Parlamento italiano
Camera dei deputati
La Camera dei Deputati è composta da 630 componenti con un minimo di età di 25 anni, eletti da coloro che hanno minimo 18 anni.
Senato della Repubblica
Il Senato della Repubblica è composto da 315 componenti (5 senatori a vita più gli ex Presidenti della Repubblica) con un minimo di 40 anni, eletti da coloro che hanno minimo 25 anni.
Circoscrizione estero
Nella circoscrizione estero sono eletti 12 deputati e 6 senatori che rappresentano i cittadini che non risiedono in Italia.
Incompatibilità e ineleggibilità
- Incompatibilità: Legge 60/1953, perché il parlamentare non può svolgere un doppio ruolo.
- Ineleggibilità: D.P.R 361/1957, per coloro che realizzano opere per lo Stato o hanno ricevuto concessioni o autorizzazioni di notevole valore economico che importino l'obbligo specifico di adempienti, rappresentanti e amministratori di società. È necessario dimettersi 6 mesi prima della candidatura.
- Incandidabilità: "Legge Severino" D.Lgs 235/2012, preclude la possibilità di esercitare il diritto di elettorato passivo a chi ha subito una condanna definitiva di almeno due anni per reati di particolare allarme sociale. Se essa sopravviene nel corso del mandato, spetta alla camera di appartenenza decidere sulla decadenza della carica parlamentare.
Legislatura
La legislatura ha una durata di 5 anni e non può essere prorogata se non per legge nel caso in cui il paese sia in guerra (art. 78, deliberazione dalle camere di "stato di guerra"). Tuttavia, una singola camera può essere sciolta in anticipo dal Presidente della Repubblica, ma non nel suo "semestre bianco" (es: nel caso in cui non si riesca a formare un Governo).
[Il "prorogatio" è il periodo di "vuoto" da una legislatura ad un'altra; le camere entro 70 giorni devono essere presidiate]
Parlamento in seduta comune
Il parlamento in seduta comune ha solo funzioni elettive, si tratta quindi di un collegio elettorale che si unisce per:
- Eleggere il Presidente della Repubblica (art 83 Cost.), assistere al suo giuramento e metterlo in stato di accusa (art 90, 91 Cost.).
- Eleggere un terzo dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM).
- Eleggere un terzo dei componenti della Corte Costituzionale.
Divieto di mandato imperativo
La Costituzione afferma un divieto di mandato imperativo, che però non esclude un vincolo, di natura solo politica, tra il parlamentare e il suo partito.
Organizzazione interna delle camere
L'organizzazione e il funzionamento sono disciplinati da fonti costituzionali (art. 55 in poi) e da fonti di autonomia parlamentare.
Ogni camera possiede il proprio regolamento, su cui è posta la riserva di regolamento parlamentare, approvato a maggioranza assoluta (art. 64 dal 1971) con revisione nel 2017 del regolamento del Senato.
Le sedute sono sempre pubbliche: "sommari" sono resoconti in forma sintetica, mentre "stenografici" sono resoconti in forma integrale; i quali sono resi disponibili su internet.
Le decisioni di ciascuna camera devono avvenire con il quorum funzionale (maggioranza dei presenti o maggioranza semplice → metà + 1), sempre vincolato dal quorum strutturale (maggioranza dei componenti). [Gli astenuti concorrono a formare il quorum strutturale]
Organi delle camere
Presidente: Eletto a maggioranza qualificata in ogni camera. Dirige le sedute mantenendo l'ordine, pronunciandosi sull'ordine del giorno e sull’ammissibilità degli emendamenti, annuncia l’esito delle votazioni, assicura il buon andamento dell’amministrazione ed ha il compito di rappresentare all’esterno la camera.
È coadiuvato dai vicepresidenti, questori per le funzioni amministrative e segretari per il processo verbale. Questi ultimi creano l’ufficio di presidenza.
Conferenza dei presidenti dei gruppi: Decidono, assieme anche ad un rappresentante del governo, il programma dei lavori con relativo calendario (sulla base del quale il presidente forma l'ordine del giorno). Tale conferenza delibera all'unanimità al Senato e a maggioranza qualificata dei ¾ della Camera dei Deputati; nel caso non si presentino questi requisiti spetterà al presidente la decisione, il quale dovrà tenere conto della maggioranza, di ciò che propone il governo e anche all’opposizione.
Giunte parlamentari
Le giunte parlamentari hanno funzioni tecnico-giuridiche:
- Giunta per il regolamento: Dà pareri al presidente quando si tratta di interpretare il regolamento.
- Giunta delle elezioni: Svolge il lavoro istruttorio per la verifica della regolarità delle operazioni.
Le giunte sono presiedute da un parlamentare dell’opposizione.
Commissioni parlamentari
Le commissioni parlamentari sono il luogo dove nascono i "testi basici" per le proposte di legge, le quali poi verranno discusse in aula. Esprimono anche pareri sugli atti normativi del Governo (decreti legislativi e regolamenti). Le commissioni devono riflettere i rapporti di forza dell’aula e possono essere:
- Permanenti
- Speciali
- Bicamerali