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Diritto penale commerciale

Il diritto penale

Il diritto penale scrive le regole fondamentali del vivere comune. Ha a che fare con la pena, ossia la punizione. Il processo penale ha lo scopo di accertare la responsabilità penale del soggetto imputato; dal momento in cui la responsabilità penale viene accertata, abbiamo la risposta sanzionatoria penale e la somministrazione della pena quando la responsabilità penale è già accertata.

A che cosa serve la pena?

Che cosa deve assicurare un buon diritto penale? Che obiettivi deve raggiungere?

Pena: sanzione per la realizzazione di un reato. Si parla di funzione retributiva della pena, può essere vista come vendetta, cioè ripagare il male del reato con la pena; con l’attribuzione della pena, il soggetto viene stigmatizzato e disapprovato. Il diritto penale può essere anche definito come il diritto del male, poiché punisce ciò che la società disapprova.

Funzioni della pena

  • Di prevenzione sociale: si rivolge al reo.
  • Di prevenzione generale: rivolta alla collettività, affinché non commettano lo stesso reato.

Queste due funzioni hanno una assunzione negativa, in quanto scoraggiano il cittadino dall’emissione del reato in virtù della pena data al reo.

  • Funzione di prevenzione sociale positiva.
  • Funzione di prevenzione generale positiva.

In questo caso la funzione di prevenzione è legata alla normativa stessa, in quanto la norma in sé esercita questa funzione "pedagogica" circa l’emissione dei reati (es. rapina).

Beccaria

Lo Stato ha il "diritto" di punire perché ogni cittadino ha rinunciato a un pezzo della sua libertà, ha quindi una natura contrattuale. Se questo è il fondamento del diritto di punire dello Stato, allora la pena di morte è strutturalmente illegittima, perché nessuno parteciperebbe a un contratto in cui viene concessa non una parte di libertà, ma la vita stessa. Nel nostro ordinamento la pena di morte è uscita definitivamente di scena nel 2007, con la modifica apportata all’art. 27 comma 4° Cost. che recita: la pena di morte non è ammessa. Il comma 3° di questo articolo recita: che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Il tendere incida il percorso di possibile rieducazione. Questo comma indica una sorta di atteggiamento giuridicamente positivo. Nel nostro ordinamento il senso del punire è la rieducazione del soggetto.

Che cosa si punisce?

Vengono puniti i reati. Che cos’è dunque un reato? È l’illecito penale, non è penalmente illecito, non possiamo mai essere di fronte a un reato. Il reato non ha bisogno di aggettivazioni distintive, altrimenti non sarebbe reato. Il nostro ordinamento è riuscito a dare solo una definizione sostanziale di reato, non è stato possibile dare una definizione formale. Il reato è ciò che il legislatore punisce con la pena, altrimenti non si tratta di reato. Reato ogni fatto cui si collega una sanzione penale ossia una pena. È la tipologia di sanzione prevista per un certo fatto ad identificare un reato.

Tipi di sanzioni penali

Nel nostro ordinamento le sanzioni penali sono cinque, ed ogni qual volta nella norma compare una di queste sanzioni, siamo di fronte ad un reato:

  • Ergastolo: pena detentiva senza durata massima. Pena perpetua della privazione della libertà, il soggetto viene recluso e la fine pena è mai. Che senso ha condannare a più ergastoli? Si utilizza per soggetti che vengono processati e hanno commesso più reati e quindi per ciascuno di questi viene condannato alla pena massima, ad esempio mandante di più omicidi. Una pluralità di ergastoli comporta che se la condanna per uno di questi ergastoli dovesse venire meno, il soggetto condannato a plurimi ergastoli continuerebbe a scontare quelli correttamente irrogati.
  • Reclusione: pena detentiva prevista per i delitti che ha una durata minima di 15 giorni e una massima di 24 anni; salvo i casi di specifica deroga, previsti dal legislatore (art. 23 c.p. norma generale).
  • Arresto: è la pena detentiva prevista per le contravvenzioni.
  • Multa: è una pena pecuniaria che è prevista e si accompagna ad una determinata categoria di reati i delitti art. 24 c.p. pagamento di una somma mai inferiore ai 50€ e non superiore ai 50.000€. Si accompagna a una determinata categoria di reati i Delitti.
  • Ammenda: è sempre una pena pecuniaria ma si differenzia dalla multa, non nel contenuto ossia la corresponsione allo stato di una somma di denaro, è diverso il tipo di reato a cui si accompagna la sanzione; l’ammenda è la pena pecuniaria prevista per le contravvenzioni. Art. 26 c.p. pagamento di una somma non inferiore ai 20€ e non superiore dei 10.000€. Si affianca alla categoria dei reati quali le contravvenzioni.

La reclusione e l’arresto sono pene che incidono sulla libertà delle persone, mentre la multa e l’ammenda vanno a colpire il patrimonio delle persone. Le pene 2, 3 sono definite pene detentive, le altre due sono invece pene pecuniarie ed incidono sul patrimonio del reo. Nel nostro ordinamento sono previste due tipi di pene detentive e due pene pecuniarie, in quanto vengono applicate a due tipi differenti di reato:

  • Il delitto, le cui pene previste sono la reclusione e la multa ; ed eventualmente anche l’ergastolo.
  • La contravvenzione, le cui pene previste sono l’arresto e l’ammenda.

Reato, delitto, contravvenzione

È il terzetto su cui poggia l’intero codice penale italiano; è di fatto articolato in 3 libri:

  • 1° Artt. 1-240 è denominato “del reato in generale” e detta una serie di regole che si applicano a qualunque reato, proprio per il fatto che si occupano del reato in generale.
  • 2° Artt. 241-649 è denominato “dei delitti in particolare” descrive tutti quei fatti che il nostro ordinamento punisce o con la reclusione o con la multa e nei casi più gravi con l’ergastolo.
  • 3° Artt. 650-734-bis “delle contravvenzioni in particolare”, questi illeciti sono puniti, essendo contravvenzioni, o con l’arresto o con l’ammenda, oppure con le due sanzioni penali insieme.

È dunque la pena che qualifica di che reato si tratta. Perché fare tutto 2 volte due pene, due tipi di reati ecc..

Differenza tra delitto e contravvenzione

Qual è la differenza tra un delitto e una contravvenzione?

  • La distinzione non serve a identificare forme più gravi o meno gravi di reato, in quanto nel pensare comune i delitti sono più “importanti” delle contravvenzioni.
  • I delitti prevedono sanzioni detentive e pecuniarie più rigide rispetto a quelle delle contravvenzioni, la distinzione che fa il legislatore non ha lo scopo di distinguere forme più o meno gravi di reato.
  • Il delitto può essere tentato mentre la contravvenzione deve manifestarsi in tutte le sue parti.

Posto che il criterio distintivo tra ciò che è reato e ciò che non lo è è esclusivamente la tipologia di sanzione che il legislatore prevede per quel fatto, ossia è reato ciò che è sanzionato con le cinque pene, il legislatore è libero di individuare come fatti penalmente rilevanti qualsiasi fatto? Ha carta bianca, può fare ciò che vuole?

Pene principali e accessorie

Le cinque pene descritte precedentemente sono dette pene principali; ma ve ne sono altre collegate a queste che vengono dette pene accessorie che possono esserci o meno, a seconda della tipologia di reato. È il legislatore che stabilisce, in base al reato, se accanto alla pena principale si debba anche applicare una pena accessoria. Ad esempio: Tizio accusato di maltrattamento di figlio minore, oltre alla reclusione si vedrà anche applicare una pena accessoria, quale quella di essergli tolta la potestà genitoriale. Altro esempio: Tizio pubblico ufficiale, condannato per corruzione; oltre alla reclusione gli viene data dal giudice anche l’interdizione dai pubblici uffici. Ci sono varie e diverse pene accessorie, ma è importante sapere che le cinque che abbiamo studiato con le quali si identifica il reato, sono le pene principali.

L’irrogazione della pena da parte del giudice, non va confusa con la comminazione di reclusione. La comminazione è l’atto del legislatore, ossia la minaccia di pena es. leggo l’articolo sull’omicidio e leggo che a chi commette tale atto, sarà comminata una pena di tot. anni di reclusione. L’irrogazione è la pena che viene imputata al reo da parte del giudice.

Limiti del legislatore

I limiti art. 25 comma II costituzione—> questa norma apparentemente banale e scontata nasconde sotto ogni termini molte nozioni che vanno comprese. Che la distinzione tra cos’è reato e cosa non lo è, il legislatore è libero di individuare come fatti penalmente punibili qualsiasi fatto? O incontra dei limiti? Ovviamente essendo in una democrazia incontra dei limiti, e dove sono riportati? Il nostro codice penale, è ancora oggi quello che venne approvato nel 1930, in epoca fascista e porta il nome del ministro e guarda sigilli di allora il c.d. Codice Rocco. Per esempio all’interno del libro secondo, al titolo 11° “la famiglia” art. 559, punisce un fatto che si chiama adulterio “la moglie adultera è punita con la reclusione fino ad un anno. Con la stessa pena è punito il correo dell’adultera. La pena è della reclusione fino a due anni se si tratta di relazione adulterina. Il delitto è punibile a querela del marito”. Che cosa manca in questo articolo? L’adulterio del marito, in quanto per il legislatore dell’epoca era penalmente irrilevante. Può ad oggi il legislatore produrre norme così? No perché viola un principio fondamentale, quello di uguaglianza; difatti nel 1968, questa norma è stata dichiarata incostituzionale, in quanto non viene contemplato l’adulterio del marito; quindi o sono penalmente perseguibili entrambe le parti, altrimenti si elimina. Le norme penali sono tutte norme di legge ordinaria, quindi devono rispettare le fonti giuridicamente sovraordinate, prima fra tutti la Costituzione, che ci da i limiti formali e sostanziali alla discrezionalità legislativa in materia penale. Nessuno può essere punito, se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso.

Principio di legalità

I principi sottostanti a questa norma, sono:

  • Principio di legalità, stabilisce le regole del diritto penale e i limiti dell’azione legislativa in materia penale; seguono poi dei corollari che sottostanno al principio di legalità:
  • Principio della riserva di legge: è il primo corollario sottostante al principio di legalità. È un principio che riguarda la fonte normativa che può disciplinare la materia penale. Nessuno può essere punito, quindi a nessuno può essere applicata una sanzione penale, se non in forza di una legge. Che cosa significa la riserva di legge e perché il legislatore ha optato di riservare alla legge? Il legislatore della costituzione ha stabilito che in materia penale per stabilire quando punire, ci vuole una legge in quanto questa è per definizione l’atto dell’organo parlamentare, ossia l’unico organo costituzionale rappresentativo della volontà popolare. Il legislatore costituente ha voluto assicurarsi che i diritti di libertà che vengono intaccati, limitati dalle norme penali, che vietano certi comportamenti e minacciano una pena per chi li realizzi, queste norme devono venire dall’organo parlamentare che è l’unico organo costituzionale per cui siamo chiamati a votare, ed è rappresentativo di tutta la pluralità sociale. C’è un’esigenza di rappresentatività democratica dietro la riserva di legge. La costituzione dice che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di lingua di razza, insomma senza distinzioni di alcun genere. La materia penale, incide sui diritti fondamentali delle persone, sulla loro libertà sul loro buon nome, sulla loro tranquillità ecc; proprio perché abbiamo a che fare con i diritti fondamentali delle persone, ed intacca valori di immensa portata—> i limiti sono posti dalla carta costituzionale.
  • In materia penale solo la legge ordinaria o anche gli atti normativi equiparati con la loro forza, possono legiferare in materia penale? Decreti legge e legislativi possono o no disciplinare la materia penale ed introdurre nuove norme descriminatrici? Sono entrambe atti che derivano dal governo, organo rappresentativo della maggioranza parlamentare non dell’intera socialità. Le minoranze di fatti non sono rappresentate nel governo. La soluzione che la Corte Costituzionale è affermativa, anche queste due forme possono intervenire a disciplinare la materia penale, anche se alcuni interpreti pensano che sia meglio che la disciplina penale fosse per l’appunto disciplinata solo dalla legge ordinaria, in virtù della delicatezza della materia. Altri interpreti, invece ritengono che comunque d.lg e d.lgs. hanno dei momenti in cui vedono intervenire il parlamento, ed è per questo che hanno forza identica a quella della legge, ossia possono modificare, derogare ed abolire leggi precedenti. Hanno entrambe un coinvolgimento forte del parlamento. Il decreto legge ce l’ha a valle, perché la costituzione prevede l’emanazione diretta in via di urgenza da parte del governo, ma il decreto legge necessita, per rimanere in ambito delle fonti del diritto, di essere convertito in legge entro 60 gg da parte del parlamento che può anche modificarlo; se la conversione non arriva questo decade ed è come se non fosse mai esistito. Il decreto legge decade ex-tunc ossia decade da ora. Il controllo a valle esercitato dal parlamento, anche se l’atto deriva dal governo, non lo rende incompatibile con la riserva di legge. Stesso dicasi per il decreto legislativo, il controllo parlamentare è a monte, c’è una legge che delega al governo di adottare in un certo periodo determinati provvedimenti, su una certa materia. Non è una delega in bianco, altrimenti non sarebbe conforme alla costituzione, ma è una delega che indica i principi a cui deve attenersi il governo. Questo deve eseguire dal punto di vista tecnico, la volontà del parlamento, che deve indicare quali sono gli obiettivi che la legge deve raggiungere. Se il governo fa bene il suo lavoro e si muove entro i confini tracciati dalla legge delega, allora il risultato finale dell’attività normativa, condivisa tra parlamento e governo, entra nel sistema delle fonti come una specificazione di quanto il parlamento aveva già fissato con la legge delega. Stando così le cose, anche il decreto legislativo, rispetta il canone della riserva di legge—> tutta la materia tributaria è stata legiferata con decreti legislativi. (es. d.lgs 2000 è quello di prossima..). I decreti legge non possono essere reiterati, c’è un decreto legge e se entro 60 gg non viene convertito, venivano reiterati in altri decreti legge. La corte costituzionale ha stabilito che se quelle norme non vengono convertite in legge quelle norme non possono essere reiterate ed inserite in altri decreti legge. Le leggi regionali non possono legiferare in materia penale, in quanto la potestà legislativa in materia penale è di esclusiva prerogativa degli organi nazionali, non può né introdurre nuove incriminazioni o determinare che un reato non sia vigente nel territorio regionale; né modificare quelli già esistenti. Questo non significa che ci siano norme penali che trovino applicazioni solo all’interno di una regione, l’importante è che questa norma sia dettata dal legislatore nazionale (es. rifiuti in Campania). Ovviamente una discriminazione del genere deve trovare le fondamenta in una situazione di necessità ed urgenza, come è stato proprio il caso dei rifiuti in Campania.

Intervento dell'Unione Europea

Può intervenire l’Unione Europea in materia penale? Principalmente vengono utilizzati direttive e regolamenti; quest’ultimo contiene norme direttamente applicabili; le direttive invece fissano i risultati che ciascun paese deve raggiungere. Hanno però bisogno di un procedimento di diritto interno che gli dia attuazione, difatti si parla di recepimento della direttiva nell’ordinamento nazionale. Formalmente l’UE non ha potestà normativa, ma di fatto per alcuni aspetti interagisce.

Principio di irretroattività

Principio di irretroattività della legge penale, è il secondo corollario derivante dal principio di legalità (art. 25 comma 2, troviamo questo principio in quel "prima") il diritto di punire dello stato nasce da un accordo tra stato e cittadino, che prevede che lo Stato informi prima il cittadino che tale comportamento è penalmente illecito; è come se noi dicessimo che i reati in ambito bancario non fanno parte del programma d’esame e poi invece questi vengono chiesti. Va chiarito prima che cosa sia reato e cosa non lo è; è un principio di regolare determinazione dei rapporti tra Stato e cittadino. Una legge non può oggi stabilire che sia reato un certo comportamento tenuto ieri, quando non c’era una norma incriminatrice che lo prevedeva come reato. Il principio di irretroattività trova un limite in un altro principio generale ossia il principio del... (testo troncato).

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher KGCLGG di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof D'Alessandro Francesco.
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