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Gli esempi più lampanti sono: la normativa sulle società in crisi, la disciplina sulle

16 17

società quotate ed i poteri incisivi che ha l’organo di controllo su di queste, a

protezione sia dei creditori sia degli azionisti, quindi del settore e del mercato di

riferimento, la normativa sulle società in crisi e gli interventi statali per tutelare la

18

concorrenza del mercato.

14 Art 16 Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea: “ E’ riconosciuta la libertà d’impresa,

conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali”.

15 Teoria di Adam Smith nella “Ricchezza delle nazioni”, basata sull’autoregolamentazione del mercato, in cui

le scelte individuali, come con una “mano invisibile”, portano al benessere generale dell’economia.

16 D. lgs. 24/02/98: “ Testo unico della finanza” e regolamenti Consob.

17 Consob, organo di pubblico controllo che agisce in materia di bilancio e informativa finanziaria,

predisponendo bilanci tipo, bilanci consolidati, chiedendo informazioni e facendo indagini.

18 V. paragrafo 4). 8

Tale visione della norma si adatta più facilmente al modello di economia di mercato a

cui si aggiunge un intervento di coordinamento Statale, configurando cosi un tipo di

19

economia mista , in cui il governo agisce anch’esso in qualità di imprenditore,

costituendo o assumendo un controllo delle imprese.

C’è da constatare che tale tendenza si è evidenziata soprattutto dal dopoguerra fino

agli anni ’90, periodo da cui il trend si è sostanzialmente invertito attraverso un graduale

aumento delle privatizzazioni di imprese pubbliche, e caratterizzato da una maggiore

20

osservazione del principio di sussidiarietà dell’azione statale nel settore economico , cioè

21

caratterizzato da un intervento del governo sull’economia solamente nei casi di necessità

quali: mancanza o insufficienza di una determinata forma di iniziativa privata o esigenze

nazionali.

5) Tutela della concorrenza:

Meritano un approfondimento quegli interventi dello Stato finalizzati a tutelare la

libertà della concorrenza nel mercato, già citati sopra, poiché hanno avuto un graduale

riconoscimento nel tempo come principali strumenti per correggere gli eventuali

fallimenti del mercato, quindi favorirne lo sviluppo, e sono esemplificativi del modello di

economia mista che si configura dall’articolo in questione.

Ricalcando l’evoluzione storica della libertà d’iniziativa economica, anche la libertà

della concorrenza inizialmente non era pienamente riconosciuta, bensì era vista come

naturale conseguenza dell’articolo 41, e qualificata come possibilità per tutti i privati di

fare iniziativa economica in un settore, funzionale agli interessi dei consumatori e della

nazione.

E’ principalmente con il consolidamento dell’integrazione europea e con la

conseguente adesione dell’ordinamento italiano a quello comunitario, che si è avuta una

maggiore tutela della libertà di concorrenza, fino alla stipulazione dell’articolo 117 della

22

legge costituzionale 3/2001 , ritenuto un po’ la sua consacrazione costituzionale, che

sottopone la tutela della concorrenza alla legislazione esclusivamente statale.

Tre anni dopo, la sentenza 14/2004 della Corte, contribuì a darne rilievo,

qualificandola come leva della politica economica italiana, finalizzata, tramite interventi

19 Come già illustrato nella parte dell’evoluzione storica.

20 V. Nania, 2001, 81; Pace, Libertà d’iniziativa, cit., 479 ss.

21 Può intervenire con acquisizione di controlli o gestioni dirette in imprese, o incoraggiamenti economici.

22 Modifica al “TITOLO V” della Costituzione. 9

regolamentativi e misure antitrust, a ridurre fallimenti e squilibri di mercato per tutelare

23

un mercato aperto ed in libera concorrenza .

Attualmente si è sviluppata una visione quasi “simbiotica” tra le due libertà, l’una è un

aspetto dell’altra, intendendo che della libertà di iniziativa (dell’art. 41) possono fruirne

per un medesimo settore economico, più imprenditori in modo uguale; questo si intende

per libertà di concorrenza, principio che si pone a protezione dell’uguale libertà di

iniziativa economica di ciascun imprenditore, con l’idea sottostante che in tal contesto,

ognuno, tendendo a procurarsi più consumatori possibili, introduce miglioramenti alla

produzione, ai beni e servizi e attua politiche di riduzione dei prezzi, stimolando lo

sviluppo del settore. CAPITOLO II

23 In linea con i principi europei, v. art 4, 1 co. TCEE 10

1) Diritto del lavoro:

La libertà in questione, sancita dall’articolo 41 della Costituzione, ha trovato nel

tempo ulteriori limitazioni, oltre a quelle già illustrate dettate dall’articolo stesso e da altre

norme costituzionali.

Queste trovano fondamento nei principi del “Diritto del lavoro”, partizione del Diritto

24

privato, nato sostanzialmente per correggere lo sbilanciamento di forze causato dalla

inevitabile soggezione contrattuale in cui si trova un lavoratore subordinato rispetto al suo

datore.

E’ ovvio che le disposizioni finalizzate a tutelare tale lavoratore vanno

necessariamente a contrastare la libertà di iniziativa economica riconosciuta

all’imprenditore, sottoponendolo a obblighi verso i suoi dipendenti che limitano la sua

autonomia di scelta e di azione.

Prima di illustrare i vari limiti, c’è da precisare, che il Diritto del lavoro è costituito

solo per metà da norme di legge, in particolare l’articolo 39 e l’articolo 40 della

Costituzione, poiché regolando il rapporto di lavoro, che varia da dipendente a dipendente,

non può essere formato da norme generali e astratte come sono per definizione quelle

costituzionali; allora la “specificità” è garantita dalle disposizioni del Contratto collettivo,

25

stipulato tra i sindacati e i datori di lavoro.

Le sue regole tendono a limitare l’azione dell’imprenditore, consta di due parti: la

parte obbligatoria che regola i rapporti tra gli stipulanti, quindi datore e sindacati,

sottoponendo gli imprenditori ad obblighi la cui violazione è qualificata come condotta

antisindacale, e la parte normativa che riguarda il trattamento economico-normativo dei

lavoratori e l’eventuale violazione del datore è configurata come inadempimento

contrattuale, che il lavoratore può far valere di fronte al giudice.

Le regole dettate dal contratto non hanno un’efficacia generalizzata, ma agiscono solo

26

per gli stipulanti, o per chi eventualmente accetta il contratto collettivo del settore , ciò è

frutto dell’inattuazione, da parte dei sindacati, della previsione del terzo comma dell’art.

27

39 della Costituzione , cioè del procedimento con cui i sindacati, acquisendo personalità

24 Si sviluppa in Italia, negli ultimi anni dell’ottocento e i primi del novecento, con la nascita del lavoro

industriale di stampo fordista e quindi la nascita dei primi bisogni di tutela dei lavoratori, interpretati da

coalizioni occasionali e regolati da concordati.

25 Intesi come espressione dell’interesse sindacale dei lavoratori.

26 Di solito è diviso per settori merceologici, così da dare condizioni di trattamento uniformi in un settore

nazionale.

27 “I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione ai loro

iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie

alle quali il contratto si riferisce. 11

giuridica, potrebbero dare un’efficacia “erga omnes” alle disposizioni contenute nel

contratto collettivo.

Nella gerarchia delle norme le sue disposizioni prevalgono su eventuali previsioni di

un contratto individuale, tramite inderogabilità con efficacia reale se quest’ultimo prevede

una clausola peggiorativa, ma non può prevalere sulla legge, se non per deroghe in

28

“melius” di norme che non prevedono inderogabilità assoluta .

La testimonianza che l’azione sindacale è alla base del diritto del lavoro, è lo Statuto

dei lavoratori, l. 300/1970, ad oggi la più grande legge italiana sulla tutela della libertà e

della dignità dei lavoratori, nata a seguito delle tensioni e lotte sindacali della fine degli

29

anni sessanta e disciplina di riferimento per i rapporti tra lavoratori e impresa.

30

La parte che interessa in tale tesi, è il Titolo III che disciplina i diritti sindacali nei

luoghi di lavoro, riconoscendo così al sindacato il potere di operare nella sfera giuridica

dell’imprenditore.

2) Limiti alla libertà d’iniziativa economica privata: Titolo III dello Statuto dei

lavoratori:

Precisando innanzitutto che la titolarità dei diritti illustrati negli articoli seguenti, è

31

data al sindacato aziendale , le previsioni degli articoli 20 e s.s. danno prerogative che

limitano la libertà riconosciuta costituzionalmente dell’articolo 41.

Gli articoli 20 e 21 riconoscono alle R.S.A. la possibilità di indire rispettivamente

assemblea sia dentro che fuori l’orario di lavoro, e referendum fuori l’orario di lavoro,

vietandone inoltre la partecipazione al datore (eventualmente qualificata come condotta

antisindacale).

A loro sostegno vi è anche l’articolo 27 che da obbligo al datore di predisporre dei

locali adatti, per l’esecuzione delle attività sindacali, prevedendo che nel caso di

un’impresa con più di 200 dipendenti, questi siano permanenti, nel caso contrario saranno

messi a disposizione di volta in volta su richiesta del sindacato.

L’articolo 22 da una limitazione forte all’azione imprenditoriale, prevedendo che nel

caso in cui l’imprenditore voglia trasferire o licenziare un lavoratore che è un dirigente

sindacale, deve avere il previo consenso del sindacato di appartenenza, se ciò non avviene

si può interpellare il giudice ed il lavoratore non perderà il posto fino alla sentenza.

28 V. l’art. 2120 cc.

29 Meglio conosciuta come “la stagione dell’autunno caldo”

30 Contenente articoli da 19 a 27.

31 Meglio conosciuta come R.S.A. o R.S.U. di cui si parlerà in seguito. 12

L’articolo 25 prevede che le R.S.A. possono affiggere, in azienda, comunicati, testi, o

altri tipi di pubblicazioni di interesse sindacale, e obbliga il datore a predisporre delle

bacheche o spazi idonei all’esposizione e visibilità del mess

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Publisher
A.A. 2017-2018
18 pagine
3 download
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher 18luca di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Marotta Egidio.