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LEGGI CHE INQUADRANO LA FIGURA DEL PODOLOGO

Dal punto di vista burocratico la professione del podologo è descritta nel decreto legge del 14

settembre 1994, N 666

1. 1. È individuata la figura professionale del podologo con il seguente profilo: il podologo è

l'operatore sanitario che in possesso del diploma universitario abilitante, tratta direttamente, nel

rispetto della normativa vigente, dopo esame obiettivo del piede, con metodi incruenti, ortesici ed

idromassoterapici, le callosità, le unghie ipertrofiche, deformi e incarnite, nonché il piede

doloroso.

2. Il podologo, su prescrizione medica, previene e svolge la medicazione delle ulcerazioni delle

verruche del piede e comunque assiste, anche ai fini dell'educazione sanitaria, i soggetti portatori

di malattie a rischio.

3. Il podologo individua e segnala al medico le sospette condizioni patologiche che richiedono un

approfondimento diagnostico o un intervento terapeutico.

4. Il podologo svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in

regime di dipendenza o libero-professionale.

Vista la nota in data 13 settembre 1994 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai

sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Adotta il seguente regolamento:

2. 1. Il diploma universitario di podologo, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (2), e successive modificazioni, abilita all'esercizio della

professione.

(2) Riportato alla voce Sanità pubblica.

3. 1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della

ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al

precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini

dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici

Questa legge è seguita poi da altre 2 leggi la legge numero 42 del 99 e la legge 251 del 2000.

La prima riguarda la definizione di professioni sanitarie

Art. 1.

(Definizione delle professioni sanitarie)

1. La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" nel testo unico delle leggi sanitarie,

approvato con regio decreto 27 luglio 1934,n. 1265, e successive modificazioni, nonchè in ogni

altra disposizione dilegge, è sostituita dalla denominazione "professione sanitaria".

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il regolamento approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo1974, n. 225, ad eccezione delle

disposizioni previste dal titolo V, il decretodel Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n.

163, e l'articolo 24 delregolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6

marzo 1968,n. 680, e successive modificazioni. Il campo proprio di attività e diresponsabilità

delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3, deldecreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 502, e successive modificazioni eintegrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti

ministeriali istitutividei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei

rispettivicorsi di diploma universitario e di formazione post-base nonchè deglispecifici codici

deontologici, fatte salve le competenze previste per leprofessioni mediche e per le altre

professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di

laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.

Art. 2.

(Attività della Commissione centraleper gli esercenti le professioni sanitarie)

1. Alla corresponsione delle indennità di missione e al rimborso delle spese sostenute dai

membri della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie designati dai

Comitati centrali delle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi ai sensi dell'articolo 17,

terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.233,

provvedono direttamente le Federazioni predette.

Art. 3.

(Modifiche alla legge 5 febbraio1992, n. 175)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "sugli elenchi telefonici" sono aggiunte le seguenti:

", sugli elenchi generali di categoria e attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente

agli esercenti le professioni sanitarie";

b) all'articolo 2, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate

modifiche al testo originario della pubblicità";

c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per

un periodo da due a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sono assoggettati alle sanzioni

disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi

dell'articolo 40 del regolamento approvato condecreto del Presidente della Repubblica 5 aprile

1950, n. 221";

d) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "sugli elenchi telefonici" sono inserite le seguenti:

"e sugli elenchi generali di categoria";

e) all'articolo 5, comma 4, le parole: "sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per

un periodo da due a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sono assoggettati alle sanzioni

Disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai

sensi dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5

aprile 1950, n. 221";

f) all'articolo 5, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicit` sugli elenchi telefonici

possono essere utilizzate per la pubblicità sugli elenchi generali di categoria e, viceversa, le

inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicità sugli elenchi generali di categoria

possono essere utilizzate per la pubblicità sugli elenchi telefonici.

5-ter. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate

modifiche al testo originario della pubblicità";

g) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

"Art. 9-bis - 1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1 nonchè le strutture

sanitarie di cui all'articolo 4 possono effettuare la pubblicità nelle forme consentite dalla

presente legge e nel limite di spesa del 5 per cento del reddito dichiarato per l'anno

precedente".

Art. 4.

(Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell'articolo 6,

comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni)

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 1996, n.475, convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, per le professioni di cui all'articolo 6,

comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e

integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, i

diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso

l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente

o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio

sanitario nazionale o degli altricomparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi

universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e

successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio professionalee dell'accesso alla

formazione post-base.

2. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca

scientifica e tecnologica, sono stabiliti, con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi

regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato

giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualità e

durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri

e le modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all'articolo 6,

comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, ai

fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, ulteriori titoli

conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti

di individuazione dei profili professionali. I criteri e le modalità definiti dal decreto di cui al

presente comma possono prevedere anche la partecipazione ad appositi corsi di

riqualificazione professionale, con lo svolgimento di un esame finale. Le disposizioni previste

dal presente comma non comportano nuovi o maggiori oneria carico del bilancio dello Stato nè

degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive

modificazioni.

3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato, previo parere delle competenti Commissioni

parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge.

4. In fase di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2 stabilisce i requisiti per la

valutazione dei titoli di formazione conseguiti presso enti pubblici o privati, italiani o stranieri,

ai fini dell'esercizio professionalee dell'accesso alla formazione post-base per i profili

professionali di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo

30dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.

La seconda specifica la divisione delle diverse discipline sanitarie e la loro formazione

Art. 1.

(Professioni sanitarie infermieristiche

e professione sanitaria ostetrica)

1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche e della

professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla

prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni

individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonchè dagli specifici codici

deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza.

2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo,

di programmazione ed amministrative, la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e

del ruolo delle professioni infermieristico-ostetriche al fine di contribuire alla realizzazione del

diritto alla salute, al proces

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
13 pagine
SSD Scienze biologiche BIO/16 Anatomia umana

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher serpodo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Anatomia umana e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Rasoni Giuseppe.