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Petizione art. 50 Costituzione

Il diritto di ogni cittadino di rivolgersi alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità è sancito dall'art. 50 della Costituzione. I titolari di questo diritto sono tutti i cittadini, anche non elettori. La funzione di tale diritto è di stimolare l'intervento legislativo e di far conoscere esigenze ritenute di interesse comune da chi propone.

Parlamento

Le petizioni sono trasmesse alla commissione parlamentare competente in materia. La commissione può (ma non è obbligata a) considerarle e deliberare in merito. Se il Governo è chiamato in causa, la petizione viene trasmessa ad esso. Inoltre, è prevista la comunicazione dell'esito al presentatore della petizione (solo nel regolamento del Senato). Quindi, ogni deliberazione spetta solo all’organo destinatario della petizione.

  • Fonti: art. 33 e 109 (Camere); art. 140 e 141 (Senato)

Regioni

Le fonti di riferimento sono i regolamenti dei Consigli regionali e gli statuti regionali, provinciali e comunali. L’inutilità della petizione ha portato molte regioni, come la Toscana, a non menzionarla.

Iniziativa legislativa popolare

Parlamento

I titolari di questo diritto sono 50mila cittadini elettori. L'oggetto consiste nella sollecitazione all'approvazione di un preciso provvedimento legislativo redatto in articoli dai proponenti (art. 71 Costituzione), con indicazione di finalità generali e delle singole norme (legge 199/1978). La funzione è di stimolo, mentre la deliberazione spetta all’organo destinatario. Le uniche garanzie minime sono quelle di presa in considerazione dalle Camere, ma non c’è un serio vincolo per la libertà decisionale delle Camere.

  • Fonti: legge 199/1978 + regolamenti parlamentari (Camera e Senato)
  • Obbligo di presa in considerazione
  • Le proposte non decadono con la legislatura ma sopravvivono a quella successiva
  • L’esame della proposta inizia in massimo un mese dal deferimento (Senato)
  • Possibilità di audizione di un rappresentante dei proponenti designato tra i primi 10 firmatari (Senato)

Limiti

  • Escluse leggi di iniziativa riservata del Governo (es. leggi di bilancio)
  • Controlli della Camera destinataria della proposta in merito ad adempimenti formali (regolarità raccolta firme ecc.)

Regione

  • Fonti: statuti regionali + nuovo art. 123.1 Costituzione
  • Oggetto: provvedimenti legislativi e amministrativi
  • Titolari: Consigli provinciali e regionali, sindacati
  • Procedimenti: si cercano agevolazioni per la raccolta firme e il permesso di partecipare alla discussione da parte di una delegazione di proponenti

Limiti

  • Legislativo: decisioni di bilancio
  • Amministrativo: nomine, tributi, organizzazione interna del Consiglio regionale

Province e comuni

Province e comuni si sono regolamentati tramite atti amministrativi (non leggi) in merito all’iniziativa popolare.

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof D'Onofrio Francesco.
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