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TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE
Art. dal 2626 al 2629, il legislatore gli etichetta come reati commessi dagli amministratori, seleziona per
soggetto attivo e rimangono fuori il 2632 e 2633.
Non c’è coerenza sistematica, non ci sono né ordine logico e né ordine cronologico. Noi seguiremo l’ordine
che parte dalla formazione del capitale sociale alla liquidazione della società.
Il filo conduttore che accomuna queste norme è la funzione di garanzia nei confronti dei creditori che deve
fornire il capitale sociale. Il legislatore ha deciso di presidiare l’integrità del capitale sociale durante la vita
della società, prevedendo anche delle sanzioni sociali per chi intacca il capitale sociale.
Art.2632 momento in cui viene formato il capitale sociale. 58
Lezione 14 – 12/11/18
ART. 2632
Formazione fittizia del capitale. Quest’articolo si trova collocato nel capo 4, dedicato agli altri illeciti,
perché non riguarda ipotesi di falsità, non ha solo gli amministratori come soggetti attivi e il legislatore
secondo dei propri schemi l’ha collocato in questo capo.
Ci troviamo nel momento fondativo della società, e accanto agli amministratori ci sono anche i soci
conferenti, come soggetti attivi, coloro che forniscono le risorse alla società, coloro che effettuano gli
investimenti, i conferimenti.
Il legislatore ha riformato questo settore, prima disciplinato nel codice civile, con la riforma del 2002. In
questo settore ad oggi, non sono intervenute significative modifiche, c’è stata una sola correzione apportata
ha riguardato quest’articolo (parte evidenziata in giallo nella seconda colonna, e nella terza colonna in rosso)
dal decreto legislativo n.6 del 2003. Questo perché 15 anni fa, il legislatore ha per diverse ragioni (politica
dell’epoca), ha anticipato la riforma penalistica rispetto alla parte civilistica. Le norme penali servono nella
maggior parte dei casi a sanzionare la violazione di precetti previsti in prima battuta da altri settori di
ordinamento. Nel diritto societario prima viene la norma che forma il precetto poi si passa alla norma
sanzionatoria per la violazione di quel precetto, qui il legislatore invece ha agito in contrario, prima ha
modificato la norma penale poi quella civilistica.
Dal 2003 in poi, questo settore del diritto penale societario non è stato modificato. Questa parte ha avuto una
ricaduta pratica minore, si è sterilizzata la portata pratica di queste norme per lo meno quando la società è
ancora in vita, perché queste norme destinate alla totale inapplicazione quando la società opera, diventano
norme molto foriere di conseguenze gravi quando la società fallisce. I comportamenti di alterazione del
capitale sociale quando la società era ancora in vita diventano importanti quando la società fallisce e si è di
fronte a bancarotta. Nella prassi non viene mai punito, poi se la società fallisce, questi comportamenti tenuti
quando la società era in vita assumo un’importanza penale, ma sottoforma di bancarotta.
L’art. 2632 punisce con la reclusione fino ad anno, (sanzione ben al di sotto rispetto alla pena prevista prima
del 2002, prima era prevista una reclusione da sei mesi a tre anni, sospensione condizionale dell’esecuzione
della esecuzione), gli amministrativi e i soci conferenti (soggetti attivi, quindi reato proprio), che anche in
parte formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante una serie di condotte.
Formazione e aumento fittizio del capitale anche se sembra che citi solo la parte costitutiva della società
non è così, perché la norma ha un ambito più ampio, oltre alla formazione del capitale la norma punisce
anche l’aumento di capitale sociale, quindi anche in momenti successivi alla costituzione.
Fittizia risulta che sia stata data vita ad una certa dotazione nei confronti della società ma invece non è
vero.
3 condotte attraverso le quali il reato può essere realizzato:
1) Mediante l’attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del
capitale sociale diverso rispetto a quello previsto dall’art. del 2002, che prevedeva l’attribuzione
di azioni o quote per somma inferiore al loro valore nominale (valore per il quale la quota o l’azione
viene ceduta) Do un’azione dal valore nominale di 100 a un socio ma non in cambio di 100, ma
ad un prezzo inferiore, magari 50. Il problema per il creditore è che vede un capitale nominale di un
certo tipo quando il capitale reale è inferiore, il legislatore vuole punire questi comportamenti.
Comportamenti che mettono in pericolo la possibilità del creditore di essere soddisfatto, non è detto
che il creditore debba subire il danno, non si aspetta che qualcuno subisca un danno.
La riforma del 2003 del diritto societario ha consentito la ripartizione del capitale sociale in frazioni
non caratterizzate da un valore nominale specifico, cioè possono essere emesse azioni o quote prive
di valore nominale, ma mi limito a definire solo a quanto ammonta il capitale sociale e quante sono
le quote o azioni di quel capitale. Se attribuisco delle quote o delle azioni in misura superiore
dell’ammontare del capitale sociale, quindi l’intera sommatoria del capitale sociale dichiarato, quindi
tutto il capitale sociale e le azioni quote attribuite, se attribuisco azioni o quote in misura superiore
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all’ammontare del capitale sociale, sto disallineando il capitale reale dal capitale effettivamente
comunicato e percepito dai creditori. Il capitale reale è inferiore a quello dichiarato.
2) Sottoscrizione reciproca di azioni o quote: reciproca tra società che sottoscrivono reciprocamente
capitale l’una dell’altra, o nel momento iniziale o nel momento di aumento di capitale successivo.
Esempio: c’è la società Alfa che ha in cassa un capitale sociale interamente versato di 500.000
ripartito in 1.000 azioni ciascuna con valore di 500€, questo al momento iniziale. Poi c’è la società
Beta che ha un capitale sociale di 500.000€ frutto dell’esistenza di 50.000 azioni da 10€ ciascuna,
più azioni minore valore nominale, queste azioni sono state tutte assegnate ai soci in cambio al
denaro conferito. La società Alfa decide di aver bisogno di raddoppiare il capitale sociale per
svolgere adeguatamente l’attività di impresa, e offre azioni per un valore di 500.000. quest’aumento
di capitale di Alfa viene sottoscritto interamente da Beta, che decide di impiegare i 500.000 che ha in
cassa, frutto del suo capitale sociale, decide di conferirli ad Alfa e questa attribuisce a Beta il numero
di azioni. A un certo punto anche Beta decide di aumentare il capitale sociale, vuole arrivare a
1.000.000, al momento in cassa non ci sono più 500.000 in contanti, ma questi sono diventati azioni
di Alfa. Aumenta il capitale di Beta, emette azioni di 50.000 che vengono sottoscritte da Alfa,
conferisce quindi i 500.000€ che gli aveva dato Beta. Adesso il capitale sociale delle due società è
maggiore, ma i soldi che hanno in cassa sono sempre gli stessi.
Qui si ha una partecipazione incrociata tra le due società, per cui metà del valore di Alfa dipende dal
valore di Beta che per metà vale in funzione al valore di Alfa, sono incrociate. Se queste manovre
fossero legittime sarebbe possibile far crescere il capitale delle società all’infinito. Queste manovre
sono vietate, sono sanzionate anche attraverso l’utilizzo della materia penale.
3) Sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti (a) oppure
sopravvalutazione rilevante del patrimonio della società in caso di trasformazione (b): se il soggetto
da vita ad (a) realizza il reato. Qui abbiamo due problemi:
1. Come stabiliamo se la sopravvalutazione è rilevante o meno? Rilevante se ho un
immobile che vale 900.000 e lo valuto 1.000.000 è una sopravvalutazione rilevante o no? Il
codice civile, art.2343, prevede che se lo scostamento tra il valore periziato dall’esperto e
quanto invece è corretto si rivela superiore, lo scostamento, al 20% allora gli amministratori
devono intervenire per chiedere al socio di integrare il conferimento oppure richiamare e
annullare azioni o quote attribuite al socio in misura proporzionale a questo scostamento.
Quest’informazione ci dà un ausilio per capire quando lo scostamento diventa rilevante ai
fini penali, se lo scostamento è inferiore al 20% non c’è rilevanza ai fini penali, perché se si
mantiene al di sotto del 20% non è previsto che il socio reintegri, quindi non è prevista la
misura civilistica di intervento per eliminare lo scostamento, questo fatto quindi non può fa
scattare una sanzione a livello penale. Se il legislatore valuta che un certo fatto non ha
rilevanza di natura civilistica non avrà nemmeno rilevanza di natura penale. Se si supera il
20% però non è detto che sia penalmente rilevante, dipenderà dalle circostanze concrete, il
giudice si dovrà chiedere se questo scostamento ha rappresentato un pericolo per le
possibilità di soddisfazione dei creditori. Stessa cosa per il credito, deve essere valutato al
suo valore di presumibile realizzo.
2. Ma quando si fa un conferimento che non è in denaro ma è in natura o in crediti come si
deve procedere? In questo caso c’è bisogno di fare una stima per attribuire un determinato
valore a quei beni conferiti. Il capitale sociale di solito è un numero, anche se sono in natura,
i beni devono essere stimati, valutati e portati ad un valore monetario. C’è la necessita di
effettuare una perizia di stima. Il procedimento per la stima prevede la nomina di un esperto,
esperto stimatore, che si occupa appunto di stimare il valore del conferimento. L’esperto
deve seguire una determinata procedura.
Tema delicato: questa norma punisce il fatto con il dolo, quindi vuol dire che i soggetti devono volerlo e
rappresentarlo, quindi non hanno sbagliato a determinare il capitale sociale, perché in questo caso non è
reato. Ma se c’è dolo spesso capita che amministratore e socio conferente siano d’accordo con l’esperto
valutatore, con chi firma la perizia di stima. Però questo soggetto non è punito tramite questa norma, perché
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l’esperto che realizza una perizia falsa dovrà rispondere del reato di falsa perizia, punito all’art. 373 del
codice penale con la reclusione da 2 ai 6 anni, con una pena molto più significativa rispetto a quella prevista
qui. Ma davvero il legislatore ha voluto spezzare il vincolo che normalmente lega quanti realizzano insieme
lo stesso reato, quanti concorrono nella real