Estratto del documento

Diritto penale – parte speciale

Capitolo 1 – I delitti contro la personalità dello Stato

Generalità

La categoria dei delitti contro la personalità dello Stato è disciplinata dal titolo I, libro II, del Codice penale, suddiviso in cinque capi:

  • Delitti contro la personalità internazionale dello Stato (capo I);
  • Delitti contro la personalità interna dello Stato (capo II);
  • Delitti contro i diritti politici del cittadino (capo III);
  • Delitti contro gli Stati esteri, i loro capi e i loro rappresentanti o emblemi (capo IV);
  • Disposizioni generali e comuni ai capi precedenti (capo V).

Il legislatore è intervenuto sulla materia con il D.l. 7/2015 e con la L. 153/2016 per potenziare l'apparato sanzionatorio preordinato al contrasto del terrorismo. Per quanto concerne i delitti contro la personalità dello Stato, il decreto del 2015 ha disposto:

  • L'introduzione di una nuova figura di reato che punisce chi “organizza, finanzia e propaganda viaggi finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo” (art. 270 quater, C.1 c.p.);
  • La punibilità del soggetto arruolato con finalità di terrorismo anche fuori dai casi di partecipazione ad associazioni criminali operanti con le medesime finalità (modifica, sul punto, dell'art. 270 quater c.p.);
  • La punibilità di colui che si "auto-addestra" alle tecniche terroristiche (modifica, sul punto, dell'art 270 quinquies c.p.).

La legge del 2016 ha introdotto:

  • Una nuova figura di reato volta a sanzionare il finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.1 c.p.);
  • Una nuova figura di reato per sanzionare “Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo” (art. 270 quinquies.2, c.p.);
  • Un'ulteriore figura delittuosa rubricata "Atti di terrorismo nucleare" (art. 280 ter c.p.);
  • Una nuova confisca obbligatoria (anche per equivalente) dei beni costituenti il prodotto, il profitto o il prezzo di delitti commessi con finalità di terrorismo, ovvero strumentali al compimento di essi (art. 270 septies c.p.).

La disciplina in esame contiene la bipartizione fra reati contro la "personalità internazionale" dello Stato e reati contro la "personalità interna" dello stesso. Tale suddivisione ha valore essenzialmente classificatorio, esprimendo l'intenzione legislativa di specificare ulteriormente l'oggetto della tutela normativa identificando due interessi prevalenti:

  • Capo I si incriminano tutti gli atti lesivi della sicurezza dello Stato mediante aggressioni esterne (bene giuridico: sicurezza interna e prestigio internazionale);
  • Capo II si penalizzano, invece, tutti quei comportamenti volti a turbare l'ordinamento costituzionale mediante sovvertimenti interni (bene giuridico tutelato: organi costituzionali e il loro funzionamento).

La disciplina in esame si connota per alcune peculiari caratteristiche strutturali delle fattispecie; viene in rilievo una frequente anticipazione della soglia della punibilità, assegnandosi rilievo penale ad attività meramente preparatorie, quindi, le figure di attentato. Alla stessa tendenza sono da ricondurre anche le figure di istigazione e di cospirazione.

La legislazione dell'emergenza ha per molti versi accentuato le caratteristiche tipiche della struttura originaria del titolo in esame: si è registrato un inasprimento del trattamento sanzionatorio complessivo dei fatti di terrorismo ed un'estensione dell'area della punibilità, mediante l'introduzione di nuove fattispecie penali o l'ampliamento dell'ambito soggettivo di fattispecie penali preesistenti. Si tratta di previsioni incriminatrici di difficile coordinamento che assegnano un rilievo centrale, nella struttura della fattispecie, alle componenti soggettive.

L. 85/2006 interviene modificando gli elementi strutturali di alcune fattispecie di reato, ed abrogandone altre: la nuova disciplina delinea con maggiore precisione le condotte criminose, introducendo i requisiti tipici della fattispecie tentata, e pretendendo la natura violenta delle condotte.

Art. 8 c.p. tutte le fattispecie incriminatrici del titolo I costituiscono reati oggettivamente politici, per tali intendendosi quelli che offendono un interesse politico dello Stato, punibile secondo la legge nazionale anche se commesso per intero fuori dai confini italiani, a richiesta del Ministro della Giustizia.

Molti fra i delitti in parola sono strutturati come reati propri, contemplando come soggetto attivo il cittadino o altro ad esso equiparato (vedi l'apolide che risiede in Italia ex art. 4 c.p. e chi ha perduto la cittadinanza per qualsiasi causa ex art 242 co. 2 c.p.).

Profili processuali per i delitti contro la personalità dello Stato sanzionati con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni è competente la Corte di Assise (art. 5 lett. d., c.p.p.). Per alcuni reati la procedibilità è subordinata all'autorizzazione del Ministro della giustizia, per altri la punibilità è condizionata alla richiesta dello stesso Ministro (art 313 c.p.).

I delitti di attentato

Una delle caratteristiche principali dei reati del Titolo I è l'anticipazione della soglia di punibilità (reati a consumazione anticipata): esemplari sono i cosiddetti "delitti di attentato", per la cui consumazione sono sufficienti gli atti diretti a commettere un certo reato. Tale caratteristica porta a configurare le fattispecie in questione alla stregua di species del delitto tentato, con conseguente inapplicabilità alle medesime dell'art 56 c.p. Tra questi, si segnalano due fattispecie delittuose.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.) introdotto dal d.l. 625/1979, allo scopo di arginare il fenomeno terroristico dilagato alla fine degli anni '70. È considerato un reato plurioffensivo, che tutela l'interesse concernente la personalità interna dello Stato nei confronti di quegli attentati che mettano in pericolo, da un lato, la sicurezza pubblica, l'integrità dell'ordinamento costituzionale e l'ordine pubblico e, dall'altro, la vita e l'incolumità personale; chiunque, cittadino o straniero, può commettere il reato (reato comune). La condotta consiste nell'attentare alla vita o all'incolumità fisica di una persona, qualora tali atti siano idonei a pregiudicare l'ordine politico-istituzionale esistente. Il delitto si consuma nel momento in cui gli atti idonei ed univocamente diretti ad uccidere o a ferire mettono in pericolo la tranquillità pubblica o la sicurezza dell'ordine costituzionale.

Il dolo è specifico dovendo il reo rappresentarsi e volere, oltre l'attentato alla vita o all'incolumità, anche il terrorismo o l'eversione (volontà di agire nell'ambito di ideologie dal carattere terroristico o eversivo). La norma prevede aggravamenti di pena per le ipotesi in cui:

  • L'attentato provochi una lesione grave o gravissima (C.2);
  • L'attentato provochi la morte della vittima, con ulteriore differenziazione del trattamento, a seconda che l'evento letale consegua a un fatto diretto a uccidere o a ferire (C.4);
  • Se il fatto è rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni (C.3).

Devastazione, saccheggio e strage (art. 285 c.p.) l’oggettività giuridica protetta è la sicurezza dello Stato. È un reato comune e la condotta incriminata consiste nel compiere fatti prodromici ai delitti comuni di devastazione, saccheggio o strage nel territorio italiano. Il reato si considera consumato nella misura in cui gli atti compiuti siano univocamente idonei a cagionare gli eventi di cui sopra. L'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 285 c.p. è correlato ad un duplice dolo specifico, in rapporto al fine dell'attentato ed all'intento di cagionare determinati nocumenti. Si differenzia da quello di strage comune previsto dall'art. 422 c.p., per la presenza dell'ulteriore dolo (cosiddetto subspecifico o fine-motivo) identificabile nell'intento finalistico di recare offesa alla sicurezza nazionale.

I delitti di associazione

I delitti associativi costituiscono una delle categorie più importanti dei delitti del titolo I del libro II del Codice penale: trattasi di reati propri, di pericolo presunto e a concorso necessario, volti a punire l'associazione di più persone al fine di raggiungere determinati scopi illeciti. Si segnalano tre figure:

Associazioni sovversive (art. 270 c.p.) è delitto oggettivamente politico, in quanto offende un interesse relativo alla personalità internazionale e interna dello Stato considerata nel suo complesso. Due sono le condotte incriminate:

  • Promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono i fini descritti dalla norma;
  • Partecipare ad un'associazione sovversiva.

La fattispecie in esame è stata incisa dalla L. 85/2006: l'associazione non deve essere soltanto diretta al sovvertimento violento, ma anche in concreto idonea allo scopo. Il delitto si consuma nel momento della formazione dell'associazione sovversiva. Controversa è la configurabilità del tentativo:

  • Alcuni ne escludono l'ammissibilità osservando come il compimento di atti idonei integri necessariamente la fattispecie della "promozione": la condotta corrispondente ad un tentativo sarebbe già sufficiente per la consumazione;
  • Chi ritiene che il disvalore del reato in oggetto risieda nell'esistenza di una struttura organizzata in grado di sovvertire l'assetto dello Stato, conclude nel senso dell'ammissibilità del tentativo.

Il dolo è specifico dovendo esservi oltre che la volontà di commettere il fatto della promozione, costituzione, direzione, organizzazione di un'associazione con programma di violenza o di partecipazione alla stessa, anche il fine di sovvertire con la violenza gli ordinamenti dello Stato.

Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico (art. 270 bis c.p.) controverso ne è il bene giuridico. Per alcuni è la tutela della personalità dello Stato e dell'ordine pubblico, per altri è l'ordine costituzionale e internazionale, quest'ultimo inteso in un'ampia accezione in grado di ricomprendere la protezione dell'Italia dal rischio di inadempimento nell'attuazione degli obblighi internazionali. Chiunque può porre in essere tale fattispecie (reato comune) elemento materiale e configurabilità del concorso esterno.

Elemento materiale l'art. 270 bis fa riferimento a due diverse ipotesi, sottoposte a differente trattamento sanzionatorio: da un lato, quelle di promozione, costituzione, organizzazione, direzione e finanziamento; dall'altro, la condotta di mera partecipazione. È comunque necessario che sussista una pluralità di persone stabilmente organizzate con il proposito di commettere atti di violenza finalizzati al sovvertimento dell'assetto costituzionale dello Stato o al terrorismo, anche internazionale (reato di pericolo presunto).

Quanto alla configurabilità del concorso esterno nel reato di associazione con finalità terroristiche la giurisprudenza ha ritenuto che la struttura della fattispecie di cui all'art. 270 bis c.p. sia compatibile con l'applicazione dei principi elaborati in materia di concorso eventuale nel reato associativo, riguardo al fenomeno mafioso. Si è affermata la configurabilità del concorso esterno per quei soggetti che apportino un concreto e consapevole contributo causalmente rilevante alla conservazione, al rafforzamento e al conseguimento degli scopi dell'organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali, sempre che sussista la consapevolezza della finalità perseguita dall'associazione a vantaggio della quale è prestato il contributo (Cass. pen., sez. I, 14 marzo 2010, n. 16549).

Art. 270 sexies c.p. fornisce la nozione di condotta con finalità di terrorismo, scomponendola in tre parti:

  • Un elemento oggettivo che consiste nell'idoneità a cagionare un grave danno a un Paese o ad un'organizzazione internazionale;
  • Un triplice obiettivo alternativo coperto dal dolo specifico, ovvero:
    • Intimidire la popolazione;
    • Costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto;
    • Destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale;
  • Una norma di chiusura, ove si fa rinvio alle convenzioni e alle altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Sul punto va considerata la statuizione resa da Cass, Sec. VI, 27 giugno 2014, n. 28009, che ha chiarito come “il finalismo terroristico non sia un fenomeno esclusivamente psicologico, ma si debba materializzare un’azione seriamente capace di realizzare i fini tipici descritti nella norma medesima.” Quanto al momento consumativo ed all'ammissibilità del tentativo, non emergono questioni diverse da quelle esaminate a proposito dell'art. 270 c.p. Sul versante soggettivo, è necessario il dolo specifico: fine di commettere atti di violenza diretti alla realizzazione del proposito eversivo o terroristico.

Profilo problematico compatibilità delle fattispecie a dolo specifico con il principio di offensività, atteso il rischio che il disvalore si esaurisca in un mero atteggiamento interiore. Taluni ritengono che il problema possa essere superato "oggettivizzando" il dolo specifico: la finalità tipica del dolo specifico deve riflettersi nella materialità del fatto, che dovrebbe risultare idoneo a raggiungere lo scopo. Rapporti con altri reati è stata a lungo controversa la distinzione tra associazione terroristica ex art. 270 bis e associazione sovversiva ex art. 270, a fronte della contiguità dei fini perseguiti nei due casi individuata da Cass., Sez. V, 2 aprile 2012, n. 12252 nella natura della violenza adoperata, che nel caso del terrorismo “funge da strumento di pressione, da metodo di lotta, da modus operandi particolarmente efferato caratterizzato dall'uso indiscriminato e polidirezionale della violenza, non solo perché accetta gli 'effetti collaterali' della violenza diretta... ma anche perché essa può essere rivolta in incertam personam, proprio per generare panico, terrore, diffuso senso di insicurezza”.

Arruolamento ed addestramento ad attività con finalità di terrorismo (artt. 270 quater e 270 quinquies c.p.) introdotti in virtù di quanto previsto nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo del 2005, con il D.L. 144/2005 convertito con L. 155/2005. Si tratta di reati monosoggettivi.

Entrambe le disposizioni sono state modificate dal D.L. 7/2015 (convertito in legge dalla L. 43/2015) riguardante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale. In particolare, si è modificato l'art. 270 quater c.p. con la previsione della punibilità del soggetto arruolato con finalità di terrorismo anche fuori dai casi di partecipazione ad associazioni criminali operanti con le medesime finalità e l'art. 270 quinquies c.p. con la previsione della punibilità di colui che si "auto-addestra" alle tecniche terroristiche.

Art. 270 quater c.p. punisce con la pena della reclusione da sette a quindici anni “chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni”.

Art. 270 quinquies c.p. punisce con la reclusione da cinque a dieci anni:

  • Chi “al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale”;
  • La persona addestrata, nonché la persona che “avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270 sexies”.

È previsto, poi, un aumento della pena “se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”. Elemento materiale art. 270 quinquies c.p., si è affermato che “non integra il delitto di addestramento ad attività con finalità di terrorismo la mera attività di informazione e di proselitismo che non costituisce in chi riceve il messaggio un bagaglio tecnico sufficiente a preparare o usare armi, esplosivi o sostanze nocive o pericolose, o a compiere atti di violenza o di sabotaggio”.

Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 165
Diritto penale - parte speciale Pag. 1 Diritto penale - parte speciale Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 165.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale - parte speciale Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 165.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale - parte speciale Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 165.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale - parte speciale Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 165.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale - parte speciale Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 165.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale - parte speciale Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 165.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale - parte speciale Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 165.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale - parte speciale Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 165.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale - parte speciale Pag. 41
1 su 165
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher serenel_studies di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Donini Massimo.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community