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PARLAMENTO

Il parlamento si articola in due camere: la camera dei deputati e il senato

della repubblica. La costituzione (art.55-82) ha optato per un bicameralismo

perfetto o paritario, con due camere dotate delle medesime funzioni, aventi

lievissime differenze strutturali. Ciascuna camera può deliberare la concessione o

funzione legislativa è esercitata

il ritiro della fiducia al governo (art.94), e la

collettivamente dalle due camere (art.70). Camera e Senato hanno una

consistenza numerica differente e solo per il Senato è previsto che il presidente

della repubblica possa nominare 5 senatori a vita (art.59). Per essere eletti

deputati bisogna aver compiuto 25 anni, senatori 40 anni. La legge costituzionale

2/1963 ha stabilito una durata analoga per entrambi i rami del parlamento, che è

pari a 5 anni (una legislatura). La conseguenza del bicameralismo paritario

italiano è l’ appesantimento del processo decisionale parlamentare, poichè prima

che la legge si perfezioni è necessario che le due camere approvino il medesimo

referendum

testo. Con la riforma costituzionale approvata in via definitiva dal del

20-21 settembre 2020 i deputati scendono da 600 a 400 e i senatori da 315 a

200.

La costituzione ha previsto il parlamento in seduta comune= organo collegiale

composto da tutti i parlamentari (deputati e senatori) per lo svolgimento di

particolari funzioni. È considerato un collegio imperfetto in quanto non è padrone

dell’ordine del giorno;viene riunito solo per specifiche funzioni elencate dalla

costituzione ossia compiti elettorali e funzione accusatoria=

1. Elezione del presidente della repubblica.

2. Elezione di cinque giudici costituzionali.

3. Elezione di un terzo dei componenti del consiglio superiore della

magistratura.

4. Votazione dell’elenco dei cittadini dal quale si sorteggiano i membri

aggregati della corte costituzionale per giudicare sulle accuse

costituzionali.

5. La messa in stato d’accusa del presidente della repubblica.

L’organizzazione interna del parlamento e lo svolgimento delle sue

funzioni,trovano disciplina fondamentale nel testo costituzionale e nei

regolamenti parlamentari. A questi ultimi la costituzione demanda la disciplina

funzionamento interno di ciascuna camera

del , la disciplina del procedimento

legislativo ordinario, di quello decentrato, delle procedure d’urgenza nell’ambito

dei principi stabiliti dall’art.72. Ciascuna camera adotta il proprio regolamento a

maggioranza assoluta dei suoi membri. La riserva di competenza regolamentare

regolamenti minori

operata dall’art.64 fonda pure i ossia quei regolamenti che i

singoli organi parlamentari si danno per disciplinare la propria organizzazione

interna.

Ciascun ramo del parlamento ha un’organizzazione interna complessa dove

agiscono diversi organi: il presidente d’assemblea, l’ufficio di presidenza, le

commissioni, i gruppi parlamentari, la conferenza dei capigruppo. I due

presidenti dell’assemblea rappresentano rispettivamente la camera dei deputati

e il senato della repubblica ed hanno il compito di regolare l’attività di tutti i loro

organi facendo osservare il regolamento. Le differenze tra i due presidenti sono

che il presidente della camera dei deputati presiede il parlamento in seduta

comune mentre l’altro supplisce il capo dello stato nelle ipotesi di impedimento

ai sensi dell’art.86. Per l’elezione dei presidenti d’assemblea i regolamenti

parlamentari prevedono una maggioranza qualificata almeno nelle prime

votazioni. Il regolamento della camera dei deputati dispone che l’elezione del

quorum

presidente avvenga con scrutino segreto con che nella prima votazione

è dei due terzi dei componenti la Camera; dopo la terza votazione esso richiede

solo la maggioranza assoluta dei voti; il regolamento del senato invece prevede

che è eletto presidente colui che ottenga la maggioranza assoluta dei voti dei

componenti, se per due scrutini non si raggiunge detta maggioranza è sufficiente

la maggioranza dei presenti comprendendo tra i voti anche le schede bianche. Se

dopo il terzo scrutino non si raggiunge questa maggioranza,si procede al

ballottaggio fra i due senatori e risulta eletto colui che raggiunge la maggioranza

relativa. Successivamente all’elezione dei presidenti, le camere provvedono

all’elezione dei vicepresidenti, dei deputati (o senatori) questori e dei

segretari che costituiscono l’ufficio di presidenza, il cui compito è quello di

coadiuvare il presidente nell’esercizio delle sue funzioni. Nell’ufficio di

presidenza, sono rappresentati tutti i gruppi parlamentari. I vice presidenti e i

segretari che entrano a far parte di un gruppo parlamentare diverso da quello al

quale appartenevano al momento dell’elezione decadono dall’ incarico.

L’organizzazione di ciascuna camera è svolto dai gruppi parlamentari: le unioni

dei membri di una camera,espressione dello stesso partito o movimento politico.

La costituzione li menziona negli art.72 e 82. La loro funzione però si ricava dai

regolamenti della camera dei deputati (art.14-15) e del senato (art.14-16). Il

rilievo dei gruppi in parlamento si evince dalle disposizioni regolamentari che

prevedono che ,entro due giorni per la camera e tre per il senato dalla prima

riunione, i parlamentari devono dichiarare a quale gruppo appartengono. I

parlamentari che non effettuano tale dichiarazione rientrano in un unico gruppo

detto gruppo misto. Il parlamento è un’istituzione che si basa per il suo

funzionamento sulla dimensione collettiva, rappresentata dai gruppi

parlamentari. I regolamenti parlamentari intendono perseguire due scopi:

°rafforzare il collegamento tra parlamento e la società organizzata politicamente

nei partiti;°salvaguardare l’efficienza decisionale del parlamento. In questa

prospettiva si inseriscono le previsioni regolamentari che attribuiscono poteri

significativi ai presidenti dei gruppi parlamentari=

A. I presidenti dei gruppi danno vita alla conferenza dei presidenti dei gruppi

parlamentari che ha poteri determinanti sull’organizzazione dei lavori

dell’assemblea. La conferenza approva il programma dei lavori d’aula e il

relativo calendario.

B. Alla camera i presidenti dei gruppi possono azionare una serie di poteri

procedurali.

C. Al gruppo è attribuito il potere di designare i membri che faranno parte

delle commissioni parlamentari.

I partiti politici sono ,sotto il profilo giuridico, delle semplici associazioni private

non riconosciute. I gruppi parlamentari sono l’unica proiezione dei partiti sul

piano delle istituzioni.

Le commissioni parlamentari sono organi collegiali che possono essere

permanenti o temporanei, monocamerali o bicamerali.

Le commissioni parlamentari temporanee assolvono compiti specifici e

 durano in carica il tempo stabilito per l’adempimento della loro particolare

funzione.

Le commissioni permanenti sono organi stabili e necessari di ciascuna

 camera. Esse svolgono le funzioni di indirizzo,di controllo e di informazione

secondo quanto stabilito dal regolamento;si riuniscono in sede consultiva

per esprimere i pareri. La funzione consultiva del parlamento ha assunto

un grande rilievo. Ciascuna commissione permanente ha competenza in

una determinata materia. Vi sono anche commissioni che però svolgono

funzioni non riconducibili ad un’esclusiva materia, come ad esempio alla

camera dei deputati la commissione affari costituzionali, la commissione

del bilancio, tesoro e programmazione e la commissione politiche

dell’unione europea. I regolamenti prevedono che le prime due debbano

esprimere sempre il loro parere (commissioni filtro) nell’iter dei progetti

assegnati.

Le commissioni bicamerali sono formate in parte eguale da rappresentati

 delle due camere. La costituzione (art.126) prevede una sola commissione

bicamerale: per le questioni regionali, modificata dalla riforma del titolo V.

Sono state istituite alcune commissioni bicamerali con poteri di

controllo,indirizzo e vigilanza, in particolare ricordiamo:a)il comitato per i

servizi di sicurezza;b)la commissione parlamentare per l’indirizzo generale

e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Le giunte sono organi collegiali previsti dai regolamenti parlamentari per

l’esercizio di funzioni diverse da quelle legislative e di controllo=

Esercizio di compiti di garanzia della corretta osservanza del regolamento

 e di elaborazione di proposte di modifica dello stesso;

Per la verifica dell’assenza di causa di ineleggibilità e di incompatibilità, e

 per la garanzia delle prerogative parlamentari.

IL FUNZIONAMENTO DEL PARLAMENTO cinque anni.

La durata in carica delle due camere è pari a La stessa costituzione

prevede che le funzioni della camera dei deputati e del senato possano essere

esercitate anche anche oltre il termine di scadenza in caso di prorogatio

(art.61.2) o di proroga con legge che può essere disposta in caso di guerra

(art.60.2). La prorogatio è un istituto in virtù del quale l’organo scaduto non

cessa di esercitare le sue funzioni fino a quando non si sia provveduto al suo

rinnovo. Essa cessa con la prima riunione delle nuove camere. Alle camere in

prorogatio è vietato di procedere all’elezione del capo dello stato ma devono

ordinaria amministrazione.

attenersi allo svolgimento dell’ maggioranza dei

Per la validità della seduta,la costituzione prevede la

componenti dunque il quorum strutturale si raggiunge con la metà più uno dei

deputati o dei senatori. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la

maggioranza dei presenti (quorum funzionale). Astenuto è colui che al

momento delle votazioni non è né contrario né favorevole. I parlamentari

astenuti sono presi in considerazione ai fini del numero legale nelle votazioni in

cui esso debba essere accertato,ma non sono considerati presenti nella

maggioranza richiesta per l’adozione della deliberazione. Per quanto riguarda la

modalità di voto, la regola generale è il voto palese, l‘eccezione è il voto

segreto. Si fa ricorso al voto segreto quando le deliberazioni riguardano persone;

principi

può essere richiesto dai parlamentari per il voto di leggi che riguardano

e diritti di libertà (art.6,da 13 a 22,da 24 a 27), diritti della famiglia,diritti della

persona umana. Il voto può essere per alzata di mano,per appello nominale,

mediante procedimento elettronico, per schede. Principio della pubblicità dei

lavori parlamentari= per regola generale le sedute delle camere sono

pubbliche.

Le modifiche apportate ai regolamenti di camera e senato tra il 1997 e 1999,

assicurano tempi certi all’esam

Dettagli
A.A. 2023-2024
9 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ales.sandra.12 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Lamberti Armando.