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LEGGI CHE INQUADRANO LA FIGURA DEL PODOLOGO
Dal punto di vista burocratico la professione del podologo è descritta nel decreto legge del 14
settembre 1994, N 666
1. 1. È individuata la figura professionale del podologo con il seguente profilo: il podologo è
l'operatore sanitario che in possesso del diploma universitario abilitante, tratta direttamente, nel
rispetto della normativa vigente, dopo esame obiettivo del piede, con metodi incruenti, ortesici ed
idromassoterapici, le callosità, le unghie ipertrofiche, deformi e incarnite, nonché il piede
doloroso.
2. Il podologo, su prescrizione medica, previene e svolge la medicazione delle ulcerazioni delle
verruche del piede e comunque assiste, anche ai fini dell'educazione sanitaria, i soggetti portatori
di malattie a rischio.
3. Il podologo individua e segnala al medico le sospette condizioni patologiche che richiedono un
approfondimento diagnostico o un intervento terapeutico.
4. Il podologo svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in
regime di dipendenza o libero-professionale.
Vista la nota in data 13 settembre 1994 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Adotta il seguente regolamento:
2. 1. Il diploma universitario di podologo, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (2), e successive modificazioni, abilita all'esercizio della
professione.
(2) Riportato alla voce Sanità pubblica.
3. 1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al
precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini
dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici
Questa legge è seguita poi da altre 2 leggi la legge numero 42 del 99 e la legge 251 del 2000.
La prima riguarda la definizione di professioni sanitarie
Art. 1.
(Definizione delle professioni sanitarie)
1. La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" nel testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934,n. 1265, e successive modificazioni, nonchè in ogni
altra disposizione dilegge, è sostituita dalla denominazione "professione sanitaria".
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo1974, n. 225, ad eccezione delle
disposizioni previste dal titolo V, il decretodel Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n.
163, e l'articolo 24 delregolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1968,n. 680, e successive modificazioni. Il campo proprio di attività e diresponsabilità
delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3, deldecreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni eintegrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti
ministeriali istitutividei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei
rispettivicorsi di diploma universitario e di formazione post-base nonchè deglispecifici codici
deontologici, fatte salve le competenze previste per leprofessioni mediche e per le altre
professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di
laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.
Art. 2.
(Attività della Commissione centraleper gli esercenti le professioni sanitarie)
1. Alla corresponsione delle indennità di missione e al rimborso delle spese sostenute dai
membri della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie designati dai
Comitati centrali delle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi ai sensi dell'articolo 17,
terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.233,
provvedono direttamente le Federazioni predette.
Art. 3.
(Modifiche alla legge 5 febbraio1992, n. 175)
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "sugli elenchi telefonici" sono aggiunte le seguenti:
", sugli elenchi generali di categoria e attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente
agli esercenti le professioni sanitarie";
b) all'articolo 2, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate
modifiche al testo originario della pubblicità";
c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per
un periodo da due a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sono assoggettati alle sanzioni
disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi
dell'articolo 40 del regolamento approvato condecreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
1950, n. 221";
d) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "sugli elenchi telefonici" sono inserite le seguenti:
"e sugli elenchi generali di categoria";
e) all'articolo 5, comma 4, le parole: "sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per
un periodo da due a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sono assoggettati alle sanzioni
Disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai
sensi dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5
aprile 1950, n. 221";
f) all'articolo 5, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. Le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicit` sugli elenchi telefonici
possono essere utilizzate per la pubblicità sugli elenchi generali di categoria e, viceversa, le
inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicità sugli elenchi generali di categoria
possono essere utilizzate per la pubblicità sugli elenchi telefonici.
5-ter. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate
modifiche al testo originario della pubblicità";
g) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
"Art. 9-bis - 1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1 nonchè le strutture
sanitarie di cui all'articolo 4 possono effettuare la pubblicità nelle forme consentite dalla
presente legge e nel limite di spesa del 5 per cento del reddito dichiarato per l'anno
precedente".
Art. 4.
(Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell'articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni)
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 1996, n.475, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, per le professioni di cui all'articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e
integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, i
diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso
l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente
o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio
sanitario nazionale o degli altricomparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi
universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e
successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio professionalee dell'accesso alla
formazione post-base.
2. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, sono stabiliti, con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi
regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato
giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualità e
durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri
e le modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all'articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, ai
fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, ulteriori titoli
conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti
di individuazione dei profili professionali. I criteri e le modalità definiti dal decreto di cui al
presente comma possono prevedere anche la partecipazione ad appositi corsi di
riqualificazione professionale, con lo svolgimento di un esame finale. Le disposizioni previste
dal presente comma non comportano nuovi o maggiori oneria carico del bilancio dello Stato nè
degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge.
4. In fase di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2 stabilisce i requisiti per la
valutazione dei titoli di formazione conseguiti presso enti pubblici o privati, italiani o stranieri,
ai fini dell'esercizio professionalee dell'accesso alla formazione post-base per i profili
professionali di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo
30dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.
La seconda specifica la divisione delle diverse discipline sanitarie e la loro formazione
Art. 1.
(Professioni sanitarie infermieristiche
e professione sanitaria ostetrica)
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche e della
professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla
prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni
individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonchè dagli specifici codici
deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo,
di programmazione ed amministrative, la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e
del ruolo delle professioni infermieristico-ostetriche al fine di contribuire alla realizzazione del
diritto alla salute, al proces