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Persone fisiche e persone giuridiche

Persona fisica --> essere umano, l'istituto giuridico fondamentale che lo contraddistingue è la capacità di agire, propria di chi ha raggiunto una determinata maturità. Nell'ordinamento italiano si acquisisce con la maggior età. Quando la persona fisica nasce, è un soggetto di diritto. La soggettività di diritto si acquisisce con la nascita e consente alla persona fisica di essere dotata di un patrimonio (può ricevere beni in donazione, è titolare di diritti, beni ed eventualmente rapporti giuridici), anche se fino all'acquisto della capacità di agire non potrà disporne.

Esistono anche altri soggetti con capacità giuridica ridotta come ad esempio gli interdetti o gli inabilitati: soggetti che fino al raggiungimento della maturità o fino alla riabilitazione a seguito di sentenza che li renda capaci di agire, non possono direttamente e personalmente disporre.

del proprio patrimonio; la loro titolarità di beni (mobili e immobili) o rapporti giuridici non può essere direttamente esplicitata: esistono quindi soggetti che hanno il diritto e il dovere di agire in nome e per conto dell'incapace di agire (per i minori si tratta dei genitori, con l'esercizio della potestà: a seconda della situazione può trattarsi di potestà genitoriale singola se vi è separazione tra i genitori, potestà genitoriale completa se essi sono sposati...). Capacità giuridica: capacità delle persone fisiche, di poter disporre, stipulare cioè rapporti giuridici che affettano ad un bene facente parte del proprio patrimonio. Quando un soggetto nasce nel mondo reale, quindi giuridico, è un centro di interessi e di conseguenza centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi. --> la persona fisica può ricevere/disporre di attività e passività riferibile al suo patrimonio.

patrimonio. Un soggetto che è capace di agire (ha raggiunto quindi la maturità) può liberamente disporre, salvo le ipotesi di limitazione derivanti dall'ordinamento, dei suoi beni e riceverne altri da terzi, oltre che divenire titolare di rapporti giuridici. --> può ad es essere centro di imputazione di una donazione, e quindi riceverla, eseguire una donazione a terzi, può essere un soggetto nell'ambito di un contratto di mandato.. Un'interessante fattispecie riguarda i nascituri, coloro che cioè sono stati concepiti non sono ancora presenti nel mondo reale e giuridico: le norme in tema di successioni consentono di disporre ad es una donazione o una disposizione testamentare a favore di un soggetto nascituro. Questa particolare ipotesi è disciplinata dal codice in modo specifico. Nel 1942 la norma ha consentito espressamente, la capacità limitata a ricevere, ovviamente purché si tratti di beni derivanti da atti

donativi oppure disposizioni nell'ambito atti di ultima volontà del mandante. = la norma deroga quindi ai principi dell'art 1 e seguenti (capacità di agire) permettendo di individuare il nascituro come titolare.

La persona giuridica (associazioni, fondazioni, società, imprese): ha soggettività giuridica e capacità di agire, è titolare di rapporti giuridici attivi e passivi e può agire e disporre del proprio patrimonio. Non può esprimere però in maniera diretta la sua volontà, ma necessita di un organo di rappresentanza, a differenza della persona fisica (che agisce in prima persona nel proprio interesse). Nelle società, il soggetto che rappresenta la società è il legale rappresentante, di solito l'amministratore e ha la facoltà di rappresentare la volontà della persona giuridica (società) all'esterno.

Anche la persona giuridica ha a disposizione un patrimonio:

beni e rapporti giuridici in essere. Esiste una norma fondamentale, l'art 2740, libro VI del CC, che dispone che ad ogni persona (fisica o giuridica) sia associato un unico patrimonio. Sono stati introdotti negli anni a livello europeo e internazionale (USA soprattutto), istituti come il trust: creazione di un patrimonio separato da quello personale a cui il disponente destina parte dei suoi beni in modo da evitare che i creditori possano avvalersene (nel caso degli imprenditori persone fisiche ad esempio, essi devono rispondere dei propri rapporti passivi con il proprio patrimonio personale). Istituzione del trust--> violazione art 2740. Il patrimonio di un soggetto è unico e deve essere destinato all'uso che la persona stessa ritiene più adeguato, ma qualsiasi tentativo di elidere l'art 2740 destinando beni ad un trust le cui finalità non sono meritevoli di tutela è contro la legge, in quanto è importante la tutela anche dei creditori.

diritto privato è

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Publisher
A.A. 2020-2021
3 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marinamaa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Scarpa Dario.