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DIRITTO

PROCESSUALE

CIVILE

Parte 1

Disposizioni Generali

PARTE 1 

Processo di Cognizione

PARTE 2  Le Impugnazioni

PARTE 3 

PARTE 1 - CAP. 1

L'A G

TTIVITÀ IURISDIZIONALE

Art. 24 Cost. TUTTI Tutela diritti

“ possono agire in giudizio per la dei propri e interessi legittimi”. È

chiaro, che come noto, le Norme Giuridiche sono giuridiche in quanto disciplinano determinati

Doverosità Liceità l’Idoneità

comportamenti umani in base ai c.d. valori che sono la , la , a produrre

effetti giuridici. L’Attività Giurisdizionale può essere riconosciuta per mezzo di due criteri:

Criterio della Funzione

1. : o scopo, che risponde alla domanda “a cosa serve?”.

Criterio della Struttura

2. : che risponde alle domande “come opera? che effetti produce?”.

Art. 2907 c.c. tutela diritti

“Alla giurisdizionale dei provvede l’autorità giudiziaria ordinaria”.

Tutela dei Diritti

È chiaro come la sia il significato primario dell’attività giurisdizionale, e per diritti si

intendono i Diritti in genere, i Diritti per meglio dire, Civili. Ne emerge che la Tutela dei Diritti non è altro

Reazione Violazione o Lesione

che la alla loro , per impedirla o eliminarne gli effetti eventualmente già

prodotti dalla stessa. Tutela Secondaria

La Tutela Giurisdizionale può essere intesa anche come : infatti, il legislatore pone a

tutela degli interessi delle Norme Sostanziali, dirette, che pongono in essere una semplice Tutela Giuridica

[c.d. Tutela Primaria]; alla lesione di un Status soggettivo, o meglio, alla violazione di una Norma

Sostanziale, scatta il secondo meccanismo di tutela, cioè la Tutela Giurisdizionale. La Tutela Giurisdizionale

Natura Strumentale Natura Sostitutiva

ha dunque una (verso i diritti) e una , cioè dove gli organi

giurisdizionali si sostituiscono al legislatore per tutelare dei diritti già oggetto di Tutela primaria. Ecco

Tutela Giurisdizionale attuazione in via

perché, in conclusione, possiamo definire la come la “

(normalmente) secondaria e sostitutiva dei diritti sostanziali ”. Si dice

Attività Giurisdizionale senza previa Lesione

“normalmente” perché esistono due casi in cui vi è una :

Giurisdizione Costitutiva Necessaria

1. : al presentarsi di circostanze che sono contemplate da

certe norme come condizione necessaria per la determinazione di effetti, non realizzabili se non

attraverso l’opera dell’organo giurisdizionale. L’esigenza di tutela giurisdizionale è dunque in re

ipsa, cioè in sé stessa.

Accertamento Mero Contestazione

2. : qui l’esigenza è determinata dalla c.d. , nel doppio senso di

contestazione di un altrui diritto che il titolare considera esistente, o di un vanto di un proprio

diritto nei confronti di un altro soggetto che lo ritiene inesistente. Si tratta dunque di una mera

Incertezza Obiettiva circa l’esistenza di un diritto. È la funzione di accertamento allo “stato puro”,

NB L’ACCERTAMENTO È CARATTERISTICA

cioè senza sovrapposizione di altre funzioni.

GENERALE DEL PROCESSO DI COGNIZIONE .

Giudice

Art. 111 Cost. Terzo Imparziale

L’ , prima di proseguire, ci dice che il deve essere e , e deve inoltre attenersi

Parti Precostituzione del Giudice

alla Volontà della Legge; in correlazione, le debbono poter contare su e su una

Reciproca Parità di Trattamento .

Se fino a qui abbiamo risposto alla domanda “a cosa serve?”, dobbiamo ora esaminare l’attività

Giurisdizionale sotto il profilo della Struttura (p. 2.), quindi “che cosa è?”. Innanzitutto il C.P.C. disciplina

Processi di

Diversi Tipi di attività , con strutture diverse. Possiamo elencare i :

Cognizione

1. : è il più importante, principalmente nel Libro II C.P.C. l’attività di cognizione consiste

nell’accertamento dell’esistenza o inesistenza di un determinato diritto , certezza che dovrà

essere Obiettiva, fatta propria dall’ordinamento, tale che possa essere imposta all’osservanza di

tutti; il giudice deve convincersi di tale esistenza, e il risultato del suo convincimento sarà il

Giudizio; la trasformazione da Convincimento Certezza si avrà con la cessazione di ogni

contestazione o comunque la cessazione di ogni possibilità di contestazione ( 3 Gradi di Giurisdizione:

). Questa

Primo Grado, Appello e Cassazione – che può porre in essere solo un Riesame di Diritto

Cosa Giudicata

Incontrovertibilità è designata come “ ”: significa non assoggettabile a nessun altro

l’esaurimento dei riesami o dei mezzi di impugnazione danno luogo

giudice;

all’incontrovertibilità della cosa giudicata .

Art. 342 C.P.C. Cosa Giudicata Formale : “si intende passata in giudicato la sentenza che non è

più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione […]”, che

ha cioè esaurito i gradi di giurisdizione.

Art. 2909 c.c. Cosa Giudicata Sostanziale

definisce la : “l’accertamento contenuto nella

sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”, cioè lo

rende effettivamente conforme a quanto è risultato dall’accertamento incontrovertibile.

Esecuzione Forzata

2. : secondo per ordine di importanza, alla quale è dedicato il Libro III C.P.C.

Mentre l’accertamento vuole conseguire l’accertamento dell’esistenza del diritto, l’esecuzione

attuazione pratica, materiale, in via coattiva o forzata, di una

forzata vuol conseguire l’

determinata regola . Ruolo centrale è ricoperto qui dall’Organo Esecutivo (tendenzialmente

l’ufficiale giudiziario), che esegue l’azione, in maniera imparziale, anche attraverso l’impiego della

Forza.

Attività Cautelare

3. : disciplinato da disposizioni sparse, prevalentemente nel Libro IV C.P.C. -

Procedimenti Speciali . Questo tipo di attività non ha una Funzione propria, è strumentale a quella

nell’ovviare a

della Cognizione o dell’Esecuzione o di Entrambe; la sua funzione propria consiste

pericoli che, durante il tempo occorrente per ottenere tutela giurisdizionale, possono

compromettere il risultato, la fruttuosità . È del tutto evidente la mancanza di autonomi

Cognizione

caratteri strutturali in questo tipo di attività, che dovrà comunque ricollegarsi alla

Sommaria Esecuzione Forzata

, nel caso di accertamento dell’esigenza di tutela, o alla , nel caso

Unico Processo

di attuazione concreta delle misure cautelari. Il tutto però, avverrà in un che

Funzione di Tutela

assolve ad un’unica .

Giurisdizione Volontaria

4. : disciplinato da disposizioni sparse, prevalentemente nel Libro IV

C.P.C. – Procedimenti Speciali. Questa è un’attività esercitata da un Giudice, ma NON È VERA E

Integrare o Realizzare

, non tende ad attuare diritti, ma semplicemente ad

PROPRIA GIURISDIZIONE

la fattispecie costitutiva di uno stato personale o familiare (adozione di un maggiorenne) o di

determinato potere

un (il giudice tutelare che autorizza l’alienazione dei beni del minore) o della

vicenda Costituiva, Modificativa o Estintiva di una persona giuridica (si pensi alle verifiche e

agli ordini per l’iscrizione ai registri delle S.p.A.) o di altre situazioni simili.

È stata definita come “amministrazione pubblica del diritto privato esercitata da organi

un’attività meramente Amministrativa

giudiziari”. Si tratta di , perché svolta con Imparzialità

da Organi Giurisdizionali, e con Provvedimenti di Revocabilità e Modificabilità. processo

Per quanto riguarda i rapporti tra queste Attività, dobbiamo sottolineare che possiamo avere un

di Cognizione funzionale alla Successiva Esecuzione Esigenze Separate e Distinte

, ma anche due ,

Opposizione all’Esecuzione

come anche i due Processi possono coesistere, come nel caso di “ ”, ovvero

Arrt. 282

un processo di cognizione nel corso del processo di esecuzione. Con il nuovo testo degli -283

Esecuzione Provvisoria Art.

C.P.C., è stata introdotta l’ tra le parti della sentenza di primo grado; all’

283 C.P.C. Possibilità di Sospensione

invece, è prevista la , totale o parziale, dell’esecutività della

sentenza. PARTE 1 - CAP. 2

I P R

L ROCESSO E I SUOI EQUISITI

Alcuni giuristi tedeschi elaborarono intorno al XIX Sec. Un concetto giuridico di Processo assai evoluto, il

c.d. Rapporto Giuridico Processuale: questa concezione vedeva il diritto processuale autonomo rispetto al

diritto sostanziale, configurando un Rapporto Trilaterale che vedeva contemporaneamente il Diritto del

primo soggetto alla tutela giurisdizionale + Dovere dell’organo di prestarla + Soggezione di almeno un

terzo. il processo è ben più di un rapporto

La dottrina moderna è andata assai oltre, mettendo in rilievo che

giuridico Poteri

. Il procedere giuridico, ossia il Processo, si realizza attraverso una successione alternata di

Atti Giuridici Processuali

e (che sono l’attuazione dei comportamenti astrattamente previsti come

fattispecie dei poteri), una serie di rapporti perciò, in continua trasformazione nell’evoluzione delle

situazioni, attraverso l’esercizio di poteri.

Infatti, durante il processo le Facoltà sono molto limitate e non modificano alcuna situazione giuridica, si

esauriscono in se stesse (si pensi alla facoltà di ritirare il fascicolo di parte); anche i Doveri non

costituiscono di per sé il processo, poiché spesso sono semplicemente poteri “camuffati” da doveri (si pensi

al Mutatis Mutandis “se VUOI far valere un diritto in giudizio, DEVI proporre domanda al giudice

competente” [art. 99 C.P.C. – Principio della Domanda]), questi diventano dei veri e semplici Oneri, cioè un

Poteri le uniche situazioni che, attuandosi

particolare aspetto di alcuni poteri. Sono dunque i

attraverso gli Atti, assolvono ad una funzione essenziale .

Situazioni Giuridiche Processuali

Le possono essere distinte in:

Semplici

- : 1 comportamento, che si realizza con 1 atto, preso in considerazione da 1 norma. Qui il

processo, come fenomeno giuridico unitario, è una serie di situazioni semplici che si svolgono nel

tempo. [come ad es. il potere di proporre una domanda]

Globali Composite

- o : qui vi sono + comportamenti, che si realizzano con + atti e + norme, ma tali

situazioni concernono l’intera serie di atti, e non i singoli atti. Il giudizio del giudice verterà non già

sull’ultimo atto, ma su tutti gli atti presi in considerazione globalmente. [come ad es. il l’Azione]

Presupposti Processuali

Per quanto riguarda invece i , ovvero quei requisiti che devono esistere

PRIMA di un determinato atto (come ad esempio, la domanda) perché da quell’atto discendano

determinate conseguenze, possono essere distinti in:

 Esistenza del Processo

Presupposti di : requisiti che devono sussistere prima della domanda

1 SOLO: che la domanda venga proposta a un

perché possa venire in essere un processo. [

giudice competente ]

 Validità o Procedibilità del Processo

Presupposti di : requisiti che devono sussistere prima della

domanda perché possa, anziché arrestarsi subito, procedere fino al conseguimento del suo scopo

Competenza del Giudice, Capacità dei

normale ( ). [

nel proc. Cognizione, la “pronuncia sul merito”

Soggetti (potere), disposizioni di legge (ad es. espletamento del tentativo obbligatorio di

conciliazione, ove previsto. ]. PARTE 1 - CAP. 3

L'AZIONE

L’Attore chiede tutela a un organo giurisdizionale attraverso la Domanda (atto con il quale il soggetto che

A chi spetta di proporre la

lo compie esercita un potere, ossia una situazione processuale semplice).

domanda? Art. 24 Cost TUTTI

., “ possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti o interessi

Cosa occorre perché una domanda sia reputabile tale?

legittimi”. Non occorre altro requisito che

consista in una domanda di tutela vera

quello che essa possa obiettivamente considerarsi tale, cioè che

e propria , e non ad es. in una richiesta di solidarietà o in un’espressione di disappunto o in un’invettiva. La

Domanda Accoglibile

domanda deve essere inoltre una , cioè deve essere espressione di un reale diritto

sostanziale, assoggettabile all’attore, che necessità realmente di tutela.

L’Azione è dunque quella situazione soggettiva processuale composita, cioè la serie di poteri facenti

Ipotetica Accoglibilità

capo a colui che ha esercitato il potere di proporre la domanda. L’ della domanda

Condizioni dell’Azione

Requisiti

si basa su dei , che rappresentano le :

Possibilità Giuridica

1. : esistenza di una norma che contempli in astratto il diritto che si vuole far

valere.

Interesse ad Agire

2. : bisogno di tutela

(la cui mancanza può portare a un “Difetto di Interesse o Azione”)

giurisdizionale che emerge dall’affermazione dei Fatti Costitutivi ( Caio ha comprato da Tizio una cosa

) e dei Fatti Lesivi ( ) del Diritto.

per € 100 Caio non ha pagato il prezzo ledendo il diritto di Tizio

Disciplinato dall’Art. 100 C.P.C. “Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa, è

“interesse

necessario avervi interesse”; interesse che non è di tipo economico, ma è piuttosto un

o bisogno” di Tutela Giurisdizionale .

Legittimazione ad Agire

3. : Art. 81 C.P.C. “fuori dai casi espressamente previsti dalla legge,

nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”. In questi “casi” si parla di

Legittimazione Straordinaria Sostituzione Processuale

o (ad es. l’azione diretta verso

l’assicuratore proprio nella responsabilità per assicurazione civile).

Legittimazione ad agire a determinati Gruppi

Vi è una tendenza a riconoscere la , che più dei singoli, appaiono

Class Actions

sensibili alle esigenze di tutela . Espressione attuale di tale tendenza sono le c.d. , o Azioni di

Tutela dei Diritti Individuali Omogenei dei Consumatori e Utenti Interessi

Classe: questa va a , sia degli

Collettivi . Questa azione ha per oggetto l’accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del

Singolo

L’Iniziativa

danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori. spetta al , poi l’azione rimane aperta

alla adesione di altri consumatori o utenti appartenenti alla medesima classe. Il singolo consumatore può agre anche

Associazioni tramite mandato

mediante , e queste possono chiedere ad es. inibizione di atti o comportamenti lesivi,

correzione o eliminazione di effetti dannosi, ordine di pubblicazione del provvedimento, ecc. la Legittimazione delle

non preclude le eventuali azioni individuali dei singoli

associazioni .

Titolare dell’azione l’Attore

Il dunque, è , e in capo a lui sono posti i poteri di azione nel processo, poteri

situazione composita Diritto

che come detto, creando una , che rappresenta un vero e proprio .

Sull’azione si sono sviluppate diverse teorie, di cui né esaminiamo la composizione:

Azione in senso Concreto

1. che deve portare ad un Provvedimento Favorevole: sostiene che

l’azione deve presupporre l’esistenza del diritto sostanziale, poiché non ha senso chiedere tutela

di un diritto che non esiste.

Azione in senso Astratto Provvedimento sul Merito

2. che deve portare ad un : astrae,

prescinde dall’esistenza del diritto sostanziale , poiché della certezza di tale diritto si avrà

conferma solo alla fine del processo; il provvedimento è favorevole solo nell’aspirazione di chi

agisce!

l’esistenza del diritto di azione non può dipendere dall’esistenza del diritto sostanziale

È vero che ,

l’azione è un diritto solo parzialmente astratto

ma altrettanto vero è che , perché il diritto sostanziale

si afferma nella domanda.

L’AZIONE È DIRITTO AD UN PROVVEDIMENTO SUL MERITO, PROVVEDIMENTO CHE SI PRESENTA

FAVOREVOLE SOLO NELL’ASPIRAZIONE DI CHI AGISCE.

Se l’azione è diritto alla tutela giurisdizionale, è chiaro che esisteranno tanti tipi di azione, quanti i tipi di

tutela:  AZIONE DI COGNIZIONE PROVVEDIMENTO DI MERITO

 AZIONE ESECUTIVA ESECUZIONE FORZATA

 AZIONE CAUTELARE PROVVEDIMENTO CAUTELARE

Azione di Cognizione

Per quanto riguarda la dobbiamo distinguere a seconda che si tratti di:

 Azione di Mero Accertamento : vale quanto detto in generale, cioè qui l’esigenza è determinata

Contestazione

dalla c.d. , nel doppio senso di contestazione di un altrui diritto che il titolare

considera esistente, o di un vanto di un proprio diritto nei confronti di un altro soggetto che lo

ritiene inesistente. Si tratta dunque di una mera Incertezza Obiettiva circa l’esistenza di un diritto.

È la funzione di accertamento allo “stato puro”, cioè senza sovrapposizione di altre funzioni. Nel

caso di:

o Contestazione in senso Affermativo : c.d. Vanto o “Jattanza” di un diritto, che colui che

agisce, afferma invece, inesistente; si parla qui di Azione di mero accertamento Negativo.

o Contestazione in sesnso Negativo : si avrà mero accertamento Affermativo.

 Azione di Condanna in funzione e in

: la cognizione si chiama condanna quando si svolge

preparazione dell’esecuzione forzata . Se la domanda dunque contiene l

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher acca46 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Processuale Civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Dondi Angelo.
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