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Estratto del documento

PAESAGGISTICO

Art. 10 … Definizione di bene culturale

Art. 54 … Definizione di bene inalienabile del Demanio

Art. 135: Pianificazione Paesaggistica:

1. Le Regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato. A tal fine sottopongono a

specifica normativa d'uso il territorio, approvando piani paesaggistici ovvero piani urbanistico-territoriali con

specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale, entrambi di seguito

denominati "piani paesaggistici".

2. Il piano paesaggistico definisce, con particolare riferimento ai beni di cui all'articolo 134, le trasformazioni

compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree

sottoposti a tutela, nonché' gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di

sviluppo sostenibile.

4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:

a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a

tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi,

nonché' delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici (ad es. cartelloni pubblicitari, colore facciate

ed altre indicazioni contenute nei regolamenti comunali);

b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate

c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al

contempo, il minor consumo del territorio;

d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità

con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei

paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Capo II - Individuazione dei beni paesaggistici

Art. 136. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (e qui riprende sia le due leggi del ’39 sia il D. L.

490 del 1999 che le aveva in seguito accorpate).

Art. 142: Aree tutelate per legge (e qui riprende la Legge Galasso con l’elenco dei beni da tutelare di natura

geografica, orografica ed ambientale in genere)

Articolo 143: Piano paesaggistico

In base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori

paesaggistici, il piano ripartisce il territorio in ambiti omogenei, da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a

quelli significativamente compromessi o degradati.

La definizione degli indirizzi guida per la stesura dei piani paesaggistici si è concentrata su quattro passaggi

chiave della costruzione operativa del piano:

A. Come identificare il patrimonio paesaggistico integrando la interpretazione delle specifiche risorse

identitarie storico culturali, ecologiche, sociali e di percezione del senso e tenendo conto delle

specifiche razionalità di funzionamento che caratterizzano i diversi paesaggi.

B. Come attribuire valori diversificati alla luce anche del riconoscimento del grado di integrità e di

rilevanza introdotto dall’Accordo Stato-Regioni.

C. Come ricostruire i processi di mutamento in atto e anticipare i rischi nei confronti del paesaggio. 28

D. Come impostare gli obiettivi di qualità e i modi di regolazione dei mutamenti in funzione delle

strategie prefigurate e delle risposte delle società locali.

Quindi vengono trattate le metodologie per identificare i paesaggi analizzandone i caratteri, le dinamiche di

mutamento e le conseguenti pressioni di trasformazione; le metodologie di valutazione tenuto conto anche

dei giudizi soggettivi delle popolazioni coinvolte; ed infine le metodologie per definire gli obiettivi di qualità

paesistica. Anche in questo caso si comprende l’importanza di una valutazione ambientale e di una

indicizzazione delle aree sulla base dello stato di conservazione.

Alcuni esempi:

L’Art. 142 riprende pari pari la legge Galasso ed infatti alla lettera “c” è indicato il vincolo di 150 metri dai corsi

d’acqua. La rappresentazione della successione di asterischi blu è quella più frequentemente adottata.

Estratto della Carta dei Vincoli del PAT in cui

si è voluto esplicitamente ricordare la legge

Galasso (ex L. 431/85).

• Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale

Sostituisce la L. N. 183 del 1989

Tratta di procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la valutazione di impatto ambientale

(VIA) (si applica sulla realizzazione di progetti/manufatti) di norme in materia di difesa del suolo e lotta alla

desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche, in materia di

gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, in materia di tutela dell’aria e di riduzioni delle emissioni in

atmosfera (nel testo sono indicati i limiti a salvaguardia della salute umana). Il Decreto definisce le norme per

la stesura dei Piani di bacino, di tutela delle acque e di gestione dei rifiuti, di qualità dell’aria.

Nella parte relativa ai Piani di Bacino e di tutela delle acque sostituisce la L. 183 del 1989 prima presentata.

Stabilisce dei limiti per gli inquinanti comuni a tutti gli altri stati europei, definendo pertanto i limiti della

qualità ambientale.

Questo decreto è importantissimo in quanto lo si trova sempre richiamato in fase di stesura della

Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Anche a livello Comunale, i Piani Urbanistici relativi riportano

sempre la VAS (denominata anche Rapporto Ambientale). La VAS deve sempre essere redatta ogni qualvolta

si procede alla stesura di un PIANO, che possa avere un impatto significativo sull’ambiente. 29

Decreto Legislativo 19 marzo 2008 (Codice RUTELLI)

• . “Codice dei beni culturali e del paesaggio”

Lo spirito di questo Decreto è l’integrazione del Codice Urbani.

Riassumiamo alcune delle principali novità introdotte:

- il reato di “frode paesaggistica”: il nuovo codice aumenta infatti le sanzioni penali per chi danneggia il

paesaggio e per chi utilizzi documenti falsi o falsifichi documentazione allo scopo di edificare in

violazione delle norme. In particolare, la norma prevede sanzioni più elevate per il reato di

danneggiamento di bene paesaggistico tutelato;

- alla Convenzione Unesco del 1970 contro l’illecita esportazione dei beni culturali (che è stata

confermata) il Codice aggiunge nuove regole anche per la salvaguardia del patrimonio immobiliare

pubblico nell’ipotesi di dismissione (cioè in caso il patrimonio non venga più utilizzato) o di uso per

valorizzazione economica (cioè per essere venduto), con il blocco immediato della dismissione in caso

tali regole non vengano osservate: in pratica verranno bloccate tutte le operazioni in cui vi sia il rischio

di una “svendita” del patrimonio paesaggistico;

- al Paesaggio viene attribuito un valore primario e assoluto affidato alla tutela dello Stato;

- Stato e Regioni dovranno collaborare obbligatoriamente per i piani che riguardano beni

paesaggistici. I piccoli comuni, controllati dalle Regioni, potranno autorizzare costruzioni solo nel caso

dispongano di strumenti tecnici adeguati;

- le Soprintendenze dovranno emettere un parere vincolante preventivo sulla conformità

dell’intervento ai piani paesaggistici e ai vincoli: ovvero, prima di qualsiasi intervento (per esempio: lo

scavo per realizzare una linea della metropolitana) sarà necessario avere il parere della

Soprintendenza competente. Sulla base di questo parere i lavori potranno essere avviati o meno;

- i pareri delle Soprintendenze dovranno essere formulati in tempi più rapidi rispetto al passato

(15 giorni invece di 60). I vincoli dovranno essere rivisti entro un anno.

- Fra le misure previste, infine, l'istituzione di una struttura tecnica presso il Ministero con l'incarico di

assistere i Comuni e intervenire direttamente per la demolizione degli ECOMOSTRI, cui si affianca

l'inserimento nella Finanziaria 2008 di un fondo di 15 milioni di euro l'anno per interventi di recupero

e di demolizione laddove si riterrà necessario. 30

LA REGIONE

La Regione è il terzo soggetto della pianificazione territoriale e segue, nell’ordine gerarchico delle competenze,

l’Unione Europea e lo Stato. Nel rispetto delle regole amministrative, la Regione è sottoposta ai due soggetti

precedenti e detta direttive e prescrizioni dal proprio livello fino a quelli ad essa inferiori, la Provincia ed il

Comune, per quanto riguarda i settori di sua competenza.

La Regione esprime il proprio ruolo innanzitutto attraverso le Leggi regionali. In questo contesto si tratta della

Legge regionale urbanistica che definisce i diversi livelli della pianificazione: Regione, Provincia, Comune.

Essi sono tra loro coordinati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di coerenza; in particolare, ciascun piano

indica il complesso delle direttive per la redazione degli strumenti di pianificazione di livello inferiore e

determina le prescrizioni e i vincoli. L’aggiornamento è fino al 2016, in quanto gli strumenti legislativi più

recenti non sono ancora effettivamente attivi sul territorio, essendo in fase di taratura.

Indipendentemente dal contesto ambientale, ogni soggetto recepisce le direttive dai soggetti ad esso

superiore (in questo caso lo Stato e L’Unione Europea) e delinea le linee di gestione ambientale ai soggetti

inferiori attraverso gli strumenti normativi e i piani territoriali.

In sintesi, sono 3 gli strumenti fondamentali con cui la Regione pianifica il suo territorio:

• La Legge Urbanistica Regionale

Definisce i compiti dei Soggetti della Pianificazione; la struttura e i contenuti dei Piani dei diversi livelli

(da quello Regionale a quello Comunale). In particolare, definisce la struttura e i contenuti del Piano

Regionale Paesaggistico (tratta anche di molti aspetti inerenti all’attività edificatoria, non considerata

nell’ambito di questo insegnamento). Risulta essere particolarmente importante in quanto ha dato un

taglio diverso al piano regolatore comunale, il quale una volta interessava solamente l’attività edilizia.

Prima della costruzione di nuove opere è importante quindi conoscere il territorio sotto tutti i suoi

aspetti anche di tipo ambientale, naturalistici e paesaggistici.

• Il Piano Territoriale di Coordinamento (Piano Regionale di Coordinamento Territoriale)

È costituito da testi e da cartografie relativi alla conoscenza di tutto il territorio; considera tutti gli

aspetti fisici, demografici, economici, occupazionali, infrastrutturali, insediativi, relazionali (viabilità).

Il Piano contiene anche un archivio di dati, relativi agli aspetti prima elencati, riferiti spesso a livello

comunali e rappresentativi di serie stor

Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
81 pagine
SSD Scienze biologiche BIO/07 Ecologia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Pingu1897 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Pianificazione ecologica del territorio e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Cattaneo Dina.