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DAVANTI AL GIUDICE?

Che quando vado davanti al giudice e chiedo la tutela di un mio diritto sulla

base di una legge promulgata, non solo io non devo dimostrare l’esistenza del

contenuto della legge, ma devo pretendere dal giudice che lui conosca la

legge; perché la conoscenza della legge generale e astratta è oggetto del

iura novit curia

principio , anche secondo il codice di procedura civile vigente

in Italia.

Mentre se io vado davanti al giudice per avere soddisfazione, per chiedere la

soddisfazione rispetto a una mia pretesa giuridica, e questa mia pretesa

giuridica si fonda non sulla legge ma sulla consuetudine, io devo

dimostrare l’esistenza della consuetudine perché non ho dalla mia parte

la forza della promulgazione; e allora io davanti al giudice, quando faccio valere

una pretesa che si fonda su una consuetudine, devo dimostrare non solo i fatti,

i dati di fatto che stanno a fondamento della mia pretesa, ma devo dimostrare

al giudice l’esistenza della consuetudine. Lex istituitur

Tornando al canone 7 che apre il titolo sulle leggi, che dice “

cum promulgatur ”: la legge esiste, è istituita, quando viene promulgata,

senza promulgazione, che si fa attraverso la pubblicazione, la legge non esiste

è talmente importante che se c’è un dubbio sulla promulgazione, la legge non

“Lex dubia non obbligat”,

obbliga, dice la dottrina classica. infatti la legge

dubbia non obbliga; perché sarebbe iniquo chiedere a un destinatario di una

legge di osservare una legge sulla quale c’è il dubbio.

“Le leggi, anche se sono in dubbio iuris non urgent”,

Canone 14 tuttora dice: la

legge dubbiosa non obbliga, e

non obbliga non solo moralmente, ma neanche giuridicamente.

ordo rationis,

Se nella definizione della legge si dice che questa è per il bene

comune, promulgata da colui che ha la cura suprema della comunità;

nell’ordinamento canonico si dirà: “La legge è quella legittimamente

promulgata dal romano pontefice”.

La promulgazione da autorità all’esistenza di una determinata legge.

LA PROMULGAZIONE

Si potrebbe allora essere tentati di dire che il decreto di Graziano sia stato

promulgato nel 1580-82 ma ciò comporterebbe un errore: stiamo infatti

parlando di una semplice pubblicazione. Tra il 1580-1582 vi è stata la

pubblicazione, da non confondere con la promulgazione.

Corpus iuris canonici

In questa pubblicazione le singole parti del rimanevano

invariate dal punto di vista giuridico e ciò vale in modo particolare per il

Decreto di Graziano, il quale nell'ordinamento canonico non è mai stato

promulgato formalmente.

Corpus iuris canonici

Il sistema del deve essere riferito ad una Europa

contrassegnata dal fenomeno culturale, giuridico, politico che va sotto il nome

di cristianità, come entità politica unitaria, medievale, che non è ancora divisa

tra stati cattolici e stati protestanti.

La Promulgazione ha la funzione di determinare in maniera incontestabile e con

presunzione assoluta il fatto che esiste quella determinata legge. Inoltre, serve

a determinare in maniera esatta il significato dei termini della legge.

Il testo, oggetto della promulgazione, ha valore normativo ed è lo stesso che

deve essere considerato in ordine ai termini utilizzati nella forma scritta.

Fondamentale è la promulgazione di fronte al giudice. – Nessuno deve

provare davanti al giudice l’esistenza o il contenuto della legge

promulgata – il giudice deve applicare la legge d’ufficio, anche se le parti non

la invocano – PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA: il giudice conosce d’ufficio il diritto

promulgato in relazione a una legge scritta. C’è una grande differenza tra legge

e consuetudine che non viene promulgata, dunque il principio iura novit curia

riguarda solo le norme – come conseguenza davanti al giudice non si può

impugnare una consuetudine.

Canone 7 – le leggi esistono quando sono promulgate.

Nell’ordinamento canonico si distinguono: leggi universali e leggi particolari

ha una valenza territoriale. Universalitutto il diritto canonico presente nel

mondo. La legge può essere generale o speciale (vale solo per alcune categorie

di rapporti e soggetti).

Come vengono promulgate le leggi ecclesiastiche universali? Di norma sono

promulgate attraverso l’inserzione del testo nella “Gazzetta Ufficiale del diritto

canonico” acta apostolicae sedis è una forma di promulgazione normale.

 

Per urgenza venivano pubblicate nell’osservatore romano (quotidiano).

Nelle esigenze di immediatezza Pubblicazione ad valvas (alle porte delle

basiliche patriarcali romane)

Leggi particolari sono ad es. leggi del vescovo Diocesano che pubblica per il

proprio territorio . Il vescovo Diocesano è il vescovo che ha sotto la propria potestà

un territorio circoscritto ed è legislatore nei limiti della propria competenza e

. Le leggi vengono promulgate nelle modalità

amministratore unico e giudice

stabilite dal giudice. In Italia le Diocesi hanno un bollettino degli atti ufficiali.

Pubblicazione nel diritto canonico è simile alla promulgazione? NO a differenza

della situazione odierna.

La promulgazione è un’attestazione mentre la pubblicazione è la

comunicazione di un’intimazione della volontà sovrana ai soggetti che sono

tenuti a rispettarla.

In un ordinamento di divisione dei poteri, prevale il principio della separazione

dei poteri – il parlamento ha funzione legislativa mentre il capo di stato

promulga la legge con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale che viene

controllata dal potere esecutivo. Nell’ordinamento canonico dove in linea di

principio non c’è una separazione di poteri la distinzione tra promulgazione e

pubblicazione non ha senso di esistere. La pubblicazione è un modo della

promulgazione purché la legge entra in vigore o subito o dopo un certo periodo

di tempo. “le leggi ecclesiastiche universali sono promulgate mediante la loro

Canone 8:

pubblicazione. Negli Acta apostolicae sedis a meno che non sia imposto un

modo diverso. Entrano in vigore dopo 3 mesi, a meno che non ci sia motivo in

base alla natura della legge” le leggi ecclesiastiche possono entrare subito in

vigore per la natura o perché lo dice la stessa legge. Ad esempio: nel conclave

il moto messo nell’osservatore romano, entra in vigore il giorno dopo.

Le leggi che entrano in vigore immediatamente per la loro natura e obbligano

di per sé ad essere pubblicate subito sono:

leggi ecclesiastiche

 disposizione umane che si considerano formalizzazione di diritto divino

 naturale o positivo – entrano immediatamente in vigore anche se non

imposto.

Disposizioni interpretative di altre leggi ecclesiastiche precedenti certe.

 Interpreta autenticamente le leggi il legislatore e colui al quale

Canone 16:

egli abbia concesso la potestà d'interpretarle autenticamente. L'interpretazione

autentica presentata a modo di legge ha la medesima forza della legge stessa

e deve essere promulgata; e se soltanto dichiara le parole di per sé certe della

legge, ha valore retroattivo; se restringe o estende la legge oppure chiarisce

quella dubbia, non è retroattiva.

GERARCHIA DELLE FONTI

1. Al vertice della gerarchia delle fonti sta il diritto divino nelle due branche

del diritto divino naturale

2. e positivo.

3. Subito sotto il diritto divino naturale positivo sta il Papa che interpreta in

Vicarius Christi

quanto Vicario di Cristo per eccellenza (il titolo di a partire

da Innocenzo III si riduce al solo Papa romano mentre prima erano

considerati tali sia il Papa sia il vescovo; ci sono delle fonti nelle quali il

Papa è addirittura definito Vicarius dei ossia vicario di Dio).

4. Al di sotto troviamo le norme emanate dai pontefici: secondo le

gerarchie delle fonti indicata da Graziano, tali norme dovrebbero costituire

diritto comune a tutta la cristianità. Tra queste sono incluse anche le

Liber Extra

norme emanate dai pontefici recentemente: il sono decretali

molto antiche e anche decretali false. Tra tutte le raccolte del primo

millennio le decretali false non autentiche che assumono rilevanza sono

quelle pseudo isidoriane costruite per esaltare la potestà pontificia tra VII e

VIII secolo

5. A livello più basso stanno le leggi secolari più recenti, i diritti

I diritti

particolari e le consuetudini dei corpi ecclesiastici e civili.

particolari sono gli statuti, ad esempio, quelli propri delle Corporazioni delle

arti, dei mestieri, delle Università, gli statuti che regolano la vita all’interno

degli ospitalia e degli xenodochio (ospizi per i pellegrini e i poveri) oppure

lo statuto della città medievale. Gli statuti e le consuetudini locali stanno

nel gradino più basso dell'ambito della gerarchia delle fonti medievali del

sistema del diritto comune. CONSEGUENZE:

ius positum

1. Diritto positivo è un’espressione che deriva dal latino cioè diritto che è posto. Con

diritto positivo s’intende quel diritto che è appoggiato sulla promulgazione da parte di qualche

autorità. Il diritto positivo e la consuetudine si applicano a condizione che non risultino in contrasto

con il diritto divino naturale e positivo, norma che noi troviamo espressa ancora adesso nel Codice

canonico del 1983 dove questa esigenza viene espressa con un antichissimo concetto medievale

irrationabilitas,

secondo il quale non è dotata di valore giuridico la consuetudine che sia contraria

rationabilitas. irrationabilitas

alla La prima causa della di una consuetudine è la sua contrarietà al

diritto divino. Queste fonti hanno un ruolo meramente sussidiario rispetto ai diritti superiori.

2. Il diritto secolare dovrebbe cedere di fronte al diritto canonico. Questo è ciò che pretendono le

in primis.

fonti cuiralistiche e quindi il Decreto di Graziano La cancelleria imperiale ovviamente non

accetta pretese di questo genere.

LA CONSUETUDINE

I presupposti culturali della codificazione erano diversi, se non addirittura

opposti ai presupposti culturali dell’ordinamento canonico.

La codificazione in senso illuministico è una codificazione strumentale al

principio di uguaglianza fondamentale di tutti i cittadini di fronte alla legge

(presupposto culturale fondamentale della codificazione). L’ordinamento

canonico si trova in gravi difficoltà di fronte ad uno strumento che nasce su un

presupposto ideologico nettamente distinto perché l’ordinamento canonico è

caratterizzato dalla flessibilità in funzione alla capacità

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
8 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rema-123 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto canonico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Miele Manlio.