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I P

L ARLAMENTO

È l’unico organo direttamente rappresentativo del popolo (è eletto dal popolo

• mediante periodiche elezioni)

È, tra gli organi statali, il solo titolare della funzione legislativa (solo il Parlamento

• emana gli atti chiamati leggi- leggi ordinarie)

È l’organo che detiene il potere/dovere di controllo e indirizzo politico sul Governo: il

• a

Governo acquista e conserva la capacità di perseguire il suo indirizzo politico

condizione di avere e mantenere la ‘fiducia’ del Parlamento (il voto favorevole della

maggioranza dei parlamentari).

FUNZIONI FONDAMENTALI DEL PARLAMENTO

Le SONO

A) LA FUNZIONE LEGISLATIVA (ORDINARIA E COSTITUZIONALE)

B) LA FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO SUL GOVERNO

E -

LEZIONI LEGGI ELETTORALI E SISTEMI ELETTORALI

La formazione delle Camere del Parlamento avviene mediante le elezioni politiche.

legge elettorale

Le elezioni politiche sono regolate dalla (una per la Camera dei Deputati,

una per la Camera dei Senatori, le quali compongono insieme il Parlamento).

RAPPRESENTANZA

I principi cui possono rispondere le leggi elettorali sono la e la

GOVERNABILITA’.

sistemi elettorali proporzionali

I privilegiano la rappresentatività: i partiti ottengono un

numero di seggi in Parlamento proporzionale ai voti ottenuti, perciò gli orientamenti politici

del corpo elettorale sono fedelmente rappresentati, ma può essere più difficile formare un

liste di candidati e ampie circoscrizioni).

governo. (metodo: “Il sistema elettorale è

congegnato in modo tale che le forze politiche siano rappresentate in Parlamento in

maniera proporzionale alla forza numerica che hanno nel corpo elettorale.”

sistemi elettorali maggioritari

I privilegiano la governabilità: il partito che ottiene più voti

degli altri ottiene in Parlamento un numero di seggi più che proporzionale ai voti ottenuti,

questo agevola la possibilità che in Parlamento si formi una maggioranza che esprime e

sostiene il governo, ma rende il Parlamento meno rappresentativo degli orientamenti

piccoli collegi generalmente uninominali).

politici del corpo elettorale. (metodo: “Il

sistema elettorale è congegnato in modo tale che la forza politica preponderante

nell’intero paese sia rappresentata in Parlamento in misura più che proporzionale

alla sua effettiva consistenza.”

(capitolo XIII par. 3)

Accorgimenti tecnici che costituiscono possibili rimedi agli svantaggi del metodo

proporzionale

Clausole di sbarramento (percentuale minima per partecipare alla ripartizione

• seggi)

Premio di maggioranza (numero in più di seggi a chi ha maggioranza ass/rel)

• Suddivisione del corpo elettorale in collegi plurinominali di piccole dimensioni che

• assegnano pochi seggi

1 Modalità di espressione del voto (es. se sono consentite o non le preferenze)

• Modalità di calcolo e ripartizione dei voti e calcolo dei resti (non importa conoscerle

• nel dettaglio ai fini dell’esame)

Accorgimenti tecnici che costituiscono possibili rimedi agli svantaggi del metodo

maggioritario:

Quota proporzionale (una percentuale dei seggi è attribuita con sistema proporzion)

• Diritto di tribuna (riservare seggi alla minoranza)

• Sistema misto (es Germania proporz. + seggi uninominali maggioritari)

• Plurality (consegue il seggio chi, in una data circoscrizione, ha più voti) o Majority

• (consegue il seggio chi ottiene la maggioranza assoluta, metà più uno dei voti validi

espressi nel collegio)

Ballottaggio sì o no

S I

ISTEMI ELETTORALI IN TALIA

In Italia, fino al 1993 il sistema elettorale è stato un proporzionale puro.

La legge proporzionale è stata abrogata con referendum nel 1993.

Dopo di allora, abbiamo avuto leggi elettorali di tipo misto (elementi proporzionai e

maggioritari) fino al 2005;

Nel 2005 legge elettorale proporzionale con premio di maggioranza;

Questa legge è stata dichiarata incostituzionale con sentenza 1/2014 della Corte

costituzionale (premio di maggioranza eccessivo/divieto di preferenze limita la libertà di

voto):

Nuova legge (cd. Italicum) approvata nel 2015, dichiarata incostituzionale prima di essere

applicata (sent. 35/2917);

Legge attuale (n. 165/2017): sistema misto per due terzi proporzionale.

I PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA E I PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO

C

DELLE AMERE

Principi di funzionamento e guarentigie costituzionali:

1. Autonomia regolamentare

2. Programmazione dei lavori

3. Verifica dei poteri; Autodichia e giurisdizione domestica

4. Autonomia finanziaria e contabile

5. Principio di continuità

6. Principio di pubblicità

7. Immunità della sede

8. Tutela penale

Principi di organizzazione e struttura

1. Struttura bicamerale (bicameralismo ‘perfetto’)

2. Maggioranze e sistemi di voto

3. Organi e articolazioni interne di ciascuna camera: a) singoli parlamentari b)

presidente d’assemblea, c) gruppi parlamentari; c) commissioni (permanenti,

commissioni bicamerali, altre commissioni) d) giunte.

P ARLAMENTO ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA

Struttura bicamerale (‘bicameralismo paritario e perfetto’)

2

Parlamento = Camera dei Deputati + Camera dei Senatori (Senato della Repubblica)

diverse

Le due Camere sono per:

Numerosità 630 deputati, 315 senatori (dalla prossima legislatura, per effetto della

• legge cost. 21.10.2020,400 deputati e 200 senatori elettivi).

elettorato attivo e passivo, 18 e 25 anni per la Camera, 25 e 40 anni per il

• Senato.

senatori a vita, non elettivi: (ex presidenti della repubblica e 5 nominati dal Capo

• dello Stato).

principio per cui “la Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e

• diretto” (art. 56 Cost.) mentre ‘il Senato è eletto a base regionale’ (art. 57).

uguali

Le due Camere sono per:

Durata (legislatura) = 5 anni (salvo scioglimento ‘anticipato’)

Ø Funzioni (hanno entrambe in modo pieno la funzione legislativa e la funzione di

Ø indirizzo e controllo sul Governo)

Bicameralismo ‘paritario e perfetto’, vi è la sostanziale omogeneità

Si parla perciò di

dei loro poteri.

Riepilogo:

perché si parla di bicameralismo paritario e perfetto per definire il modello

• parlamentare adottato in Italia?

Che cosa significa la parola ‘legislatura’?

Maggioranze e sistemi di voto.

2. La formazione di volontà delle Camere

Il Parlamento (= ciascuna Camera) è un organo collegiale e come tale vota a

maggioranza. di

Il voto è valido se è presente un certo numero di aventi diritto (numero legale/quorum

partecipazione).

Numero legale (presunto): metà più uno degli aventi diritto

Ø quorum di deliberazione):

Maggioranze di voto (o

Ø Maggioranza semplice= metà più uno dei partecipanti (presenti)

• Maggioranza assoluta = metà più uno degli aventi diritto

• Maggioranza qualificata = ogni maggioranza superiore alla assoluta

Le maggioranze di voto sono definite in Costituzione o nel regolamento parlamentare per i

diversi tipi di atti.

Sistemi di voto, o metodi di votazione. Il voto può essere:

Ø Palese / segreto

• Se palese, può essere: Per alzata di mano / per appello nominale

• Il voto palese e per appello nominale è costituzionalmente obbligatorio nel voto di

N.B.:

sfiducia/fiducia al Governo. Altrimenti a stabilire il modo di votazione è il regolamento

parlamentare.

ART. 64 Cost. comma 2

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente

la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti,

salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza diversa.

3

Leggiamo il par. 6 del cap. XIV (p.179) e mettiamoci in condizione di rispondere a

domande di questo tenore:

Che cosa si intende per numero legale?

• La Costituzione prevede una maggioranza speciale per l’approvazione delle leggi

• costituzionali e dei regolamenti (parlamentari) V F

Chiamiamo maggioranza speciale:

1) La maggioranza assoluta

2) Ogni maggioranza superiore a quella semplice

La Costituzione richiede il voto palese in un solo caso, quale?

• I regolamenti parlamentari prevedono in generale il voto

A) Segreto

B) Palese

Gli astenuti sono computati tra i presenti V F

P : I P

ARLAMENTO RINCIPI DI FUNZIONAMENTO E GUARENTIGIE

:

COSTITUZIONALI

1. Autonomia regolamentare

2. Programmazione dei lavori

3. Verifica dei poteri; Autodichia e giurisdizione domestica

4. Autonomia finanziaria e contabile

5. Principio di continuità

6. Principio di pubblicità

7. Immunità della sede

8. Tutela penale

Autonomia regolamentare:

1.

Art. 64 Cost.: ogni Camera adotta il suo regolamento a maggioranza assoluta dei suoi

componenti

I regolamenti contengono norme sul procedimento legislativo; ordine delle

- discussioni e delle votazioni; sugli organi e le articolazioni interne delle Camere;

eccetera.

interna corporis,

Sono sindacabili dalla Corte costituzionale solo in caso di conflitto

- (rinvio)

Sono preparati dalla Giunta per il regolamento e votati in Assemblea

Le Camere hanno il potere di darsi un proprio regolamento.

QUEST0 POTERE si chiama POTESTA’ REGOLAMENTARE ed è la principale

manifestazione della AUTONOMIA DEL PARLAMENTO.

2. Programmazione dei lavori

Art. 23 Reg. Camera

«La Camera organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.

«Il programma dei lavori dell'Assemblea è deliberato dalla Conferenza dei presidenti di

Gruppo per un periodo di almeno due mesi e, comunque, non superiore a tre mesi

(…)

«Il programma, predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei

Gruppi, contiene l'elenco degli argomenti che la Camera intende esaminare, con

4

l'indicazione dell'ordine di priorità e del periodo nel quale se ne prevede l'iscrizione

all'ordine del giorno dell'Assemblea. Tale indicazione è formulata in modo da garantire

tempi congrui per l'esame in rapporto al tempo disponibile e alla complessità degli

argomenti.»

Le Camere lavorano secondo un programma dei lavori stabilito periodicamente.

Verifica dei poteri:

3. è la funzione di accertare se i membri di ciascuna Camera non

siano in condizioni di ineleggibilità, incompatibilità o incandidabilità (Giunta delle elezioni +

assemblea)

Autonomia finanziaria e organizzativa. Autodichia

4.

Ciascuna Camera delibera autonomamente il proprio bilancio, assume il personale e

regola le controversie con esso (la funzione di regolare le controversie col personale è la

Autodichia)

5.Principio di continuità Le Camere sciolte continuano a funzionare fino alla

convocazione delle nuove, limitatamente all’ordinaria amministrazione e alla conversione

Prorogatio

dei decreti-legge del Governo (cd. delle Camere). La proroga delle Camere

oltre il termine della legislatura senza elezioni è possibile solo in caso di guerra (cd.

Proroga dei poteri).

6. Principio di pubblicità dei lavori, salva la deliberazione della seduta segreta

Immunità della sede

7.

La forza pubblica può entrare solo a sedute sospese e se chiamata dal Presidente;

Questori,

all’ordine interno presiedono i deputati e senatori con l’ausilio del personale

parlamentare.

Tutela penale:

8. Compromettere o vilipendere le funzioni delle Camere è reato.

L’autonomia delle Camere trova una sua fondamentale manifestazione:

a) Nella potestà regolamentare

b) Nel bicameralismo perfetto

c) Nel divieto di scioglimento anticipato

Dal momento che vale il principio di pubblicità dei lavori, nessuna seduta delle Camere

può essere segreta

V F

Normalmente, le Camere sciolte continuano a funzionare sino alla convocazione delle

nuove Camere dopo le elezioni. Questa si chiama:

a) Prorogatio

b) Proroga dei poteri

Il regolamento parlamentare:

A. È unico per tutte e due le Camere

B. Ciascuna Camera ha il proprio

G C

LI ORGANI E LE ARTICOLAZIONI INTERNE DI CIASCUNA AMERA

I singoli parlamentari, Il Presidente, I Gruppi, Le Commissioni, Le Giunte

5

I .

SINGOLI DEPUTATI E SENATORI

Hanno importanti guarentigie costituzionali:

Funzione di rappresentanza della Nazione e divieto di mandato imperativo (Art. 67

• Cost.).

Garanzia della immunità (art. 68 comma 1 Cost.).

• Garanzia della inviolabilità (art. 68 comma 2 Cost.)

• Diritto all’indennità (stabilità dalla legge) (Art. 69).

Sono sottoposti a condizioni di:

Ineleggibilità, incompatibilità, incandidabilità

Ineleggibilità: situazione che esclude l’elezione (es. minore età).

Incompatibilità: titolarità di funzioni inconciliabili con quella di parlamentare (es. Un

senatore non può essere anche deputato; un parlamentare non può essere consigliere

regionale).

Incandidabilità – condizione che consegue all’aver subito condanne per particolari reati; è

temporanea; se sopraggiunge durante il mandato elettivo determina la decadenza.

LE GARANZIE DEI PARLAMENTARI IN DETTAGLIO:

«Ogni membro del parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue fun

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mavipala13 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Niccolai Silvia.
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