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DIRITTO PENALE

17/09 – Lezione 1

1° parte Diritto penale

2° parte Dedicata a diritto penale dell’economia

White collar crime fenomeno molto particolare. Criminologia = discorso sul reato. Protagonisti:

- Chi commette il reato (Autore del reato)

- Chi lo subisce (vittima)

- Chi persegue l’autore del reato (agenzie di controllo: magistratura, forza dell’ordine, autorità indipendenti

come la Consob).

Molecola criminale: Regola, chi la viola, chi subisce la violazione e chi persegue l’autore del reato.

La molecola del diritto penale commerciale presenta delle peculiarità, per esempio la vittima è quasi sempre

opaca, difficilmente percepibile, non si riconosce come tale essa stessa. Nei reati economici non è come

rubare un portafoglio. Se vengono falsificati i bilanci non viene scoperto istintivamente, però non si riesce a

capire chi è la vittima. In realtà fatti di questi genere anche se non ce ne accorgiamo incidono nelle nostre

vite. Ci saranno comunque creditori che non vengono pagati e che dovranno fare ricorso per soddisfare le

proprie obbligazioni, conseguenza tassi di mercato più alti rispetto a quelli che si avrebbero avuti se nessuno

avesse violato le regole, se quei reati non fossero stati scommessi. Le agenzie di controllo hanno difficoltà

nell’individuare una vittima. La scoperta del bilancio falso di una società si scopre solo molto tempo dopo,

mentre nel caso del furto di un portafoglio lo si scopre immediatamente.

Caso Parmalat, i bilanci erano falsi e si è scoperto solo molto anni dopo ciò. Parmalat era una società

florida, quotata in borsa, partecipazioni in giro per il mondo, la famiglia che aveva dato il via all’attività di

questa società ha portato la conoscenza di questo marchio in tutto il mondo. Parmalat aveva dei bilanci che

raccontavano la storia della società e gli analisti a un certo punto si domandarono come una società che

dichiarava una significativissima liquidità continuasse ad indebitarsi attraverso l’emissione di obbligazioni,

Parmalat a chi sottoscriveva le obbligazioni remunerava il pagamento di un interesse. Ma perché se aveva

liquidità emetteva obbligazioni? La risposta data che funzionò per diversi anni fu: che Parmalat con questi

soldi rinvestiva e otteneva delle remunerazioni migliori rispetto agli interessi che pagava sui denari acquisiti

attraverso l’indebitamento. Prima che si capisse che questa storia era una fake news sono passati degli anni,

la realtà era che Parmalat quella liquidità non ce l’aveva. Infatti, i bilanci falsi di Parmalat furono scoperti

solo molto tempo dopo. Il reato economico ha questa caratteristica: è un reato difficilmente intercettabile

dalle agenzie di controllo, quasi mai in tempi brevi. Il Legislatore dovrebbe tenere conto anche di queste

caratteristiche.

Diritto penale studieremo:

- Limiti

- Principi

- Caratteristiche

Questa materia si occupa principalmente di REATI.

Il diritto penale non è una vicenda privata. L’organo dell’accusa, infatti, si chiama pubblico ministero

(pubblico ministero) che si occupa di rappresentare la collettività.

Se mi impegno con un soggetto per realizzare entro un certo tempo un certo lavoro, costruire un capannone,

e non lo faccio, anche se ho firmato un contratto, ho dei tempi per consegnare l’opera ma non tengo fede agli

impegni, è un reato? No. Se non intenzionalmente investo qualcuno mentre sono alla guida della macchina e

ne causo la morte è un danno? Si. Il reato non deve per forza essere intenzionale.

Il nostro ordinamento identifica i reati attraverso un’etichetta (sanzione). Bisogna capire quelle sanzioni

quando possono essere accoppiate ad un certo fatto. Il reato è l’illecito penale. Reato penale non si può

sentire, dire ciò è un’evidente non conoscenza della materia, tutti i reati sono penali, non ne esiste uno che

non lo è. I confini di ciò che è reato non incontrano necessariamente ad esempio che si tratti di un fatto

grave. È stata introdotta una normativa sui delitti contro il sentimento per gli animali. La vittima del 1

maltrattamento dell’animale non è il crostaceo in sé, il legislatore non ha riconosciuto dei diritti all’animale,

la vittima, l’offesa è legata a colui che non vuole vedere soffrire gli animali. Perché se no nasce il problema

distinguere animali da compagnia e non e ciò per il legislatore è difficile.

Il reato è quel fatto che in un certo momento storico viene reputato da un legislatore storico, nel nostro caso

il parlamento italiano, meritevole di una sanzione penale. Il legislatore decide i fatti che costituiscono reato,

cioè gli illeciti penali e dobbiamo capire come fa il legislatore e quali limiti incontra se ne incontra. Intanto

possiamo dire con sicurezza che quando il legislatore individua un certo fatto come reato lo fa introducendo

come risposta alla realizzazione di quel comportamento una di queste 5 sanzioni (pene principali del nostro

regolamento):

1. Ergastolo: l’ergastolo è a vita. Art. 22, pena dell’ergastolo è (tendenzialmente) perpetua e scontata in

uno dei stabilimenti a ciò destinati con l’obbligo del lavoro e di isolamento notturno. Oggi la

perpetuità dell’ergastolo è superata. L’ergastolo però può anche essere perpetua e durare fino a vita.

Le altre pene non sono perpetue ma temporanee. L’ergastolo si applica a fronte della realizzazioni di

taluni estremamente gravi delitti.

2. Reclusione: è la pena detentiva temporanea prevista per il delitto.

3. Arresto: sanzione penale decisa dal giudice in sede di condanna, pena da scontare. Diverso

dall’arresto domiciliare misura cautelare in corso di investigazione, non ancora giudicato da una

sentenza definitiva, presso il proprio domicilio. Chi è agli arresti domiciliari vive in casa propria

come se fosse in carcere. È differente dall’arresto anche l’arresto in fragranza che sia quando un

soggetto viene individuato e preso dall’autorità di polizia nel mentre sta realizzando il reato. Una

serie di reati nel nostro ordinamento giustificano la privazione immediata della libertà da parte di chi

procede all’arresto in fragranza e questa attività dovrà poi essere decisa dal giudice. Arresto pena

detentiva che viene minacciata dal legislatore ed erogata dal giudice all’esito del suo processo di

condanna. Pena detentiva temporanea prevista per le contravvenzioni

4. Multa: in realtà dal punto di vista tecnico le multe che vengono prese per infrazioni del codice

stradale non sono multe, perché sono sanzioni che non si riferiscono ad un reato, è soltanto un mero

illecito amministrativo. La multa, nel linguaggio tecnico, è la risposta sanzionatoria pecuniaria che

l’ordinamento pone come reazione alla realizzazione di un delitto. Pena pecuniaria prevista per i

delitti

5. Ammenda: pena pecuniaria prevista per le contravvenzioni.

Ergastolo, reclusione e arresto sono pene detentive, privano il soggetto della libertà. Le altre due, multa e

ammenda, invece sono pene di tipo pecuniario, non colpiscono la libertà personale del reo, ma lo colpiscono

nel suo patrimonio, paga una certa cifra per aver commesso il reato. Esistono due categorie di reato per

questo esistono sia arresto che reclusione e sia multa che ammenda che sono tra loro simili. Le due categorie

sono: Delitto e contravvenzione.

Quando ci troviamo di fronte ad una di queste siamo di fronte ad un reato. 

Ai sensi dell’art. 559 del codice penale è punita con la reclusione fino ad un anno (Reclusione quindi

reato) la moglie adultera. Il secondo comma afferma che con la stessa pena è punito l’amante. E il terzo

comma prevede il raddoppio della pena se c’è presente una relazione adulterina. Questa norma non esiste

più, è stata abrogata nel 1968, è stato dichiarato dalla corte costituzionale. Sono stati necessari vent’anni

dall’entrata in vigore della carta costituzionale affinché questa norma fosse dichiarata incostituzionale. Nel

codice quest’articolo si trova, ma con una X che indica incostituzionale. Il codice attuale è ancora quello che

porta il nome del guardasigilli Rocco, del 1930.

Il legislatore nella sua attività di scelta dei comportamenti criminosi che costituiscono reato è libero di fare

quello che vuole? Potrebbe oggi reintrodurre una norma di questo tipo? O introdurre una norma contro le

donne con il velo? 2

No, il legislatore non può incriminare quello che vuole, perché incontra dei limiti. È negativa in senso

generale questa domanda, ma di per sé certamente il legislatore seleziona /discrimina un comportamento da

altri comportamenti che sono ritenuti non meritevoli di sanzione penale.

Il legislatore incontra due limiti:

 Sostanziali

 Formali

Il codice penale è coerente dal punto di vista sistematico, è diviso in 3 libri:

1° libro: Dall’art. 1 al 240 dedicato al Reato in generale

2° libro: Dall’art. 241 al 649 è dedicato ai delitti, s’intitola dei Delitti in particolare

3° libro: Dall’art. 650 al 734 - bis è dedicato alle contravvenzioni, s’intitola Delle contravvenzioni in

particolare.

Il 1° libro ci fornisce tutte le regole che governano in generale il reato, costituisce la parte generale del diritto

penale. Il libro 2° e 3° ci presentano la parte speciale del diritto penale, cioè le singole contravvenzioni e i

singoli delitti che si applicano in base alle regole in generale previste dal libro primo. Anche se il legislatore

ha recentemente modificato alcune norme generali introducendo una riserva di codice per il futuro, nuove

norme penali devono necessariamente introdotte nel codice. Ad il codice penale oggi non esaurisce l’insieme

delle norme penali, molte norme penali sono disciplinate all’interno di altri testi normativi. Dei reati che

riguardano i fenomeni economici il 95% si colloca al di fuori del codice penale, i reati societari sono

disciplinati dal libro quinto del codice civile, i reati fallimentari si trovano nella legge fallimentare, i reati

tributari sono nel decreto legislativo n 74 del 2000, i reati dei revisori legali si trovano nel decreto legislativo

39 del 2010. Queste norme penali al di fuori del codice danno vita alla legislazione complementare.

DELITTI E CONTRAVVENZIONI

Tendenzialmente il delitto è più grave della contravvenzione almeno perché i reati più gravi che conosciamo

sono i delitti. Come ad esempio: omicidio – delitto se volontario e anche se è colposo, furto – delitto,

sequestro di persona – delitto, evasione fiscale (dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture ecc…)

– Delitto, la rapina -delitto, violenza sessuale – delitto e così via.

Se è vero che i reati più gravi sono dei delitti non è vero che i delitti sono sempre più gravi delle

contravvenzioni. Essere condannati a 1000€ di multa rispetto che a un’ammenda di 10000€, è meglio essere

condannati a 1000€ di multa.

Se la distinzione non è sulla gravità allora su che cos’è? Sulla base di cosa il legislatore decide di collocare

un reato nella categoria dei delitti o delle contravvenzioni?

La differenza è una differenza di disciplina, delitto e contravvenzione non si differenziano perché uno è più

grave dell’altro, ma si differenziano perché se il legislatore sceglie la strada del delitto allora a quel fatto si

applicheranno certe regole, mentre se imbocca le contravvenzioni a quel fatto si applicheranno regole

diverse, si tratta dunque di differenze disciplinari. Ci sono regole che governano il delitto che sono diverse da

regole che regolano le contravvenzioni.

Caso dello studente che tenta di uccidere l’insegnante, tentato omicidio. Ipotesi di tentato omicidio. È meno

grave dell’omicidio consumato ma è punito e anche in maniera abbastanza severa la pena non può andare

sotto i 7 anni di reclusione come pena base, questo perché nel nostro ordinamento l’art.56 del Codice Penale,

libro 1° che detta in generale le regole per il delitto tentato, mentre non dice nulla a proposito delle

contravvenzioni tentate che nel nostro ordinamento non esistono.

La pena per omicidio colposo non può essere inferiore ai 21 anni.

Il nostro ordinamento riconosce varie funzioni alla pena: perché si punisce? Sulla base di quale obiettivo?

Quest’ordinamento prevede che se il soggetto che ha commesso il reato non è alla prima esperienza di reato 3

ma ne ha già commessi in passato allora la sanzione che può essere applicata può essere incrementata, perché

il soggetto è recidivo. La recidiva è un istituto disciplinato all’art. 99 del 1° libro e riguarda solo e soltanto il

soggetto che ha commesso delitti. Chi dopo essere stato condannato per un delitto non colposo e ne

commette un altro può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere nel nuovo delitto

non colposo. Anche sotto l’aspetto del non colposo delitto e contravvenzione si distinguono. Art. 42 del

codice penale dice al comma secondo che nessuno può essere punito dalla legge per un fatto come delitto se

non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di diritto preterintenzionale o colposo espressamente previsti dalla

legge. Comma 4 nelle contravvenzioni ciascuno risponde delle proprio azioni o omissione cosciente e

volontaria sia essa dolosa o colposa.

Cosa ci dicono i due comma dell’articolo 42? 

Che fra delitti e contravvenzioni è diverso anche il criterio soggettivo d’imputazione quando parliamo di

questo criterio, parliamo di elementi costitutivi del reato e in particolare di elementi che rispondono alla

domanda perché stiamo rimproverando il soggetto? Nei delitti si può essere puniti secondo l’art. 42 solo a

titolo di dolo, solo con questo criterio di imputazione soggettiva. Cioè di rimprovera il soggetto perché ha

voluto qualcosa che non doveva volere ha realizzato un reato con dolo. Nel delitto la regola è il dolo, se il

legislatore non dice nulla allora in base alla situazione psicologica del soggetto per esempio, secondo

all’art.42 bisogna considerare il delitto esclusivamente doloso.

Art.575 chiunque cagiona la morte di un uomo è punito per reclusione non inferiore a 21 anni, sappiamo

che nel silenzio legislativo che verrà punito chi cagiona la morte di un uomo con dolo, perché questo è un

delitto e se nessuno dice nulla vale la regola dell’art. 47: verrà punito con dolo, salvi i casi di delitto colposo

e preterintenzionali che rappresentano delle eccezioni alla regola. E come tutte le eccezioni devono essere

espressamente indicate dal legislatore.

Art.589 chiunque cagiona per colpa la vita di un uomo è punito con reclusione dai 6 mesi a 5 anni. Se

non esistessero quest’articolo le uccisioni cagionate per colpa non sarebbero punibili secondo l’art.575,

perché questo disciplina un delitto. Nelle contravvenzioni ciascuno risponde delle contravvenzioni sia esse

dolosa che colposo. La regola nelle contravvenzioni è che il fatto può essere indifferentemente punito tanto

se realizzato con dolo quanto sia realizzato con colpa. Diversa dai delitti, dolo regola, colpa eccezioni

La distinzione tra delitti e contravvenzioni è una distinzione operativa, disciplinare, non ontologica.

Quando il legislatore decide un reato decide se la vuole come delitto o contravvenzione e in base alla scelta

cambiano le regole.

20/09 – Lezione 2

 Che cos’è il reato? Ciò di cui il diritto penale si occupa. Reato definizione formalequalsiasi fatto

che il nostro ordinamento sanzione con una delle 5 pene principali (come su). Il nostro sistema

conosce 2 principali categorie di reato: Delitto e Contravvenzione

 Regole che il nostro ordinamento detta per questo settore

 La distinzione tra delitto e contravvenzione non si basa sulla gravità del reato, perché se è vero che

tutti i reati + gravi sono delitti non è vero che ogni delitto è + grave della contravvenzione. La

distinzione è soltanto disciplinare. Se il legislatore opta per assegnare ad un certo fatto lo status di

delitto ne derivano certe conseguenze applicative, disciplinari. Conseguenze in materia di tentativo,

recidiva, non che in materia di coefficiente psicologico del soggetto. Per i delitti dolo la regola, altre

forme eccezione. Mentre le contravvenzioni sono entrambe colpa e dolo.

Se il legislatore scegli quali fatti colpire con la sanzione penale. E se non riconosce il reato come entità

preesistenze ma crea il reato attraverso la sua attività di etichettamento, di quel fatto come illecito penale,

vuol dire che il legislatore è libero di fare quello che vuole? No, perché il legislatore ha dei limiti, non è

libero: 4

 Limiti Formali

 Limiti Sostanziali

Una volta che il legislatore stabilisce che il fatto è penale quali sono gli elementi che costituiscono la

descrizione normativa dell’illecito?

Cosa? Come? E perché può essere punito?

La risposta si trova nella costituzione che dedica alcune norme alla disciplina penale, fissa le linee del

rettangolo di gioco della materia penale, stabilisce quando e perché si può ricorrere a questo strumento

sanzionatorio.

Art.25 (norma importante!!) comma 2 della costituzione, nessuno può essere punito se non in forza di una

legge che sia entrata in vigore prima che il fatto sia commesso. Questa norma ha un’enunciazione

generalizzante. Nessuno tra noi può essere punito prima di una legge che sia entrata in vigore. Ci sono 3

termini cruciali: Legge – Prima – Fatto, ciascuno di questi termini fonda una serie di sotto principi (dei

corollariquelli che derivano come

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher kat978 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof D'Alessandro Francesco.
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