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Estratto del documento

-IL PROCESSO DI COGNIZIONE-

F I

ASE NTRODUTTIVA

I primi tre capi del suddetto titolo sono dedicati a ciascuna delle tre fasi in cui si articola il Processo di

Cognizione, nel dettaglio:

Fase Introduttiva

1. ,

Fase Istruttoria

2. ,

Fase Decisionale

3. .

Questa è solo una ripartizione convenzionale, poiché queste tre fasi non richiedono necessariamente la

divisione tra loro, ma raggruppano singolarmente una serie di atti specifici all’interno del processo.

l’avvocato

Anticipando che l’Art. 4 c.3 D.Lgs. 28/2010 dispone che è tenuto ad informare l’assistito della

possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle agevolazioni fiscali, per iscritto e

chiaramente sulle condizioni di procedibilità della domanda, a pena di annullabilità del contratto d’opera

avvocato-assistito e infine, il documento che contiene l’informazione deve essere sottoscritto dall’assistito

Dovere Informativo

e allegato all’atto introduttivo, come prova dell’adempiuto .

Fase Introduttiva

Con riguardo alla , consiste in una serie di atti qualificati dalla funzione di introdurre la

la Domanda

causa, ossia instaurare il processo: l’atto sul quale si impernia tale fase è ovviamente (P. 1

Cap. 3), tipico atto con cui si concreta l’iniziativa del soggetto che chiede tutela. In linea generale, la

Atto di Citazione atto scritto e doppiamente recettizio

domanda si propone con l’ , che è un , poiché

si rivolge a due destinatari, assolvendo a due funzioni:

Convenuto Vocatio in jus

1. : soggetto “regolarmente citato”. C.d. , cioè citare, chiamare in giudizio.

Giudice Editio Actionis

2. : soggetto al quale la domanda è rivolta. C.d. , cioè domanda di tutela e

conseguente determinazione dell’oggetto del processo.

CONTENUTO E TERMINI DELLA CITAZIONE – art. 163/163bis c.p.c.

Atto di Citazione Art. 163 c. 3

deve

Gli Elementi che l’ contenere sono dettati dall’ :

Indicazione del Tribunale davanti al quale la domanda è proposta

1. .

Nome, Cognome, Residenza e Codice Fiscale di Attore e Convenuto

2. : e delle persone che li

assistono; se Persone Giuriche o Ass. non riconosciute o comitati, si mette la Denominazione o

Ditta con indicazione di Organo o Ufficio che al il potere di stare in giudizio.

Determinazione della Cosa Oggetto della Domanda

3. : il “bene della vita”, il c.d. Petitum

mediato.

Esposizione dei Fatti e degli Elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con

4. le relative conclusioni : quei fatti che costituiscono la causa petendi, la “ragione della domanda”;

le conclusioni costituiscono una formulazione sintetica della richiesta.

Indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e dei documenti

5. che offre in comunicazione

: requisiti che può essere assoggettato a preclusioni.

Nome e Cognome del Procuratore e Indicazione della Procura, qualora questa sia già

6. stata rilasciata : completa il n.2. inoltre ricorda che l’Art. 125 c.p.c. prevede la Facoltà di Ritardare

il Rilascio della Procura, fino alla Costituzione in giudizio.

Indicazione del giorno dell’udienza di comparizione invito al convenuto a costituirsi nel

7. ;

termine di 20gg prima dell’udienza indicata , ai sensi e nelle forme dell’Art. 166, ovvero di 10gg

e a comparire nell’udienza indicata dinanzi al

prima in caso di Abbreviazione dei Termini,

giudice designato ai sensi dell’Art. 168bis , con l’avvertimento che la costituzione oltre ai

Vocatio in Jus

suddetti termini implica le decadenze di cui gli arrt. 38 e 167: è questa la c.d. , o

citazione in senso stretto L’attore cita il convenuto

. , invitandolo a costituirsi e a comparire

assolvendo così all’onere del contraddittorio!!

nell’udienza indicata,

Art. 163 c.1

L’ ci precisa fin da subito che “la domanda si propone mediante citazione a comparire

a udienza fissa”, va scelto dall’attore e indicato nell’atto di citazione: ma in quali limiti?

Anticipando che all’inizio dell’anno giudiziario vengono determinati I giorni destinati alle udienze

dei vari giudici istruttori, ma questi possono variare, è premura del legislatore far sic he l’attore non

scelga un giorno:

 Art. 163bis

Tanto Vicino: da impedire al convenuto un’adeguata difesa. Per questo nell’

Termini per Comparire

sono previsti i , in questo caso Minimi, fissati in un numero di

Giorno della Notificazione

Giorni liberi che devo intercorrere tra della Citazione e

Giorno della Prima Udienza (ricordiamo che le udienze successive le stabilisce il giudice

90 gg Italia

istruttore): questi termini sono di nei casi in cui il luogo di notificazione è in ;

150 all’estero

gg se è . Particolari ragioni di urgenza possono portare il giudice a ridurre i

termini fino alla metà con decreto motivato.

 Tanto Lontano: da frustrare il convenuto. Qui il legislatore ha lasciato all’attore la

possibilità di scegliere il giorno, ma con la attribuzione al convenuto del potere di chiedere

Anticipazione dell’Udienza SOLO SE

con ricorso la , con decreto, potere che può usare il

termine eccede già costituito entro tale termine

il termine minimo e se si sia .

Art. 163 c.4

L’atto di citazione deve essere ovviamente sottoscritto dal difensore. Il conclude dicendo

atto di citazione

“l’ […] è consegnato dalla parte o dal procuratore all’ufficiale giudiziario, il quale lo

notifica […]”. La notificazione è insostituibile, nel senso che soltanto in quanto notificato, l’atto di

citazione produce i suoi effetti giuridici, qualora non lo fosse, è tamquam non esset. Nel momento in cui

riceve la notificazione, il “regolarmente citato” diviene convenuto e sorge così il suddetto Rapporto

Processuale. non deve dar luogo a Effetti Estintivi

Dobbiamo tener presente che il tempo del processo (infatti la

Interruzione Sospensiva

domanda interrompe la prescrizione e impedisce le decadenze, c.d. ) e inoltre,

quando il diritto è riconosciuto, ciò deve avvenire come se avvenisse al momento della domanda

(il possessore in buona fede ha l’obbligo di restituire i frutti percepiti dopo la proposizione della domanda).

NULLITÀ DELL’ATTO DI CITAZIONE – art. 164 c.p.c.

Come visto all’Art. 156 c.p.c. sulle nullità in generale , e comunque non perdendo di vista tali

(p. 1 cap. 15) Nullità

Art. 164 c.p.c.

disposizioni, in materia di atto di citazione, l’ disciplina dettagliatamente la

dell’Atto di Citazione : lo fa esaminando separatamente i due scopi dell’atto di citazione:

al Comma 1 Vocatio in Jus : la citazione è nulla se:

 omesso assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti ai n. 1,2

È o risulta Art. 163.

 Manca data dell’udienza di comparizione

l’indicazione della .

 termine a comparire inferiore

È stato assegnato un a quello stabilito per legge.

 l’avvertimento previsto al n.7

Manca Art. 163 .

al comma 4 Editio Actionis : la citazione è altresì nulla se:

 omesso assolutamente incerto il requisito al n. 3

È o risulta Art. 163.

 Manca l’esposizione dei fatti di cui al n.4 Art. 163 .

c.3 Convenuto sia Costituito

L’articolo delinea al l’ipotesi in cui il , e non perdendo di vista lo scopo

principale degli atti (che è appunto quello di raggiungere uno scopo), stabilisce per questo caso la

Eccezione

Sanatoria dei Vizi eventualmente contenuti nell’atto di citazione. È prevista tuttavia un’ nei

casi in cui il convenuto:

Deduca l’inosservanza del termine a comparire

- , o

mancanza dell’avvertimento previsto al n. 7

- La Art. 163. E in questi casi il giudice “fissa una

nuova udienza nel rispetto dei termini”.

c.4 Convenuto Non sia Costituito

Al è presa in considerazione l’ipotesi opposta, ossia quella in cui il , e

dispone come il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d’ufficio la

Rinnovazione rinnovazione è effettuata

entro un termine perentorio”, dopo il quale, se la , “questa

Sana i Vizi Gli effetti processuali e sostanziali della domanda si producono fin dal momento

e

della Prima Notificazione non è eseguita la rinnovazione

”; se invece, , “il giudice ordina la

Cancellazione della causa dal ruolo processo si estingue

e il […]”.

c.5 casi di cui al c.4

Al disciplina i , prendendo sempre in considerazione la duplice possibilità di

Convenuto Non Costituito , in cui rilevata la nullità, “il giudice fissa all’attore un termine perentorio per

Rinnovare la Citazione Convenuto Costituito

” (fissando anche il giorno dell’udienza [c.6]); con , il

Integrare la Domanda entrambi i casi

termine perentorio è fissato dal giudice per “ ”. In comunque,

“restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o

all’integrazione”.

COSTITUZIONE DELL’ATTORE e DEL CONVENUTO – art. 165-166 c.p.c.

Come, il giudice viene portato a conoscenza dell’atto di citazione? Attraverso la Costituzione delle Parti.

Costituzione dell’Attore Art. 165 c.p.c. entro 10 gg

Per quanto riguarda la , l’ recita “L’attore (5gg

dalla notificazione della citazione al convenuto

nel caso di abbreviazione) , deve costituirsi in giudizio a

mezzo di procuratore o personalmente se consentito, depositando in cancelleria:

Nota di Iscrizione a Ruolo

- ,

Proprio Fascicolo

- : contenente originale della citazione + procura + documenti offerti in

comunicazione.

Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la Residenza o eleggere domicilio nel comune dove ha sede

il tribunale”.

In concreto, la COSTITUZIONE = DEPOSITO DI UN FASCICOLO. La parte inoltre può essere presente di fatto

o solo effettivamente, quindi può Comparire o restare Assente, anche se legalmente presente. Il c.2

entro 10 gg dall’ULTIMA

aggiunge infine che l’originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo

Citazione di più persone

NOTIFICAZIONE , nel caso di .

Costituzione del Convenuto

Per quanto riguarda invece la , è l’atto che il convenuto ha l’onere di

Art. 166 c.p.c.

compiere se vuole una partecipazione attiva al processo. l’ recita “Il Convenuto deve

20 gg prima dell’udienza di comparizi

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
91 pagine
10 download
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher acca46 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Processuale Civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Dondi Angelo.