Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 14
Persone giuridiche Pag. 1 Persone giuridiche Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 14.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Persone giuridiche Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 14.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Persone giuridiche Pag. 11
1 su 14
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

L'ATTRIBUZIONE DELLA PERSONALITA GIURIDICA E IL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE

Con l'espressione PERSONA GIURIDICA si individuano gli enti che hanno ottenuto il riconoscimento statale a norma dell'articolo 1 del decreto presidenziale numero 361 del 2000.

L'ente dotato di personalità giuridica continua a costituire il processo più avanzato di riferibilità ad un CENTRO UNIFICATO DI IMPUTAZIONE DI DIRITTO E DI OBBLIGHI ed è dotato di PERFETTA AUTONOMIA PATRIMONIALE.

Le associazioni, le fondazioni e le "altre istituzioni di carattere privato" acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDCHE istituito presso le prefetture.

La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero colui che ha la rappresentanza dell'ente, è presentata alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede.

dell'ente; i richiedenti devono allegare una copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto. Ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente che lo SCOPO SIA LECITO e POSSIBILE e che il PATRIMONIO RISULTI ADEGUATO ALLA REALIZZAZIONE DELLO SCOPO. Il prefetto deve provvedere all'iscrizione entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda. Le associazioni o fondazioni del terzo settore potranno acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nell'istituendo registro unico nazionale degli enti del terzo settore. LA CAPACITÀ DELLE PERSONE GIURIDICHE La persona giuridica è dotata di capacità giuridica generale (l'unico limite è segnato dalla compatibilità del rapporto con la sua caratteristica di essere entità immateriale). Gli enti godano di quei diritti che nonsono legati alla fisicità della persona, è perciò riconosciuta loro la tutela del nome, dei segni distintivi, dell'onore e dell'identità personale. La giurisprudenza riconosce alla persona giuridica il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla violazione dei diritti della personalità. È applicabile alle persone giuridiche il principio di uguaglianza, la capacità delle persone giuridiche di effettuare donazioni. L'articolo 979 comma 2 limita a trent'anni la durata massima dell'usufrutto costituito a favore di una persona giuridica. La persona giuridica è capace di agire ed attua questa capacità per mezzo dei propri organi. GLI ORGANI DELLA PERSONA GIURIDICA Il fenomeno per il quale la volontà di un individuo interviene necessariamente come elemento attivo di un'altra personalità che altrimenti non potrebbe esprimersi, si chiama RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE, OD ORGANICA.concetto di organo consente di imputare all'ente tutti comportamenti giuridicamente rilevanti, leciti, illeciti, negoziali e non negoziali, sostanziali e non processuali; Comunque all'esterno, di fronte ai terzi, la situazione è uguale a quella della rappresentanza in generale. LA Responsabilità DELLA PERSONA GIURIDICA, L'ABUSO DELLA Personalità GIURIDCA In virtù del rapporto organico i COMPORTAMENTI ILLECITI tenuti dagli organi ai danni dei terzi sono imputati all'ente, si ritiene che la responsabilità dell'ente non venga meno anche in caso di illecito doloso, purché si tratti di atto posto in essere nell'ambito delle proprie attribuzioni e per il fine proprio dell'ente stesso. La responsabilità della persona giuridica viene qualificata come Responsabilità DIRETTA. Può anche accadere che l'ente ABUSI DELLA Personalità GIURIDCA approfittando della disciplina speciale, in

Assenza delle condizioni che negiustificano l'applicazione; si tenta allora di risalire dalla FORMA alla Realtà della persona giuridica, sollevando il velo della personalità, al fine di identificare i rapporti e gli interessi individuali sottostanti; i giudici per colpire il fenomeno ricorrono anche alle figure della frode alla legge o della simulazione.

ESTINZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE E DEVOLUZIONE DEI BENI

L'articolo 27 comma 1, con norma comune ad associazioni e fondazioni, dispone che le persone giuridiche si ESTINGUONO per le cause previste dall'atto costitutivo e nello statuto, il raggiungimento dello scopo o la sopravvenuto impossibilità di conseguirlo.

Quando si tratta di fondazioni gli stessi eventi possono dar luogo, oltre che a destinzione, a trasformazione di intervento dell'autorità governativa.

CAUSE DI ESTINZIONE PER LE ASSOCIAZIONI sono:

  • La delibera assembleare di scioglimento;
  • Lo scadere del termine di durata;
  • qualora sia previsto;
    1. La dichiarazione di nullità del contratto associativo;
    2. L'articolo 27 comma 1 e 2 si applicano anche alle associazioni non riconosciute;
    3. Un ulteriore causa di estinzione è il venir meno di tutti i membri, la presenza di un associato superstite non comporta l'estinzione dell'associazione;
    4. L'articolo 29 menziona lo SCIOGLIMENTO AUTORITATIVO a norma di legge, provvedimento previsto in via eccezionale dal legislatore per sanzionare il divieto di ricostituire il prestito fascista e di fondare un'associazione segreta.
    Qualora la prefettura accerti l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica dà comunicazione della dichiarazione di estinzione agli amministratori o al presidente del tribunale affinché, con la nomina dei liquidatori, dia l'avvio al procedimento di liquidazione dei beni. LA LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI Il verificarsi di una causa di estinzione non segna la

    fine della persona giuridica ma determina il passaggio alla LIQUIDAZIONE per provvedere alla sorte dei beni che facevano parte del patrimonio ed alla definizione dei rapporti giuridici pendenti; → in tale fase è divieto per gli amministratori compiere operazioni pena l'assunzione di Responsabilità PERSONALE O SOLIDALE. (il procedimento di liquidazione viene svolto sotto la diretta sorveglianza del presidente del tribunale del capoluogo della provincia in cui è registrata la persona giuridica). In sede di liquidazione, i CREDITORI DELL'ENTE, i beni residui sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto; Qualora non venga disposto nulla si osservano le indicazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche questo difetti, provvede l'autorità governativa, destinando i beni residui ad enti che abbiano fini analoghi. Il presidente del tribunale provvede a che sia data comunicazione

    Ai competenti uffici affinché dispongano la cancellazione dell'ente dal registro medesimo; la cancellazione avrà efficacia costitutiva come l'iscrizione segnerà l'effettivo momento di estinzione della persona giuridica.

    FUSIONE, SCISSIONE E TRASFORMAZIONE

    A. FUSIONE: tra gli enti del primo libro, ma vi è la mancanza di previsione legislative:

    B. SCISSIONE: si verifica quando un gruppo di iscritti, dimettendosi per costituire un'altra associazione, o una struttura minore, si stacca da un ente associativo di carattere nazionale, ovvero da una federazione;

    C. TRASFORMAZIONE: un'associazione si trasforma in una fondazione; l'assemblea dovrà deliberare la relativa modifica statutaria, il cui effetto è subordinato all'approvazione dell'autorità. Ciò è stato introdotto dalla riforma statutaria che ha introdotto la TRASFORMAZIONE ETEROGENEA, inoltre si prevede la trasformazione di S.P.A in

    associazioni non riconosciutee le fondazioni possono trasformarsi in società.

    ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE

    La libertà associativa viene assicurata dalla costituzione all'articolo 18; la garanzia della libertà associativa si inquadra nell'ambito dei valori del pluralismo ed all'autonomia delle formazioni sociali.

    L'unico limite posto alla libertà associativa è quello della legge penale, sono vietate le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

    L'importanza del riconoscimento per le associazioni, si è ridotta da presupposto necessario per l'esistenza giuridica dell'ente a condizione di conferimento del residuo attribuito peculiare delle persone giuridiche: la perfetta autonomia del patrimonio rispetto a quello dei membri.

    ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

    L'associazione prende vita da un atto di autonomia: IL

    CONTRATTO ASSOCIATIVO. L'articolo 14 primo comma prevede che l'associazione debba essere costituita per ATTO PUBBLICO. La FORMA dell'atto pubblico è richiesta a titolo di riconoscimento della persona giuridica; la forma di un'associazione non riconosciuta è libera. I contratti associativi sono consensuali, di durata, a titolo oneroso, ad efficacia che può essere sia reale che obbligatoria; si tratta di contratti plurilaterali strutturati in modo che il numero delle parti possa variare, in cui le prestazioni sono dirette al perseguimento di uno scopo comune, da realizzarsi attraverso lo svolgimento, in comune, di un'attività. Tipica del contratto associativo è la STRUTTURA APERTA che rende possibile l'ingresso di nuove parti. Il contratto associativo è formato da due documenti: Nel ATTO COSTITUTIVO si manifesta la volontà delle parti di dar vita al rapporto; STATUTO si trova regolamentazione dello stesso.

    loro domicilio legale), la denominazione dell'ente, lo scopo per cui è stato costituito, il patrimonio dell'ente, le norme sull'ordinamento e l'amministrazione, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni per la loro ammissione. Inoltre, l'atto costitutivo può contenere anche norme relative all'estensione e alla devoluzione del patrimonio dell'ente. Questi requisiti sono indispensabili per le associazioni non riconosciute. Gli enti sono tenuti, nell'interesse dei terzi, ad indicare nell'atto costitutivo e nello statuto la propria sede (luogo in cui hanno il loro domicilio legale).
Dettagli
A.A. 2019-2020
14 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sara.pivato.98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Troiano Stefano.