Domande diritto privato comparato - Giurisprudenza
Il contratto a favore di terzi: comparazione
Nel caso in cui Caio si impegna con Tizio di consegnare, dietro il pagamento da parte di Tizio, un determinato bene a Sempronio, con la consegna a Sempronio, Tizio adempie a un proprio obbligo verso Caio. Con contratto a favore di terzi, alla domanda a quali condizioni, come nell'esempio, il contratto concluso tra Caio e Tizio può fondare un diritto in capo a Sempronio di esigere l’esecuzione della prestazione da parte di Tizio, considerando la possibilità che un contratto sia suscettibile di fondare una pretesa giuridicamente tutelata in capo a un soggetto che non vi è parte è contrastata dalla concezione del contratto quale atto che fonda un vincolo rigidamente bilaterale.
In area tedesca, le parti possono prevedere che il terzo acquisti immediatamente il diritto alla prestazione oggetto dell’accordo. Inoltre, stesso effetto può scaturire dal contratto anche in assenza di espressa pattuizione in tal senso, ma solo se ciò può essere desunto dalle circostanze e dallo scopo del contratto. Infatti, nel BGB sono state trasfuse i dati acquisiti dalla Pandettistica. Inoltre, sono disciplinati i casi nei quali l'effetto è presunto dalla legge, come la rendita vitalizia ad un terzo, l'accollo di debito altrui e per l'attribuzione mortis causa al di fuori delle regole previste per il testamento e liberalità. Vi sono diversi casi in cui viene applicato il contratto a favore di terzo al di fuori delle ipotesi espressamente disciplinate (casistica). Un esempio è il contratto di affitto avente ad oggetto una clinica, nel quale si preveda un diritto di prelazione a beneficio di uno specialista, fondando un diritto di quest’ultimo nei confronti dell’affittuario.
Il CO svizzero prevede il contratto a favore di terzi, che può essere integrato se la nascita del diritto in capo a costui era nell’intenzione di entrambe le parti o sia conforme alle consuetudini. L’ABGB austriaco è stato modificato, nel 1916, inserendo l’istituto del contratto a favore di terzi, che era inizialmente sconosciuto. Così come nel BGB, l’effetto acquisitivo in capo al terzo può essere desunto dalle circostanze del contratto, e nel dubbio, se la prestazione principale giova al terzo. Mancano le presunzioni previste dal codice tedesco.
In area francese la disciplina del contratto è favore di terzi è frutto dell’interazione tra l’art. 1165 e l’art. 1121. Il primo articolo codifica la regola per cui nessuno può essere vincolato o beneficiario di un contratto se non ne è parte, facendo espressamente salva l'eccezione dell’art. 1121. Secondo quest'ultimo articolo, l'accordo a vantaggio di un terzo è valido solo se la parte che promette di eseguire la prestazione a vantaggio del terzo si è dichiarata disposta a eseguire la prestazione alla controparte o se l’accordo costituisce uno strumento per attuare una donazione a vantaggio del terzo. Quindi, intuiamo come il code francese ammette il contratto a favore di terzi entro limiti molto più stretti del BGB.
Nel common law inglese, il diritto dei contratti è ancora retto quasi totalmente dal principio della privity of contract, ossia ogni contratto ha il potere di creare diritti e obblighi solo ed esclusivamente in capo ai soggetti che sono parti contraenti. Le attribuzioni di diritti a soggetti terzi sono veicolate non mediante i contracts, ma mediante altri istituti e principalmente il trust. La disciplina statunitense è differente da quella inglese. Infatti, negli USA, il contratto a favore di terzi è ammesso e riconosciuto dalla metà del XIX sec. Distinguiamo tra l'attribuzione al beneficiario a titolo gratuito/liberale od oneroso e l'Intended e incidental beneficiary. Il primo ha diritto alla prestazione, in forza della stipulazione, il secondo dispone solo di un interesse indiretto. Come quanto avviene in Germania, la distinzione tra le due ipotesi è condotta sulla base delle circostanze del caso e dello scopo del contratto.
La categoria unitaria di inadempimento
Vi sono dei casi in cui il contratto può non essere adempiuto, sia perché le condizioni del bene oggetto del contratto non hanno le caratteristiche idonee all’utilizzo che la parte ha dichiarato volerne fare, sia perché la re, oggetto del contratto, non esiste più, per cause indipendenti dalla volontà dell’alienante. Secondo l’ordinamento preso in considerazione, il primo rimedio, che porta alla risoluzione od al recesso dal contratto, ed il rimedio risarcitorio possono convivere o essere ritenuti alternativi.
Per quanto concerne l’ordinamento tedesco, nei primi anni del 2000 è entrata in vigore una riforma che ha introdotto una nozione unitaria di inadempimento. Precedentemente, l’ambito della violazione del contratto nel diritto tedesco era suddiviso nelle tre diverse categorie del Ritardo, Impossibilità e Violazione positiva del credito. Questa riforma, in materia di obbligazioni, entrò in vigore il 1° gennaio 2002, nell'ordinamento tedesco e conteneva una riforma del diritto delle obbligazioni che riguarda parte del primo libro e il secondo libro del BGB. La riforma ha colpito vari ambiti, quali il tema della responsabilità per inadempimento e la parte generale delle obbligazioni. Un'importante spinta alla riforma avvenne in particolar modo dalle norme internazionali che nel tempo hanno emanato discipline incentrate su una nozione unitaria di inadempimento. Tali sistemi di norme riconoscono generalmente il diritto di recesso e di scioglimento dal contratto in caso di inadempimento al netto dell’eventuale accertamento di responsabilità.
La riforma prevedeva l’introduzione di una nozione unitaria di inadempimento nel diritto delle obbligazioni tedesco. Diventa il nucleo centrale del riformato diritto delle obbligazioni tedesco, il concetto unitario di violazione dell’obbligo. È dalla violazione dell’obbligo che deriva il diritto del creditore al risarcimento del danno. L’importanza della riforma per quanto attiene al contenuto dell’obbligazione riverbera i suoi effetti nell’ambito della responsabilità per inadempimento, poiché la violazione di quei doveri che prima della riforma veniva definita quale violazione positiva del contratto, adesso rientra a pieno nella categoria dell’inadempimento. Infatti, la normativa vigente è qualificabile come inadempimento non solo la mancanza dell’obbligazione principale ma anche la violazione dei doveri accessori espressi al secondo comma del 241 del BGB e questo a prescindere da quale sia la fonte dell’obbligazione. Doveri accessori vengono richiamati anche nella disciplina dei contratti in cui il legislatore, (BGB) introduce la categoria delle obbligazioni quasi negoziali. Tale norma, infatti, non solo indica il contratto come fonte dell’obbligazione, ma, inoltre, specifica le ulteriori fonti da cui possono generare i doveri accessori la cui violazione comporterà una responsabilità per inadempimento.
La violazione del contratto nel sistema franco-italiano
Secondo quanto disposto dalla nozione unitaria di violazione dei contratti a prestazioni corrispettive: quando una delle parti non adempie all’obbligazione, la controparte può agire per il risarcimento del danno e può agire per la risoluzione giudiziale del contratto. Tale impostazione è vicina al codice tedesco post 2002. Da una parte, il diritto italiano codifica questa soluzione, mentre il codice francese si basa sulla presupposizione che ogni contratto a prestazioni corrispettive contiene la condizione risolutiva del corretto adempimento delle obbligazioni delle parti. Per tale motivo, per la risoluzione, nel concetto di inadempimento, è inclusa sia l'impossibilità di adempiere, sia la non esecuzione di obblighi accessori e sia l’inadempimento inesatto.
Nell’adempimento intempestivo o parziale, il giudice è chiamato a valutare se è venuto meno l’interesse della parte adempiente all’esecuzione della prestazione o se considera il contratto vincolante, e quindi condannare l’inadempiente all’esecuzione ed al risarcimento. Inoltre, il giudice può assegnare al debitore un termine di grazia, ma solo in caso di prestazione che doveva essere eseguita in uno specifico momento già passato. Eventuale presupposto teorico per la risoluzione è che il contraente insoddisfatto abbia notificato, un’intimazione alla controparte. La giurisprudenza ammette che questa intimazione sia contenuta nell’atto di citazione in giudizio con il quale si conviene la parte inadempiente per la risoluzione.
Per quanto concerne il risarcimento del danno da violazione del contratto, si può avere sia una domanda di adempimento e di risarcimento dei danni causati dal ritardo, sia un’azione di risarcimento contestuale alla domanda di risoluzione. In tale caso, i presupposti del risarcimento sono l’imputabilità della mancata esecuzione della prestazione e la messa in mora con le specifiche limitazioni. La giurisprudenza ha disposto che quando l’impossibilità di adempiere è non imputabile e quindi ha effetto liberatorio verso il debitore.
La giurisprudenza francese ha elaborato la distinzione, accettata dal codice italiano, tra le obbligazioni di mezzi, per cui basta che il debitore elaborato la distinzione, accettata dal codice italiano, effettui gli sforzi idonei al raggiungimento di un risultato e le obbligazioni di risultato, dove, in mancanza del risultato, non assume rilevanza la diligenza del debitore. Solo il caso fortuito e la forza maggiore possono avere efficacia liberatoria.
Secondo la giurisprudenza francese, sono obbligazioni di risultato, l’obbligo del trasportatore di beni e persone, l’obbligo del venditore di consegnare la merce in un determinato luogo e momento e l’obbligo del costruttore edile di consegnare l’edificio ultimato in un preciso momento. Invece, sono obbligazioni di mezzi, l’obbligo del medico nei confronti del paziente e l’obbligo dell’avvocato nei confronti del cliente.
La violazione del contratto nel diritto privato svizzero
La disciplina della violazione del contratto nel codice delle obbligazioni svizzero, si trova a metà tra quella del BGB nella sua versione originaria e quella del sistema franco-italiano. Anche il CO bipartisce detta nozione in due sottocategorie: una è analoga al suo omologo tedesco previgente, e l’altra è strutturata, come una clausola generale, per cui l’art. 97 CO, comma 1° enuncia che: "Il debitore che non adempie l’obbligazione o non la adempie nel debito modo, è tenuto al risarcimento del danno derivatone, salvo che provi che nessuna colpa gli è imputabile". L’art. 99 CO enuncia che di regola il debitore è responsabile di ogni colpa. Inoltre, la misura della responsabilità è determinata dalla natura del negozio e verrà giudicata più benignamente, se il negozio non aveva per scopo di recare alcun vantaggio al debitore. Le disposizioni sulla misura della responsabilità per atti illeciti sono applicabili per analogia agli effetti della colpa contrattuale.
Analogamente al diritto tedesco anteriore al 2001, il ritardo nell’esecuzione della prestazione dovuta rileva solo nella misura in cui sia stata la costituzione in mora da parte del creditore. Eccezione a questa regola il caso in cui le parti abbiano espressamente previsto che l’adempimento debba avvenire in un determinato giorno, così la mora è automatica. L'art. 102 CO dispone che nel caso in cui l’obbligazione è scaduta, il debitore è costituito in mora attraverso l’interpellazione del creditore. Quando il giorno dell’adempimento è stato stabilito o risulta determinato da una disdetta preventivamente convenuta e fatta, il debitore è costituito in mora solo per il decorso di tale giorno. Inoltre, dal momento della mora, il debitore è tenuto a risarcire i danni derivanti dal ritardo e sopporta il rischio dell’impossibilità sopravvenuta, anche se non imputabile, egli è esposto al risarcimento dei danni che ne derivano, salvo che non dimostri che la mora non è dovuta a sua colpa.
L'art. 103 CO prevede che il debitore in mora deve risarcire il danno per il tardato adempimento ed è responsabile anche del caso fortuito. Questo si può sottrarre alla responsabilità provando che la mora avvenne senza alcuna colpa da parte sua o che il caso fortuito avrebbe colpito in danno del creditore l’oggetto dovuto anche se l’obbligazione fosse stata adempita in tempo debito. La disciplina del recesso dal contratto per inadempimento è rilevante ed è contenuta negli art. 107-109 CO. Nell'art. 107, infatti, è disposto che nel caso in cui in un contratto bilaterale un debitore è in mora, il creditore ha il diritto di fissargli o di fargli fissare dall’autorità competente un congruo termine per l’adempimento. Nel caso in cui l’adempimento non avvenisse neanche entro questo termine, il creditore può richiedere l’adempimento ed il risarcimento del danno per il ritardo, ma può, solo se lo dichiara immediatamente, rinunciare alla prestazione tardiva e pretendere il danno derivante dall’inadempimento o recedere dal contratto.
Inoltre, l'art. 108 si occupa di fissare un termine per l’adempimento tardivo del contratto che non è necessario quando per la mora del debitore la prestazione abbia perso ogni interesse per il creditore, o quando dal contratto risulti l’intenzione dei contraenti che l’obbligazione debba adempirsi esattamente ad un tempo determinato od entro un dato termine, o quando dal contegno del debitore risulti che essa sarebbe inutile. Invece, l'articolo 109, dispone che chi recede dal contratto può rifiutare la controprestazione promessa e ripetere quanto egli ha già prestato. Inoltre, egli ha diritto al risarcimento dei danni derivanti dal mancato contratto, poiché il debitore non provi che non gli incombe alcuna colpa. Quest'ultimo articolo prevede la cumulatività tra risarcimento e recesso.
La distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato
La giurisprudenza ha disposto che quando l’impossibilità di adempiere è non imputabile e ha effetto liberatorio nei confronti del debitore: la sola mancanza di colpa non basta a liberare ed il debitore è tenuto alla diligenza del buon padre di famiglia. La giurisprudenza francese ha elaborato la distinzione, accettata dal codice italiano, tra obbligazioni di mezzi, per cui basta che il debitore effettui gli sforzi idonei al raggiungimento di un risultato e le obbligazioni di risultato, dove, in mancanza del risultato, non assume rilevanza la diligenza del debitore. Solo il caso fortuito e la forza maggiore possono avere efficacia liberatoria.
Secondo la giurisprudenza francese, sono obbligazioni di risultato, l’obbligo del trasportatore di beni e persone, l’obbligo del venditore di consegnare la merce in un determinato luogo e momento e l’obbligo del costruttore edile di consegnare l’edificio ultimato in un preciso momento. Invece, sono obbligazioni di mezzi, l’obbligo del medico nei confronti del paziente e l’obbligo dell’avvocato nei confronti del cliente.
Nell’adempimento intempestivo o parziale, il giudice è chiamato a valutare se è venuto meno l’interesse della parte adempiente all’esecuzione della prestazione o se considera il contratto vincolante, e quindi condannare l’inadempiente all’esecuzione ed al risarcimento. Inoltre, il giudice può assegnare al debitore un termine di grazia, ma solo in caso di prestazione che doveva essere eseguita in uno specifico momento già passato. Eventuale presupposto teorico per la risoluzione è che il contraente insoddisfatto abbia notificato, un’intimazione alla controparte.
La giurisprudenza ammette che questa intimazione sia contenuta nell’atto di citazione in giudizio con il quale si conviene la parte inadempiente per la risoluzione. Per quanto concerne il risarcimento del danno da violazione del contratto, si può avere sia una domanda di adempimento e di risarcimento dei danni causati dal ritardo, sia un’azione di risarcimento contestuale alla domanda di risoluzione. In tale caso, i presupposti del risarcimento sono l’imputabilità della mancata esecuzione della prestazione e la messa in mora con le specifiche limitazioni.
L'impossibilità della prestazione in common law
Per quanto concerne il diritto dei contratti in common law, soprattutto nel diritto inglese, il debitore non è liberato anche nel caso in cui la prestazione sia impossibile. Questa rigidità è parzialmente mitigata, sia dalla riconduzione dell’impossibilità iniziale al common mistake, in presenza del quale il contratto è nullo, sia dalla legittimità delle clausole liberatorie. Inoltre, con l’interpretazione del contratto che ritiene esistente una implied condition.
Il contratto è visto come una promessa, ossia un'assunzione di garanzia di un risultato. Dunque, con la promessa, il debitore assume il “rischio” del verificarsi di ostacoli o di impedimenti che rendano successivamente non attuabile la prestazione dovuta. In tale caso si tratta di un regime di responsabilità tendenzialmente oggettiva. In common law si pone ugualmente il problema di stabilire quando il debitore può considerarsi liberato in ragione di un evento impeditivo. Questo interrogativo è posto dalla prospettiva dell’ambito oggettivo di operatività della garanzia. Nel sistema inglese si considera un evento che, anche se imprevedibile al momento in cui il contratto è stato stipulato, sia tale per cui la legge...
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