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PARLAMENTO
Il parlamento si articola in due camere: la camera dei deputati e il senato
della repubblica. La costituzione (art.55-82) ha optato per un bicameralismo
perfetto o paritario, con due camere dotate delle medesime funzioni, aventi
lievissime differenze strutturali. Ciascuna camera può deliberare la concessione o
funzione legislativa è esercitata
il ritiro della fiducia al governo (art.94), e la
collettivamente dalle due camere (art.70). Camera e Senato hanno una
consistenza numerica differente e solo per il Senato è previsto che il presidente
della repubblica possa nominare 5 senatori a vita (art.59). Per essere eletti
deputati bisogna aver compiuto 25 anni, senatori 40 anni. La legge costituzionale
2/1963 ha stabilito una durata analoga per entrambi i rami del parlamento, che è
pari a 5 anni (una legislatura). La conseguenza del bicameralismo paritario
italiano è l’ appesantimento del processo decisionale parlamentare, poichè prima
che la legge si perfezioni è necessario che le due camere approvino il medesimo
referendum
testo. Con la riforma costituzionale approvata in via definitiva dal del
20-21 settembre 2020 i deputati scendono da 600 a 400 e i senatori da 315 a
200.
La costituzione ha previsto il parlamento in seduta comune= organo collegiale
composto da tutti i parlamentari (deputati e senatori) per lo svolgimento di
particolari funzioni. È considerato un collegio imperfetto in quanto non è padrone
dell’ordine del giorno;viene riunito solo per specifiche funzioni elencate dalla
costituzione ossia compiti elettorali e funzione accusatoria=
1. Elezione del presidente della repubblica.
2. Elezione di cinque giudici costituzionali.
3. Elezione di un terzo dei componenti del consiglio superiore della
magistratura.
4. Votazione dell’elenco dei cittadini dal quale si sorteggiano i membri
aggregati della corte costituzionale per giudicare sulle accuse
costituzionali.
5. La messa in stato d’accusa del presidente della repubblica.
L’organizzazione interna del parlamento e lo svolgimento delle sue
funzioni,trovano disciplina fondamentale nel testo costituzionale e nei
regolamenti parlamentari. A questi ultimi la costituzione demanda la disciplina
funzionamento interno di ciascuna camera
del , la disciplina del procedimento
legislativo ordinario, di quello decentrato, delle procedure d’urgenza nell’ambito
dei principi stabiliti dall’art.72. Ciascuna camera adotta il proprio regolamento a
maggioranza assoluta dei suoi membri. La riserva di competenza regolamentare
regolamenti minori
operata dall’art.64 fonda pure i ossia quei regolamenti che i
singoli organi parlamentari si danno per disciplinare la propria organizzazione
interna.
Ciascun ramo del parlamento ha un’organizzazione interna complessa dove
agiscono diversi organi: il presidente d’assemblea, l’ufficio di presidenza, le
commissioni, i gruppi parlamentari, la conferenza dei capigruppo. I due
presidenti dell’assemblea rappresentano rispettivamente la camera dei deputati
e il senato della repubblica ed hanno il compito di regolare l’attività di tutti i loro
organi facendo osservare il regolamento. Le differenze tra i due presidenti sono
che il presidente della camera dei deputati presiede il parlamento in seduta
comune mentre l’altro supplisce il capo dello stato nelle ipotesi di impedimento
ai sensi dell’art.86. Per l’elezione dei presidenti d’assemblea i regolamenti
parlamentari prevedono una maggioranza qualificata almeno nelle prime
votazioni. Il regolamento della camera dei deputati dispone che l’elezione del
quorum
presidente avvenga con scrutino segreto con che nella prima votazione
è dei due terzi dei componenti la Camera; dopo la terza votazione esso richiede
solo la maggioranza assoluta dei voti; il regolamento del senato invece prevede
che è eletto presidente colui che ottenga la maggioranza assoluta dei voti dei
componenti, se per due scrutini non si raggiunge detta maggioranza è sufficiente
la maggioranza dei presenti comprendendo tra i voti anche le schede bianche. Se
dopo il terzo scrutino non si raggiunge questa maggioranza,si procede al
ballottaggio fra i due senatori e risulta eletto colui che raggiunge la maggioranza
relativa. Successivamente all’elezione dei presidenti, le camere provvedono
all’elezione dei vicepresidenti, dei deputati (o senatori) questori e dei
segretari che costituiscono l’ufficio di presidenza, il cui compito è quello di
coadiuvare il presidente nell’esercizio delle sue funzioni. Nell’ufficio di
presidenza, sono rappresentati tutti i gruppi parlamentari. I vice presidenti e i
segretari che entrano a far parte di un gruppo parlamentare diverso da quello al
quale appartenevano al momento dell’elezione decadono dall’ incarico.
L’organizzazione di ciascuna camera è svolto dai gruppi parlamentari: le unioni
dei membri di una camera,espressione dello stesso partito o movimento politico.
La costituzione li menziona negli art.72 e 82. La loro funzione però si ricava dai
regolamenti della camera dei deputati (art.14-15) e del senato (art.14-16). Il
rilievo dei gruppi in parlamento si evince dalle disposizioni regolamentari che
prevedono che ,entro due giorni per la camera e tre per il senato dalla prima
riunione, i parlamentari devono dichiarare a quale gruppo appartengono. I
parlamentari che non effettuano tale dichiarazione rientrano in un unico gruppo
detto gruppo misto. Il parlamento è un’istituzione che si basa per il suo
funzionamento sulla dimensione collettiva, rappresentata dai gruppi
parlamentari. I regolamenti parlamentari intendono perseguire due scopi:
°rafforzare il collegamento tra parlamento e la società organizzata politicamente
nei partiti;°salvaguardare l’efficienza decisionale del parlamento. In questa
prospettiva si inseriscono le previsioni regolamentari che attribuiscono poteri
significativi ai presidenti dei gruppi parlamentari=
A. I presidenti dei gruppi danno vita alla conferenza dei presidenti dei gruppi
parlamentari che ha poteri determinanti sull’organizzazione dei lavori
dell’assemblea. La conferenza approva il programma dei lavori d’aula e il
relativo calendario.
B. Alla camera i presidenti dei gruppi possono azionare una serie di poteri
procedurali.
C. Al gruppo è attribuito il potere di designare i membri che faranno parte
delle commissioni parlamentari.
I partiti politici sono ,sotto il profilo giuridico, delle semplici associazioni private
non riconosciute. I gruppi parlamentari sono l’unica proiezione dei partiti sul
piano delle istituzioni.
Le commissioni parlamentari sono organi collegiali che possono essere
permanenti o temporanei, monocamerali o bicamerali.
Le commissioni parlamentari temporanee assolvono compiti specifici e
durano in carica il tempo stabilito per l’adempimento della loro particolare
funzione.
Le commissioni permanenti sono organi stabili e necessari di ciascuna
camera. Esse svolgono le funzioni di indirizzo,di controllo e di informazione
secondo quanto stabilito dal regolamento;si riuniscono in sede consultiva
per esprimere i pareri. La funzione consultiva del parlamento ha assunto
un grande rilievo. Ciascuna commissione permanente ha competenza in
una determinata materia. Vi sono anche commissioni che però svolgono
funzioni non riconducibili ad un’esclusiva materia, come ad esempio alla
camera dei deputati la commissione affari costituzionali, la commissione
del bilancio, tesoro e programmazione e la commissione politiche
dell’unione europea. I regolamenti prevedono che le prime due debbano
esprimere sempre il loro parere (commissioni filtro) nell’iter dei progetti
assegnati.
Le commissioni bicamerali sono formate in parte eguale da rappresentati
delle due camere. La costituzione (art.126) prevede una sola commissione
bicamerale: per le questioni regionali, modificata dalla riforma del titolo V.
Sono state istituite alcune commissioni bicamerali con poteri di
controllo,indirizzo e vigilanza, in particolare ricordiamo:a)il comitato per i
servizi di sicurezza;b)la commissione parlamentare per l’indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Le giunte sono organi collegiali previsti dai regolamenti parlamentari per
l’esercizio di funzioni diverse da quelle legislative e di controllo=
Esercizio di compiti di garanzia della corretta osservanza del regolamento
e di elaborazione di proposte di modifica dello stesso;
Per la verifica dell’assenza di causa di ineleggibilità e di incompatibilità, e
per la garanzia delle prerogative parlamentari.
IL FUNZIONAMENTO DEL PARLAMENTO cinque anni.
La durata in carica delle due camere è pari a La stessa costituzione
prevede che le funzioni della camera dei deputati e del senato possano essere
esercitate anche anche oltre il termine di scadenza in caso di prorogatio
(art.61.2) o di proroga con legge che può essere disposta in caso di guerra
(art.60.2). La prorogatio è un istituto in virtù del quale l’organo scaduto non
cessa di esercitare le sue funzioni fino a quando non si sia provveduto al suo
rinnovo. Essa cessa con la prima riunione delle nuove camere. Alle camere in
prorogatio è vietato di procedere all’elezione del capo dello stato ma devono
ordinaria amministrazione.
attenersi allo svolgimento dell’ maggioranza dei
Per la validità della seduta,la costituzione prevede la
componenti dunque il quorum strutturale si raggiunge con la metà più uno dei
deputati o dei senatori. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la
maggioranza dei presenti (quorum funzionale). Astenuto è colui che al
momento delle votazioni non è né contrario né favorevole. I parlamentari
astenuti sono presi in considerazione ai fini del numero legale nelle votazioni in
cui esso debba essere accertato,ma non sono considerati presenti nella
maggioranza richiesta per l’adozione della deliberazione. Per quanto riguarda la
modalità di voto, la regola generale è il voto palese, l‘eccezione è il voto
segreto. Si fa ricorso al voto segreto quando le deliberazioni riguardano persone;
principi
può essere richiesto dai parlamentari per il voto di leggi che riguardano
e diritti di libertà (art.6,da 13 a 22,da 24 a 27), diritti della famiglia,diritti della
persona umana. Il voto può essere per alzata di mano,per appello nominale,
mediante procedimento elettronico, per schede. Principio della pubblicità dei
lavori parlamentari= per regola generale le sedute delle camere sono
pubbliche.
Le modifiche apportate ai regolamenti di camera e senato tra il 1997 e 1999,
assicurano tempi certi all’esam