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Il Parlamento
Il Parlamento è il maggior organo rappresentativo nel nostro ordinamento. Il suo funzionamento e la sua struttura sono disciplinati dall'articolo 55 della costituzione e seguenti (il Parlamento è l'organo a cui la Costituzione dedica il più ampio spazio). L'articolo 55 recita: Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il parlamento si riunisce nei soli casi stabiliti dalla legge.ORDINE DEL GIORNO PER ASSIL
L'Assemblea costituente decise per l'adozione di una forma di governo parlamentare in quanto questa avrebbe garantito un relativo appianamento dei contrasti interni e una maggiore rappresentanza politica delle minoranze. Il vero problema da affrontare riguardava il mantenimento di una stabilità politica, in quanto il sistema elettorale proporzionale poteva diventare causa di numerose crisi di governo e il sistema del multipartitismo non avrebbe migliorato la situazione. La questioneInerente alla stabilità venne discussa in Assemblea nell'ordine di giorno Perassi. Fu deciso che era necessario razionalizzare e correggere il sistema in modo da garantire una maggiore stabilità e, se necessario, ricorrendo a un rafforzamento dei poteri governativi. Questo rafforzamento non fu mai adottato, la nostra forma di governo è di tipo parlamentare tradizionale, quindi con una preminenza delle camere sull'esecutivo.
BICAMERALISMO PARITARIO
Articolo 70: la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere.
Quello proposto dall'articolo 70 è un sistema bicamerale perfetto o paritario, ovvero un sistema nel quale le due camere hanno le stesse identiche funzioni. Non vi è una camera alta e una camera bassa come nei casi di bicameralismo differenziato. La scelta di affidare alle camere le stesse competenze risiede nella volontà di bilanciare ancora di più i poteri. Tutta
L'organizzazione costituzionale risponde alla necessità di evitare che un potere prevalga su un altro. Le differenze tra Camera dei deputati e Senato sono il numero dei parlamentari e l'elettorato attivo e passivo. Il numero dei componenti, a seguito della riforma costituzionale approvata dal referendum del 2020, si è abbassato dai 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori (più i senatori a vita), mantenendo inalterata l'organizzazione secondo il modello del bicameralismo paritario. Per votare alla Camera dei deputati è necessario avere compiuto 18 anni e per il senato 25 anni (elettorato attivo), mentre per essere eletti alla Camera occorre avere 25 anni e al senato 40. Del Senato fanno parte anche gli ex Presidenti della Repubblica, che sono "super partes" e i senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica, che può nominarne massimo cinque tra i cittadini che hanno innalzato la patria per altissimi meriti nel campo sociale.
artistico e letterario. (articolo 59). La Costituzione pone inoltre dei vincoli finalizzati al libero esercizio delle funzioni dei parlamentarie alla riduzione di condizionamenti esterni che possano compromettere le decisioni elettorali. Questi vincoli sono disciplinati dagli articoli 65, 66 e 67.
Art. 65: La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato e senatore. Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due camere (riserva di legge). Ineleggibilità: caso in cui l'elettorato passivo si trova nella condizione per cui la sua elezione è invalida. I principi di ineleggibilità sono posti dalla legge. Cause di ineleggibilità: titolarità di cariche elettive a livello locale, di uffici di pubblico rilievo (occorre non essere in carica da almeno 180 giorni prima delle fine della legislatura) in caso di particolari rapporti economici con lo Stato, inoltre sono ineleggibili i
condannati a pene superiori ai due anni.
Incompatibilità: situazione in cui si trova un soggetto per cui è costretto a decidere quale carica ricoprire tra due alternative, in quanto non si possono ricoprire entrambe le cariche contemporaneamente. I riferimenti alle situazioni di incompatibilità sono sparsi nella Costituzione (es: art.65; art.84...). Serve a mantenere inalterata la concorrenza parlamentare e la par condicio.
L'art. 67 introduce il divieto di mandato imperativo (divieto del vincolo di mandato). L'articolo recita: ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Questo significa che il Parlamentare si scioglie dai vincoli di partito o degli elettori, in quanto rappresentante dell'intera Nazione e non portatore di interessi individuali. La norma costituisce la chiave per comprendere il modello rappresentativo avanzato dai padri costituenti.
Le camere durano in carica 5 anni,
secondo l'articolo 60. Inoltre nel secondo comma viene specificato che la durata non può essere prorogata se non per legge o in caso di guerra. L'elezione delle nuove camere deve avvenire entro 70 giorni dalla fine della precedente (articolo 61). Prorogatio: finché le nuove camere non si riuniscono sono prorogati i poteri delle precedenti (art.61, secondo comma). Insindacabilità degli interna corporis: principio ricollegato a una forma di parlamentarismo classico. Gli interna corporis sono gli atti e i procedimenti interni all'attività parlamentare, questi sono sottratti al sindacato di qualunque autorità esterna, anche giudiziaria. Tuttavia questo principio ha origine dalla storia inglese, in cui la dialettica continua tra il Sovrano e il Parlamento doveva vedere la supremazia dell'organo rappresentativo con l'esclusione di un controllo regio del suo operato. Con una sentenza della Corte costituzionale del 1959 è stataIntrodotta la possibilità di sindacare gli interna corporis nell'ambito della legittimità costituzionale. Le camere, secondo l'articolo 66, hanno il dovere di giudicare la validità delle elezioni dei componenti, con la verifica delle elezioni dopo la promulgazione. Autodichia: prerogativa del Parlamento che consiste nel potere di decidere sulle controversie inerenti allo status dei propri componenti, senza l'intervento di un organo giurisdizionale esterno.
IMMUNITÀ PARLAMENTARIA
Articolo 68: I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni date e dei voti espressi nell'esercizio delle proprie funzioni. [...] Questo articolo introduce il principio di insindacabilità dei parlamentari. L'insindacabilità prevede che il parlamentare sia sciolto da qualsiasi responsabilità inerenti alle sue dichiarazioni o ai suoi voti. Le responsabilità da cui è sciolto sono anche civili.
Camera di appartenenza. Questo significa che nessun membro del Parlamento può essere perquisito, arrestato o privato della libertà personale senza l'autorizzazione della sua Camera. L'unico caso in cui può essere privato della libertà è se viene colto in flagrante mentre commette un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio. Inoltre, è necessaria un'autorizzazione simile per intercettare le conversazioni o le comunicazioni dei parlamentari e per sequestrare la loro corrispondenza. Il secondo comma dell'articolo 68 introduce il principio di inviolabilità, che garantisce la libertà personale dei parlamentari.Camera o se è in esecuzione una sentenza definitiva di condanna o ancora se colto in flagranza di reato. L'autorizzazione a procedere viene istruita dalla "Giunta per le autorizzazioni a procedere". Questo principio serve a evitare che l'autorità giudiziaria intervenga all'interno del Parlamento con intenti persecutori, l'autorizzazione della Camera è funzionale all'accertamento che questo intento non sussista.REGOLAMENTI PARLAMENTARI
I regolamenti parlamentari sono fonti del diritto, appartenenti al rango di fonti primarie e costituiscono la maggiore forma di autonomia delle Camere. Il fatto che i regolamenti siano fonti primarie, quindi atti aventi forza di legge, sono passibili di controllo di legittimità costituzionale, ma questo contraddirebbe in parte il principio di autonomia del Parlamento. La Corte costituzionale ha risolto questa contraddizione eliminando la possibilità di avanzare un controllo
dilegittimità costituzionale sui regolamenti parlamentari, in quanto fonti espressione di autonomia e indipendenza dell’organo centrale dell’ordinamento (insindacabilità dei regolamenti parlamentari)
ORGANIZZAZIONE DELLE CAMERE
- Gruppi parlamentari: unione di parlamentari facenti parte di uno stesso partito o di una stessa coalizione. Ogni gruppo è composto da minimo 20 deputati alla Camera e 10 senatori al Senato. Il parlamentare che non aderisce a un gruppo in particolare entra a far parte del “gruppo misto”, in cui confluiscono anche quei membri di un partito che non riescono ad arrivare al numero minimo.
- Commissioni parlamentari: sono formati rispettando la proiezione politica del Parlamento in modo proporzionale. Costituiscono gli organi che svolgono la maggior parte del lavoro parlamentare. Si dividono in: commissioni permanenti, che durano per tutta la legislatura, e commissioni speciali, istituite in occasioni speciali.
previsti nel testo costituzionale edisciplinati dai regolamenti parlamentari. Le commissioni permanenti sono suddivise inbase alle materie di cui si occupano e svolgono un ruolo nell’iter legislativo.
- Giunte: Organi interni alle camere preposte a funzioni di tipo tecnico-giuridico. Lacomposizione delle Giunte avviene a seguito della nomina del Presidente della Camera.
- Giunta per il regolamento: propone le modifiche dei regolamenti parlamentari
- Giunta per le elezioni: Giudica la validità delle elezioni
- Giunta per l’autorizzazione a procedere: giudica la legittimità di autorizzazione aprocedere nei confronti di un parlamentare, dall’autorità giudiziaria (inviolabilità)
Presidente dell’Assemblea: Svolge principalmente una funzione di garanzia del correttoandamento dei lavori alle camere, convoca le Camere, elabora le proposte di programma,risolve questioni interpretative inerenti ai regolamenti e viene consultato dal
è fondamentale per il corretto funzionamento delle istituzioni democratiche. Il Parlamento ha il compito di controllare l'operato del Governo e di esercitare un'attenta vigilanza sulle sue azioni. Le principali funzioni di controllo del Governo da parte del Parlamento sono: 1. Votazione della fiducia: il Governo deve ottenere la fiducia del Parlamento per poter governare. La fiducia viene espressa attraverso un voto di fiducia, che può essere richiesto dal Governo o dal Presidente della Repubblica. Se il Governo non ottiene la fiducia, deve dimettersi. 2. Interpellanze e interrogazioni: i parlamentari hanno il diritto di porre domande al Governo su questioni di interesse pubblico. Le interpellanze sono richieste di chiarimento su un determinato argomento, mentre le interrogazioni sono domande specifiche che richiedono una risposta immediata. 3. Commissioni parlamentari di controllo: il Parlamento può istituire commissioni speciali per controllare l'operato del Governo su specifici settori o tematiche. Queste commissioni hanno il potere di richiedere documenti, audizioni e informazioni al Governo. 4. Votazione di mozioni di sfiducia: il Parlamento può esprimere la sua sfiducia nei confronti del Governo attraverso una mozione di sfiducia. Se la mozione viene approvata, il Governo deve dimettersi. 5. Approvazione del bilancio: il Parlamento ha il compito di approvare il bilancio dello Stato presentato dal Governo. Questo rappresenta un importante strumento di controllo sulle scelte economiche del Governo. Queste sono solo alcune delle principali funzioni di controllo del Governo da parte del Parlamento. Il loro corretto esercizio è fondamentale per garantire la trasparenza e l'efficienza dell'azione governativa.