Parlamento
Il Parlamento è il maggior organo rappresentativo nel nostro ordinamento. Il suo funzionamento e la sua struttura sono disciplinati dall’articolo 55 della costituzione e seguenti (il Parlamento è l’organo a cui la Costituzione dedica il più ampio spazio). L’articolo 55 recita: Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il parlamento si riunisce nei soli casi stabiliti dalla legge.
Ordine del giorno Perassi
L’Assemblea costituente decise per l’adozione di una forma di governo parlamentare in quanto questa avrebbe garantito un relativo appianamento dei contrasti interni e una maggiore rappresentanza politica delle minoranze. Il vero problema da affrontare riguardava il mantenimento di una stabilità politica, in quanto il sistema elettorale proporzionale poteva diventare causa di numerose crisi di governo e il sistema del multipartitismo non avrebbe migliorato la situazione.
La questione inerente alla stabilità venne discussa in Assemblea nell’ordine del giorno Perassi. Fu deciso che era necessario razionalizzare e correggere il sistema in modo da garantire una maggiore stabilità e, se necessario, ricorrendo a un rafforzamento dei poteri governativi. Questo rafforzamento non fu mai adottato, la nostra forma di governo è di tipo parlamentare tradizionale, quindi con una preminenza delle camere sull’esecutivo.
Bicameralismo paritario
Articolo 70: la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere. Quello proposto dall’articolo 70 è un sistema bicamerale perfetto o paritario, ovvero un sistema nel quale le due camere hanno le stesse identiche funzioni. Non vi è una camera alta e una camera bassa come nei casi di bicameralismo differenziato. La scelta di affidare alle camere le stesse competenze risiede nella volontà di bilanciare ancora di più i poteri. Tutta l’organizzazione costituzionale risponde alla necessità di evitare che un potere prevalga su un altro.
Le differenze tra Camera dei deputati e Senato sono il numero dei parlamentari e l’elettorato attivo e passivo. Il numero dei componenti, a seguito della riforma costituzionale approvata dal referendum del 2020, si è abbassato dai 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori (più i senatori a vita), mantenendo inalterata l’organizzazione secondo il modello del bicameralismo paritario. Per votare alla Camera dei deputati è necessario avere compiuto 18 anni e per il senato 25 anni (elettorato attivo), mentre per essere eletti alla Camera occorre avere 25 anni e al senato 40.
Del Senato fanno parte anche gli ex Presidenti della Repubblica, che sono “super partes” e i senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica, che può nominarne massimo cinque tra i cittadini che hanno innalzato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, artistico e letterario (articolo 59).
Vincoli del libero esercizio delle funzioni
La Costituzione pone inoltre dei vincoli finalizzati al libero esercizio delle funzioni dei parlamentari e alla riduzione di condizionamenti esterni che possano compromettere le decisioni elettorali. Questi vincoli sono disciplinati dagli articoli 65, 66 e 67.
Art. 65: La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato e senatore. Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due camere (riserva di legge).
- Ineleggibilità: caso in cui l’elettorato passivo si trova nella condizione per cui la sua elezione è invalida. I principi di ineleggibilità sono posti dalla legge. Cause di ineleggibilità: titolarità di cariche elettive a livello locale, di uffici di pubblico rilievo (occorre non essere in carica da minimo 180 giorni prima delle fine della legislatura) in caso di particolari rapporti economici con lo Stato; inoltre sono ineleggibili i condannati a pene superiori ai due anni.
- Incompatibilità: situazione in cui si trova un soggetto per cui è costretto a decidere quale carica ricoprire tra due alternative, in quanto non si possono ricoprire entrambe le cariche contemporaneamente. I riferimenti alle situazioni di incompatibilità sono sparsi nella Costituzione (es: art.65; art.84…). Serve a mantenere inalterata la concorrenza parlamentare e la par condicio.
L’art. 67 introduce il divieto di mandato imperativo (divieto del vincolo di mandato). L’articolo recita: ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Questo significa che il Parlamentare si scioglie dai vincoli di partito o degli elettori, in quanto rappresentante dell’intera Nazione e non portatore di interessi individuali. La norma costituisce la chiave per comprendere il modello rappresentativo avanzato dai padri costituenti.
Durata e prorogatio delle camere
Le camere durano in carica 5 anni, secondo l’articolo 60. Inoltre, nel secondo comma viene specificato che la durata non può essere prorogata se non per legge o in caso di guerra. L’elezione delle nuove camere deve avvenire entro 70 giorni dalla fine della precedente (articolo 61).
Prorogatio: finché le nuove camere non si riuniscono sono prorogati i poteri delle precedenti (art.61, secondo comma).