamento e redige, in piena autonomia e perseguendo l’interesse
generale dell’Unione, un rapporto che manda al Parlamento. Il Mediatore riceve le denunce ma
ha piena discrezionalità nel decidere se avviare le indagini. Inoltre, può anche avviare l’indagine
ex officio.
Banca centrale europea
L’Unione Europea ha competenze di coordinamento nell’ambito della politica economica.
L’art. 119 TFUE dice che: Ai fini enunciati all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, l'azione degli
Stati membri e dell'Unione comprende, alle condizioni previste dai trattati, l'adozione di una politica
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economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, sul
mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un'economia di
mercato aperta e in libera concorrenza.
Parallelamente, alle condizioni e secondo le procedure previste dai trattati, questa azione comprende una
moneta unica, l'euro, nonché la definizione e la conduzione di una politica monetaria e di una politica del
cambio uniche, che abbiano l'obiettivo principale di mantenere la stabilità dei prezzi e, fatto salvo questo
obiettivo, di sostenere le politiche economiche generali nell'Unione conformemente al principio di
un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.
Queste azioni degli Stati membri e dell'Unione implicano il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili,
finanze pubbliche e condizioni monetarie sane nonché bilancia dei pagamenti sostenibile.
Gli organi che si occupano della politica e monetaria sono la Banca centrale europea (BCE) e il
Sistema europeo di banche centrali (SEBC), formato dalla BCE e dalle banche centrali di
ciascun paese.
Gli organi decisionali della BCE e del SEBC sono:
• il comitato esecutivo, formato da 6 persone nominate dal Consiglio Europeo in base alla loro
esperienza e competenza in materia. I membri del comitato esecutivo restano in carica 8 anni e
devono essere cittadini dell’UE.
• il consiglio direttivo, formato dagli stessi membri del comitato esecutivo, insieme ai governatori
delle banche centrali nazionali.
La BCE si occupa delle operazioni sui cambi, dei tassi di interesse e dei sistemi di pagamento.
Inoltre, ha anche un ruolo consultivo, formulando pareri richiesti dalle istituzioni dell’UE o dagli
Stati membri.
Il patto di stabilità e crescita è un meccanismo costituto da tre parti:
una parte preventiva, che mira a ridurre gli squilibri tra gli Stati dell’UE. Gli obiettivi di bilancio,
• aggiornati ogni tre anni, devono essere rispettati dagli Stati. Vi sono inoltre dei parametri per
controllare la crescita della spesa pubblica degli Stati membri (spending review) e dei
programmi di stabilità/convergenza, documenti con cui l’Unione valuta se gli Stati si sono
conformati agli obiettivi di bilancio e ai parametri della spesa pubblica.
una parte correttiva, che è fondata sui parametri di Maastricht (disavanzo/PIL 3%, debito/PIL
• 60%, tasso di inflazione minore uguale a 1,5 punti rispetto ai 3 Stati membri che hanno avuto i
migliori risultati nella stabilità dei prezzi e tasso di interesse minore uguale a 1,5 punti rispetto ai
3 Stati membri che hanno avuto i migliori risultati nella stabilità dei prezzi). Se questi parametri
non sono rispettati, scatta il disavanzo eccessivo: il Consiglio piò decidere di emanare una
raccomandazione allo Stato membro in tale situazione e, se lo Stato membro non si conforma, il
Consiglio può applicare delle sanzioni.
una parte riguardante le bozze di bilancio: ogni anno, entro il 15 ottobre, tutti gli Stati
• presentano alla Commissione la propria bozza di bilancio.
Il semestre europeo è un meccanismo più recente, nato per coordinare le politiche economica
degli Stati membri, senza valutare singoli parametri. Durante i primi 6 mesi dell’anno, gli Stati
membri devono allineare le proprie politiche economiche e di bilancio. Vi sono tre aspetti su cui ci
si coordina:
le riforme strutturali
• le politiche di bilancio
• la prevenzione degli squilibri macroeconomici
•
La Commissione effettua delle analisi su questi tre punti, inviando al Consiglio i risultati. Il
Consiglio emana delle raccomandazioni agli Stati membri e avviene una discussione all’interno del
Consiglio europeo. Sulla base di questo confronto, la Commissione emana le country specific
recommendations.
Per quanto riguarda la prevenzione degli squilibri macroeconomici, lo Stato deve presentare un
piano d’azione, che se non è abbastanza preciso comporta una sanzione (0,1% del PIL). Inoltre,
se lo Stato non si adegua ancora, ci sarà una multa annuale.
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Organi consultivi e agenzie
Gli organi consultivi servono a esprimere interessi coinvolti in una determinata materia quando
l’UE delibera su quella materia. Essi svolgono il proprio ruolo a titolo personale, in piena
indipendenza e perseguendo l’interesse generale. Gli organi consultivi emanano pareri:
• obbligatori ma non vincolanti: l’adozione di un atto, per il quale è previsto un parere
obbligatorio di questi organi, senza consultazione degli organi stessi è illegittima ed in tal caso
può essere effettuato il ricorso in annullamento. Se invece vi è l’assenza del parere dell’organo
consultivo entro il termine impartito, il Parlamento ed il Consiglio possono decidere comunque.
• facoltativi: emanati su richiesta di altri organi, tra cui Parlamento e Consiglio.
• di iniziativa: provenienti dalla libera iniziativa dell’organo stesso.
Gli organi consultivi, elencati dall’art. 13.4 TUE, sono:
• il Comitato economico e sociale europeo
• il Comitato delle regioni
Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) rappresenta gli interessi della società civile.
Il CESE è composta da 350 membri, che rappresentano le organizzazioni dei datori di lavoro, le
organizzazioni dei lavoratori dipendenti ed altri attori che rappresentano la società civile, in
particolare nel settore socio-economico, civico, professionale e culturale. Il Consiglio nomina i
membri del Comitato all’unanimità, scegliendo da un apposito elenco presentato dai governi degli
Stati membri. I membri del CESE sono riuniti in 3 gruppi ma lavorano per materia. I settori di
consultazione obbligatoria sono:
• il mercato interno
• i trasporti
• l’occupazione
• la politica sociale
• la sanità
• la protezione dei consumatori
• la politica industriale
• la coesione economica e sociale