La persona giuridica
Soggetto giuridico (del diritto) : persona fisica o ente collettivo, ovvero società di persone
che si definisce autonoma
● Persona fisica
● Ente collettivo
: una “finzione” giuridica, che parte dal presupposto che
l’organizzazione si presenta di fronte all’ordinamento come se fosse un elemento
unitario, indipendentemente da quali sono gli elementi che la compongono
→ Presupposto dell’uguaglianza formale: indipendentemente da quale sia la natura del
soggetto, le regole del diritto sono uguali, solitamente non sono differenziate in base al
soggetto in considerazione
L’Ente Collettivo
E’ un’astrazione giuridica che rende una società di persone soggetto di diritto.
Per operare ha bisogno di:
● una pluralità di persone e un complesso di beni (patrimonio)
● uno scopo determinato che ne giustifichi l’esistenza
● un atto costitutivo (un contratto nel caso di una società)
● un’organizzazione, un sistema di regole che
La volontà dell’ente - non esiste in natura, viene espressa da una persona che, delegata dai
soci dell’ente, identifica la propria volontà con quella del soggetto per permettere ad esso di
operare; esistono quindi degli organi che ne esercitano la capacità di agire:
In un’associazione :
l’Assemblea (organo deliberante)
➢
gli amministratori (svolgono i rapp. giuridici con i terzi)
➢
In una fondazione solo gli organi direttivi .
il patrimonio - è dell’ente collettivo, a servizio dei creditori di tale ente
Categorie:
1. enti pubblici
un soggetto che rappresenta una forma di articolazione del potere pubblico (ex. una
Regione) con fini di carattere generale e collettivo
2. enti privati
● con scopo di lucro
enti che svolgono attività di impresa - imprenditori individuali e società
(imprenditore individuale)
→ Obiettivo: produrre un profitto (lucro) e distribuirlo fra i titolari dell’impresa
(scopro di lucro soggettivo) o utilizzarlo per altri scopi lucrativi
● senza scopo di lucro
Non escludono la possibilità di produrre un profitto, che però non verrà
distribuito fra i titolari, ma utilizzato per finanziare attività a scopo ideale o
sociale.
→ Hanno quindi uno scopo ultimo che è quello di perseguire un interesse di
carattere ideale
→ il lucro prodotto va tenuto all’interno del patrimonio dell’ente, non distribuito
fra i vari elementi
→ sono regolati nel libro I del codice civile (art.
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Enti
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Enti
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Le persone giuridiche e gli enti di fatto
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Diritto canonico e diritto ecclesiastico - Enti ecclesiastici