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Il Parlamento

Il Parlamento è il luogo in cui si siedono coloro che, attraverso le elezioni, sono stati scelti in

qualità di rappresentanti dei cittadini al fine di esercitare la funzione legislativa e di contribuire, in

modo più o meno rilevante, all’adozione delle scelte di indirizzo politico.

I Parlamenti possono essere:

monocamerali: composti da una sola Camera (es. Portogallo, Svezia, Grecia; Danimarca);

 bicamerali: composti da due Camere (es. Italia, Germania, Francia, Spagna, Regno Unito):

 bicameralismo perfetto (paritario e indifferenziato): le due Camere sono

→ rappresentative dello stesso corpo elettorale e svolgono identiche funzioni;

bicameralismo imperfetto (o diseguale): le due Camere hanno composizione

→ diversa e svolgono funzioni diverse.

La maggioranza dei Parlamenti ha una struttura bicamerale imperfetta (per composizione e/o per

funzioni): solo la cd. “Camera bassa” partecipa al rapporto di fiducia che lega il Parlamento al

potere esecutivo (=Governo) e ha un ruolo prevalente e decisivo nella produzione normativa. La

“Camera alta”(=Senato) svolge un ruolo di ponderazione rispetto alle scelte adottate dalla prima

Camera; viene spesso chiamata “Camera di raffreddamento”.

Il bicameralismo imperfetto è tipico degli stati federali in cui la seconda Camera rappresenta gli

Stati membri e ha funzioni diverse dalla prima (es. USA, Germania), ma anche gli stati non federali

possono avere due Camere con funzioni differenti (es. UK, Spagna, Francia).

La struttura bicamerale dei Parlamenti, nella maggioranza degli ordinamenti, è stata infatti

generalmente dettata dalla volontà di dare rappresentanza, nella prima Camera (“Camera bassa”)

a: ceti sociali (es. Regno Unito);

 enti territoriali (Germania, Austria, Stati Uniti, etc..);

 interessi o categorie produttive o industriali (Slovenia, Irlanda).

La seconda Camera, nei sistemi bicamerali imperfetti, raramente è titolare del pieno esercizio

legislativo e raramente è titolare del rapporto fiduciario con il Governo.

Il bicameralismo perfetto come disegnato nella Costituzione italiana non esiste in altri ordinamenti.

Le differenze che esistono tra le due Camere non sono in grado di dare vita ad organi portatori di

interessi diversi. Le due Camere svolgono le stesse funzioni, in particolare:

1. esse svolgono “collettivamente” la funzione legislativa (art. 70 Cost);

2. il Governo deve godere della fiducia di entrambe le Camere (art. 94 Cost).

Il meccanismo delle “navette” comportano un notevole appesantimento del processo decisionale

interno al Parlamento; ma le proposte di modifiche sono state rifiutate con il voto referendario sia

nel 2006 sia nel 2016 I sistemi elettorali

In una democrazia è importante sapere chi e come si vota. In un ordinamento rappresentativo, al

fine di formare i parlamenti, è indispensabile la presenza di un sistema elettorale=meccanismi

(formule matematiche) attraverso i quali i voti espressi dagli elettori si trasformano in seggi che

andranno a occupare nell’Assemblea rappresentativa.

L’art. 48, Cost: “Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale

irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.”

I costituenti e soprattutto le costituenti hanno volutamente voluto specificare “uomini e donne”,

questo perché anche lo Statuto Albertino del 1948 conferiva a tutti capacità di voto, ma nella

pratica le donne erano escluse.

Dopo l’abrogazione della legge, al giorno d’oggi non si ha più l’obbligo di voto, mentre un tempo il

suo mancato esercizio poteva essere sanzionato; inoltre erano previste delle liste in cui venivano

annotati i nomi di coloro che si recavano a votare.

Ogni legge elettorale mira ad ottenere un punto d’equilibrio tra due diversi obiettivi, tra loro non

sempre compatibili:

1) rappresentatività: capacità di rendere le assemblee elettive uno specchio fedele delle

diverse posizioni politiche presenti nel Paese (è la più ampia corrispondenza degli

orientamenti politici presenti nella società)

2) governabilità: capacità della legge elettorale di dar vita ad Assemblee in grado di formare

e sostenere maggioranze solide che possano assicurare governi stabili.

Esiste una relazione bidirezionale tra sistema elettorale e sistema dei partiti:

1) l’operatività dei sistemi elettorali è fortemente influenzata dal sistema partitico;

2) il modo in cui agiscono i partiti è influenzato dal sistema elettorale (ad es. la scelta di

raggrupparsi o meno in coalizioni in vista della competizione elettorale).

Un’importante variante di cui tener conto è il numero di seggi che è possibile ottenere all’interno

dei collegi elettorali=porzioni di territorio in cui si svolgono le elezioni:

1) collegi uninominali: per ogni collegio viene messo in gioco un solo seggio.

2) collegi plurinominali: il collegio mette in palio 2 o più seggi->più persone che vincono.

Un’altra variante è il modo in cui i seggi vengono ripartiti all’interno del collegio:

1) sistemi maggioritari: il seggio o i seggi (anche se generalmente i collegi sono uninominali,

quindi vi è un solo seggio in palio) vengono attribuiti solamente alla forza politica che

ottiene il maggior numero dei voti all’interno del collegio stesso. È un sistema che

attribuisce valore solamente alla maggioranza, mirando alla semplificazione e quindi ad

una migliore governabilità. E’ un sistema che porta ad una sorta di bipartitismo (anche

tripartitismo a volte): “se vinco oggi posso non viene domani”-> alternanza: aspetto

fondamentale di una democrazia.

vantaggio: avendo effetti “selettivi”, il maggioritario favorisce la formazione di

 maggioranze più stabili.

svantaggio: il Parlamento rispecchia meno fedelmente tutti gli orientamenti politici

 presenti nel Paese.

Tuttavia si tratta di un sistema che esclude completamente le minoranze, portando quindi

anche ad un astensionismo.

2) sistemi proporzionali: i seggi (generalmente i collegi sono plurinominali) sono ripartiti

proporzionalmente in base ai voti che ciascuna forza politica ha ottenuto.

vantaggio: rispecchiano più fedelmente gli orientamenti politici presenti nel Paese,

 consentendo anche alle minoranze politiche l’accesso alle Assemblee elettive.

svantaggio: avendo effetti proiettivi, conducono alla formazione di Assemblee

 politicamente più frammentate, mettendo in rischio la governabilità (soprattutto se in

assenza di correttivi).

3) sistemi misti: è un sistema che assegna parte dei seggi in quota maggioritaria e la

restante parte in quota proporzionale; e/o in virtù di correttivi->equilibrio tra governabilità e

rappresentatività.

Correttivi dei sistemi proporzionali:

soglie di sbarramento: consentono di partecipare alla distribuzione dei seggi

 solamente alle forze politiche che ottengono un numero minimo percentuale di voti

(ca. 4-5%).

premio di maggioranza: permette alla forza politica che ha raccolto più voti una

 quota di seggi aggiuntivi per permetterle di raggiungere più facilmente la

maggioranza parlamentare.

Correttivi dei sistemi maggioritari:

introduzione del doppio turno/”ballottaggio”: nel secondo turno solamente i

o candidati più votati, tra quelli che si erano originariamente presentati alle elezioni,

possono partecipare al secondo turno, al quale seguirà l’attribuzione dei seggi.

Le modalità di esercizio del voto

Le varianti relative al modo in cui i cittadini possono esercitare il diritto di voto concernono

innanzitutto la possibilità che gli eletti siano scelti direttamente dai cittadini, come dispongono

gli articoli 56 e 58 della Costituzione rispettivamente per la Camera ed il Senato; oppure l’ipotesi

che i cittadini eleggano rappresentanti intermedi, che poi sceglieranno il titolare della carica

(=elezione di seconda carica). Questa tipologia di elezione è presente nel nostro ordinamento per

quanto riguarda le elezioni dei consigli metropolitani e provinciali.

Un’ulteriore limite presenti nei sistemi plurinominali è l’espressione vera e propria del voto, che può

avvenire:

1) direttamente con preferenze: i cittadini possono scegliere direttamente quali candidati

vogliono eleggere;

2) parzialmente con voto per liste bloccate: i cittadini votano solamente la forza politica, la

quale avrà precedentemente predisposto la lista e l’ordine dei candidati.

Vi sono ulteriori limiti da tenere conto: ampiezza dei collegi elettorali, il numero dei seggi messi in

palio in ciascun collegio, assetto politico-partitico(=numero di forze politiche e il loro concreto

atteggiarsi nel momento della presentazione agli elettori; es. creazione di coalizioni).

Ricorda: In Costituzione non si rinviene alcuna scelta legata al sistema elettorale.

I sistemi elettorali nella storia repubblicana

sistema elettorale proporzionale puro (1948-1993): i Costituenti decisero, con due leggi

 ordinarie, di adottare per entrambi i rami del Parlamento sistemi elettorali sostanzialmente

proporzionali senza correttivi. I sistemi elettorali proporzionali rimasero in vigore fino a

quando, nell’aprile del 1993, con il referendum abrogativo i cittadini italiani decentrarono la

fine della cd. “stagione proporzionale” (sperando in un sistema maggioritario). Grazie

all’uso manipolativo dello strumento referendario effettuato dai promotori del referendum

stesso, i cittadini si espressero contestualmente per la sostituzione del sistema

proporzionale con un sistema misto prevalentemente maggioritario.

sistema misto-Mattarellum(1993-2005) dal nome dell’attuale Presidente della Repubblica,

 allora deputato, che propose il testo della legge. Nel 1993, il Parlamento, preso atto del

risultato referendario, modificò le leggi elettorali per l’elezione della Camera e del Senato,

introducendo il sistema misto: 75% dei seggi, sia della Camera sia del Senato, veniva

attribuito con il sistema maggioritario attribuiti in collegi uninominali, il restante 25% dei

seggi veniva attribuito con il sistema proporzionale.

Alla Camera era previsto, per l’assegnazione dei seggi con sistema proporzionale, una

soglia di sbarramento del 4% come correttivo: solo i partiti che conseguivano almeno il 4%

dei voti a livello nazionale partecipavano all’assegnazione dei seggi.

Lo scorporo, nato con la finalità di impedire a chi prevaleva nell’attribuzione dei seggi col

sistema maggioritario di prevalere anche nell’attribuzione dei seggi con sistema

proporzionale, produceva l’effetto distorsivo di penalizzare i “vincitori” (i partiti dei candidati

maggiormente votati) e di favorire gli “sconfitti”.

al Senato scorporo totale: nei calcoli necessari all’attribuzione dei seggi con metodo

o 1

proporzionale ( dei seggi), si sottraevano dalla somma i voti quelli ottenuti dai

4 3

candidati eletti col sistema maggioritario (valido per dei seggi).

4

alla Camera scorporo parziale: nei calcoli necessari all’attribuzione dei seggi con

o metodo proporzionale, si sottraevano dalla somma di tutti i voti quelli ottenuti dai

candidati arrivati secondi nel sistema maggioritario, con l’aggiunta di 1 (ossia i voti

che sono stati necessari per far vincere i candidati eletti).

Sistema elettorale applicato in 3 turni elettorali: 1994, 1996 e 2001.

sistema proporzionale corretto-Porcellum (2005-2013) introdotto dalla legge n. 270

prevedeva un sistema proporzionale, con un significativo premio di maggioranza per la lista

o la coalizione di partiti che otteneva più voti. La legge prevedeva un complesso sistema di

soglie di sbarramento congeniato in modo da favorire la formazione di coalizioni:

coalizione Lista aderente a coalizione Lista indipendente da

coalizione

10% camera 2% camera 4% camera

20% senato 3% senato 8% senato

Il Porcellum prevedeva le “liste bloccate”: l’elettore non poteva esprimere il voto di

preferenza e i candidati venivano eletti esclusivamente in base alla posizione occupata

all’interno della lista, decisa dalla segreteria del partito.

Alla Camera venivano attribuiti 340 seggi alla lista o alla coalizione di partiti che otteneva, a

livello nazionale, più voti.

Al Senato, eletto su base regionale, il 55% dei seggi attribuiti in ogni Regione veniva

assegnato alla lista o alla coalizione che otteneva, a livello regionale, più voti.

Il meccanismo delineato dalla legge n.270 del 2005 ha favorito la formazione di ampie

coalizioni, non sempre omogenee, con l’unico scopo di ottenere il premio di maggioranza,

sperando in una maggiore governabilità.

La differente modalità di assegnazione del premio di maggioranza non ha quasi mai

garantito la formazione di maggioranza omogenee nei due rami del Parlamento.

Il Porcellum ha regolato le elezioni del: 2006, 2008, e del 2013.

Conseltellum per Camera e Senato dopo la sentenza Corte Costituzionale n.1 del 2014, la

 quale ha ritenuto incostituzionale le diverse norme del Porcellum: la normativa non

consentiva all’elettore di esprimere alcuna preferenza, e dunque di scegliere il “proprio”

rappresentante, violando il principio della libertà del voto (art. 48 Cost) e della natura diretta

del suffragio (artt, 56 e 58 Cost); riteneva inoltre violato l’art. 67 Cost (=divieto di mandato

imperativo) in quanto le liste bloccate determinavano che l’eletto sia nominato dai partiti (e

non dal corpo elettorale).

Inoltre il premio di maggioranza ha prodotto un’eccesiva divaricazione tra la composizione

dell’organo della rappresentanza politica e la volontà dei cittadini espressa attraverso il

voto, che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare. Il

premio veniva assegnato senza che fosse raggiunta una soglia minima di voti.

Italicum: sistema elettorale misto: proporzionale (con possibilità di esprimere un voto di

 preferenza) con correttivi (premio di maggioranza e clausola di sbarramento).

La legge elettorale n. 52 del 2015 riguardava solamente l’elezione della Camera dei

deputati, avendo confidato il legislatore nel positivo esito del processo di revisione

costituzionale allora in atto (che avrebbe escluso il carattere del Senato).

Tuttavia, la legge elettorale n. 52 del 2015, ancora prima di essere applicata, è stata

dichiarata parzialmente incostituzionale dalla Corte costituzionale (sentenza n. 35 del

2017).

L’elemento chiave della legge n. 52 è il premio di maggioranza: se la lista vincitrice

consegue al primo

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher laura.piranese di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof D'Amico Marilisa.
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