5. Principio di progressività
A norma dell'art. 53 Cost. il sistema tributario è improntato a criteri di progressività. Si tratta di un principio cui il sistema deve rifarsi. Tale principio ha un contenuto pragmatico e di mera direttiva per il legislatore e diversamente da quanto esposto nel primo comma, non esprime alcun carattere precettivo o cogente.
Il nostro sistema, accanto ai numerosi tributi proporzionali (IRES, IVA) presenta solo alcune imposte progressive (IRPEF).
Pertanto la sua portata direttiva può considerarsi sostanzialmente assorbita dal principio di capacità contributiva. Al riguardo, va precisato che la struttura complessiva del sistema è solo virtualmente progressiva atteso che alle imposte strutturalmente progressive si voglia attribuire un valore caratterizzante l'intero sistema. Sostanzialmente però il nostro sistema impositivo è complessivamente a carattere non progressivo, salvo l'IRPEF con le sue attuali aliquote del 23%, 33%, 39% e 43%.
Si auspica un'attuazione di una riforma che preveda come esigenza primaria l'abbattimento della pressione fiscale e di quella dell'IRPEF come prevede la riforma fiscale con spostamento dell'asse del prelievo dalle imposte sui redditi a quelle indirette.
CAPO 7: I POTERI ISTRUTTORI
1. L'amministrazione finanziaria
Con il termine, amministrazione finanziaria si individua quel complesso di uffici in cui si articola via il Ministero delle finanze, oggi Ministero dell'Economie e delle Finanze, preposto all'acquisizione delle entrate pubbliche.
Esso ha grande rilievo nell'ambito della gestione del governo della cosa pubblica in quanto suo tramite si realizza uno dei momenti politici più significativi, cioè l'elaborazione della c.d. legge finanziaria, presentata in Parlamento assieme al bilancio di previsione con la quale si provvede ad adeguare la legislazione finanziaria agli obiettivi di politica economica che il governo si prefigge.
Fino al 1991 il Ministero delle finanze era articolato in 10 direzioni generali distinte per materia. A livello regionale gli ispettorati comportamentali con funzione di coordinamento e controllo degli uffici periferici. A livello locale era articolata per materia, gli uffici distrettuali, uffici provinciali IVA, uffici di registro, uffici del catasto. Dopo la legge 358 del 1991, gli uffici non sono stati più articolati per materia, ma in base alle funzioni svolte, ma strutturato in ragione delle funzioni che negli uffici erano chiamati a svolgere. In particolare, si distinguono uffici centrali, uffici regionali ed uffici provinciali.
Gli uffici centrali venivano raggruppati in 3 dipartimenti: il dipartimento delle entrate, il dipartimento delle dogane, il dipartimento del territorio; la loro funzione si esprimeva nell'indirizzo e nel coordinamento degli uffici periferici.
Al dipartimento delle entrate erano attribuite tutte le competenze amministrative in materia di accertamento, riscossione e contenzioso per i tributi statali.
Il dipartimento delle dogane aveva competenza in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso delle imposte doganali.
Il dipartimento del territorio aveva competenza in materia di formazione, tenuta ed aggiornamento del catasto dei terreni e dei fabbricati, nonché amministrazione dei beni immobili dello Stato.
Agli uffici centrali si aggiungevano quelli a competenza regionale o pluriregionale; le direzioni regionali delle entrate, le direzioni compartimentali del territorio e le direzioni compartimentali delle dogane e delle imposte indirette. Si trattava di organi di programmazione, coordinamento, di indirizzo e di vigilanza rispetto al sistema degli uffici periferici. Questi uffici si basano essenzialmente sugli uffici delle entrate, uffici del territorio e sulle direzioni circoscrizionali delle entrate.
5. Principio di progressività A norma dell'art. 53 Cost. il sistema tributario è improntato a criteri di progressività. Si tratta di un principio cui il sistema deve riferirsi. Tale principio ha un contenuto pragmatico e di mera direttiva per il legislatore e diversamente da quanto esposto nel primo comma, non esprime alcun carattere precettivo o cogente.
Il nostro sistema, accanto ai numerosi tributi proporzionali (IRES, IVA) presenta solo alcune imposte progressive (IRPEF). Pertanto la sua portata direttiva può considerarsi sostanzialmente assorbita dal principio di capacità contributiva. Al riguardo, va precisato che la struttura complessiva del sistema è solo virtualmente progressiva atteso che alle imposte strutturalmente progressive si voglia attribuire un valore caratterizzante l'intero sistema. Sostanzialmente però il nostro sistema impositivo è complessivamente a carattere non progressivo, salvo l'IRPEF con le sue attuali aliquote del 23%, 33%, 39% e 43%.
Si auspica un'attuazione di una riforma che preveda come esigenza primaria l'abbattimento della pressione fiscale e di quella dell'IRPEF come prevede la riforma fiscale con spostamento dell'asse del prelievo dalle impos
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L'esercizio dei poteri istruttori da parte dell'amministrazione finanziaria
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Quattro poteri
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Equilibrio dei poteri
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Principio di separazione dei poteri