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Le persone giuridiche in generale

La persona giuridica è un organismo unitario considerato dall'ordinamento giuridico come soggetto di diritto, ovvero come un ente fornito di capacità giuridica propria. La persona giuridica costituisce un unico centro di interessi. L'elemento interesse è l'essenza di ogni diritto soggettivo e va sempre riferito a persone singole.

Le persone giuridiche sono incapaci di successione legittima ma possono essere beneficiarie di disposizioni testamentarie. La persona giuridica è costituita da una base sostanziale (persone fisiche, beni e scopo) e di un'attribuzione formale, ossia il riconoscimento da parte dell'ordinamento giuridico, senza il quale non si avrà persona giuridica, seppur dotato di autonomia patrimoniale.

Gli elementi costitutivi

  • Persona: non può mancare la persona, come non può mancare l'interesse di singoli uomini; essi partecipano alla vita della persona giuridica come soggetti che formano la volontà dell’ente oppure come destinatari in qualche modo della sua attività.
  • Patrimonio: è sempre indispensabile perché l’attività delle persone per il raggiungimento dello scopo si trasforma necessariamente in rapporti economici e giuridici e perché ben si comprende che senza base economica non avrebbe senso il riconoscere obblighi a carico di ente.
  • Scopo: perseguito dall’ente costituisce l’elemento unificatore, il punto di coesione delle persone e dei beni, che dà una ragione. Alla natura dello scopo fa riferimento la principale distinzione operante all’interno delle persone giuridiche.
    • Enti che perseguono scopi ideali;
    • Enti che perseguono scopi di lucro.
  • Riconoscimento: l’insieme della persona, patrimonio e scopo forma l’elemento materiale, invece l’elemento formale è il riconoscimento attribuito in diverse forme.

La disciplina del codice civile

La disciplina delle persone giuridiche è contenuta nel Titolo V del libro I del Codice civile:

  • Nel capo I e II sono regolati due tipi di enti dotati di riconoscimento: le associazioni riconosciute e le fondazioni.
  • Nel capo III sono regolati enti privi di riconoscimento: le associazioni non riconosciute ed i comitati.

Negli ultimi decenni è stato introdotto il codice del terzo settore per favorire lo sviluppo di moltissimi enti non lucrativi impegnati in attività di interesse generale.

Classificazione delle persone giuridiche

  • Associazioni: sono di origine romana, vi è una prevalenza di persone e la loro volontà è interna in quanto deriva dagli stessi membri dell’ente.
  • Fondazioni: origine medievale, vi è una prevalenza del patrimonio e la loro volontà è esterna all’ente in quanto proviene dal fondatore.
  • Enti pubblici: le persone pubbliche hanno uno scopo di carattere pubblico, sono attive nell’interesse dello stato; le manifestazioni di volontà hanno un plusvalore, una superiorità rispetto alla volontà di altri soggetti di diritto con i quali vengono in relazione. Oggi si desume la qualifica pubblica dell’ente dal suo inserimento istituzionale nell’organizzazione della P.A. per la sua relazione di ausiliarietà con lo stato o altro ente pubblico in ragione del pubblico interesse connesso con l’oggetto della sua attività e quindi dal suo assoggettamento ad uno speciale regime giuridico caratterizzato dall’un lato dall’assoggettamento ad un sistema di controlli inversamente proporzionale alla sua autonomia. Sono persone giuridiche pubbliche: lo stato, gli enti autarchici territoriali, le istituzioni pubbliche e di beneficenza eccetera. Oggi si vuole ridurre gli enti inutili e privatizzare quelli operanti in settori ritenuti di rilevanza pubblica; in alcuni casi è prevista una trasformazione dei più importanti enti pubblici economici in S.P.A (IRI, ENEL).
  • Enti privati: le persone private hanno uno scopo privato e sono le società commerciali, le associazioni e le fondazioni ecc.
  • Gli enti ecclesiastici: sono persone giuridiche private dotate di speciale autonomia in ragione del loro carattere peculiare che lo stato riconosce e tutela. (NON ENTI PUBBLICI). Gli enti ecclesiastici sono ad esempio le parrocchie, i conventi, una fondazione di beneficenza e le istituzioni appartenenti a diverse confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo stato eccetera. Tali enti vengono riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili e sono tenuti all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche private.

Per quanto riguarda le persone giuridiche straniere, sono disciplinate dalla legge dello stato.

L'attribuzione della personalità giuridica e il registro delle persone giuridiche

Con l’espressione persona giuridica si individuano gli enti che hanno ottenuto il riconoscimento statale a norma dell’articolo 1 del decreto presidenziale numero 361 del 2000. L’ente dotato di personalità giuridica continua a costituire il processo più avanzato di riferibilità ad un centro unificato di imputazione di diritto e di obblighi ed è dotato di perfetta autonomia patrimoniale. Le associazioni, le fondazioni e le “altre istituzioni di carattere privato” acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture.

La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero colui che ha la rappresentanza dell’ente, è presentata alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell’ente; i richiedenti devono allegare una copia autenticata dell’atto costitutivo e dello statuto. Ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell’ente, che lo scopo sia lecito e possibile e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo. Il prefetto deve provvedere all’iscrizione entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda. Le associazioni o fondazioni del terzo settore potranno acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione nell’istituendo registro unico nazionale degli enti del terzo settore.

La capacità delle persone giuridiche

La persona giuridica è dotata di capacità giuridica generale (l’unico limite è segnato dalla compatibilità del rapporto con la sua caratteristica di essere entità immateriale). Gli enti godono di quei diritti che non sono legati alla fisicità della persona; è perciò riconosciuta loro la tutela del nome, dei segni distintivi, dell’onore e dell’identità personale. La giurisprudenza riconosce alla persona giuridica il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla violazione di diritti della personalità.

È applicabile alle persone giuridiche il principio di uguaglianza, la capacità delle persone giuridiche di effettuare donazioni. L’articolo 979 comma 2 limita una durata massima di trent’anni l’usufrutto costituito a favore di una persona giuridica. La persona giuridica è capace di agire ed attua questa capacità per mezzo dei propri organi.

Gli organi della persona giuridica

Il fenomeno per il quale la volontà di un individuo interviene necessariamente come elemento attivo di un'altra personalità che altrimenti non potrebbe esprimersi si chiama rappresentanza istituzionale, od organica. Il concetto di organo consente di imputare all’ente tutti i comportamenti giuridicamente rilevanti, leciti, illeciti, negoziali e non negoziali, sostanziali e non processuali; comunque all’esterno, di fronte ai terzi, la situazione è uguale a quella della rappresentanza in generale.

La responsabilità della persona giuridica, l’abuso della personalità giuridica

In virtù del rapporto organico, i comportamenti illeciti tenuti dagli organi ai danni dei terzi sono imputati all’ente; si ritiene che la responsabilità dell’ente non venga meno anche in caso di illecito doloso, purché si tratti di atto posto in essere nell’ambito delle proprie attribuzioni e per il fine proprio dell’ente stesso. La responsabilità della persona giuridica viene qualificata come responsabilità diretta.

Può anche accadere che l’ente abusi della personalità giuridica approfittando della disciplina speciale, in assenza delle condizioni che ne giustificano l’applicazione; si tenta allora di risalire dalla forma alla realtà della persona giuridica, sollevando il velo della personalità, al fine di identificare i rapporti e gli interessi individuali sottostanti; i giudici, per colpire il fenomeno, ricorrono anche alle figure della frode alla legge o della simulazione.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sara.pivato.98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Troiano Stefano.
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