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Capitolo 4 - I delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti

Il titolo IV del II libro del Codice penale, intitolato "Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti", si suddivide in due capi.

I delitti contro le confessioni religiose.

Con l'avvento della Costituzione (artt. 3 e 9) e a seguito del nuovo Concordato del 1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede (L. 121/1985) che ha sancito l'eguale libertà di tutte le confessioni religiose, si è abbandonata l'impostazione previgente, intesa a garantire una tutela privilegiata della fede cattolica in qualità di religione ufficiale dello Stato si è riconosciuta la parità nella protezione penale di tutti i credi religiosi, in nome del principio di laicità, da intendersi non come indifferenza e astensione dal fenomeno religioso, ma come equidistanza.

La Corte costituzionale con la sentenza 168/2005 ha stabilito l'imparzialità come principio fondamentale.

La legge 85/2006 ha sostituito la rubrica del capo I e ha riformulato le fattispecie penali ivi inserite.

Si è individuato un nuovo bene giuridico oggetto di tutela penale.

Tra le attuali previsioni incriminatrici figura, ad esempio, il reato di offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone (art. 403 c.p.), in cui la condotta di vilipendio è integrata laddove si denigri, disprezzi con modalità tali da raggiungere il risultato di offendere la religione.

Delitti contro la pietà dei defunti.

Il capo secondo del Titolo IV contempla un elenco di reati posti a tutela della pietas, intesa come atteggiamento di deferente amore e quasi di venerazione per i morti e per i luoghi che si collegano al loro ricordo.

Secondo la dottrina prevalente, il bene giuridico tutelato è indipendente rispetto al sentimento religioso, estrinsecandosi in un sentimento ancestrale di rispetto verso i defunti.

Secondo alcuni interpreti,

L'oggettività giuridica andrebbe estesa anche alla pubblica igiene. Tra le fattispecie in esso previste figura la violazione di sepolcro (art. 407 c.p.), il vilipendio delle tombe (art. 408 c.p.), l'occultamento di cadavere (art. 412 c.p.).

QUESTIONARIO

  1. Quali sono i beni giuridici tutelati nei delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti?

CAPITOLO 5 – I DELITTI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO

Generalità.

I delitti contro l'ordine pubblico possono distinguersi in tre categorie:

  1. delitti di istigazione e apologia;
  2. delitti associativi;
  3. delitti di pubblica intimidazione.

Bene giuridico tutelato: ampio dibattito a fronte della genericità del concetto di ordine pubblico e dell'eterogeneità dei delitti contemplati dal Titolo V. Continuano a contendersi il campo diverse accezioni:

  1. ordine pubblico in senso materiale: situazione di convivenza pacifica, assenza di violenza e disordine, pubblica tranquillità,

sicurezza collettiva. Tesi accolta dalla dottrina prevalente; ®2. ordine pubblico ideale o normativo insieme di principi e istituzioni fondamentali alla base di un determinato ordinamento giuridico. Tale accezione si espone a rilievi critici in ragione dell'astrattezza del concetto, con il rischio di manipolazioni interpretative ed utilizzo distorto per la criminalizzazione del semplice dissenso politico-ideologico;3. Corte costituzionale ha tracciato la nozione di ordine pubblico costituzionale, come “l'insieme dei principi fondamentali, che riassumono l'ordine legale di una convivenza sociale ispirata ai valori costituzionali” (Corte cost. 8 luglio 1971 n. 168).L'opzione più condivisibile resta quella di tendere a recuperare il più possibile la dimensione concretamente pericolosa dei fatti incriminati, rigettando quindi l'accezione in termini di ordine pubblico ideale.Istigazione a delinquere (art. 414 c.p.).L'art. 414 c.p.

disciplina due distinte fattispecie incriminatrici:

  1. CC. 1 e 2 istigazione a delinquere stricto sensu;
  2. C.3 apologia di delitti.

A) Istigazione a delinquere chiara deroga all'art. 115 c.p., a tenore del quale non è punibile l'istigazione a commettere un reato non seguita dalla sua effettiva commissione. Ai sensi dell'art. 414 l'istigazione pubblica è meritevole di pena, in quanto reputata concretamente idonea a determinare il compimento di reati da parte dei consociati.

Soggetto attivo reato comune.

Condotta incriminata istigare pubblicamente a commettere delitti o contravvenzioni.

Istigazione determinazione o rafforzamento in altri di un determinato proposito criminoso. Tale eccitamento non deve in ogni caso giungere ad indicare il fatto istigato con un preciso nomen juris, bastando una determinazione dei suoi elementi fattuali e dei suoi presupposti atti ad inquadrarlo in una figura di reato. L'istigazione va attuata pubblicamente.

ovvero col mezzo della stampa o in un luogo e in circostanza non private. ®Lettura più accreditata occorre procedere ad una interpretazione della norma costituzionalmente orientata verificando caso per caso, mediante un giudizio ex ante, che la condotta sia idonea, per il suo contenuto intrinseco, la condizione personale dell'autore e le circostanze di fatto in cui si esplica, a provocare delitti la mera esaltazione di un fatto costituente reato, non idonea ad influire concretamente sull'altrui volontà, va considerata esercizio della libertà di manifestazione del pensiero (reato di pericolo concreto). ®L'oggetto del dolo (generico) volontà di incitare alla commissione di determinati reati e nella consapevolezza del loro carattere delittuoso e della pubblicità del proprio agere. ®Consumazione nel luogo e nel momento in cui viene pubblicamente posta in essere la condotta istigatrice (ma secondo una parte della giurisprudenzasarebbe sufficiente la semplice percepibilità delle espressioni adoperate dal soggetto agente). ®Concorso di reati il soggetto che istiga potrà rispondere anche del fatto istigato, ove abbia apportato un contributo causalmente efficiente alla commissione del reato a quo. L'art. 414 c.p. non è applicabile in presenza di ipotesi più specifiche (ad es., le fattispecie di istigazione comprese nell'ambito dei delitti contro la personalità dello Stato). ®Circostanze aggravanti art. 414, ult. co. c.p. prevede che "fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà". D.L. 7/2015 recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale® ha introdotto un'aggravante nel caso in cui il fatto sia commesso attraverso.

strumentiinformatici o telematici. ®B) Apologia di delitti valgono i medesimi elementi costitutivi descritto in riferimentoall'istigazione di cui al C.1 del medesimo art. 414, con alcune differenze: l'oggetto dell'incitamento®può riguardare esclusivamente delitti, non anche le contravvenzioni l'esaltazione è indiretta: lacondotta incriminata consiste in tal caso nell'esprimere pubblicamente un giudizio positivo suun fatto delittuoso "in forme tali da costituire efficace incitamento per il pubblico a commettere®reati dello stesso tipo" (Cass. 23 gennaio 1979) istigazione indiretta comportante l'esaltazionedi un crimine tale da comportare il serio pericolo di compimento, da parte di terzi enell'immediato contesto spazio-temporale, di simili fatti delittuosi.58Anche per l'apologia di delitti si applicano le circostanze aggravanti già viste in tema diistigazione a delinquere.Corte Cost., 23 aprile 1970, n.

65: “L'apologia punibile ai sensi dell'art. 414, ultimo comma, delCodice penale non è, dunque, la manifestazione di pensiero pura e semplice, ma quella che per lesue modalità integri comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti.”

Entrambe le fattispecie sono procedibili d'ufficio e di competenza del Tribunale monocratico.

I delitti associativi.

I reati associativi nell'ambito dei delitti contro l'ordine pubblico ricomprendono due fattispecie:

  1. l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
  2. l'associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.).

®A) Associazione per delinquere la ratio della disposizione risponde ad un'esigenza preventiva:il legislatore intende annullare il pericolo che vengano commessi i reati oggetto del programmacriminoso, anticipando così l'intervento penale.

®Bene protetto ordine pubblico, minacciato dalla sola esistenza del sodalizio criminosopreordinato

alla commissione di delitti.® Soggetto attivo reato comune: può essere commesso dal quisque de populo. L'art. 416 c.p. prevede due ipotesi di reato e, dunque, due condotte incriminate:
  1. promuovere o costituire od organizzare l'associazione, equiparando ai promotori anche icapi (questi ultimi ex se membri dell'associazione);
  2. partecipare all'associazione, con un numero minimo di tre persone: si ritiene che nel computo possano essere ricomprese anche le persone incapaci di intendere e di volere.
Quanto al concetto di partecipazione: in linea generale, è partecipe chi stabilmente mette a disposizione il proprio contributo apporto che deve essere accettato dall'organizzazione malavitosa e che può estrinsecarsi in una qualsiasi attività strumentale all'esistenza della stessa. L'associazione deve avere come scopo la realizzazione di un programma criminoso che concerna delitti, non contravvenzioni. Si ritiene indefettibile.

L'approntamento di un'organizzazione il programma criminoso ha carattere indeterminato, in relazione al numero o al genere dei reati. L'associazione per delinquere è un reato permanente che si consuma nel momento in cui nasce il sodalizio e permane finché esso non si scioglie. Non è necessario l'inizio dell'attività delittuosa, purché sia stata approntata un'organizzazione idonea allo scopo (reato di pericolo concreto).

Elemento psicologico rappresentazione e volizione di far parte di un impegno collettivo permanente e di svolgere i propri compiti in vista del raggiungimento dell'obiettivo comune (dolo specifico).

L'art. 416 c.p. prevede tre circostanze aggravanti, laddove ricorra:

  1. Lo scorrere degli affiliati in armi fra le campagne o le pubbliche vie;
  2. Il numero di associati pari o superiore a dieci;
Dettagli
A.A. 2022-2023
165 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher serenel_studies di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Donini Massimo.