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“TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE”
Art. 346bis c.p.
L’introduzione è avvenuta per adempiere agli obblighi internazionali ratificati e adeguare la normativa interna.
• Prevede una pena da 1 anno – 3 anni di reclusione.
• Consiste nel fatto di (1° comma): “Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319ter, sfruttando
• relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o
promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria MEDIAZIONE illecita verso il
pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto
contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre
anni.” Quindi, la retribuzione è unicamente indirizzata all’opera di “MEDIAZIONE”, non corrisponde alla retribuzione del
pubblico ufficiale affinché compia un atto contrario ai doveri d’ufficio (come per concorso nel reato di corruzione).
Anche il soggetto PRIVATO può essere punito per questa condotta, non solo l’impiegato.
•
Questa nuova fattispecie presenta analogie con il reato di “millantato credito” dell’art. 346 c.p., ma se ne differenzia
sostanzialmente nel tipo di relazioni con il soggetto pubblico, devono essere “ESISTENTI”, reali e non meramente vantate
dall’agente.
“DELITTO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI”
Art. 2635 c.c. MODIFICATO
L’introduzione è avvenuta per sanare la lacuna di tale figura delittuosa rispetto negli obblighi internazionali ratificati.
• Infatti, nel nostro ordinamento vi era solo la figura prevista dall’art. 2635 c.c. di “infedeltà a seguito di dazione o
promessa di utilità”, non corrispondente in toto, ma solo in parte rispetto alla fattispecie descritta dalla Convenzione di
Merida e dalla Convenzione di Strasburgo.
Infatti, l’art. 2635 c.c. richiedeva che l’atto corruttivo avesse cagionato nocumento alla società a cui appartiene il
• “corrotto”. La novella ha provveduto a MODIFICARE ART. 2635 rubricato “CORRUZIONE TRA PRIVATI” senza lo
stravolgimento della norma ma con la MERA TRASPOSIZIONE DEL MODELLO PUBBLICISTICO DELLA CORRUZIONE.
Resta però lontana dalla configurazione internazionalmente elaborata, non è ancora conforme e soddisfacente
• rispetto al modello degli altri paesi.
Ora la norma è la seguente: “Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti
• contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità compiono od omettono
atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società sono puniti con la reclusione
sino a tre anni.
La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità.
La pena e' raddoppiata se si tratta di societa' con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati
dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante”.
Quindi, la più rilevante novità (2° comma) consiste nell’applicazione della norma anche a soggetti sottoposti alla direzione
e vigilanza di soggetti qualificati, che non ricoprono cariche apicali, anche soggetti subordinati.
Essi saranno sottoposti ad una pena più mite di cui ne è fissata solo il massimo edittale (1 anno e 6 mesi).
Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri
degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee
e di Stati esteri (art.322 bis)
Art. 322bis.
Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla
corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee
e di Stati esteri. 23
“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte
dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del
regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che
esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a
quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
Le disposizioni degli articoli 319quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il
denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di
un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia
commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di
ottenere o di mantenere un’attività economica finanziaria.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e
agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.”
Fattispecie introdotta con la L.300/2000 che ha attuato la “Convenzione OCSE sulla corruzione dei pubblici agenti stranieri
nelle operazioni economiche internazionali”.
La tecnica seguita è stata quella della assimilazione cioè si sono estese alla salvaguardai dell’interesse comunitario, le norme
di diritto nazionali già esistenti in merito.
La confisca e modifica ex L. 190/2012
Art. 322ter. Confisca.
“Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai
soggetti indicati nell'articolo 322bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne
costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa
non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o
profitto. (1)
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322bis, secondo comma, è
sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona
estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per
un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre
utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati
nell'articolo 322bis, secondo comma.
Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di
denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in
quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.”
(1) Le parole: "o profitto" sono state aggiunte dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.
La legge 300/2000 ha inserito poi per i delitti dell’art. 322 bis la confisca obbligatoria del prezzo e del profitto che vi si
riconnettono: la previsione è più ampia di quella dell’art. 240 che prevede la confisca del solo prezzo del reato.
Non si applica nel caso di istigazione in quanto qui i vantaggi economici sono inesistenti.
Qualora non sia possibile apprendere il profitto dei delitti richiamati, l’articolo prevede che si proceda alla confisca per
equivalente cioè alla confisca di beni rientranti nella disponibilità del condannato per un valore corrispondente a quello del
profitto.
Alla confisca in questione è applicabile l’art. 200 il quale stabilisce che le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al
tempo della loro applicazione, seguendo il principio di irretroattività della materia penale.
Inoltre è opportuno precisare che per i delitti contro la PA l’art. 335 bis prevede che salvo quanto previsto dall’articolo 322‐ter, nel
caso di condanna per delitti previsti dal presente capo è comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall’articolo
240, primo comma: ne consegue che in questi casi la confisca è sempre obbligatoria e che essa non si sottrae all’effetto
neutralizzante della sentenza di patteggiamento in quanto l’art.335 bis non dice nulla al riguardo, né si potrà procedere alla
confisca per equivalente a differenza dei casi previsti dal 322 ter.
Interessante anche la modifica in materia di confisca introdotta dalla L. 190/2012.
Sul fronte della confisca, si opera una modifica all’art. 322ter c.p. ove, rispetto alla confisca per equivalente, in relazione a
fattispecie diverse dalla corruzione attiva richiamata nel secondo comma dell’art. 322‐ter c.p., si fa attualmente riferimento al solo
prezzo e non anche al profitto, allineando così pienamente la disciplina interna al diritto dell’Unione Europea. 24
Abuso d’ufficio
Art. 323. Abuso di ufficio.
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio che,
nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi
prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri
un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.
La L. 190/2012 ha aumentato la pena precedentemente prevista portandola (invece che da 6 mesi a 3 anni) tra 1 anno e 4 anni
di reclusione. L’aumento del massimo edittale ha un’evidente ricaduta in campo processuale: per effetto del superamento della