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La questione si è concluse con l' editto di Nantes in cui si decretava uno uguaglianza dinanzi alla

legge di cattolici ed ugonotti (uguaglianza tuttavia limitata in quanto per gli ugonotti si prevedeva la

possibilità di professare liberamente la propria fede sono determinate città della Francia).

3. La guerra dei trent'anni (inizialmente tra i cattolici e i protestanti tedeschi, poi estesa a livello

europeo), la quale si concluse nel 1648 con la pace di Vestfalia in cui si ribadiva che i sudditi

fossero tenuti a seguire la religione del sovrano ma al contempo si ammetteva la possibilità per chi

non seguisse la religione di Stato di professare la propria fede privatamente e di mandare i propri

figli ad apposite scuole private.

Il 1600 è però anche il secolo in cui si costituirono le precondizioni del giurisdizionalismo (che

caratterizzerà anche il 1700), movimento con cui si determinava una netta subordinazione della

“custodes

Chiesa al sovrano, il quale viene visto come assoluto (sciolto da vincoli) e quindi si erge a

canoni” (custode della chiesa locale).

Eventi scatenanti di questo movimento furono:

1. (Rinascimento) La nascita nel secolo precedente della figura del principe rinascimentale,visto

come supremo e unico detentore del potere, e del Principato che fa del principe il proprio centro e

Con il Principato sorge anche il “male della politica”: Machiavelli,

gli garantisce ampi poteri.

infatti, scriverà “Il principe” in cui sottolineerà e giustificherà ogni delazione del male con la

ragione di Stato.

2. (Luteranesimo) La diffusione della dottrina di Lutero il quale riconosceva una subordinazione

della Chiesa al principe.

Questi elementi, infatti, aprono le porte all’assolutismo. Lo Stato assoluto si afferma tra il 1500 e il

1600 ed è uno Stato democratico e accentratore che si basa su tre assunti fondamentali:

a) il potere deriva direttamente da Dio, non attraverso il Papa (la Chiesa) ;

b) il governante non risponde a nessuno se non alla propria coscienza;

interesse dello Stato (l’interesse

c) il sovrano può abbandonare i principi morali se è in ballo un

dello Stato viene prima di qualunque altra cosa).

Si afferma, così, lo Stato giurisdizionalista.

Il giurisdizionalismo si diffuse in gran parte d'Europa assumendo varie denominazioni: in Spagna fu

noto come realismo; in Toscana come leopoldismo; in Campania come Tanuccismo; in Francia

come gallicanesimo (il movimento francese si fondava su tre pilastri: in primis su una netta

distinzione fra la Chiesa, detentrice del potere spirituale, e lo Stato, detentore del potere temporale;

in secondo luogo, sulla teoria conciliare che prevede la prevalenza del concilio sul Papa; infine,

sulle consuetudini gallicane che si erano sviluppate nel corso dei secoli); in Germania come

febronianesimo; in Austria come giuseppinismo.

Il giurisdizionalismo era fondato sui cosiddetti iura maiestatica circa sacra (diritti del sovrano sulle

cose sacre), che consistevano in un doppio diritto del sovrano di:

- Proteggere la Chiesa locale dalle ingerenze esterne. A tal scopo, il principe diveniva titolare di due

iura:

Ius protectionis (= diritto-dovere di proteggere la purezza della chiesa cattolica dalle eresie);

Ius reformandi (= diritto di riformare la chiesa nazionale rendendola in sintonia col messaggio

evangelico).

- Proteggere lo Stato dalla Chiesa. A tal scopo, il sovrano aveva a disposizione:

Ius cavendi (dal latino: difendere, stare in guardia), il quale attribuiva allo Stato una serie di

prerogative atte a difendere lo Stato sia dalla chiesa locale che da Roma, tra cui:

- lo ius inspectionis, ossia il diritto di ispezionare e di controllare la chiesa;

- lo ius nominandi, ossia il diritto di procedere alle nomine vescovili;

l’

- exequatur (o placet), in virtù del quale lo Stato era legittimato a controllare gli tutti atti della

Chiesa, al fine di verificare se l’ atto in questione fosse o meno in armonia con gli interessi statali

(nb: non è che il sovrano li annullasse; semplicemente, ne impediva la pubblicazione);

- la legittimazione a sequestrare beni ecclesiastici qualora risultassero male amministrati e la cosa

arrecasse danno all’ economia statale.

in virtù del quale il sovrano risultava proprietario dell’ intero territorio e,

Ius dominii eminentis,

quindi, poteva stabilire le imposte anche sui beni ecclesiastici.

Ius regalie, ossia il diritto di amministrare i beni temporaneamente sprovvisti di titolare (in

vacanza) e di goderne i frutti. Si trattava di un diritto particolarmente afflittivo per la Chiesa in

quanto veniva normalmente esercitato sui beni ecclesiastici alla morte dei vescovi e

complementarmente allo ius nominandi (= il sovrano ritardava la nomina al fine di poter fruire più a

lungo del periodo di vacanza).

l’ abuso), ossia il diritto del cittadino a rivolgersi al sovrano per

Ius appellationis (appello per

ottenere l’ annullamento di atti ingiusti della Chiesa che lo potevano colpire.

Nb: l’ appello per l’ abuso è diverso dall’ exequatur (l'exequatur è un intervento del principe il cui

fine è quello di controllare gli atti della chiesa impedendo la pubblicazione dell'atto stesso, l'appello

per abuso è invece un diritto del cittadino di rivolgersi al principe affinché il principe intervenga

direttamente sull'atto in modo che non produca effetti).

Ovviamente la Chiesa di Roma si oppone all'esercizio dei iura maiestatica circa sacra. Addirittura

con la bolla “In coena Domini” (fine 500), si prevedeva la scomunica per chiunque facesse ricorso a

tali iura.

È una situazione di grande contrasto tra Stato e Chiesa. Per risolverla, vengono stipulati una serie di

concordati, la cui ratio era quella di contemperare gli interessi dello Stato (ossia, continuare a

godere del consenso dei fedeli) e della Chiesa (ossia, impedire il più possibile l'utilizzo dei jura

maiestatica circa sacra).

[NB: il concordato è un abile strumento e nel corso dei secoli viene utilizzato in vario modo.

Abbiamo:

- Il concordato medievale (es: Concordato di Worms) era composto da due parti, una relativa al

pontefice e una relativa all'imperatore. Esso era considerato non un vero e proprio accordo, bensì

un privilegio concesso dal pontefice.

- Il concordato del 1600/1700 non è più diviso in due parti, non è più una concessione del pontefice,

“do

non è più un atto bilaterale ma è un vero è proprio accordo. Questo concordato di basa su un ut

in pratica, la Chiesa

des”: ottiene una frenata all'utilizzo dei iura maiestatica e lo Stato ottiene il

consenso della chiesa, si impegna a difendere la fede cattolica.

In epoca liberale non ci sono stati concordati, esamineremo poi, il concordato in epoca fascista e i

Patti lateranensi del 1929.].

Con la rivoluzione francese (1789) si ebbe un temperamento ed un’ evoluzione dei principi

giurisdizionalistici, in quanto si affermò che la religione fosse un affare interno ad ogni Stato e che

Stato e Chiesa dovessero essere trattate come entità nettamente distinte.

Ma fu l’Illuminismo a portare ad un drastico mutamento.

Con l’illuminismo si afferma il metodo critico razionale che serve per la conoscenza, il trionfo della

ragione. Pensare che l’Illuminismo abbia spazzato via la religione è falso. Kant, infatti, che è stato

l’interprete più autorevole dell’Illuminismo non escludeva l’esistenza di Dio: in particolare, nella

sua “Critica ala ragion pura”, affermava di non poterne negare l’ esistenza con la ragione né al

contempo poterla dimostrare e terminava l’ opera asserendo che l’ uomo giusto può volere l’

esistenza di Dio.

Dobbiamo però, ammettere, che molti illuministi furono atei o comunque, come Voltaire,

riservarono parole dure alla religione (Voltaire non negava l’esistenza di Dio ma ne sottolineava la

crudeltà).

In ogni caso, durante l' Illuminismo, si affermano una netta separazione tra Stato e Chiesa (l'unica

fonte del diritto diventa la volontà popolare) e la libertà religiosa (viene affidata alla coscienza

dell'uomo la scelta tra le religioni, nessuna autorità può costringere l'uomo ad accettare una

determinata fede).

L’ Illuminismo, basato sull’ emancipazione della filosofia dalla teologia, ispirò il c.d. separatismo

(così chiamato per indicare la separazione tra potere civile e spirituale), ossia l’emancipazione dello

Stato dalla religione (in realtà già sostenuta da Lutero).

In realtà, il separatismo fu un movimento piuttosto complesso, che incorporava concezioni estreme.

In particolare, l' idea separatista poteva essere letta sia a favore della chiesa cattolica (in tal senso,

nel 1600, si esprimeva John Milton, secondo il quale la Chiesa deve presentarsi come una chiesa

povera e non deve stipulare concordati con lo Stato, in quanto solo una chiesa libera da qualsiasi

impaccio potrà svolgere magnificamente la sua missione) sia contro la stessa (in tal senso si

esprimeva Roger Williams, sempre nel 1600, il quale vedeva nella Chiesa una semplice

associazione privata che coesiste con altri tipi di associazioni, come quelle dei lavoratori o dei

commercianti; si tratta, evidentemente di una concezione antiecclesiastica, in quanto implica che la

chiesa debba essere regolamentata dallo Stato).

La Chiesa cattolica si trovò, quindi, messa all’ angolo data la totale chiusura da parte dello Stato

verso una qualche forma di accordo bilaterale.

Per questo decide di agire come agirebbero dei genitori (come una madre) ritenendo che lasciando

liberi i fedeli(figli) questi si sarebbero potuti perdere (avrebbero abbandonato la fede): con

l'enciclica “mirari vos” del 1832 condannò la libertà di coscienza, la libertà di pensiero e di stampa;

qualche anno dopo, nel 1864, fu emanata l’ enciclica “quanta cura”, che conteneva un sillabo

numerato con tutte le idee da condannare (tra cui la libertà di coscienza).

NB: il separatismo giocherà il suo ruolo nella c.d. Questione Romana, che però fu risolta solo

mediante il trattato del '29.

Verso la seconda metà dell’ 800, si afferma lo Stato liberale si contraddistingue per il fatto che la

religione è considerata un fatto del tutto privato e personale.

Lo Stato si presenta come un nucleo forte ed unitario, diffidente verso i gruppi ad elevato impatto

e Stato. L’osteggiare la Chiesa, ad

sociale come la Chiesa cattolica, capaci di interporsi fra cittadino

esempio, si manifesta nel caso del matrimonio: nello stato liberale, vale solo quello civile.

Si affermano anche i diritti

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
15 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giusyci di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Balbi Raffaele.