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PAESAGGISTICO
Art. 10 … Definizione di bene culturale
Art. 54 … Definizione di bene inalienabile del Demanio
Art. 135: Pianificazione Paesaggistica:
1. Le Regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato. A tal fine sottopongono a
specifica normativa d'uso il territorio, approvando piani paesaggistici ovvero piani urbanistico-territoriali con
specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale, entrambi di seguito
denominati "piani paesaggistici".
2. Il piano paesaggistico definisce, con particolare riferimento ai beni di cui all'articolo 134, le trasformazioni
compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree
sottoposti a tutela, nonché' gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di
sviluppo sostenibile.
4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:
a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a
tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi,
nonché' delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici (ad es. cartelloni pubblicitari, colore facciate
ed altre indicazioni contenute nei regolamenti comunali);
b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate
c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al
contempo, il minor consumo del territorio;
d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità
con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei
paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.
Capo II - Individuazione dei beni paesaggistici
Art. 136. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (e qui riprende sia le due leggi del ’39 sia il D. L.
490 del 1999 che le aveva in seguito accorpate).
Art. 142: Aree tutelate per legge (e qui riprende la Legge Galasso con l’elenco dei beni da tutelare di natura
geografica, orografica ed ambientale in genere)
Articolo 143: Piano paesaggistico
In base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori
paesaggistici, il piano ripartisce il territorio in ambiti omogenei, da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a
quelli significativamente compromessi o degradati.
La definizione degli indirizzi guida per la stesura dei piani paesaggistici si è concentrata su quattro passaggi
chiave della costruzione operativa del piano:
A. Come identificare il patrimonio paesaggistico integrando la interpretazione delle specifiche risorse
identitarie storico culturali, ecologiche, sociali e di percezione del senso e tenendo conto delle
specifiche razionalità di funzionamento che caratterizzano i diversi paesaggi.
B. Come attribuire valori diversificati alla luce anche del riconoscimento del grado di integrità e di
rilevanza introdotto dall’Accordo Stato-Regioni.
C. Come ricostruire i processi di mutamento in atto e anticipare i rischi nei confronti del paesaggio. 28
D. Come impostare gli obiettivi di qualità e i modi di regolazione dei mutamenti in funzione delle
strategie prefigurate e delle risposte delle società locali.
Quindi vengono trattate le metodologie per identificare i paesaggi analizzandone i caratteri, le dinamiche di
mutamento e le conseguenti pressioni di trasformazione; le metodologie di valutazione tenuto conto anche
dei giudizi soggettivi delle popolazioni coinvolte; ed infine le metodologie per definire gli obiettivi di qualità
paesistica. Anche in questo caso si comprende l’importanza di una valutazione ambientale e di una
indicizzazione delle aree sulla base dello stato di conservazione.
Alcuni esempi:
L’Art. 142 riprende pari pari la legge Galasso ed infatti alla lettera “c” è indicato il vincolo di 150 metri dai corsi
d’acqua. La rappresentazione della successione di asterischi blu è quella più frequentemente adottata.
Estratto della Carta dei Vincoli del PAT in cui
si è voluto esplicitamente ricordare la legge
Galasso (ex L. 431/85).
• Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale
Sostituisce la L. N. 183 del 1989
Tratta di procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la valutazione di impatto ambientale
(VIA) (si applica sulla realizzazione di progetti/manufatti) di norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche, in materia di
gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, in materia di tutela dell’aria e di riduzioni delle emissioni in
atmosfera (nel testo sono indicati i limiti a salvaguardia della salute umana). Il Decreto definisce le norme per
la stesura dei Piani di bacino, di tutela delle acque e di gestione dei rifiuti, di qualità dell’aria.
Nella parte relativa ai Piani di Bacino e di tutela delle acque sostituisce la L. 183 del 1989 prima presentata.
Stabilisce dei limiti per gli inquinanti comuni a tutti gli altri stati europei, definendo pertanto i limiti della
qualità ambientale.
Questo decreto è importantissimo in quanto lo si trova sempre richiamato in fase di stesura della
Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Anche a livello Comunale, i Piani Urbanistici relativi riportano
sempre la VAS (denominata anche Rapporto Ambientale). La VAS deve sempre essere redatta ogni qualvolta
si procede alla stesura di un PIANO, che possa avere un impatto significativo sull’ambiente. 29
Decreto Legislativo 19 marzo 2008 (Codice RUTELLI)
• . “Codice dei beni culturali e del paesaggio”
Lo spirito di questo Decreto è l’integrazione del Codice Urbani.
Riassumiamo alcune delle principali novità introdotte:
- il reato di “frode paesaggistica”: il nuovo codice aumenta infatti le sanzioni penali per chi danneggia il
paesaggio e per chi utilizzi documenti falsi o falsifichi documentazione allo scopo di edificare in
violazione delle norme. In particolare, la norma prevede sanzioni più elevate per il reato di
danneggiamento di bene paesaggistico tutelato;
- alla Convenzione Unesco del 1970 contro l’illecita esportazione dei beni culturali (che è stata
confermata) il Codice aggiunge nuove regole anche per la salvaguardia del patrimonio immobiliare
pubblico nell’ipotesi di dismissione (cioè in caso il patrimonio non venga più utilizzato) o di uso per
valorizzazione economica (cioè per essere venduto), con il blocco immediato della dismissione in caso
tali regole non vengano osservate: in pratica verranno bloccate tutte le operazioni in cui vi sia il rischio
di una “svendita” del patrimonio paesaggistico;
- al Paesaggio viene attribuito un valore primario e assoluto affidato alla tutela dello Stato;
- Stato e Regioni dovranno collaborare obbligatoriamente per i piani che riguardano beni
paesaggistici. I piccoli comuni, controllati dalle Regioni, potranno autorizzare costruzioni solo nel caso
dispongano di strumenti tecnici adeguati;
- le Soprintendenze dovranno emettere un parere vincolante preventivo sulla conformità
dell’intervento ai piani paesaggistici e ai vincoli: ovvero, prima di qualsiasi intervento (per esempio: lo
scavo per realizzare una linea della metropolitana) sarà necessario avere il parere della
Soprintendenza competente. Sulla base di questo parere i lavori potranno essere avviati o meno;
- i pareri delle Soprintendenze dovranno essere formulati in tempi più rapidi rispetto al passato
(15 giorni invece di 60). I vincoli dovranno essere rivisti entro un anno.
- Fra le misure previste, infine, l'istituzione di una struttura tecnica presso il Ministero con l'incarico di
assistere i Comuni e intervenire direttamente per la demolizione degli ECOMOSTRI, cui si affianca
l'inserimento nella Finanziaria 2008 di un fondo di 15 milioni di euro l'anno per interventi di recupero
e di demolizione laddove si riterrà necessario. 30
LA REGIONE
La Regione è il terzo soggetto della pianificazione territoriale e segue, nell’ordine gerarchico delle competenze,
l’Unione Europea e lo Stato. Nel rispetto delle regole amministrative, la Regione è sottoposta ai due soggetti
precedenti e detta direttive e prescrizioni dal proprio livello fino a quelli ad essa inferiori, la Provincia ed il
Comune, per quanto riguarda i settori di sua competenza.
La Regione esprime il proprio ruolo innanzitutto attraverso le Leggi regionali. In questo contesto si tratta della
Legge regionale urbanistica che definisce i diversi livelli della pianificazione: Regione, Provincia, Comune.
Essi sono tra loro coordinati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di coerenza; in particolare, ciascun piano
indica il complesso delle direttive per la redazione degli strumenti di pianificazione di livello inferiore e
determina le prescrizioni e i vincoli. L’aggiornamento è fino al 2016, in quanto gli strumenti legislativi più
recenti non sono ancora effettivamente attivi sul territorio, essendo in fase di taratura.
Indipendentemente dal contesto ambientale, ogni soggetto recepisce le direttive dai soggetti ad esso
superiore (in questo caso lo Stato e L’Unione Europea) e delinea le linee di gestione ambientale ai soggetti
inferiori attraverso gli strumenti normativi e i piani territoriali.
In sintesi, sono 3 gli strumenti fondamentali con cui la Regione pianifica il suo territorio:
• La Legge Urbanistica Regionale
Definisce i compiti dei Soggetti della Pianificazione; la struttura e i contenuti dei Piani dei diversi livelli
(da quello Regionale a quello Comunale). In particolare, definisce la struttura e i contenuti del Piano
Regionale Paesaggistico (tratta anche di molti aspetti inerenti all’attività edificatoria, non considerata
nell’ambito di questo insegnamento). Risulta essere particolarmente importante in quanto ha dato un
taglio diverso al piano regolatore comunale, il quale una volta interessava solamente l’attività edilizia.
Prima della costruzione di nuove opere è importante quindi conoscere il territorio sotto tutti i suoi
aspetti anche di tipo ambientale, naturalistici e paesaggistici.
• Il Piano Territoriale di Coordinamento (Piano Regionale di Coordinamento Territoriale)
È costituito da testi e da cartografie relativi alla conoscenza di tutto il territorio; considera tutti gli
aspetti fisici, demografici, economici, occupazionali, infrastrutturali, insediativi, relazionali (viabilità).
Il Piano contiene anche un archivio di dati, relativi agli aspetti prima elencati, riferiti spesso a livello
comunali e rappresentativi di serie stor