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Le scriminanti non previste dalla legge

Le scriminanti non previste dalla legge sono dette tacite, ma attinte da fonti materiali. Circa il problema della loro ammissibilità, esse sono coessenziali agli ordinamenti penali incentrati sul principio di legalità sostanziale, ove nei criteri del bilanciamento di interessi, del giusto mezzo per il giusto scopo, della azione socialmente adeguata, della non pericolosità sociale della azione, si individua la fonte del diritto extra legislativo avente efficacia limitativa della norma penale scritta. Esse sono invece conciliabili con gli ordinamenti incentrati sul principio di legalità formale che non ammettono discriminanti oltre quelle espressamente previste. Il problema che si pone è soltanto quello della estensione analogica delle scriminanti codificate, sempre che si ritenga ammessa l'analogia in bonam partem e pur sempre nei casi e nei limiti indicati. Circa il problema della loro necessità pratica, esse sono utili, poiché le ipotesi

discriminanti tacite sono in genere riconducibili alle scriminanti codificate, come l'attività medicochirurgica, l'attività sportiva violenta e le informazioni commerciali.

La cooperazione nei delitti colposi

La cooperazione nel delitto colposo ex art.113 cp si verifica quando più persone pongono in essere una condotta nella reciproca consapevolezza di contribuire all'azione od omissione altrui, cagionando, infine, l'evento non voluto. La definizione del presente istituto può essere resa anche in forma negativa, ponendo un confronto tra il medesimo e il concorso ex art.110 cp: possiamo affermare, cioè, che rispetto al concorso doloso deve assolutamente mancare la volontà di concorrere, con la propria condotta, alla realizzazione di un reato doloso. Ciascun cooperante ex art.113, difatti, deve essere unicamente consapevole dell'esistenza di quell'azione altrui, che leda, in concomitanza con la propria condotta, un

bene giuridico penalmente rilevante. In particolare, la condotta colposa, causativa dell’evento, a cui partecipano consapevolmente più persone, può consistere in fatti omissivi o commissivi. Si osserva, per completezza, che le condotte poste in essere dagli agenti, ex art. 43 cp, devono violare la prudenza, intesa come criterio di astensione dai pericoli della fattispecie concreta, la diligenza, intesa come adozione di misure concretamente necessarie, e la perizia, intesa come compadronanza doverosa delle leges artis. Con la previsione dell’art 113 il legislatore intese dirimere ogni controversia sulla configurabilità del concorso nei delitti colposi tenendolo distinto, anche sul piano linguistico, dalla figura del concorso doloso. Che cosa è il reato putativo? Si ha reato putativo quando il soggetto crede di commettere un reato, ma in realtà realizza un fatto che reato non è (art. 49, comma primo). La norma definisce quindi putativo il reato.

commesso dall'agente nella convinzione (determinata da errore di fatto o di diritto) che si tratti di reato. Il soggetto quindi commette un fatto lecito (ovvero non punito dall'Ordinamento) ma per errore, si trova nella convinzione che abbia violato una norma penale a cui la legge fa discendere l'applicazione di una sanzione. Il reato putativo non è quindi punibile e ciò nel rispetto dei principi della legalità e della materialità che vigono all'interno dell'Ordinamento giuridico. Il secondo comma dell'art. 49 c.p. (reato impossibile) stabilisce che "la punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso". Esempio classico è quello dell'utilizzo di una pistola giocattolo, o della sostanza non velenosa utilizzata per provocare il decesso di una

persona: in questi casinon si può ipotizzare un tentativo inidoneo ma molto più semplicemente si è in presenza di un reato impossibile per inidoneità dell'azione (che comprende anche i mezzi di esecuzione della stessa).

Cosa si intende per la capacità criminale?

La capacità criminale consiste nella disposizione o inclinazione dell'individuo a commettere fatti in contrasto con la legge penale. La capacità a delinquere consente di graduare la responsabilità e quindi la pena da applicare al reato commesso. Si desume:

  1. dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
  2. dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo;
  3. dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
  4. dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

La capacità a delinquere ha una funzione bidimensionale che consente di valutare la personalità nella sua complessità morale e naturalistica.

di compromettere il dissidio tra libertà e necessità, di gettare un ponte tra diritto penale e scienze dell'uomo: a) una funzione retrospettiva - retributiva, ove va intesa come capacità morale di compiere il reato commesso; b) una funzione prognostico-preventiva, in quanto serve ad accertare l'attitudine del soggetto a commettere nuovi reati. Che cosa è l'evento? Nell'ambito del diritto penale, sulla nozione di evento si fronteggiano sostanzialmente due diverse tesi. Da una parte, l'evento viene inteso come un elemento esterno diverso sia logicamente che cronologicamente dalla condotta e legato ad essa da uno specifico rapporto causale. Secondo tale tesi, dunque, non tutti i reati nell'ambito del diritto penale sarebbero caratterizzati dalla presenza di un evento in quanto sussisterebbero reati di pura condotta. Secondo una diversa impostazione teorica, invece, l'evento, nell'ambito del diritto penale, avrebbe natura

La nozione di evento nel diritto penale può essere intesa in due sensi: l'evento in senso giuridico e l'evento in senso naturalistico. L'evento in senso giuridico si riferisce alla lesione o alla messa in pericolo del bene protetto dalla norma penale. Questo tipo di evento non può mai mancare, né nei reati di evento né in quelli di pura condotta. L'evento, così inteso, si distingue dalla condotta solo dal punto di vista logico, ma non da quello temporale.

Con riferimento alla normativa codicistica, il legislatore ha fatto riferimento, di volta in volta, all'evento in senso giuridico e all'evento in senso naturalistico. Le norme che disciplinano il rapporto di causalità (ad esempio gli articoli 40, 41, 42) fanno riferimento all'evento in senso naturalistico, mentre le norme che riguardano l'attribuzione psicologica del fatto di reato fanno riferimento all'evento in senso giuridico. Secondo la dottrina, quest'ultimo evento è considerato un elemento costitutivo del fatto di reato.

in senso naturalistico, si osserva come esso può influire sulla configurazione di diversi tipi di reato. Innanzitutto, vi sono i reati d'evento, che si verificano quando l'evento stesso è il nucleo centrale dell'illecito. Ad esempio, un omicidio o un furto sono reati d'evento, in quanto l'uccisione di una persona o il furto di un bene sono gli elementi principali che costituiscono l'illecito. Vi sono poi i reati di pura condotta, in cui l'evento non è rilevante ai fini della configurazione del reato. In questi casi, l'illecito è costituito unicamente dalla condotta compiuta dall'agente. Ad esempio, l'ingiuria o la diffamazione sono reati di pura condotta, in quanto l'offesa verbale o scritta è l'elemento principale che configura l'illecito, indipendentemente da eventuali conseguenze o danni causati. Esistono anche i reati ad evento frazionato, in cui l'evento si verifica in più momenti o fasi. Un esempio di questo tipo di reato è l'estorsione produttiva, in cui l'agente minaccia la vittima inizialmente e poi compie una serie di atti diversi per ottenere il pagamento di tangenti. I reati ad evento plurimo sono quelli in cui l'evento è composto da più elementi che concorrono alla configurazione del reato. Ad esempio, nella truffa, l'evento plurimo è costituito dall'inganno che induce l'errore altrui, dall'atto di disposizione patrimoniale compiuto dalla vittima, dal danno subito e dal profitto dell'agente. Vi sono anche i reati ad evento differito, in cui l'evento si verifica a distanza di tempo dalla condotta illecita. Ad esempio, nel caso di un avvelenamento, l'evento si verifica quando la vittima muore a causa del veleno somministrato precedentemente. Infine, vi sono i reati a distanza, in cui l'evento si verifica in un luogo diverso da quello in cui è stata commessa la condotta illecita. Ad esempio, nel caso di un furto, l'evento si verifica quando il bene rubato viene ritrovato in un luogo diverso da quello in cui è stato rubato. In conclusione, l'evento in senso naturalistico può influire sulla configurazione di diversi tipi di reato, determinando la sua tipologia e le sue caratteristiche specifiche.come un regolamento o un decreto. Questo principio sottolinea l'importanza della legge come fonte primaria del diritto, garantendo che decisioni importanti e vincolanti siano prese solo attraverso un processo legislativo democratico. In sostanza, il principio di riserva di legge implica che solo il Parlamento abbia il potere di stabilire norme che regolano determinate materie, limitando così il potere di altre istituzioni o organi governativi di intervenire in modo autonomo.

Quale ad es. il regolamento del Governo; si dice allora che la materia è riservata alla legge e agli atti aventi forza di legge. La riserva di legge ha una funzione di garanzia, in quanto vuole assicurare che in materie particolarmente delicate, come nel caso dei diritti fondamentali del cittadino, le decisioni vengano prese dall'organo più rappresentativo del potere sovrano ovvero dal Parlamento.

La successione di leggi nel tempo: L'art 2 del cp disciplina in maniera specifica la successione delle leggi penali nel tempo. Prevede: l'irretroattività della norma penale incriminatrice, secondo cui nessuno può essere penalmente sanzionato per un fatto, se al tempo in cui fu commesso non era previsto come reato. Al comma 2 viene enucleato il principio opposto, a tenor del quale se un fatto non è più previsto come reato ed un soggetto è stato in precedenza condannato per esso, cessa l'esecuzione ed ogni effetto penale della condanna.

Il principio espresso dalla norma è quello di uguaglianza tra i cittadini, nel senso che sarebbe ingiusto continuare a punire un soggetto per un fatto precedente alla modifica legislativa, consentendo invece agli altri di tenere lo stesso comportamento senza conseguenza penale alcuna. Ai commi 3 e 4 vengono descritti i principi di irretroattività sfavorevole e retroattività favorevole in caso di successione di norme modificative. Se tali modifiche riguardano solamente la disciplina della pena inflitta, disponendo infatti che per il medesimo fatto da quel momento vada applicata solo una pena pecuniaria in luogo della pena detentiva, vale il principio di retroattività favorevole al reo. Quest'ultimo principio viene applicato anche quando non si tratti di specie di pene diverse, ma quando vi siano in generale disposizioni successive più favorevoli al reo, come ad esempio quando le pene edittali previste siano più basse. Ciò non avviene, per contro,quando vi sia un giudicato di condanna. Se le modifiche sono in senso sfavorevole al reo, vale l'opposto principio di irretroattività. Al comma 5 si precisa che, se al momento in cui viene commesso il fatto vigevano leggi eccezionali e temporanee.
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A.A. 2019-2020
27 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rafgio00 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Trentinella Francesca.