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! OMICIDIO DOLOSO E COLPOSO
!
In relazione a questa fattispecie si parla di reati a forma libera in quanto ciò che rileva è il
disvalore d'evento mentre la modalità rileva ai fini della determinazione del quantum della pena
tramite la previsione di circostanze aggravanti speciali ex art 577cp, art 133 cp ciò attinge al
disvalore d'azione. È configurabile la fattispecie di omicidio in forma omissiva su diretta
applicazione della parte speciale con l'art 40 c2 cp in quanto non impedire un evento che sia
l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo , non valido per il caso dell'art 584cp.
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!
Omesso impedimento dell'evento morte :
!
la fattispecie di omicidio in relazione all'art 40 comma 2 cp è attuabile quando vige un concreto ed
effettivo potere di controllo sull'agente rispetto al dover agire,attivarsi, rispetto alle aggressioni
provenienti da forze meccaniche e naturali su una mera previsione di legge e non meramente
fattuale, in quanto ad essa non vanno ricondotte le fattispecie di mero salvataggio o insorgenti al
verificarsi al momento di un presupposto di fatto che potranno configurare invece come reati di
pura omissione oppure alcuni della parte speciale.
!
La posizione di garanzia nell'attività terapeutica:
!
la normativa suddetta rileva anche nel caso di soggetti che svolgendo professioni sanitarie previste
e autorizzate dalla legge in base ad essa sono soggetti alla responsabilità per la realizzazione
omissiva dei delitti contro la vita e l'incolumità della persona paziente in assenza dell'adozione dei
necessari ed opportuni provvedimenti terapeutici funzionali alla tutela della salute del paziente,
questione che è stata sancita con l'art 1 c 1 d lgs n 02 /1992 in cui si è sancito che il personale del
Servizio Nazionale deve tutelare la salute dei cittadini a livello delle prestazioni e del contratto
stipulato tra medico e paziente. Tutto ciò in relazione del p cardine della necessaria consensualità
dell'attività terapeutica ai fini delle prestazioni terapeutiche sancito dal nostro ordinamento, p che
va letto in relazione al p di chiarezza e trasparenza delle informazioni e delle prestazioni nonché
dell'oggetto materia di contrattazioni tra medico e paziente, elemento del consenso come
presupposto essenziale della prestazione e di liceità dell'atto medico.
In relazione a ciò è incompatibile l'art 50 cp rispetto agli interventi medici autorizzati previa
congiunta lettura dell'art 51 e 54 cp che rilevano anche ai fin della determinazione del quantum
della responsabilità .
Il soccorso di necessità dell'art 54 cp giustifica l'intervento medico rispetto al pericolo attuale
contro la persona del paziente di un danno grave alla persona non altrimenti evitabile, in questo
caso il bene tutelato è la salute ed il bene sacrificato è l'autodeterminazione e l'integrità
fisica,facenti capo al medesimo soggetto paziente titolare, infatti il comportamento necessario nel
caso di soccorso medico non si pone come opzionale bensì come doveroso rispetto al paziente., in
questo ed altri casi facenti riferimento a comportamenti doverosi si è previsto che esso è
incompatibile e non dipendente dal consenso del paziente in quanto la suddetta azione lesiva viene
comandata dall'ordinamento giuridico, pena l'inadempimento e le conseguenze sanzionatorie ex
art 328 cp ed in relazione all'rt 32 cost, mero bilanciamento degli interessi collettivi con quello del
privato pregiudicato, il medico agisce nel interesse primario del paziente che è a sua volta titolare
dell'interesse eventualmente sacrificato: l'esercizio del diritto esso fonda sulla combinazione tra la
scriminante della natura di attività autorizzata ed il requisito del consenso inteso come semplice
presupposto della liceità dell'attività stessa , rispetto all'art dell'art 51 cp rispetto a quanto
suddetto, considerare il rapporto tra l'art 50 cp e l'art 51 e 54 cp.
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L'obbligo di curare come fondamento di liceità dell'attività terapeutica
!
questo obbligo di curare discende da una espressa previsione di legge da cui deriva l'autorizzazione
dell'atto terapeutica come si è visto rispetto agli art 51 ,54, 328 2 593cp, in relazione alla posizione
di garanzia del professionista ed è questa legalità e doverosità dell'atto medico a giustificare ed a
porsi come fattore di giustificazione della tipicità del fatto rispetto ai delitti contro la vita e
l'incolumità: sottolineando che non si parla di lesione od aggressione penalmente illecita in quanto
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funzionale alla tutela degli stessi beni che le fattispecie incriminatrici mirano a proteggere.
Interessante aspetto è quello legato al fatto che rileva solo la scusabilità dell'intervento ma non
l'esito dello stesso in quanto in caso di esito infausto vige la non punibilità in quanto vige la tesi
della mancanza di colpa, questo in relazione che si tratta di intervento e comportamento
giustificato e non di un mero potere sulla persona del paziente e non di una mera libertà di
esercizio della professione.
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Accertamento del nesso causale omissivo
!
si è previsto che l'accertamento causale omissivo al pari di quella attiva deve essere accertata e
dimostrata con un grado di probabilità confinante con la certezza, in considerazione delle
circostanze di fatto e delle evidenze disponibile ai della dimostrazione che l'evento lesivo è derivato
dalla condotta omissiva del medico secondo un alto grado di credibilità razionale e probabilità
logica.
!
Dolo eventuale e prova cosciente nell'omicidio
!
sussiste una problematicità nella riconducibilità ad una categoria unitaria di reato colposo
aggravato della fattispecie di dolo eventuale e colpa cosciente , ricordando che rispetto al caso del
dolo eventuale si parla di dolo in relazione alla pericolosità oggettiva della condotta ed in
relazione alla qualificazione colposa di alcuni tipologie di fatti come nel caso dell'esercizio di
attività pericolose autorizzate, anche quando si vada ad eccedere le competenze e poteri previsti
dalla legge.
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Aggravanti speciali dell'omicidio doloso
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ad esse vanno ricondotte le fattispecie inerenti i mezzi usati nella commissione del reato, la
modalità di azione,le condizioni particolari dell'agente,le qualità personali della vittima, i rapporti
tra il colpevole e l'offeso, la possibile relazione del fatto commesso con altri reati pregressi,oppure
l'atteggiamento soggettivo dell'agente.
Una particolare aggravante è rappresentata dalla violazione delle norme in ambito di lavoro in
relazione alla normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro in relazione all'art 589
cp “omicidio colposo”che rimanda anche alla normativa in materia in materia di circolazione
stradale, una disciplina specifica è data dal d lgs 231/2001 in materia di norme sulla tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro, estendo la disciplina in questione anche a quella della malattia
per infortunio in relazione ad una causalità concentrata e violenta tra il soggetto passivo ed eventi
esterni a fondamento dell'infortunio nel luogo di lavoro,si provvede alla applicazione della
disciplina dell'omesso impedimento dell'evento infortunio a tutti i soggetti destinatari dell'obbligo
di sicurezza in questione ,sancendo inoltre la vigenza sempre della responsabilità dei soggetti che
svolgono la funzione di datori di lavoro in forza della cd responsabilità di posizione la normativa in
questione tutela in ogni caso il lavoratore anche quando questo non osservi la normativa,vincoli o
attui la sua attività con negligenza , escludendo che questi fatti vadano a porsi come scriminante
per la responsabilità del datore di lavoro che è sempre tenuto a rispondere secondo una mera
responsabilità illimitata, a tali fine tuttavia sarà sempre necessario provvedere a valutare tenendo
conto di questi aspetti il quantum della responsabilità e non la mera responsabilità che vige ex
legem al momento del verificarsi dell'evento di infortunio visto come mera condizione di
punibilità,la diretta responsabilità sussiste quindi dalla mera inosservanza della normativa
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cautelare,tutto ciò in relazione all'art 2087cc.in materia di responsabilità del imprenditore visto
come datore di lavoro.
Una svolta si è previsto con il d legs 626/1994 con cui si è sancito il passaggio del lavoratore da
mero soggetto passivo della destinatario delle misure di sicurezza a mero soggetto attivo del
sistema di sicurezza quindi rilevante ai fini della definizione del quantum della pena ed imputabilità
della responsabilità , in questo caso quando venga meno l'osservanza della normativa
antinfortunistica e previo accertamento non si perviene alla diretta responsabilità del soggetto in
posizione apicale in quanto la responsabilità può essere attribuita al agire del lavoratore ed alla
sua posizione rispetto alla normativa in questione aspetto essenziale da valutare quando si parla di
responsabilità dei soggetti in questione in relazione alla possibile circoscrizione della colpevolezza
della responsabilità del datore di lavoro o dei soggetti tenuti a garantire la vigenza della normativa
di sicurezza. Inoltre il datore di lavoro è tenuto a ridurre al minimo i rischi ai fini di garantire la
sicurezza del lavoratore in questione in forza della necessità di garantire un ambiente di lavoro
privo di ogni rischio.
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Altre fattispecie di omicidio
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in questione alla fattispecie di infanticidio si è previsto che essa si pone come fattispecie speciale
rispetto a quella dell'art 575 cp, si applica una pena corrispondente a quella prevista per l'omicidio
doloso con possibile attenuazione nel caso in cui sussista l'intento esclusivo di favorire la madre
quindi si tratta della sussistenza di un dolo specifico, in relazione all'art 584 cp “omicidio
preterintenzionale”si è previsto che in questo si provvede a disciplinare la responsabilità di chi
cagioni la morte di un uomo mediante la realizzazione di atti di percosse e lesioni personali art 581
e art 582 cp , per questa fattispecie è necessario che si pervenga a cagionare lesione e percosse in
relazione al soggetto passivo, gli elementi minimi della fattispecie in questione è la sussistenza di
dolo e della colpa, inoltre si è previsto che in relazione alla sentenza del 1085/1988 si è previsto la
riconducibilità della fattispecie