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Estratto del documento

Le Camere sono elette dai cittadini che possiedono il diritto di elettorato attivo.

In particolare, sono elettori della Camera dei Deputati i cittadini che hanno compiuto 18 anni mentre sono

elettori del Senato della Repubblica i cittadini che hanno compiuto 25 anni.

Sono, invece, eleggibili alla Camera dei Deputati i cittadini che hanno compiuto 25 anni mentre sono

eleggibili al Senato della Repubblica i cittadini che hanno compiuto 40 anni. In questo caso si parla di

elettorato passivo.

Sono esclusi dall’elettorato attivo e dall’elettorato passivo:

1. Le persone che non hanno diritto di voto;

2. I commercianti falliti finchè dura la procedura di fallimento;

3. Coloro i quali sono ritenuti pericolosi per la sicurezza e sono stati sottoposti a misure di

prevenzione;

4. Le persone sottoposte a misure di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;

5. I condannati a pena che comporta l’interdizione perpetua dai pubblici uffici o l’interdizione

temporanea per tutto il tempo della durata.

N 2 F

3) I sistemi elettorali

La distinzione fondamentale dei sistemi elettorali è basata sul carattere maggioritario o non maggioritario:

 Col sistema maggioritario si accerta soltanto la volontà degli elettori votanti espressa dalla

maggioranza dei votanti;

 Col sistema non maggioritario si accerta anche la volontà degli elettori votanti rimasti in

minoranza (Mortati).

Con i sistemi maggioritari si assegnano ai candidati che hanno ottenuto la maggioranza i seggi attribuiti al

colleggio. Questo sistema viene utilizzato in Inghilterra ed in Francia. Nel 1993 è stato adottato anche in

Italia per l’assegnazione dei ¾ dei seggi della Camera e del Senato mentre il restante quarto era assegnato

col sistema proporzionale (quindi era un sistema misto).

I vantaggi del sistema maggioritario sono quelli di un massimo collegamento tra elettori ed eletti e,

inoltre, si evitano vari frazionamenti dei partiti. Tuttavia, sono presenti alcuni inconvenienti , ad esempio si

facilita la corruzione e altro.

Con i sistemi proporzionali (non maggioritari), invece, vengono assegnati ai vari partiti politici un numero

di seggi in proporzione ai voti ottenuti.

Il sistema proporzionale ha il vantaggio di rispecchiare maggiormente la composizione politica del Paese.

Tuttavia, se l’elettorato non ha un orientamento politico omogeneo, allora non si forma una vera e propria

maggioranza e, di conseguenza, governare diventa più complicato.

4) Il procedimento elettorale e l’assegnazione dei seggi

In Italia è stato abbandonato il procedimento elettorale misto del 1993 ed è stato adottato il sistema

proporzionale, con competizione tra liste e premio di maggioranza.

Inoltre, sono state introdotte alcune correzioni che snaturano il sistema proporzionale. Infatti, sono stati

introdotti vari tipi di sbarramento, di coalizioni tra partiti o gruppi politici organizzati e l’assegnazione del

premio di maggioranza.

Si afferma che il sistema proporzionale è un sistema più democratico in quanto si rappresenta

maggiormente la composizione politica del paese. In realtà non è così in quanto i vari partiti hanno

introdotto le cosiddette liste bloccate e, di conseguenza, l’elettore si trova di fronte ad una scelta forzata.

Quindi, i rappresentanti vengono scelti dai partiti politici e dalle segreterie del partito, e non dall’elettore

(cioè l’elettore non sceglie il nome del rappresentante ma deve votare la lista. È il partito a stabilire una

graduatoria tra i propri candidati. Il cosiddetto porcellum).

Per questo motivo, il sistema proporzionale viene definito come un sistema di democrazia apparente.

N 3 F

Il procedimento elettorale si apre con il decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del

Consiglio dei Ministri, che indice le elezioni delle due Camere.

La seconda fare del procedimento riguarda la designazione dei candidati e la presentazione delle

candidature.

Con la presentazione e la pubblicazione della candidature, si apre la campagna elettorale che dura fino al

giorno precedente la votazione. Per la campagna elettorale, è stata introdotta una legge per garantire la

par condicio tra i partiti ed i candidati.

Per quanto riguarda la distribuzione dei seggi, vediamo che alla Camera:

1. 617 deputati vengono eletti nelle 26 circoscrizioni;

2. 12 deputati vengono eletti nella circoscrizione Estero;

3. 1 deputato viene eletto nel collegio uninominale della Valle d’Aosta.

Per quanto riguarda il Senato, è previsto una distribuzione analoga, ad eccezione dei senatori eletti

all’estero che, in questo caso, sono solamente 6.

I candidati eletti deputati entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all’atto di proclamazione (art. 1

regolamento della Camera).

5) Il voto dei cittadini italiani residenti all’estero

Nel 2000 attraverso una legge costituzionale è stato introdotto la circoscrizione Estero, in modo tale da

dare la possibilità ai cittadini italiani residenti all’estero di poter votare.

Alla circoscrizione Estero sono stati assegnati 12 seggi per i deputati e 6 per i senatori. Si divide in

ripartizioni che comprendono Stati e territori di:

1. Europa, comprendendo anche i territori asiatici della federazione Russa e della Turchia;

2. America Meridionale;

3. America Settentrionale e Centrale;

4. Africa, Asia Oceania e Antartide.

I candidati nelle liste della circoscrizione Estero devono essere residenti nelle varie zone delle ripartizioni.

Il voto dei cittadini italiani residenti all’estero può essere espresso per corrispondenza oppure in Italia.

L’opzione per il voto in Italia, però, deve essere esercitata di volta in volta (dovranno comunicare di voler

votare in Italia eventualmente, quando vogliono).

6) I caratteri del voto

Secondo quanto afferma l’art. 45 comma II della Costituzione, il voto è personale ed eguale, libero e

segreto.

Il voto è personale in quanto deve essere esercitato personalmente e non è, quindi, ammesso il voto per

procura. N 4 F

Il voto è eguale in quanto il voto di ciascun elettore ha la stessa valenza (quindi, non esistono voti che

valgono più dei voti di altri persone).

Il voto è libero in quanto il nostro ordinamento prevede che nessun elettore può subire pressioni da partiti

politici o candidati. Quindi, il voto deve essere espresso in modo libero e autonomo.

Il voto è segreto proprio per garantire la libertà del voto.

Il voto viene espresso nei vari seggi, in delle apposite cabine isolate dove è proibito introdurre fotocamere,

cellulari o qualsiasi altro oggetto che possa fotografare il voto. Pena la reclusione da 3 a 6 mesi con

un’ammenda tra i 300€ ed i 1000€.

L’art. 48 comma III della Costituzione afferma che il voto è un dovere civico. Tuttavia, vediamo che adesso

non viene più registrato nel certificato di buona condotta se un elettore non esprime il proprio voto. Di

conseguenza, il voto non è più un obbligo, ma è un diritto e un dovere civico.

7) Differenziazione fra le due Camere

Il nostro Stato ha adottato il sistema del bicameralismo, cioè sono presenti due Camere che hanno le

stesse funzioni e nessuna delle due prevale sull’altra. Le due Camere prendono il nome di Camera dei

Deputati e Senato della Repubblica.

Tra queste due Camere, però, sono presenti alcune differenze:

1. È richiesta un’età diversa per l’elettorato attivo. Possono votare per la Camera dei Deputati tutti

coloro i quali hanno compiuto 18 anni mentre possono votare per il Senato tutti coloro i quali

hanno compiuto 25 anni;

2. È richiesta un’età diversa per l’elettorato passivo. Possono essere eletti come deputati tutti coloro

i quali hanno compiuto almeno 25 anni mentre possono essere eletti come senatori tutti coloro i

quali hanno compiuto almeno 40 anni;

3. La Camera dei deputati è composta da 630 membri mentre il Senato da 315 membri, più i senatori

di diritto (ex Presidenti della Repubblica) più i senatori a vita;

4. Il rapporto rappresentativo, cioè il senato rappresenta maggiormente il popolo in quanto il numero

di senatori eletti è inferiore a quello dei deputati eletti;

5. La Camera dei deputati è interamente elettiva, mentre in quella del Senato fanno parte anche i

senatori di diritto ed i senatori a vita.

8) Ineleggibilità ed incompatibilità parlamentari

Si parla di ineleggibilità quando alcune categorie di persone non possono essere elette. Questo si ha:

1. Per i consiglieri regionali;

2. Per i sindaci con popolazione superiore a 20000 abitanti;

3. il capo ed il vice capo della polizia;

4. I prefetti;

5. Ecc. N 5 F

Si parla di incompatibilità quando alcune categorie di persone non possono ricoprire contemporaneamente

all’ufficio di parlamentare (deputato o senatore) un altro ufficio e devono, quindi, optare fra uno dei due.

L’incompatibilità si può avere, ad esempio:

1. Tra senatore e deputato;

2. Tra membro del Parlamento e Presidente della Repubblica;

3. Tra membro del Parlamento e membro del Consiglio superiore della Magistratura o della Corte

Costituzionale ecc.

9) La verifica delle elezioni

Appena proclamato eletto, il parlamentare assume la qualità di deputato o senatore.

Tuttavia, prima di proclamare parlamentare, viene effettuato un controllo sulle elezioni da parte della

Giunta delle elezioni, costituita presso ciascuna Camera.

La Giunta delle elezioni ha il compito di verificare eventuali cause di ineleggibilità o incompatibilità del

candidato, di verificare se il candidato eletto ha l’età idonea a ricoprire l’incarico, di verificare il regolare

svolgimento delle elezioni ecc.

Se la Giunta decide di convalidare l’elezione, verrà comunicato all’assemblea che prenderà atto della

convalida. Se la Giunta decide di non convalidare l’elezione, la contesta. Contro le decisioni della giunta

possono essere fatti reclami o proteste.

Sezione 2: LO STATUS DI MEMBRO DEL PARLAMENTO

1) Irresponsabilità per le opinioni ed i voti

Per permettere ai parlamentare di poter svolgere la propria funzione in modo libero e senza essere

influenzati dagli altri poteri dello Stato e dagli elettori, sono state stabilite una serie di garanzie che

prendono il nome di guarentigie.

Quindi, è stato stabilito che non possono rispondere per le opinioni espresse (ad eccezione degli insulti) e

pei il voto manifestate durante lo svolgimento della propria funzione.

Quindi, i parlamentari hanno una forma di irresponsabilità per quanto riguarda le opinioni ed i voti.

2) Le guarentigie della libertà personale e domiciliare e della libertà di comunicazione e corrispondenza

Inoltre, per quanto riguarda i parlamentari sono state stabilite anche

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Publisher
A.A. 2014-2015
11 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Nico--91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof Falzea Paolo.