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PIANIFICAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLE RISORSE IDRICHE

Esame: orale + lavoro di grupo CONTESTO NORMATIVO

LIVELLO COMUNITARIO (EUROPEO)

Sono tutte direttive generali che coordinano gli altri sottolivelli

2000/60/CE Water Framework Directive-WFD (Direttiva Quadro sulle Acque-DQA)

Due direttive figlie:

- Direttiva 2006/118/CE sulla protezione acque sotterranee

- Direttiva 2007/60/CE sulla valutazione e gestione dei rischi delle alluvioni

LIVELLO NAZIONALE

R.D. n. 523 del 25/07/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse

categorie”, che individua con precisione le opere afferenti alle diverse categorie

R.D. n. 2669 del 9/12/1937 “Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere

di bonifica”, nel quale, in particolare, vengono dettate le modalità per organizzare il servizio di vigilanza sui

corsi d’acqua (artt. dal 33 al 57).

Regio Decreto 13 febbraio 1933 n. 215 “Norme per la bonifica integrale” Prevede norme e disposizioni

relative alla tutela del territorio con la realizzazione di opere di bonifica e miglioramento fondiario in

relazione a scopi di pubblico interesse. A tal riguardo vengono istituiti i comprensori di bonifica al fine di

perseguire tali obiettivi. Alla bonifica integrale si provvede per scopi di pubblico interesse.

Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizione di legge sulle acque e sugli impianti

elettrici” Vengono stabiliti i criteri e le norme per la derivazione delle acque per la produzione di forza

motrice, per uso potabile, irriguo, industriale e ittiogenico. In particolare, è stato ribadito l’aspetto “pubblico”

di tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali nonché sotterranee. Le derivazioni ad uso irriguo possono essere

regolate da un Consorzio o da una comunione d’Utenti.

Legge 18 maggio 1989 n.183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” -

Conferma l’importanza della difesa del suolo, il risanamento delle acque e la gestione ed utilizzo della risorsa

idrica nonché la tutela del patrimonio ambientale. Successivamente è stata abrogata con il Decreto

Legislativo n.152/2006. Introduce il concetto di Deflusso Minimo Vitale.

D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, contiene disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento a recepimento

delle direttive in tema di trattamento delle acque reflue urbane e in tema di protezione delle acque

dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Definisce la disciplina generale per la

tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee, con gli obiettivi primari di prevenire e ridurre

l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati e di perseguire usi sostenibili e durevoli delle

risorse idriche.

LIVELLO REGIONALE

Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n.2 “Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee,

dell’utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua” -Vengono normate

le procedure per il rilascio di concessioni di derivazione d’acque superficiali e sotterranee per gli usi

consentiti. Si ribadisce quanto già definito all’art. 1 della legge 36/1994 che le acque sono pubbliche (art. 3).

Per i corsi d’acqua superficiali, soprattutto al fine del raggiungimento o del mantenimento degli obiettivi di

qualità ambientale e di specifica destinazione previsti per il corpo idrico interessato dalla derivazione, è

garantito un Deflusso Minimo Vitale (art. 15).

Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n.3 “Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue

domestiche e di reti fognarie” Riguarda la disciplina autorizzativa degli scarichi in corpi idrici superficiali e

sotterranei. Dal punto di vista qualitativo vengono definiti i parametri ed i limiti di emissione che le acque

reflue devono rispettare.

L.R. 5 dicembre 2008 n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e

sviluppo rurale” Tra le finalità e l’ambito d’applicazione la Regione promuove e organizza l’attività di Bonifica

ed Irrigazione con le seguenti principali finalità:

- sicurezza idraulica del territorio;

- uso plurimo e la razionale utilizzazione a scopo irriguo delle risorse idriche;

- provvista, la regimazione e la tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue;

- risparmio idrico, l’attitudine alla produzione agricola del suolo e lo sviluppo delle produzioni agro-

zootecniche e forestali;

- salvaguardia e la valorizzazione del territorio.

Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 n. 3 “Regolamento di polizia idraulica” -Con tale regolamento

vengono definite le disposizioni di polizia idraulica relative a quanto segue:

- Esecuzione e conservazione delle opere di bonifica e di irrigazione;

- Tutela del reticolo idrico di competenza dei consorzi;

- Difesa delle relative fasce di rispetto anche al fine di perseguire la salvaguardia degli equilibri

idrogeologici ed ambientali e la protezione dai rischi naturali.

L.R. 15 marzo 2016 n. 4 “Normativa regionale in materia di difesa del suolo” -Promuove il coordinamento

degli enti locali e dei soggetti territorialmente interessati alla difesa del suolo e alla gestione dei corsi d’acqua

al fine di assicurare una prevenzione più incisiva delle calamità idrogeologiche. Introduce all’interno degli

strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi comunali il principio di “Invarianza idraulica, idrologica e

drenaggio urbano sostenibile”

Regolamento Regionale 23 novembre 2017 n. 7 “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del

principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della L.R. 11 marzo 2005, n. 12

(Legge per il governo del territorio)”

L.R. 23 dicembre 2017 n. 34 –Integrazioni alla L.R. 5 dicembre 2008 n. 31 (Testo Unico delle leggi regionali in

materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). Nuove norme per la mitigazione degli effetti delle

crisi idriche nel settore agricolo, per la difesa idrogeologica e per la riqualificazione territoriale.

CARATTERE DI PUBBLICITÀ DELLE ACQUE

Un elemento molto rilevante all’interno della normativa, che vale la pena di sottolineare, è il carattere

pubblico delle risorse idriche, sancito in modo chiaro con la l. 36/94 (Legge Galli):

“tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono

una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà “

La legge Galli è stata abrogata ma la definizione è stata ripresa nella legislazione successiva, fino al

D.lgs.152/2006. Varie sentenze della Corte costituzionale hanno, inoltre, confermato l’interpretazione

estensiva della pubblicità delle acque.

L’indicazione dell’art. 822 del Codice civile, per cui “appartengono allo Stato e fanno parte del demanio

pubblico i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia” va quindi intesa

nel senso che le “altre acque”, sono tutte le acque sotterranee e superficiali, al di là della definizione di

pubblicità.

“appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite

pubbliche dalle leggi in materia” (Art. 822 C.C)

La legge Galli sancisce, inoltre, alcuni importanti principi, mantenuti nella legislazione successiva:

- Esclusione di qualsiasi captazione delle acque necessarie alla conservazione degli ecosistemi;

- priorità di utilizzo per il consumo umano;

- dopo il consumo umano, la priorità spetta all’uso irriguo.

Possono appartenere a privati (eventualmente consorziati) gli alvei dei corsi d’acqua minori solitamente

artificiali (rogge, fontanili, fossi irrigatori di piccola portata, ecc.); quindi:

- sono pubbliche tutte le acque (CONTENUTO)

- possono essere privati gli alvei (CONTENITORE)

Per i corsi d’acqua pubblici esistono appositi elenchi; per i corsi d’acqua privati è talvolta difficoltoso risalire

alla vera natura giuridica della proprietà (sono del 1200)

Il carattere di pubblicità delle acque e l’appartenenza degli alvei dei corsi d’acqua naturali e artificiali (non

esclusivamente) al demanio pubblico hanno portato all’organizzazioni di articolate strutture di enti e servizi

pubblici con il compito di garantire la buona gestione e manutenzione dei corpi idrici e di assicurare il

razionale ed equo utilizzo delle risorse idriche.

L’insieme di attività e funzioni svolte da questi enti coprono la pianificazione, la gestione e il controllo dei

corpi idrici e dell’uso delle risorse idriche. Le strategie, gli obiettivi e le modalità operative derivano da un

vasto corpus di norme e regolamenti, articolati a più livelli: europeo, nazionale, regionale, locale.

PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE

Nell’anno 2000 la Commissione Europea ha promulgato la direttiva 2000/60/CE Water Framework Directive-

WFD (Direttiva Quadro sulle Acque-DQA), segnando un passaggio fondamentale nei criteri e negli obiettivi

della pianificazione delle risorse idriche.

Alla DQA sono poi succedute due direttive “figlie”:

- Direttiva 2006/118/CE sulla protezione acque sotterranee, che integra la 2000/60 con elementi

tecnici il tema degli obiettivi di qualità (caratterizzazione del buono stato chimico)

- Direttiva 2007/60/CE sulla valutazione e gestione dei rischi delle alluvioni (piene, esondazioni) che

si allaccia alla 2000/60 per gli elementi di pianificazione e gestione dei bacini idrografici, per gli aspetti

relativi alle piene dei corsi d’acqua e alle esondazioni.

FINALITÀ

della DQA è l’istituzione di un quadro per la protezione delle acque che:

- impedisca il loro ulteriore deterioramento

- protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri che da questi

dipendono

- agevoli un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse disponibili

- persegua la graduale riduzione degli scarichi di sostanze inquinanti (“sostanze prioritarie”) e l’arresto

e la graduale eliminazione degli scarichi delle sostanze pericolose

- assicuri la graduale riduzione dell’inquinamento delle acque sotterranee

- contribuisca a mitigare gli effetti delle inondazioni e delle siccità

ASPETTI INNOVATIVI INTRODOTTI DALLA DQA:

- approccio integrato alla protezione delle acque: non solo le acque interne (fiumi e laghi) ma anche

le acque di transizione (lagune ed apparati di foce) e le acque costiere, oltre alle acque sotterranee

- ambito territoriale di riferimento è idrografico e non amministrativo; gli Stati Membri sono tenuti

a delimitare i singoli bacini idrografici presenti nel loro territorio, assegnandoli a distretti idrografici

(art.3, comma1)

- all’interno di ciascun distretto l’unità di riferimento è il corpo idrico

- termine definito (entro il 2015) per il raggiungimento, di norma, dell’obiettivo di buono stato

- introduzione del Piano di gestione come strumento di pianificazione attraverso il quale conseguire

gli obiettivi di qualità delle acque (per i distretti internazionali si richiede il coordinamento tra gli Stati

Membri)

- analisi economica per sorreggere, nelle sue diverse fasi, il processo di costruzione/aggiornamento

del piano ed in particolar modo:

o nella possibile individuazione di obiettivi ambientali meno stringenti

o nella valutazione dell’impatto economico delle misure proposte

o nella elaborazione di strumenti economici e finanziari che possano facilitare il

conseguimento degli obiettivi ambientali

- promozione della partecipazione attiva del pubblico e dei portatori di interesse in tutte le fasi di

costruzione/aggiornamento del piano di gestione

IL RUOLO DELLO STRUMENTO ECONOMICO (ART.9) NELLA DQA È RILEVANTE:

gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali

e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica (…), secondo il principio «chi inquina

paga».

L’idea di fondo è di usare lo strumento economico per scoraggiare gli usi meno efficienti e meno importanti,

impedire gli usi impropri e gli sprechi, valorizzare gli usi più efficienti e più necessari.

RECEPIMENTO DELLA DQA

Il recepimento della DQA nella normativa italiana avviene attraverso il D. Lgs.152/2006 – Norme in materia

ambientale

Art.64: Il territorio nazionale è diviso in distretti idrografici, attraverso l’aggregazione dei bacini di rilievo

nazionale, interregionali e regionali già individuati dalla legge 183/89

Art.65: Il Piano di bacino distrettuale ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo,

normativo e tecnico -operativo mediante il quale sono programmate le azioni e norme d’uso finalizzate alla

difesa del suolo e dalla corretta utilizzazione delle acque. Il Piano di bacino è redatto dall’Autorità di bacino

distrettuale

Art.117: Il Piano di gestione rappresenta

un’articolazione interna del Piano di bacino

distrettuale e costituisce pertanto piano stralcio

del Piano di bacino

Art.121: Il Piano di tutela delle acque costituisce

uno specifico piano di settore. È adottato dalle

Regioni in conformità agli obiettivi definiti dalle

Autorità di bacino

LOGICA DA SEGUIRE NELLA REDAZIONE DEI PIANI È necessario un costante monitoraggio, la

direttiva quadro indica anche gli indicatori da

controllare.

STATO AMBIENTALE DI UN CORPO IDRICO

➔ Lo stato ambientale di un corpo idrico è definito sulla base di

criteri di classificazione, che rappresentano un notevole

elemento innovativo della DQA. Esso è determinato in funzione

del loro stato ecologico e dello stato chimico

➔ Stato chimico = quantificazione di sostanze prioritarie

➔ Stato ecologico = più complesso (combinazione di più elementi)

STATO CHIMICO

Per la definizione dello stato chimico è stata creata una lista di 33(+8) sostanze prioritarie in costante

aggiornamento con le soglie limite, sono divise in tre categorie: prioritarie, pericolose prioritarie, altri

inquinanti

Sono elencate nella Direttiva 2008/105/CE, aggiornata dalla Direttiva 2013/39/UE, attuata in Italia dal

Decreto Legislativo 13 ottobre 2015, n.172.

STATO ECOLOGICO

Esprime la qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque

superficiali – alla sua definizione concorrono:

- Elementi biologici prioritari

- Elementi idromorfologici a sostegno dei biologici

- Elementi chimico-fisici e chimici a sostegno dei biologici

Bisogna anche esprimere una stima del livello di fiducia (affidabilità della stima) e precisione dei programmi

di monitoraggio

ACQUE SOTTERRANEE

Lo stato delle acque sotterranee è determinato in funzione del loro stato quantitativo e dallo stato chimico

- Lo stato quantitativo è descritto dal grado di compromissione di un corpo idrico sotterraneo per

effetto di estrazioni dirette ed indiretto

- Lo stato chimico, come per le acque superficiali, è individuato attraverso il confronto delle

concentrazioni degli inquinanti rispetto ai corrispondenti standard di qualità ambientale (SQA), cioè

a quelle soglie che non devono essere superate a tutela della salute umana e dell’ambiente

Le pressioni sulle acque superficiali rappresentano le azioni esercitate

dalla presenza antropica che possono incidere sul loro stato

Analogamente le pressioni sulle acque sotterrane e rappresentano le

azioni antropiche in grado di condizionarne lo stato chimico e

quantitativo

La significatività delle pressioni, cioè la capacità di pregiudicare il

raggiungimento il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei

corpi idrici, è valutata attraverso l’applicazione di opportuni

indicatori o soglie, tenuto conto della valutazione di stato che

proviene dai dati di monitoraggio

Ogni 6 anni il ciclo si ripete e i piani vengono aggiornati

PIANIFICAZIONE

Gli attori principali nella pianificazione distrettuale sono le autorità di bacino distrettuale che sono 5 + 2

insulari: quella del po', ecc… Legge 221/2015, attuata attraverso il D.M. 294/2016 e il D.P.C.M. 4 aprile 2018,

→ le ha ridotte, prima erano di più. A queste autorità è stata attribuita la titolarità piena in materia di

pianificazione della risorsa idrica, sotto l’aspetto qualitativo e quantitativo, e di gestione del rischio di

alluvioni, in coerenza con le direttive comunitarie 2000/60/CE e 2007/60/CE.

La legge prevede che il PIANO DI BACINO possa essere redatto ed approvato anche per sottobacini o per

stralci relativi a settori funzionali, per consentire un intervento più efficace e tempestivo in relazione alle

maggiori criticità ed urgenze. Nel caso del bacino del Po, ad esempio, sono stati redatti i seguenti piani

stralcio:

1) Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) -Adottato con deliberazione del Comitato

Istituzionale dell’Autorità di bacino del Fiume Po n.18 del 26 aprile 2001, approvato con D.P.C.M. 24

maggio 2001.

Il PAI si pone come obbiettivo la riduzione del rischio idrogeologico entro valori compatibili con gli

usi del suolo in atto, in modo tale da salvaguardare l’incolumità delle persone e ridurre al minimo i

danni ai beni esposti.

Di interesse per la pianificazione comprensoriale da parte dei Consorzi di Bonifica sono le fasce

fluviali che il PAI ha definito per i corsi d’acqua principali.

Il PAI dal 2001 prosegue lungo la line avviata con il "Piano Stralcio delle Fasce Fluviali" (P.S.F.F., 1995),

che ha introdotto a livello di bacino la suddivisione delle pertinenze fluviali in fasce aventi diverso

grado di rilevanza per i fenom

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Scienze agrarie e veterinarie AGR/08 Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher 30-e-lode di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di pianificazione, gestione e controllo delle risorse idriche e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Gandolfi Claudio.
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