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Capitolo 1: Il parlamento

Sezione 1: La formazione delle camere

1) Il bicameralismo

In Italia, il potere legislativo spetta al Parlamento. Il Parlamento è formato da due Camere che prendono il nome di Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. La Costituzione ha quindi adottato il sistema bicamerale.

Il sistema del bicameralismo prevede che le due camere esistenti svolgano le stesse funzioni e nessuna delle due sia subordinata all’altra (quindi si trovano sullo stesso livello, bicameralismo perfetto). In alcuni Stati come, ad esempio, in Inghilterra e Francia, viene adottato il bicameralismo imperfetto, cioè una delle due Camere prevale sull’altra e non svolgono identiche funzioni.

2) Il Parlamento in seduta comune

Dal Parlamento va distinto il Parlamento in seduta comune, che è un organo in cui partecipano sia i deputati che i senatori. Il Parlamento in seduta comune si riunisce per svolgere determinate funzioni che sono:

  • Elezione e giuramento del Presidente della Repubblica;
  • Messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica;
  • Elezione di 1/3 dei componenti del Consiglio superiore della Magistratura;
  • Nomina di 5 giudici costituzionali;
  • Compilazione ogni 9 anni dell’elenco di persone in cui verranno sorteggiati, in caso di necessità, i 16 giudici aggregati alla Corte Costituzionale per giudizi in materia penale.

Sezione 2: Lo status di membro del parlamento

1) La rappresentanza politica

Generalmente si afferma che l’elezione conferisce ai governanti la qualità di rappresentanti degli elettori, quindi si parla di rappresentanza politica. Tuttavia, la rappresentanza politica si differenzia dalla rappresentanza vera e propria in quanto:

  • Gli eletti non rappresentano gli elettori ma un’entità astratta che è la nazione (o l’intera collettività popolare);
  • Non esiste alcun vincolo giuridico tra rappresentanti e rappresentati, cioè il rapporto non è vincolato dal mandato;
  • Di conseguenza, gli elettori non possono revocare il mandato ai propri rappresentanti;
  • Il rapporto è esclusivamente bilaterale (e non trilaterale come nella rappresentanza vera e propria).

Per questo motivo, possiamo affermare che la rappresentanza politica è una figura vaga ed evanescente, cioè non si rappresenta in modo vero e proprio la volontà di tutti gli elettori.

2) Elettorato attivo e elettorato passivo

Le Camere sono elette dai cittadini che possiedono il diritto di elettorato attivo. In particolare, sono elettori della Camera dei Deputati i cittadini che hanno compiuto 18 anni mentre sono elettori del Senato della Repubblica i cittadini che hanno compiuto 25 anni. Sono, invece, eleggibili alla Camera dei Deputati i cittadini che hanno compiuto 25 anni mentre sono eleggibili al Senato della Repubblica i cittadini che hanno compiuto 40 anni. In questo caso si parla di elettorato passivo.

Sono esclusi dall’elettorato attivo e dall’elettorato passivo:

  • Le persone che non hanno diritto di voto;
  • I commercianti falliti finché dura la procedura di fallimento;
  • Coloro i quali sono ritenuti pericolosi per la sicurezza e sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
  • Le persone sottoposte a misure di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
  • I condannati a pena che comporta l’interdizione perpetua dai pubblici uffici o l’interdizione temporanea per tutto il tempo della durata.

Sezione 3: L’organizzazione ed il funzionamento delle camere

3) I sistemi elettorali

La distinzione fondamentale dei sistemi elettorali è basata sul carattere maggioritario o non maggioritario:

  • Col sistema maggioritario si accerta soltanto la volontà degli elettori votanti espressa dalla maggioranza dei votanti;
  • Col sistema non maggioritario si accerta anche la volontà degli elettori votanti rimasti in minoranza (Mortati).

Con i sistemi maggioritari si assegnano ai candidati che hanno ottenuto la maggioranza i seggi attribuiti al collegio. Questo sistema viene utilizzato in Inghilterra ed in Francia. Nel 1993 è stato adottato anche in Italia per l’assegnazione dei ¾ dei seggi della Camera e del Senato mentre il restante quarto era assegnato col sistema proporzionale (quindi era un sistema misto).

I vantaggi del sistema maggioritario sono quelli di un massimo collegamento tra elettori ed eletti e, inoltre, si evitano vari frazionamenti dei partiti. Tuttavia, sono presenti alcuni inconvenienti, ad esempio si facilita la corruzione e altro.

Con i sistemi proporzionali (non maggioritari), invece, vengono assegnati ai vari partiti politici un numero di seggi in proporzione ai voti ottenuti. Il sistema proporzionale ha il vantaggio di rispecchiare maggiormente la composizione politica del Paese. Tuttavia, se l’elettorato non ha un orientamento politico omogeneo, allora non si forma una vera e propria maggioranza e, di conseguenza, governare diventa più complicato.

4) Il procedimento elettorale e l’assegnazione dei seggi

In Italia è stato abbandonato il procedimento elettorale misto del 1993 ed è stato adottato il sistema proporzionale, con competizione tra liste e premio di maggioranza. Inoltre, sono state introdotte alcune correzioni che snaturano il sistema proporzionale. Infatti, sono stati introdotti vari tipi di sbarramento, di coalizioni tra partiti o gruppi politici organizzati e l’assegnazione del premio di maggioranza.

Si afferma che il sistema proporzionale è un sistema più democratico in quanto si rappresenta maggiormente la composizione politica del paese. In realtà non è così in quanto i vari partiti hanno introdotto le cosiddette liste bloccate e, di conseguenza, l’elettore si trova di fronte ad una scelta forzata. Quindi, i rappresentanti vengono scelti dai partiti politici e dalle segreterie del partito, e non dall’elettore (cioè l’elettore non sceglie il nome del rappresentante ma deve votare la lista. È il partito a stabilire una graduatoria tra i propri candidati. Il cosiddetto porcellum).

Per questo motivo, il sistema proporzionale viene definito come un sistema di democrazia apparente.

Il procedimento elettorale si apre con il decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri.

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