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a. IN BASE AL PROFILO FUNZIONALE
di controllo: le quali esprimono un giudizio sulle conformità delle regole
di programmazione: per ordinare attività di operatori di base ai precetti di piani o
programmi
b. IN BASE AGLI EFFETTI
costitutive: attribuiscono nuove facoltà
permissive: permettono di esercitare facoltà preesistenti
ricognitive: accertano l’esistenza dei presupposti di legge per esercitare una certa attività
dispensative: consentono ad un soggetto di non adempiere ad un obbligo a cui sarebbe
tenuto per legge
c. IN RELAZIONE AL CONTENUTO
indicative: non c’è obbligo di presentare un piano di azione particolareggiato, ma spetta
all’amministrazione precisare il fine o modalità dell’attività da svolgere.
correttive: comunica al richiedente le variazioni per la sua realizzazione.
appropriative: la P.A. valuta la convenienza o legittimità di un progetto di azione o tipo
di attività prospettata dal richiedente.
d. IN RELAZIONE AL TIPO DI GIUDIZIO
vincolanti: la legge stabilisce le caratteristiche dei soggetti richiedenti e degli atti per il
compimento, che sono necessari affinché sia rilasciato il permesso
personali: presuppone un giudizio favorevole sui requisiti personali di chi esercita
l’attività autorizzata
reali: concernono i requisiti di una res (cosa). E’ il caso della carta di circolazione di un
autoveicolo, o della certificazione di abitabilità di un immobile
Esistono però ulteriori distinzioni di autorizzazione, altresì importanti, le quali sono:
ESPRESSE Autorizzazione rilasciata con un provvedimento “ad hoc”.
Tipico esempio l’autorizzazione ad aprire una farmacia, rilasciata con provvedimento
definitivo dell’autorità sanitaria competente
TACITE Quando la volontà autorizzativa della P.A. sia ricavata dal suo silenzio a seguito
dell’istanza (silenzio assenso)
MODALI Autorizzazioni per cui, per ragioni di pubblico interesse, è consentito
all’autorità amministrativa di inserire nel provvedimento permissivo, prescrizioni limitative
o modali
NON MODALI Autorizzazioni il cui contenuto è predisposto dalla legge e non sono
pertanto suscettibili di limitazioni. La P.A. ha solo la facoltà di emanarle o meno
Infine esistono ulteriori figure analoghe alle autorizzazioni, che sono:
ABILITAZIONE (esercizio di discrezionalità tecnica): il rilascio di un'abilitazione dipende
dalla verifica della capacità tecnica di una persona di svolgere una determinata attività. La
distinzione tra abilitazione e autorizzazione riguarda il tipo di valutazione che la Pubblica
Amministrazione deve fare: la valutazione amministrativa per le autorizzazioni, mentre per
le abilitazioni è necessaria una valutazione tecnica. Alcuni esempi di abilitazioni sono
l'autorizzazione a praticare una professione e il rilascio della patente di guida.
LICENZA (in base ai diritti preesistenti): provvedimento con cui si consente l’esplicazione
di una certa attività. Se alla licenza preesiste un diritto soggettivo condizionato, si è in
presenza di una specie del genus autorizzazione; se invece alla licenza preesiste un interesse
legittimo, si è in presenza della cosiddetta licenza in senso tecnico, cioè di un
provvedimento con cui la P.A. nell’esercizio di un’attività discrezionale, conferisce a
determinati soggeti nuovi diritti.
APPROVAZIONE: si tratta di un provvedimento che consente di esercitare determinati
diritti o facoltà, rendendo efficaci ed eseguibili atti giuridici che sono già stati compiuti e
sono perfetti. A differenza dell’autorizzazione, che deve essere data prima che l’attività o
l'atto venga realizzato, l’approvazione avviene sempre successivamente. In altre parole,
mentre l’autorizzazione riguarda la legittimità dell’atto o dell’attività, l’approvazione ne
riguarda solo l'efficacia operativa. Generalmente, l’approvazione è un atto di controllo,
utilizzato soprattutto nei rapporti tra lo Stato e le persone giuridiche pubbliche.
OMOLOGAZIONE (conformità di cose alle norme a tutela della sicurezza): è emessa
dalle autorità competenti per attestare che i prodotti rispettino le normative nazionali e
internazionali in materia di sicurezza e uniformità
NULLA-OSTA (dichiara di non avere nulla in contrario sull’adozione di un
provvedimento di altra autorità): è un atto emesso da un'amministrazione distinta da quella
che sta conducendo una procedura, con cui si afferma che non ci sono impedimenti per
l'adozione di una decisione finale riguardo a un determinato interesse. Il nulla osta riguarda
quindi le interazioni tra diverse amministrazioni, ed è spesso rilasciato da enti centrali per
attività da svolgere a livello locale. Se viene negato, il diniego del nulla osta impedisce il
proseguimento del procedimento.
DISPENSA (i privati sono abilitati ad esercitare l’attività in deroga al divieto legale o sono
esonerati dal compimento di un attività doverosa): si tratta di una decisione presa dalla
Pubblica Amministrazione che, dopo aver effettuato una valutazione discrezionale, permette
a una persona di svolgere una determinata attività o compiere un atto specifico, nonostante
un divieto previsto dalla legge, o la esonera dall'adempimento di un obbligo legale.
REGISTRAZIONE: si tratta di un'autorizzazione vincolata, poiché il suo scopo è quello di
eliminare un ostacolo legale che impedisce l'esercizio di un diritto. Tuttavia, questo avviene
non tramite una valutazione discrezionale, ma attraverso un accertamento oggettivo della
presenza dei requisiti previsti dalla legge.
2.2 Autorizzazioni richieste dalle norme tributarie per esercitare i poteri
istruttori
In alcuni casi, l'adozione di provvedimenti che impongono obblighi (come fare, dare o subire
qualcosa) dipende dal rilascio di autorizzazioni preventive. Queste autorizzazioni possono essere
rilasciate dal procuratore della Repubblica (o da un'autorità giudiziaria), oppure da un ente
amministrativo superiore, come un direttore centrale o regionale dell'Agenzia delle Entrate, o un
comandante regionale della Guardia di Finanza.
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
E’ necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica per effettuare determinati interventi,
in particolare per accedere a locali e svolgere attività di perquisizione.
Le situazioni in cui tale autorizzazione è richiesta sono:
- Accesso a locali promiscuamente adibiti ad abitazione e attività (commerci, agricole,
artistiche o professionali)
- Accesso a locali adibiti esclusivamente ad abitazione
- Perquisizioni personali e apertura coattiva di beni, come pieghi sigillati, borse, casseforti,
mobili e simili, oltre all'esame di documenti e richiesta di informazioni soggette al segreto
professionale
Si tratta di situazioni particolarmente sensibili, in cui l'esercizio del potere di conoscenza e
controllo può influire direttamente su libertà individuali protette dalla Costituzione (articoli 13,
14 e 15). In tali circostanze, data la rilevanza dei diritti e degli interessi coinvolti, il legislatore
ha stabilito che l'azione amministrativa debba essere preceduta da un'autorizzazione specifica
rilasciata da un organo giudiziario, come il procuratore della Repubblica.
Nonostante le autorizzazioni provengano dall'autorità giudiziaria e non da quella amministrativa,
esse hanno comunque un contenuto di tipo amministrativo e non giurisdizionale. Secondo le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, nel caso di autorizzazione per l'esecuzione degli accessi
domiciliari, il provvedimento del Procuratore della Repubblica non ha carattere penale, ma è un atto
amministrativo che si inserisce in un procedimento amministrativo. Esso condiziona la legittimità
del procedimento, influenzando l'operato delle autorità coinvolte.
Si tratta di un vero e proprio "provvedimento amministrativo", come chiarito dalla Corte di
Cassazione nelle Sezioni Unite (sentenza n. 16424 del 21 novembre 2002). In quanto tale, il
provvedimento è soggetto all'obbligo di motivazione. Questo obbligo si fonda anche sulle
disposizioni costituzionali degli articoli 13, 14 e 15 della Costituzione, che richiedono che le
decisioni amministrative siano motivate.
La decisione dell'autorità giudiziaria riguardo alla concessione o al rifiuto di un'autorizzazione è un
atto interno a un procedimento amministrativo, anche se necessario per il caso in questione. Questo
procedimento, pur coinvolgendo l'autorità giudiziaria, rimane di natura amministrativa. Inoltre, il
compito di adottare il provvedimento finale che incide sulle libertà individuali, come gli ordini di
accesso domiciliare o di apertura di pieghi sigillati, è attribuito ad altre autorità amministrative,
come gli uffici delle imposte o la Guardia di finanza.
2.2.3. AUTORITA’ GIUDIZIARIA: dati acquisiti in veste di polizia giudiziaria
Per quanto riguarda l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, essa è prevista dagli articoli 63,
comma 1, del d.P.R. n. 633/1972 e 33, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973, che stabiliscono che la
Guardia di Finanza, previo consenso dell'autorità giudiziaria, può utilizzare e trasmettere agli uffici
delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti nel corso delle sue indagini, anche in deroga a
quanto previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale, il quale generalmente stabilisce
delle limitazioni su quando le informazioni possono essere utilizzate a fini diversi da quelli
giudiziari. Le autorizzazioni rilasciate dal direttore centrale o regionale dell'Agenzia delle Entrate e
dal comandante regionale della Guardia di Finanza, in relazione alle indagini finanziarie, sono
finalizzate a proteggere il diritto alla riservatezza delle persone private riguardo ai loro rapporti
economici e finanziari. Analogamente, anche l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, necessaria
per l'utilizzo e la trasmissione di dati, notizie e documenti acquisiti dalla polizia giudiziaria, ha la
stessa finalità di tutela del diritto alla riservatezza dei privati.
Le indagini penali, per loro natura, sono molto invasive rispetto al diritto alla privacy, più di quanto
accada nelle indagini fiscali o tributarie amministrative. La polizia giudiziaria, grazie ai poteri che
le sono conferiti, come le intercettazioni telefoniche e ambientali, può accedere a informazioni
riservate, comprese quelle relative alla sfera più intima della persona. Inoltre, da