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Il Parlamento Italiano
Camera dei Deputati: 630 componenti con un minimo di età di 25 anni, eletti da coloro che hanno almeno 18 anni.
Senato della Repubblica: 315 componenti (5 senatori a vita + gli ex PDR) con un minimo di 40 anni, eletti da coloro che hanno almeno 25 anni.
Circoscrizione estero: 12 deputati e 6 senatori che rappresentano i cittadini che non risiedono in Italia.
Incompatibilità: legge 60/1953, perché il parlamentare non può svolgere un doppio ruolo.
Ineleggibilità: d.p.r 361/1957, per coloro che realizzano opere per lo Stato o hanno ricevuto concessioni o autorizzazioni di notevole valore economico che importino l'obbligo specifico di adempimenti, rappresentanti e amministratori di società. È necessario dimettersi 6 mesi prima della candidatura.
Incandidabilità: "Legge Severino" d.lgs 235/2012 (originariamente prodotta per le elezioni regionali e amministrative), preclude la
Possibilità di esercitare il diritto di elettorato passivo a chi ha subito una condanna definitiva di almeno due anni per reati di particolare allarme sociale. Se essa sopravviene nel corso del mandato, spetta alla camera di appartenenza decidere sulla decadenza della carica parlamentare.
La legislatura (5 anni) non può essere prorogata se non per legge nel caso in cui il paese sia in guerra (art.78, deliberazione dalle camere di "stato di guerra"), ma una camera singola può essere sciolta in anticipo dal PDR, ma non nel suo "semestre bianco" (es: nel caso in cui non si riesca a formare un Governo).
Il "prorogatio" è il periodo di "vuoto" da una legislatura ad un'altra, le camere entro 70 gg devono essere presidiate.
Il parlamento in seduta comune ha solo funzioni elettive, si tratta quindi di un collegio elettorale che si unisce per:
- Eleggere il presidente della Repubblica (art 83 Cost.), assiste al suo giuramento
LA COSTITUZIONE AFFERMA UN DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO, che però non esclude un vincolo, di natura solo politica, tra il parlamentare e il suo partito.
ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE CAMERE
L'organizzazione e il funzionamento sono disciplinati da fonti costituzionali (art. 55 in poi) e da fonti di autonomia parlamentare:
Ogni camera possiede il proprio regolamento, su cui è posta la riserva di
➔ regolamento parlamentare, approvato a maggioranza assoluta (art. 64 dal 1971) +(revisione nel 2017 del regolamento del Senato)
Le sedute sono sempre pubbliche: "sommari"= resoconti in forma sintetica,
➔ "stenografici"= resoconti in forma integrale; i quali sono resi disponibili su internet
Le decisioni di ciascuna camera devono avvenire con il quorum funzionale
➔ (maggioranza dei presenti o maggioranza assoluta)
semplice → metà+1), sempre vincolato dal quorum strutturale (maggioranza dei componenti). [gli astenuti concorrono a formare il quorum strutturale]
Organi delle camere:
PRESIDENTE, eletto a maggioranza qualificata in ogni camera. Dirige le sedute mantenendo l'ordine, pronunciandosi sull'ordine del giorno e si pronuncia sull'ammissibilità degli emendamenti, annuncia l'esito delle votazioni, assicura il buon andamento dell'amministrazione ed ha il compito di rappresentare all'esterno la camera.
E' coadiuvato dai vicepresidenti, questori per le funzioni amministrative e segretari per il processo verbale. Quest'ultimi creano l'ufficio di presidenza.
CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI, i quali decidono, assieme anche a un rappresentante del governo, il programma dei lavori con relativo calendario (sulla base del quale il presidente forma l'ordine del giorno).
Tale conferenza delibera all'unanimità al Senato e a
maggioranza qualificata dei ¾ della Camera dei Deputati; nel caso non si presentino questi requisiti spetterà al presidente la decisione, il quale dovrà tenere conto della maggioranza, di ciò che propone il governo e anche all'opposizione. GIUNTE PARLAMENTARI, le quali hanno funzioni tecnico-giuridiche: - giunta per il regolamento, dà pareri al presidente quando si tratta di interpretare il regolamento - giunta delle elezioni, svolge il lavoro istruttorio per la verifica della regolarità delle operazioni Le giunte sono presiedute da un parlamentare dell'opposizione. COMMISSIONI PARLAMENTARI, luogo dove nascono i "testi basici" per le proposte di legge, le quali poi verranno discusse in aula, esprimono anche pareri sugli atti normativi del Governo (decreti legislativi e regolamenti). LE COMMISSIONI DEVONO RIFLETTERE I RAPPORTI DI FORZA DELL'AULA - permanenti - speciali - bicamerali, per questioni che spetterebbero ad entrambe le camere.camere (es: questioni regionali, comitato per i procedimenti d'accusa contro il PDR, vigilanza dei servizi radiotelevisivi, controllo assistenza sociale...). Esse sono costituite da un numero uguale di deputati e senatori. GRUPPI PARLAMENTARI, nati dopo l'introduzione nel 1920 della legge elettorale proporzionale; sono uno strumento di organizzazione della presenza di partiti politici all'interno delle assemblee. Sono i gruppi a disegnare i componenti di altri organi, a partire dalle commissioni, viene anche ripartita la facoltà di intervenire *tempo d'aula* Nel Senato la corrispondenza partito-gruppo è obbligata, mentre nella Camera è essenziale il requisito numerico (20). Ciascun eletto, entro un paio di giorni dalla prima seduta parlamentare, deve dichiarare a quale gruppo appartiene, e se non accade, viene assegnato ad un "gruppo misto". Funzione della camere in senso istituzionale: - Funzione di indirizzo politico, di controllo e disenso che la commissione esamina il testo, lo discute, apporta eventuali modifiche e lo invia all'assemblea per la discussione e l'approvazione finale.PROCEDIMENTO DI URGENZA o IN SEDE CONSULTIVAin questo caso la commissione svolge sia un ruolo istruttorio che deliberativo, in quanto può emettere un parere sulla proposta di legge e inviarlo all'assemblea per la decisione finale.Art. 72.2⇒ FASE DECISIONALEIn questa fase l'assemblea discute e vota il testo della proposta di legge, che può essere approvato, respinto o modificato. Se approvato, il testo viene inviato all'altra camera per il procedimento legislativo.Art. 72.3⇒ FASE DI CONCORDANZAIn questa fase le due camere si riuniscono in seduta comune per concordare il testo definitivo della legge. Se non si raggiunge un accordo, la legge non viene approvata.Art. 72.4⇒ FASE DI PROMULGAZIONEInfine, la legge viene promulgata dal Presidente della Repubblica e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, diventando così efficace e vincolante per tutti.vista poi delladiscussione in aula.Essa rileva i necessari elementi informativi per poi, su direzione del presidente dellacommissione, redarre articolo per articolo la proposta da inviare alle camere.
DISCUSSIONE IN AULA → votazione articolo per articolo con eventuali emendamentipresentati (soppressivi, modificativi e aggiuntivi), per arrivare alla votazione finale sull’interoprogetto di legge
PROCEDIMENTO DELIBERANTE o IN SEDE LEGISLATIVAnel quale i progetti di legge possono essere esaminati e approvati direttamente incommissione, salvo opposizione del governo o uni 1/10 dei componenti della camera.
L’art. 72.4 Cost. esclude però alcune materie per questo procedimento :(riserva d’assemblea)- Costituzionali ed elettorali- Ratifica di trattati internazionali- Bilancio e spese e oneritributari
PROCEDIMENTO MISTO o IN SEDE REDIGENTEil quale attribuisce alla camera il compito di formulare un testo semi-definitivo.La commissione dovrà votarlo come tale
senza la possibilità di porre modifiche. Anche riguardo ad esso, vale la "riserva d'assemblea". Se il progetto è approvato, esso viene trasmesso al presidente dell'altra camera (navetta), che dovrà approvare il testo nella stessa identica formulazione. Nel caso il testo sia approvato, verrà a sua volta inviato al PDR per la PROMULGAZIONE (con potere di veto sospensivo), e al ministro della giustizia per la PUBBLICAZIONE nella Gazzetta Ufficiale. L'intervallo di tempo tra la pubblicazione della legge e la sua entrata in vigore si chiama "VACATIO LEGIS" e dura 15 giorni. Ciclo annuale di bilancio: ★Art. 81 Cost. detta le disposizioni in materia di bilancio. Stabilisce il principio dell'equilibrio delle entrate e delle spese e limita il ricorso all'indebitamento, che è consentito solo per fronteggiare le conseguenze di un ciclo economico negativo o al verificarsi di casi eccezionali (es: stato di emergenza);di riforme strutturali → con le misure per migliorare la competitività e lasostenibilità dell'economia- programma nazionale di riforme → con le azioni per promuovere la crescita econtrastare la disoccupazione- programma di bilancio → con le previsioni di entrate e spese per l'anno in corso eper i successivi tre anni.Il Def viene esaminato dalle Commissioni parlamentari competenti e successivamenteapprovato dalle Camere entro il 30 aprile.Il governo, entro il 30 settembre, presenta alle Camere il disegno di legge di bilancio, checontiene le previsioni di entrate e spese per l'anno successivo.Il disegno di legge di bilancio viene esaminato e approvato dalle Camere entro il 31dicembre.Il Parlamento ha il potere di apportare modifiche al disegno di legge di bilancio, ma queste nonpossono comportare un aumento delle spese o una diminuzione delle entrate rispetto alleprevisioni del Def.Il bilancio dello Stato viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre e diventaoperativo dal 1° gennaio dell'anno successivo.nazionale di riforma → con indicazione delle riforme strutturali da realizzare per promuovere la crescita e l'occupazione
Questo documento verrà inviato a Bruxelles entro aprile da parte del Governo.
Invece entro giugno il Governo dovrà inviare il rendiconto generale dello Stato, contenente il bilancio consuntivo (dell'esercizio dell'anno precedente).
Inoltre il Governo, entro il 27 settembre, presenta la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza (Nadef): essa fissa i NUOVI obiettivi programmatici e recepisce le raccomandazioni approvate in sede europea »»» 20 ottobre il Governo presenta il disegno di legge di bilancio (legge di stabilità e bilancio di previsione) al Parlamento. Alla Commissione europea è invece inviato il documento programmatico di bilancio, contenente la manovra