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Introduzione

1) L’ordinamento dell’UE si colloca in un ambito di relazioni tra Stati caratterizzate dalla sopranazionalità, che trae origine da processi di autolimitazione statale di poteri sovrani: la legislazione interna viene subordinata a quella comunitaria e l’ordinamento di ciascuno Stato membro si apre e si integra. La disciplina finanziaria è uno di quei settori in cui i rapporti fra ordinamento comunitario ed ordinamento nazionale appaiono maggiormente emblematici.

Nel contesto attuale la dimensione normativa della finanza pubblica comunitaria ha attribuito un ruolo da protagonista all’ordinamento comunitario nella definizione delle regole e dei principi da applicare ai rapporti fiscali, specialmente in seguito all’avvento dell’Unione economica e monetaria.

Nel campo monetario e valutario la supremazia compete all’Unione Europea (UEM), la potestà inerente l’intervento pubblico nell’economia appare ormai condivisa e la potestà di controllo si inquadra su scala internazionale nella lotta alla criminalità ed al riciclaggio. Solo la potestà tributaria appartiene ai singoli Stati ma ha perso i connotati di esclusività per l’interazione con l’UEM, con il cui varo gli Stati membri hanno rinunciato alla politica monetaria nazionale: infatti gli Stati nazionali devono mettere in atto una politica fiscale coerente con la politica economica e quindi conforme anche agli indirizzi europei di politica monetaria. Dunque il legislatore fiscale nazionale è vincolato anche dal diritto comunitario sia per le norme del Trattato, sia per quelle derivate. Il processo di integrazione europea non ha dato competenza in materia fiscale agli organismi comunitari che risultano, pertanto, carenti di una fiscalità propria e assumono solo un ruolo di coordinamento e di regolazione delle politiche fiscali attuate dagli Stati membri.

2) Un’aumentata concorrenza internazionale ha ridotto la sovranità tributaria degli Stati, stretta tra i vincoli di bilancio stabiliti dalle regole monetarie comuni, e i ristretti margini imposti dalla concorrenza mondiale. Le questioni tributarie nella giurisprudenza della Corte di Giustizia degli ultimi anni hanno assunto un ruolo sempre più rilevante e le politiche tributarie nazionali sono sempre più orientate da indirizzi omogenei.

Gli Stati tendono a ridurre il peso delle imposte sulle imprese, con la precisa funzione di sostenere gli investimenti e di attrarre nuovi capitali dal mercato finanziario mondiale. A questa tendenza si sottrae solo l’Italia, facendo, sempre nei limiti posti dal Trattato UE, scelte tributarie diverse dal resto dell’Europa.

È necessario analizzare il ruolo delle politiche pubbliche indispensabili per ridare all’Italia una funzione da protagonista nel contesto mediterraneo. La questione riguarda essenzialmente la

Introduzione

1) L'ordinamento dell'UE si colloca in un ambito di relazioni tra Stati caratterizzate dalla sopranazionalità, che trae origine da processi di autolimitazione statale di poteri sovrani: la legislazione interna viene subordinata a quella comunitaria e l'ordinamento di ciascuno Stato membro si apre e si integra. La disciplina finanziaria è uno di quei settori in cui i rapporti fra ordinamento comunitario ed ordinamento nazionale appaiono maggiormente emblematici.Nel contesto attuale la dimensione normativa della finanza pubblica comunitaria ha attribuito un ruolo da protagonista all'ordinamento comunitario nella definizione delle regole e dei principi da applicare ai rapporti fiscali, specialmente in seguito all'avvento dell'Unione economica e monetaria.Nel campo monetario e valutario la supremazia compete all'Unione Europea (UEM), la potestà inerente l'intervento pubblico nell'economia appare ormai condivisa e la potestà di controllo si inquadra su scala internazionale nella lotta alla criminalità ed al riciclaggio. Solo la potestà tributaria appartiene ai singoli Stati ma ha perso i connotati di esclusività per l'interazione con l'UEM, con il cui varo gli Stati membri hanno rinunciato alla politica monetaria nazionale: infatti gli Stati nazionali devono mettere in atto una politica fiscale coerente con la politica economica e quindi conforme anche agli indirizzi europei di politica monetaria. Dunque il legislatore fiscale nazionale è vincolato anche dal diritto comunitario sia per le norme del Trattato, sia per quelle derivate. Il processo di integrazione europea non ha dato competenza in materia fiscale agli organismi comunitari che risultano, pertanto, carenti di una fiscalità propria e assumono solo un ruolo di coordinamento e di regolazione delle politiche fiscali attuate dagli Stati membri.

2) Un'aumentata concorrenza internazionale ha ridotto la sovranità tributaria degli Stati, stretta tra i vincoli di bilancio stabiliti dalle regole monetarie comuni, e i ristretti margini imposti dalla concorrenza mondiale. Le questioni tributarie nella giurisprudenza della Corte di Giustizia degli ultimi anni hanno assunto un ruolo sempre più rilevante e le politiche tributarie nazionali sono sempre più orientate da indirizzi omogenei.Gli Stati tendono a ridurre il peso delle imposte sulle imprese, con la precisa funzione di sostenere gli investimenti e di attrarre nuovi capitali dal mercato finanziario mondiale. A questa tendenza si sottrae solo l'Italia, facendo, sempre nei limiti posti dal Trattato UE, scelte tributarie diverse dal resto dell'Europa.È necessario analizzare il ruolo delle politiche pubbliche indispensabili per ridare all'Italia una funzione da protagonista nel contesto mediterraneo. La questione riguarda essenzialmente la

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/02 Politica economica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Politica economica europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara o del prof Mauro Giuseppe.
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