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ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO I

GIUSTINIANO

CONTESTO STORICO (PAG 3)

Impero romano:

1. Pars occidentalis cade nel 476 con la deposizione dell’ultimo re Romolo Augustolo, dopo la

crisi economica, l’impoverimento e lo sviluppo del latifondo che avevano portato al collasso

della struttura amministrativa che non avrebbe saputo resistere alle invasioni barbariche;

2. Pars orientis nasce nel 330 quando Costantino trasferisce la capitale da Roma a

Costantinopoli, sul sito dell’antica Bisanzio —1453 quando Maometto II il conquistatore occupa

Costantinopoli;

PERCHE’ QUESTA DIFFERENZA? Perché l’impero d’Oriente ha:

1. miglior economia agricola;

2. Miglior diplomazia;

3. posizione strategica che portava Costantinopoli ad essere il centro dei traffici nel Mediterraneo

= COMMERCIO;

4. Miglior organizzazione militare;

5. Costantinopoli era una città CRISTIANA, proiettata al futuro VS Roma era vista come specchio

del passato, simbolo del paganesimo.

GIUSTINIANO 527-565 (PAG 4 E 6)

Obbiettivi del suo regno:

1. Riconquista territoriale dell’Occidente = riconquista Africa, Italia, Sud Spagna MA tutto si

disfa dopo la sua morte perché ricominciano le invasioni barbare;

2. Unità religiosa = inizialmente perseguita i monofisiti (sostenitori della natura solo divina di

Dio) , ma, siccome la moglie Teodora aderisce ad essi, tenta una CONCILIAZIONE tra

monofisiti e duofisiti MA papa Vigilio NON lo accetta e quindi viene obbligato ad accettarlo

SEBBENE a Roma non verrà riconosciuto;

3. Riordinamento del diritto = “arma et leges” sono la forza dell’impero e sono inscindibili = FU

LA SUA UNICA VERA VITTORIA

SITUAZIONE LEGISLATIVA PRECEDENTE

Fonti del diritto su cui potevano basarsi gli avvocati e i giuristi:

1. gli imperatori, da Adriano a Giustiniano emanavano costituzioni, che quindi col tempo si

sovrapponevano;

2. veniva applicato anche il diritto romano classico poiché i giuristi romani, dal I al III sec,

avevano scritto opere CASISTICHE, dette iura, cioè di casi in cui era stato applicato il diritto,

cioè NON OPERE DI DOTTRINA, sebbene fossero considerate tali e non fossero attuali (in

tempi odierni SOLO leggi).

Teodosio II e Valentiniano, rispettivamente imperatori d’Oriente e d’Occidente, avevano provato a

riordinare la situazione rispettivamente con:

1. CODICE TEODOSIANO 438 d.C. che mirava a riordinare le costituzioni;

2. LEGGE DELLE CITAZIONI 212 d.C. per cui potevano essere presentati come fonte del diritto

e con il testo SOLO gli Iura di Papiniano, Modestino, Paolo, Ulpiano e Gaio, dal momento che

non c’era un archivio e si voleva evitare che gli avvocati inventassero norme o esempi;

MA il problema non si risolse se non con il CORPUS IURIS CIVILIS di Giustiniano.

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ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO I

CORPUS IURIS CIVILIS

E’ composto da:

1. CODEX 529: raccolta ordinata di costituzioni imperiali da Adriano a Giustiniano stesso, la cui

commissione incaricata di stilarla fu composta da Giovanni, ex ministro della giustizia, sei

funzionali o ex (tra cui Triboniano), Teofilo, professore della facoltà giuridica di Costantinopoli e

capo dell’amministrazione finanziaria imperiale e due togati, avvocati = annunciato nel 528 con

la constitutio Heac quae necessario, e pubblicato l’anno dopo con la constitutio Summa rei

publice, la raccolta doveva essere composta da leges certae et brevi sermone conscriptae

(leggi certe e brevi) PERCIO’ la commissione fu autorizzata a modificare i testi legislativi per

chiarirne il testo, modernizzarlo e disporre le leges in titoli > chiamato Codex perché assumeva

un aurea sacra, dal momento che, dall’essere in tempo augusteo solo un libretto per fare conti

casalinghi, con l’avvento del cristianesimo diventa la forma dei testi religiosi > si ispira al

codice Teodosiano e ai codici privati Gregoriano (292 d.C.), che raccoglieva le costituzioni da

Adriano e a quello Ermogeniano (293-4 d.C), che le raccoglieva fino a Diocleziano;

2. I DIGESTA 533: raccolta ordinata di frammenti di giuristi dal I al III d.C, in modo NON anonimo

(infatti sono dotati di un’inscriptio con nome e opera dell’autore) = la commissione, presieduta

da Triboniano, incaricato da Giustiniano stesso con la constitutio De auctore, fu composta da

lui, il comes sacrarum largitionum Costantino, 4 professori 11 avvocati, ha il compito di

estrapolare solo ciò che è necessario e sufficiente, affinché il diritto romano fosse racchiuso in

soli 50 libri ( cioè un foglio arrotolato corrisponde ad un libro), e di modernizzarlo apportando le

modifiche necessarie = il testo doveva essere perfetto e chiaro e dunque scevro di

commentarii che ne confondessero il significato (anche per questo Giustiano vietò che le copie

del testo presentassero abbreviazioni tipiche della scrittura amanuense) > la divisione in 50

libri e titoli fu affidata alla commissione, mentre la divisione in paragrafi fu operata dai glossari

bolognesi > fu pubblicato con una Costituzione bilingue, Tanta o Dedoken;

3. LE INSTITUTIONES 533: opera giuridica elementare in 4 libri che mira a fornire agli studenti

del primo anno di giurisprudenza una descrizione chiara e sintetica dei rudimenti del diritto,

comprensivi del processo civile, e del diritto e processo penale INFATTI prima ci si basava

sulle Institutiones di Gaio, ormai passate perché prettamente classiche > la commissione fu

presieduta da Triboniano, affiancato da 2 professori, che suddivisero l’opera titoli, divisi in

paragrafi, tranne l’inizio, chiamato principium. Nelle note del testo c’è l’apparato critico, cioè

l’indicazione di opere o frammenti che giustifica la lezione adottata > furono annunciate nel

530 con la constitutio Imperatoriam e pubblicate, con una riforma scolastica totale, con la

Constitutio Omnem;

4. CODEX REPETITAE PRELECTIONIS(II EDIZIONE) 534: revisione e modernizzazione del

Codex di 10 anni prima e, infatti, la commissione aveva lo stesso compito che aveva assolto

nel precedente: raccogliere le nuove costituzioni in 12 libri, abbreviarle, apporvi il nome

dell’imperatore emanante e il destinatario, apporre una subscriptio, cioè indicare la data e

collocarle nei capitula dei rispettivi titoli, dove sono collocate in ordine cronologico. Fu

pubblicato con la constitutio Cordi;

5. LE NOVELLAE 535-565: tipo di legislazione apertasi dopo la conclusione delle grandi

compilazioni e si tratta di un genere di costituzioni più ampie perché, non essendo mai state

raccolte non hanno mai subito interventi. = ci sono pervenute 3 raccolte: a)OPTIMA, composta

sotto il regno di Tiberio II probabilmente, che comprende anche 4 leggi di Giustino II, 3 di

Tiberio II e 3 disposizioni di prefetti del pretorio e disponeva sia dei testi greci che latini;

b)AUTHENTICUM, di data incerta, comprende 134 novelle, di cui quelle di traduzione latina

incerte; c) EPITOME IULANI, redatta in epoca giustinianea, riporta epitomi latine di 124 novelle

> ogni costituzione era composta da un epilogus in cui venivano esplicitate le ragioni per cui la

costituzione era stata emanata, il testo diviso in capitula ed un epilogus in cui erano contenute

le disposizioni per l’entrata in vigore, poi, solo per alcune, vi erano anche note di cancelleria.

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ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO I

IL DIGESTO

Pubblicato con le Istitutiones nel 533, ne rimangono solo alcuni frammenti, complessivamente

definiti Lettera Bononiensis o Vulgata, e uno scritto fiorentino, Littera Florentina, scritta in modo

molto chiaro e semplice perché Giustiniano stesso vietò le abbreviazioni, tipiche della scrittura

amanuense, poiché TUTTI DOVEVANO ESSERE IN GRADO DI LEGGERLO.

Il testo del Corpus era in latino ma fu tradotto anche in greco, tanto che Basilio il Macedone nel IX

sec scrisse “ta basilikata" in cui riassunse e tradusse in greco il Corpus, basandosi sui testi dei

maestri, che avevano tradotto il testo in greco o ne avevano tratto riassunti e parafrasi per i propri

studenti greci.

Anche presso i barbari il diritto romano era diffuso, perché lì vigeva il PRINCIPIO DI

PERSONALITA’, cioè ciascuno applicava il diritto della propria nazione e, siccome vedevano con

ammirazione al diritto romano, lo presero come esempio anche nell’erogare proprie leggi INFATTI

circolavano sia i primi 9 libri del Codex che le Institutiones che il Digesto, tanto il diritto romano

confluì nella Lex Wisigotarum e nella lex Burghundiarum INOLTRE in questo periodo viene meno il

tipo di scuola “classica” e si inizia a studiare nelle cattedrali e nei monasteri = L’INSEGNAMENTO

E LO STUDIO SONO IN MANO ALLA CHIESA che divide lo studio in TRIVIO (grammatica,

retorica e dialettica) e QUADRIVIO (aritmetica, geometria, musica e astronomia) = NON ESISTE

PIU’ L’INSEGNAMENTO SPECIFICO DEL DIRITTO, che tornerà solo con IRNERIO nell’XI sec,

un maestro d’arti liberali di Bologna, che deciderà di insegnare SOLO diritto e recupera alcuni testi

del Corpus (Insitutiones, Codex e Digesto, ma non le Novellae perché non le ritiene originali), che

era caduto in disuso quando i barbari a Roma sterminarono i maggiorenti romani nel VI sec e

dunque nessuno era più in grado di leggerlo = nascono le università di Pavia e Bologna e,

essendo uniche in tutta l’EU, vi sono anche molti stranieri E sono gli studenti a comandare

l’università (il rettore è uno studente) e a mettere alla prova gli insegnanti perché la materia di

studio, i testi erano molto difficili e i professori dovevano essere il più competenti possibile = in

questo ambiente nasce la Lettera Vulgata INFATTI gli studenti crearono un centro di copiatura

all’interno dell’università, composto da copisti pagati, affinché alla fine del proprio corso lo studente

potesse avere una propria copia del testo = siccome gli studenti scrivevano sul testo le proprie

glosse (pag 402), gli insegnanti, nel XIV sec, scrivevano libri (pag 400) che già erano dotati di

glosse, che vennero poi applicate anche nei tribunali = la Vulgata contiene manoscritti man mano

glossati.

METODO DI COMPILAZIONE DEL DIGESTO (PAG 52)

Teorie:

1. la prima è quella di BLUHME che si basa su due osservazioni:

a) i frammenti sono divisi di regola in 3 gruppi, detti masse (sabiniana, edittale e papinianea) più

un piccolo gruppo di opere, Appendix, che raccoglie testi il cui spoglio incominciò in

un’avanzata fase dei lavori, quando i primi libri erano già stati completati;

b) in ogni gruppo la sequenza dei testi tratti dalle diverse opere è pressoché costante, sebbene il

sistema non fosse rigido e ammettesse spostamenti fuori massa.

Secondo Bluhme i compilatori si divisero in tre gruppi, ciascuno con una massa, e spogliano i testi

uno ad uno, si confrontavano con il Codex e ciò che veniva estrapolato veniva posto sotto una

rubrica, che bisognava mutuare dal codice o dall’Editto o dallo stesso testo, dopo di che si poteva

modificare, tagliare o modernizzare il testo INFINE, dopo che tutto ciò fu fatto per tutte le masse, si

ebbero le Pandette, che vennero confrontate e modificate qualora ci fossero ripetizioni o

contraddizioni e vi si aggiungessero i supplementi del caso. Ciò che era rimasto senza

collocazione venne poi posto in coda alla prima;

2. HOFMANN: tesi del Predigesto = troppo pochi 3 anni per crearlo = esistevano opere già

sistemate;

3. VERRI e MANTOVANI smentiscono Hofmann = troppa regolarità;

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4. HONORE’ = la commissione si divise in tre gruppi, in base alle masse, e poi in due sottogruppi

ciascuna con un commissario e mezza massa da analizzare, intanto gli 11 avvocati giravano

tra i gruppi per dare consulenza;

5. Smentito da OSLER: i suoi calcoli sono basati su ipotesi = non sono attendibili;

6. MANTOVANI: prima vennero consultati le opere che trattavano temi autorevoli, il resto fu

organizzato per temi omogenei, poi ci si dedicò alle opere più specialistiche = FU UNA

LETTURA PILOTATA.

LE INTERPOLAZIONI (PAG 57)

Si tratta di tutte le alterazioni dei testi giurisprudenziali classici compiute dai compilatori

giustinianei, sia al fine di adeguare il contenuto ai tempi sia al fine di eliminare contraddizioni,

parole superflue o ripetizioni.

Un approccio storico, cioè cercare di capire quali e dove fossero le varie interpolazioni, lo si ebbe

solo a partire dall’800/900, quando il diritto romano cessò di essere considerato come diritto

vigente e furono inaugurate le codificazioni nazionali MA tra gli studiosi si diffuse la tendenza ad

appiattire il diritto romano riducendolo all’età classica la multiformità della realtà descritta dai

giuristi e il diritto da loro impersonato = testi che portarono l’attenzione sulle interpolazioni o sulle

glosse post-classiche:

A. Index interpolationum (1929-1935): documenta la ricerca interpolazionistica;

B. Indice delle parole, frasi e costrutti ritenuti indizio di interpolazione nei testi giuridici romani

(1927 G. Citati): elenco alfabetico di tutte le parole considerate indici di sospetto;

Metodi più corretti di ricerca delle interpolazioni rispetto a quello linguistico:

1. Confronti testuali;

2. Metodo poligenetico: si basa sulla collocazione di un frammento nell’opera originaria,

rilevabile dall’inscriptio = se un istituto classico è diventato desueto in epoca giustinianea, così

è molto facile da individuare, perché ci saranno delle incongruenze (ex. Mancipatio e fiducia);

3. Basilici: compilazione bizantina del IX sec ricca di scolii;

4. Criteri storici.

LA TRADIZIONE MANOSCRITTA DEL DIGESTO (PAG 61)

Il testo del Digesto ci è pervenuto attraverso un manoscritto in pergamena, la c.d. littera Florentina

(VI sec), e una serie di frammenti detti complessivamente Vulgata o lettera Bononiensis (XI sec),

copiati a partire dalla rinascita della scuola di Bologna.

La prima notizia dell’esistenza della Florentina ci perviene da una citazione di Rogerio nel XII, in

merito ad un frammento del Digesto e facendo riferimento ad una lezione contenuta in una littera

vetus. A Pisa, dove si trovava originariamente il manoscritto, viene considerato una reliquia e

perciò nel 1406 viene portata a Firenze come bottino di guerra e viene collocata nel Guardaroba

del Palazzo Vecchio, fino al 1786 quando viene spostata nella biblioteca Laurenziana, dov’è

tutt’ora conservata.

Originariamente si trattava di un testo in due volumi, ma venne sfascicolato per la copiatura,

contenente anche delle traduzioni latine dei testi greci, aggiunte nel XIV sec.

Testo:

a. la scrittura è di tipo onciale, cioè continua e tondeggiante, B-R, per il modo in cui sono scritte

queste due lettere; 4

ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO I

b. il testo è suddiviso in due colonne da 44-45 linee ciascuna;

c. la prima lettera di ogni colonna è sempre più grande (tecnica in voga dal 300 al 700, ma poi

caduta in disuso);

d. Il manoscritto è diviso in 101 fascicoli numerati con numeri romani posti sul recto (pagina di dx)

della prima carta nell’angolo inferiore interno;

e. Le abbreviazioni sono inesistenti (= volere di Giustiniano);

f. : indicano la fine del frammento;

g. :: isolano una legge;

h. Alla fine di ogni frammento ci sono frasi ornamentali (ex la famosa Pulchra quasi stella che

chiude il manoscritto o Feliciter) dette COLOPHON, dal greco cima, compimento;

i. I nomi dei giuristi, i numeri dei libri, i colophon, i titoli e le R di rubrica sono tutti in rosso;

Dove e come è stata scritta la Fiorentina?

Teorie:

1. MOMMSEN: 12 amanuensi e due correttori (il primo corresse dal 1al 18esimo libro e l’altro i

restanti 32) tutti greci. La sua deduzione sulla loro nazionalità parte da alcuni indizi: 1. Errori

derivanti dall’abitudine di scrivere in greco; 2. La scritta greca “ Con buona fortuna a chi scrive

queso libro”. Ritiene invece che i correttori fossero due per tre ragioni: 1. Hanno scritture

diverse; 2. I primo 18 libri sono numerati con lettere greche, gli altri con numeri latini; 3. Gli

aggettivi numerali in esimus sono scritti fino al 18esimo libro titolo V con la n, aggiunta dal

correttore quando lo scriba l’aveva dimenticata, dal 18 esimo titolo V senza la n e dal 32 vi

sono entrambe le forme con rare correzioni della n. Tuttavia Mommsen non sa dire se sia stata

copiata in Italia o a Costantinopoli;

2. KANTAROVICZ: ritiene che ci fossero 13 amanuensi di cui uno solo greco, che i due correttori

fossero greci e che il fosse stata copiata in Italia;

3. LOWE: ritiene che fosse stata scritta a Costantinopoli dal momento che utilizza nuovi metodi di

indagine, non linguistici, ma codicologici e paleografici INFATTI si propose di stabilire se fosse

esistito un centro copiatura bizantino in grado di realizzare un’opera come la Florentina, che

analizzò insieme ad altri frammenti con caratteristiche simili. Concluse che la sede di copiatura

fosse stata Costantinopoli e che gli scribi erano greci sebbene non ignari della pratica scrittoria

latina, grazie ad alcuni indizi: 1. Il colophon “con buona fortuna a chi scrive questo libro; 2. La

pratica greca di indicare l’omissione di un passo e l’inserzione corrispondente a margine con

alcuni segni specifici; 3. L’utilizzo di > per indicare una citazione; 4. La divisione sillabica greca

per andare a capo. TUTTAVIA, pur concordando con Mommsen sulla nazionalità degli scribi e

dei correttori, non concorda sulla data di copiatura, secondo lui dello stesso anno della

pubblicazione del Digesto, mentre Mommsen la collocava qualche qualche generazione dopo

(recentemente è stato scoperto da Stolte che fu copiata non oltre il 557 in base alla sua

divisione tipica del curriculum di studi rispettato fino a quell’anno);

4. CAVALLO E MAGISTRALE: sostengono che sia scorretto escludere totalmente altri centri di

copiatura solo in base alle considerazioni di Lowe, dal momento che quella tecnica scrittoria si

era diffusa anche in altre zone (ex Egitto), che com

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ilaria.gioffre di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Maganzani Lauretta.
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