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TIPICITÀ
A seconda di come è costruito il fatto tipico che il legislatore ci presenta, possiamo distinguere (1) reati commissioni e
(2) reati omissivi.
(1) commissione, si basa sulla commissione di un fatto, ossia sulla violazione da parte del soggetto agente
I reati di
di un obbligo negativo, ossia di un divieto. Il legislatore vieta ad esempio di falsificare atti pubblici e Tizio invece lo
fa.
(2) consistono, non nella trasgressione ad un obbligo di divieto, ma nella trasgressione a un obbligo
I reati di omissione
di comando. L’ordinamento impone al soggetto di fare qualcosa, e il soggetto quel qualcosa non lo fa, quindi
omette “la prestazione”. Ad esempio omissione di soccorso, omessa dichiarazione fiscale.
Questa distinzione deve essere incrociata, con un’altra: (3). reati di mera condotta e (4) reati di evento. Questi si
vanno a incrociare e danno vita a 4 forme distinte di reato
10 condotta. Il fatto tipico si esaurisce con l’azione del soggetto, con il suo comportamento. Si dice di
(3) Reati di mera
mera condotta proprio perché basta il comportamento per realizzare il reato [ es. sindaco di un comune che usa la
carta di credito del comune per cose personali, il reato è quello di appropriazione, e il reato si realizza nel momento in
cui si paga il conto con soldi non di proprietà.]
(4) evento. Non si esauriscono nel comportamento del soggetto, ma necessitano che dalla condotta consegua
Reati di
o ne derivi un certo evento lesivo [es. omicidio, chiunque cagiona la morte di un uomo è punito. Nei casi di omicidio la
condotta e, ciò che questa ha cagionato, sono chiaramente distinti tra di loro. Tizio medico chirurgo fa un intervento
di esportazione di un tumore a Caio, dimentica nella cavità un corpo estraneo , e ciò determina il sorgere di un infezione
che cagionerà la morte di Caio. La condotta è l’aver dimenticato un corpo estraneo l’evento è la morte di Caio.]
La struttura dei reati di evento prevede che venga punito il soggetto dalla cui condotta è stato causato l’evento.
Il reato di omicidio difatti, non punisce la semplice condotta, ma il verificarsi dell’evento.
quindi nei reati di evento dobbiamo:
- individuare l’evento
- il soggetto che ha commesso il fatto
- dimostrare che l’evento derivi proprio dall’azione/ dalla condotta del soggetto ossia, dobbiamo dimostrare il c.d.
causalità.
nesso di
Questi sono i 3 punti che reggono sotto il punto di vista della tipicità i reati d’evento.
A) d’evento: Caio muore perché Tizio gli somministra dell’arsenico è un reato d’evento perché
reati commissivi
l’evento è la morte di Caio, mentre è commissivo perché Tizio viola un obbligo di divieto.
B) . Il peculato del pubblico uff che si appropria del denaro che ha a sua
reati commissivi di mera condotta
disposizione per questioni d’ufficio. é Commissivo perché bisogna che il pubblico ufficiale compia l’atto di
appropriazione del denaro, è di mera condotta in quanto il reato si perfeziona con la sola azione del soggetto.
C) condotta: il soggetto viola un obbligo di fare, e consiste in una consapevole inerzia. Il
reati omissivi di mera
soggetto non agisce. Il disvalore che il legislatore sanziona, è tutto esaurito nell’azione,ossia il fatto di omettere
un comportamento. Reati omissivi propri
D) il legislatore non punisce la semplice condotta omissiva,ma punisce quella condotta
reati omissivi di evento:
omissiva dalla quale sia causalmente derivato l’evento lesivo. [esempio non nutrire un neonato]. Nei reati
commissivi l’individuazione del soggetto responsabile è immediata, mentre nei reati omissivi abbiamo una
equanime diffusione di comportamenti inermi. Questi reati possono essere ravvisati soltanto nei confronti del
soggetto che è titolare di una posizione di garanzia (art. 40 comma 2 c.p. : “non impedire un evento che si ha
9 nei reati omissivi d’evento il fatto tipico unisce un evento
l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo ”
lesivo con una condotta che è di omesso impedimento di quell’evento. Per quale soggetto il non attivarsi
equivale all’averlo fatto? Nell’esempio fatto in classe è il bagnino, per lui il non aver fatto nulla equivale ad una
azione positiva, perché investito di un obbligo giuridico, ossia soggetti che sono titolari di un obbligo giuridico—
> soggetti che l’ordinamento incarica di garantire che quell’evento non si verifichi. Reati omissivi impropri.
L’unico obbligo di denuncia, e quindi di azione, di attivarsi, che viene considerato nel nostro ordinamento penale è
descritto nell’articolo 360 c.p. “ Omessa denuncia di reato da parte del cittadino”.
Come si dimostra che da una certa condotta attiva o omissiva, deriva un certo evento? lunedì 12 ottobre 2015
Reato omissivo proprio (ex. omissione di soccorso) e reato omissivo improprio (ex. omicidio, art 575, quando sia
realizzato mediante omissione (da chi? il soggetto garante colui che aveva l’obbligo di impedire l’evento art. 40
9 Le denunce previste dalla legge sono delle eccezioni, l’imposizione al cittadino di fare qualcosa è un’eccezione che
necessita di una regola ben precisa che, come art. 593 , se ti imbatti in un soggetto incapace di badare a sé stesso
devi avvisare la pubblica autorità, se non lo fai può essere applicata nei tuoi confronti la sanzione penale. mancano
obblighi che possono essere di tipo morale ed etico, per i quali manca una autonoma sanzione penale; perché il
nostro ordinamento si mantiene fedele alle tradizioni della democrazia liberale, è la pubblica autorità che deve
assicurare il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, non è il cittadino a doversi attivare, magari sotto minaccia di
pena; tranne rari casi che sono disciplinati.
11
comma 2). I primi sono reati omissivi di mera condotta, i secondi invece sono reati omissivi d’evento, che può essere
commesso solo da chi sia investito di una garanzia giuridico. la distinzione tra reati omissivi impropri non va confusa
con quella tra reati propri o reati comuni.
il reato omissivo proprio è normalmente un reato comune, mentre il reato omissivo improprio è un reato proprio, in
quanto il reato omissivo improprio può essere commesso solo dal garante, ossia da chi aveva obbligo giuridico di
evitare l’evento. Il reato omissivo proprio può realizzarsi quando un soggetto, chiunque, qualsiasi, si trovi in una
determinata situazione (ex. omissione di soccorso, chi si imbatte in un minore o in un incapace ecc.).
nei reati di evento, siano essi commessivi o omissivi, condotta ed evento (ossia gli elementi oggettivi del fatto tipico),
per ritenere accertato un fatto tipico, corrispondente a un certo reato d’evento noi dobbiamo identificare, non
soltanto la condotta e l’evento ma anche il ponte che unisce queste due “isole”distinte. Condotta ed evento sono
due realtà fenomeniche distinte.
Furto, reato comune, la condotta che integra la condotta del fatto tipico è l’impossessamento di cosa altrui e gli
viene sottratta, corollari della tipicità è che la condotta sia aggressiva o offensiva, e quindi meritevole di essere
“punita”; quindi sono tipici solo i fatti che sono offensivi e aggressivi del bene giuridico, se il fatto non rispetta
anche questi corollari della tipicità il reato non sussiste (ex. rubare un acino d’uva al mercato non è reato, ma già
impossessarsi dell’intero grappolo si).
La tipicità si compone essenzialmente di condotta, evento e nesso di causalità.
la condotta può essere attiva ed omissiva, l’evento è una modificazione della realtà fenomenica resta da capire cosa
sia e come si accerta il rapporta di causalità.
a questa “entità” è dedicata una delle norme principali del codice penale, ossia l’articolo 40, il comma due di questo
articolo lo abbiamo citato nella lezione precedente (obbligo morale, se violato, ciò che può succedere al più è di
rispondere di omissione di soccorso, solo se sono titolare di un obbligo giuridico di fare allora rispondo di reati
omissivi d’evento).
ART. 40 c.p. 10
comma “Nessuno può essere punito per un fatto preceduto dalla legge come reato se l’evento danno o
I. pericoloso ,da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione o omissione se l’evento non
11
è conseguenza dell’azione o dell’omissione del soggetto ”.
Formula positiva della causalità: un evento viene causato da una condotta se l’evento non si sarebbe verificato
qualora non si fosse verificata la condotta da parte del soggetto. Un’ antecedente e causale, rispetto ad un
conseguente, se eliminato mentalmente l’antecedente dal novero dei fatti accaduti, il conseguente non si
sarebbe verificato.
Formula negativa : non è causale un antecedente rispetto ad un conseguente se eliminata mentalmente la
condotta dal novero dei fatti realmente accaduti l’evento si sarebbe verificato lo stesso.
Per dire che un evento è conseguenza di una condotta , dobbiamo effettuare quello che si definisce un giudizio
contro-fattuale—> giudizio ipotetico che si svolge contro i fatti. Io devo accertare e verificare cosa sarebbe
accaduto in assenza del comportamento del soggetto. Ma il soggetto il suo comportamento l’ha tenuto, per
questo nel novero dei fatti c’è il comportamento e l’evento; ma noi dobbiamo comunque indagare su cosa
sarebbe successo al verificarsi o meno di un evento.
Un comportamento non è causale se gli eventi si sarebbero verificati ugualmente, in quel modo e in quel luogo.
La formula positiva ci aiuta: l’evento si sarebbe verificato ugualmente oppure no in assenza della mia condotta.
Questo ci aiuta a risolvere il problema ma fa sorgere un’ulteriore domanda: Come faccio a dire se senza
condotta l’evento si sarebbe verificato o no? sulla base di cosa?
Fino a tutti gli anni 60 questa domanda non trovava risposta tra i giuristi dell’epoca. Rifacendosi a uno studio di
Francesco Antolisei( giurista e penalista), la risposta a questa domanda era rimessa al libero convincimento del
giudice.
Se non che a fronte di situazioni complesse, lasciare decidere al giudice non può essere ritenuto soddisfacente.
Nel Dicembre 1963 frana del Vajont, gli eventi morte di questo fatto erano riconducibili alla condotta omissiva
di qualcuno? Domanda posta ai soggetti imputati, ossia i gestori della diga e della centrale elettrica.
Come dicono i giudici dell’Aquila e della Cassazione ( sede giuridica in cui fu celebrato il processo , per il
principio di legittimo sospetto), non