Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
-IL PROCESSO DI COGNIZIONE-
F I
ASE NTRODUTTIVA
I primi tre capi del suddetto titolo sono dedicati a ciascuna delle tre fasi in cui si articola il Processo di
Cognizione, nel dettaglio:
Fase Introduttiva
1. ,
Fase Istruttoria
2. ,
Fase Decisionale
3. .
Questa è solo una ripartizione convenzionale, poiché queste tre fasi non richiedono necessariamente la
divisione tra loro, ma raggruppano singolarmente una serie di atti specifici all’interno del processo.
l’avvocato
Anticipando che l’Art. 4 c.3 D.Lgs. 28/2010 dispone che è tenuto ad informare l’assistito della
possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle agevolazioni fiscali, per iscritto e
chiaramente sulle condizioni di procedibilità della domanda, a pena di annullabilità del contratto d’opera
avvocato-assistito e infine, il documento che contiene l’informazione deve essere sottoscritto dall’assistito
Dovere Informativo
e allegato all’atto introduttivo, come prova dell’adempiuto .
Fase Introduttiva
Con riguardo alla , consiste in una serie di atti qualificati dalla funzione di introdurre la
la Domanda
causa, ossia instaurare il processo: l’atto sul quale si impernia tale fase è ovviamente (P. 1
Cap. 3), tipico atto con cui si concreta l’iniziativa del soggetto che chiede tutela. In linea generale, la
Atto di Citazione atto scritto e doppiamente recettizio
domanda si propone con l’ , che è un , poiché
si rivolge a due destinatari, assolvendo a due funzioni:
Convenuto Vocatio in jus
1. : soggetto “regolarmente citato”. C.d. , cioè citare, chiamare in giudizio.
Giudice Editio Actionis
2. : soggetto al quale la domanda è rivolta. C.d. , cioè domanda di tutela e
conseguente determinazione dell’oggetto del processo.
CONTENUTO E TERMINI DELLA CITAZIONE – art. 163/163bis c.p.c.
Atto di Citazione Art. 163 c. 3
deve
Gli Elementi che l’ contenere sono dettati dall’ :
Indicazione del Tribunale davanti al quale la domanda è proposta
1. .
Nome, Cognome, Residenza e Codice Fiscale di Attore e Convenuto
2. : e delle persone che li
assistono; se Persone Giuriche o Ass. non riconosciute o comitati, si mette la Denominazione o
Ditta con indicazione di Organo o Ufficio che al il potere di stare in giudizio.
Determinazione della Cosa Oggetto della Domanda
3. : il “bene della vita”, il c.d. Petitum
mediato.
Esposizione dei Fatti e degli Elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con
4. le relative conclusioni : quei fatti che costituiscono la causa petendi, la “ragione della domanda”;
le conclusioni costituiscono una formulazione sintetica della richiesta.
Indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e dei documenti
5. che offre in comunicazione
: requisiti che può essere assoggettato a preclusioni.
Nome e Cognome del Procuratore e Indicazione della Procura, qualora questa sia già
6. stata rilasciata : completa il n.2. inoltre ricorda che l’Art. 125 c.p.c. prevede la Facoltà di Ritardare
il Rilascio della Procura, fino alla Costituzione in giudizio.
Indicazione del giorno dell’udienza di comparizione invito al convenuto a costituirsi nel
7. ;
termine di 20gg prima dell’udienza indicata , ai sensi e nelle forme dell’Art. 166, ovvero di 10gg
e a comparire nell’udienza indicata dinanzi al
prima in caso di Abbreviazione dei Termini,
giudice designato ai sensi dell’Art. 168bis , con l’avvertimento che la costituzione oltre ai
Vocatio in Jus
suddetti termini implica le decadenze di cui gli arrt. 38 e 167: è questa la c.d. , o
citazione in senso stretto L’attore cita il convenuto
. , invitandolo a costituirsi e a comparire
assolvendo così all’onere del contraddittorio!!
nell’udienza indicata,
Art. 163 c.1
L’ ci precisa fin da subito che “la domanda si propone mediante citazione a comparire
a udienza fissa”, va scelto dall’attore e indicato nell’atto di citazione: ma in quali limiti?
Anticipando che all’inizio dell’anno giudiziario vengono determinati I giorni destinati alle udienze
dei vari giudici istruttori, ma questi possono variare, è premura del legislatore far sic he l’attore non
scelga un giorno:
Art. 163bis
Tanto Vicino: da impedire al convenuto un’adeguata difesa. Per questo nell’
Termini per Comparire
sono previsti i , in questo caso Minimi, fissati in un numero di
Giorno della Notificazione
Giorni liberi che devo intercorrere tra della Citazione e
Giorno della Prima Udienza (ricordiamo che le udienze successive le stabilisce il giudice
90 gg Italia
istruttore): questi termini sono di nei casi in cui il luogo di notificazione è in ;
150 all’estero
gg se è . Particolari ragioni di urgenza possono portare il giudice a ridurre i
termini fino alla metà con decreto motivato.
Tanto Lontano: da frustrare il convenuto. Qui il legislatore ha lasciato all’attore la
possibilità di scegliere il giorno, ma con la attribuzione al convenuto del potere di chiedere
Anticipazione dell’Udienza SOLO SE
con ricorso la , con decreto, potere che può usare il
termine eccede già costituito entro tale termine
il termine minimo e se si sia .
Art. 163 c.4
L’atto di citazione deve essere ovviamente sottoscritto dal difensore. Il conclude dicendo
atto di citazione
“l’ […] è consegnato dalla parte o dal procuratore all’ufficiale giudiziario, il quale lo
notifica […]”. La notificazione è insostituibile, nel senso che soltanto in quanto notificato, l’atto di
citazione produce i suoi effetti giuridici, qualora non lo fosse, è tamquam non esset. Nel momento in cui
riceve la notificazione, il “regolarmente citato” diviene convenuto e sorge così il suddetto Rapporto
Processuale. non deve dar luogo a Effetti Estintivi
Dobbiamo tener presente che il tempo del processo (infatti la
Interruzione Sospensiva
domanda interrompe la prescrizione e impedisce le decadenze, c.d. ) e inoltre,
quando il diritto è riconosciuto, ciò deve avvenire come se avvenisse al momento della domanda
(il possessore in buona fede ha l’obbligo di restituire i frutti percepiti dopo la proposizione della domanda).
NULLITÀ DELL’ATTO DI CITAZIONE – art. 164 c.p.c.
Come visto all’Art. 156 c.p.c. sulle nullità in generale , e comunque non perdendo di vista tali
(p. 1 cap. 15) Nullità
Art. 164 c.p.c.
disposizioni, in materia di atto di citazione, l’ disciplina dettagliatamente la
dell’Atto di Citazione : lo fa esaminando separatamente i due scopi dell’atto di citazione:
“
al Comma 1 Vocatio in Jus : la citazione è nulla se:
omesso assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti ai n. 1,2
È o risulta Art. 163.
Manca data dell’udienza di comparizione
l’indicazione della .
termine a comparire inferiore
È stato assegnato un a quello stabilito per legge.
”
l’avvertimento previsto al n.7
Manca Art. 163 .
“
al comma 4 Editio Actionis : la citazione è altresì nulla se:
omesso assolutamente incerto il requisito al n. 3
È o risulta Art. 163.
”
Manca l’esposizione dei fatti di cui al n.4 Art. 163 .
c.3 Convenuto sia Costituito
L’articolo delinea al l’ipotesi in cui il , e non perdendo di vista lo scopo
principale degli atti (che è appunto quello di raggiungere uno scopo), stabilisce per questo caso la
Eccezione
Sanatoria dei Vizi eventualmente contenuti nell’atto di citazione. È prevista tuttavia un’ nei
casi in cui il convenuto:
Deduca l’inosservanza del termine a comparire
- , o
mancanza dell’avvertimento previsto al n. 7
- La Art. 163. E in questi casi il giudice “fissa una
nuova udienza nel rispetto dei termini”.
c.4 Convenuto Non sia Costituito
Al è presa in considerazione l’ipotesi opposta, ossia quella in cui il , e
dispone come il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d’ufficio la
Rinnovazione rinnovazione è effettuata
entro un termine perentorio”, dopo il quale, se la , “questa
Sana i Vizi Gli effetti processuali e sostanziali della domanda si producono fin dal momento
e
della Prima Notificazione non è eseguita la rinnovazione
”; se invece, , “il giudice ordina la
Cancellazione della causa dal ruolo processo si estingue
e il […]”.
c.5 casi di cui al c.4
Al disciplina i , prendendo sempre in considerazione la duplice possibilità di
Convenuto Non Costituito , in cui rilevata la nullità, “il giudice fissa all’attore un termine perentorio per
Rinnovare la Citazione Convenuto Costituito
” (fissando anche il giorno dell’udienza [c.6]); con , il
Integrare la Domanda entrambi i casi
termine perentorio è fissato dal giudice per “ ”. In comunque,
“restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o
all’integrazione”.
COSTITUZIONE DELL’ATTORE e DEL CONVENUTO – art. 165-166 c.p.c.
Come, il giudice viene portato a conoscenza dell’atto di citazione? Attraverso la Costituzione delle Parti.
Costituzione dell’Attore Art. 165 c.p.c. entro 10 gg
Per quanto riguarda la , l’ recita “L’attore (5gg
dalla notificazione della citazione al convenuto
nel caso di abbreviazione) , deve costituirsi in giudizio a
mezzo di procuratore o personalmente se consentito, depositando in cancelleria:
Nota di Iscrizione a Ruolo
- ,
Proprio Fascicolo
- : contenente originale della citazione + procura + documenti offerti in
comunicazione.
Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la Residenza o eleggere domicilio nel comune dove ha sede
il tribunale”.
In concreto, la COSTITUZIONE = DEPOSITO DI UN FASCICOLO. La parte inoltre può essere presente di fatto
o solo effettivamente, quindi può Comparire o restare Assente, anche se legalmente presente. Il c.2
entro 10 gg dall’ULTIMA
aggiunge infine che l’originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo
Citazione di più persone
NOTIFICAZIONE , nel caso di .
Costituzione del Convenuto
Per quanto riguarda invece la , è l’atto che il convenuto ha l’onere di
Art. 166 c.p.c.
compiere se vuole una partecipazione attiva al processo. l’ recita “Il Convenuto deve
20 gg prima dell’udienza di comparizi