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L'organizzazione costituzionale in Italia (Cap. V)

Parlamento

È l'organo che detiene il potere legislativo. È formato da due camere:

  • Camera dei deputati (630 componenti)
  • Senato della Repubblica (315 componenti)

La principale caratteristica del nostro Parlamento è il bicameralismo perfetto (o paritario): questo significa che entrambe le camere sono dotate degli stessi poteri e delle stesse funzioni. Vi sono solamente delle piccole differenze:

  • Il numero dei componenti che forma ciascuna camera;
  • Solo per il Senato è previsto che il Presidente della Repubblica nomini 5 senatori a vita (che possono essere ex PDR o persone nominate per merito);
  • Sono previste età differenti per:
    • elettorato attivo, per eleggere i deputati occorre avere 18 anni, per i senatori 25
    • elettorato passivo, per essere eletti deputati occorre avere 25 anni, per essere senatori 40

Il periodo in cui le camere durano in carica è chiamato legislatura e per entrambe è di 5 anni. La conseguenza del bicameralismo perfetto è l'appesantimento del processo decisionale in quanto, prima che una legge si perfezioni, è necessario che entrambe le camere approvino lo stesso identico testo. Inoltre c'è la possibilità che nelle due camere ci siano maggioranze diverse e rendano quindi difficile la formazione del Governo e della sua attività.

La Costituzione ha poi previsto il Parlamento in seduta comune per lo svolgimento di alcune particolari funzioni:

  • Elezione del Presidente della Repubblica (a cui partecipano anche i delegati delle Regioni)
  • Messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica
  • Elezione dei 5 giudici costituzionali
  • Elezione di 1/3 dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura
  • Votazione dell'elenco dei cittadini dal quale vengono sorteggiati i membri "aggregati" della Corte Costituzionale per giudicare le accuse costituzionali

Il Parlamento in seduta comune è presieduto dal presidente della Camera dei deputati e per il suo funzionamento si applica il regolamento della sua camera. NB: ciascuna camera infatti approva il suo regolamento parlamentare (fonte del diritto situata al pari della legge ordinaria) che disciplina il funzionamento interno della camera, in particolare il procedimento legislativo. Ciascuna camera approva il proprio regolamento a maggioranza assoluta.

Organizzazione interna delle camere

Ciascuna camera ha un'organizzazione interna nella quale agiscono vari organi:

  1. Presidenti delle camere, rappresentano ognuno la propria camera e hanno il compito di regolare l'attività di tutti i loro organi facendo rispettare il regolamento. Le differenze tra i due è che il Presidente della Camera dei deputati presiede il Parlamento in seduta comune, mentre il Presidente del Senato sostituisce il PDR quando un impedimento non gli consente di esercitare le sue funzioni. Entrambi devono essere sentiti dal PDR prima di sciogliere anticipatamente le camere;
  2. Ufficio di presidenza che ha il compito di aiutare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. I regolamenti stabiliscono che in quest'organo devono essere rappresentati tutti i gruppi parlamentari e per questo il Presidente, prima di eleggere i componenti dell'ufficio, promuove le intese fra i gruppi parlamentari. L'ufficio è composto da:
    • Vicepresidenti (collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento)
    • Deputati o senatori questori
    • Segretari
  3. Gruppi parlamentari, unione dei membri di una camera appartenenti allo stesso partito o movimento politico. I regolamenti prevedono che entro pochi giorni dalla prima riunione i parlamentari devono dichiarare a quale gruppo appartengono e se non prendono una posizione entreranno a far parte di un unico gruppo, chiamato gruppo misto. I presidenti dei gruppi parlamentari hanno specifiche funzioni, come:
    • Dare vita alla conferenza dei capigruppo, che approva il programma dei lavori d'aula e il relativo calendario
    • Designare i membri che compongono le commissioni parlamentari
    Hanno però anche un importante ruolo esterno al gruppo, infatti vengono ascoltati dal PDR nel corso delle consultazioni per la risoluzione delle crisi di Governo. I partiti politici infatti sono solamente delle semplici associazioni private non riconosciute e per questo non possono essere consultate dal PDR per la formazione del Governo. I gruppi parlamentari sono quindi l'unica proiezione dei partiti sul piano delle istituzioni;
  4. Commissioni parlamentari, organi collegiali che possono essere:
    • Temporanee (come le commissioni di inchiesta), per svolgere compiti specifici. Non sono stabili quindi nel momento in cui hanno svolto il compito assegnatogli, si sciolgono
    • Permanenti, sono invece organi stabili, ognuna con competenza in una determinata materia. Hanno importanti poteri durante il procedimento legislativo, si riuniscono per ascoltare e discutere comunicazioni del Governo e possono riunirsi in sede consultiva per esprimere pareri. NB: possono essere commissioni in sede referente, deliberante, redigente.
    Esistono anche delle commissioni bicamerali, composte quindi da deputati e senatori. A loro viene applicato il regolamento della Camera dei deputati. La Costituzione ne prevede una, quella per le questioni regionali;
  5. Giunte, organi collegiali previsti dai regolamenti parlamentari che servono per:
    • L'esercizio di compiti per garantire la corretta osservazione del regolamento e per l'elaborazione di proposte di modifica dello stesso
    • Verifica dell'assenza per cause di ineleggibilità e incompatibilità.

La durata in carica è per entrambe le camere di 5 anni, ma la Costituzione prevede che possono esercitare le loro funzioni anche dopo detta scadenza, in due casi:

  • Proroga con legge, che può essere disposta solo in caso di guerra
  • Prorogatio, istituto secondo cui le camere non cessano di svolgere le loro funzioni fino a quando non si sia provveduto per il rinnovo, così da assicurare la continuità funzionale del Parlamento. La Costituzione prevede però un limite: in questo periodo infatti le camere possono solo attenersi allo svolgimento dell'ordinaria amministrazione.

Un aspetto importante delle camere è che le loro sedute sono pubbliche, infatti vige il principio della pubblicità dei lavori parlamentari, così che chiunque sia interessato possa conoscere l'attività. L'ordine dei lavori delle camere si basa sul programma (che contiene l'elenco degli argomenti che Camera e Senato intendono esaminare sulla base delle indicazioni del governo e dei gruppi parlamentari), sul calendario (indica quali materie saranno trattate nelle sedute), sull'ordine del giorno (organizza i lavori di ogni singola seduta).

Garanzie parlamentari

Le garanzie parlamentari nascono con lo scopo di sottrarre il Parlamento da un controllo strumentale della Magistratura e del Re. Queste però non sono delle garanzie attribuite al parlamentare in quanto tale, ma create per tutelare il Parlamento nel suo complesso e di conseguenza questa tutela si ripercuote sul singolo parlamentare. Mirano a salvaguardare il libero esercizio delle funzioni del Parlamento e per ripararlo dai condizionamenti degli altri poteri dello Stato. Sono irrinunciabili e indisponibili.

L'articolo 68 della Costituzione ne prevede due:

  1. Insindacabilità. Secondo questa i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e dei voti dati, durante l'esercizio delle loro funzioni. È una garanzia perenne che non cessa dopo la scadenza del mandato in quanto tutela la libertà di pensiero (che deve esserci sempre);
  2. Immunità penale (o divieto di arresto). È il diritto del parlamentare a non essere perquisito, arrestato, intercettato o comunque ricevere limitazioni alla propria libertà personale senza la previa autorizzazione della camera di appartenenza. È una tutela che attiene quindi alla fisicità del parlamentare e per questo cessa con lo scadere del mandato. In attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento resta sospesa.

A riprova che queste garanzie hanno lo scopo di tutelare l'organo...

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

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