Il diritto romano
Il diritto romano è un diritto formale: grande rilievo alla forma, utilizzo di termini solenni e formali.
Fonti di produzione e di cognizione
Le fonti di produzione sono i fatti e i meccanismi che pongono in essere la forma giuridica. Le fonti di cognizione sono i mezzi e documenti che forniscono le conoscenze della norma giuridica.
Classificazione delle fonti di produzione
Secondo Gaio nel II secolo a.C., l'ordinamento giuridico romano deriva da:
- Leggi
- Plebisciti
- Senatoconsulti
- Costituzione dei principi (unico rimanente in vita durante il dominato)
- Editti dei magistrati
- Responsi dei giuristi
Editti dei magistrati
Pretore: amministratore della giustizia, sostituito annualmente
- Pretore urbano (367 a.C.)
- Pretore peregrino (242 a.C.) per romani e stranieri
Tipi di editto:
- Edictium perpetuum (editto perpetuo): emanato all’inizio dell’anno di carica del pretore, annuncia i principi a cui si atterà durante la iuris dictio
- Edictum tralaticium (editto tralatizio): tramandato da pretore a pretore
- Edictum repentinum (editto repentino): emanato durante l’anno di carica per sopperire a occasioni particolari
Lex Cornelia de edictis (Cornelio, 67 a.C.): il pretore deve risolvere le controversie attenendosi al proprio editto.
‘’Ut preator ex edictis suis perpetuis ius dicerent’’
Codificazione dell’editto perpetuo (Salvio Giuliano, 130 d.C.)
Classificazione del diritto romano
Diritto civile: proprio dei cittadini romani
Durante un processo, il pretore può modificare gli effetti del diritto civile.
Diritto pretorio o onorario: ‘’È il diritto introdotto dai pretori per confermare, integrare o correggere il diritto civile per la pubblica utilità’’ (Papiniano)
Diritto delle genti composto da:
- Diritto comune a tutti i popoli (naturalis ratio)
- Diritto civile: parte del diritto civile applicabile nei rapporti negoziali tra cittadini e stranieri e tra stranieri
Giurisprudenza romana
In senso soggettivo: insieme dei giuristi, degli esperti del diritto (iuris prudentes).
In senso oggettivo: opera di rielaborazione scientifica e di consulenza svolta dai giuristi.
Giurisprudenza moderna
Sentenze degli organi giudicanti.
Scienza del diritto e attività del giurista: ‘’Respondere, agere, cavere’’ (‘’Rispondere, agire, cautelarsi’’) (Cicerone, De oratore)
- Solutore di casi giuridici
- Insegnamento
- Agire nel processo
- Confezionare del modo migliore un negozio giuridico rendendolo invulnerabile (giurisprudenza cautelare)
I giuristi romani operano con metodo casistico (per casi): ogni decisione di un caso pratico è data nella persuasione e con la volontà che, verificandosi ancora lo stesso caso, debba aver luogo la stessa decisione.
Meccanismo di astrazione: i giuristi romani prescindono da determinate circo.
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Parte storica, Diritto ecclesiastico
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