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Paniere risposte aperte diritto penale

Relazione tra capacità di intendere e di volere

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere. La capacità di intendere corrisponde all’attitudine dell'individuo a comprendere il significato delle proprie azioni nel contesto in cui agisce. I periti e gli psichiatri forensi tendono quasi sempre a riconoscere la capacità di intendere tranne che nei casi di delirio, allucinazioni e, in genere, fenomeni di assoluto scompenso rispetto alla realtà. La capacità di volere, intesa come potere di controllo dei propri stimoli e impulsi ad agire. Dal punto di vista della prova dell'imputabilità è un fattore molto difficile da dimostrare nel processo. Va precisato che il concetto di capacità di intendere e di volere va inteso come necessariamente comprensivo di entrambe le capacità: l'imputabilità viene dunque meno allorché difetti anche una sola delle suddette attitudini.

Cosa è l’amnistia?

L’amnistia è un provvedimento previsto tanto dalla Costituzione Italiana, all’art 79, e dal Codice Penale all’art 151 che la definisce in questo modo “L’amnistia estingue il reato e, se vi è stata condanna fa cessare l’esecuzione della condanna e le pene accessorie.” L’amnistia consiste in un provvedimento di clemenza generale con cui lo Stato rinuncia all’applicazione della pena in relazione a determinati reati. Si distingue in propria ed impropria. Quanto all’amnistia propria, la stessa interviene prima della condanna definitiva ed ha un’efficacia estensiva completa. Quanto, invece, a quella impropria, tale provvedimento interviene dopo la condanna definitiva e fa cessare l’esecuzione della pena principale e di quelle accessorie, ma non gli altri effetti penali. Si distingue altresì tra amnistia condizionata e non, a seconda che la concessione sia o meno subordinata a condizioni ed obblighi previsti dalla legge. Non si applica ai delinquenti abituali, salvo che il decreto disponga diversamente.

In cosa consiste la riabilitazione?

L'art. 178 del codice penale italiano statuisce che: «La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.» La riabilitazione è un istituto che consente di sottrarre il condannato dagli effetti penali che, conseguenti alla condanna, possono pregiudicare il suo reinserimento sociale, restituendo allo stesso la possibilità di esercitare facoltà precluse o limitate. La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, tranne l’ipotesi in cui la legge disponga diversamente. Le condizioni per la concessione sono le seguenti:

  • Il decorso di almeno tre anni dal giorno in cui la pena sia stata eseguita o in altro modo estinta; per i recidivi il termine è di otto anni; per i delinquenti abituali, professionali e per tendenza è di dieci anni;
  • Il condannato deve aver dato prove effettive e costanti di buona condotta;
  • Lo stesso non deve essere stato sottoposto a misure di sicurezza e, se sottoposto, il provvedimento deve essere stato revocato;
  • Il reo deve aver adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, tranne l’ipotesi in cui dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempierle.

In cosa consiste lo stato di necessità?

L'art. 54 c.p. (Stato di necessità) così recita: "Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo". L'azione difensiva deve essere diretta a scongiurare il pericolo di un danno grave alla persona.

Quali sono le cause obiettive di punibilità?

Le condizioni obiettive di punibilità sono disciplinate dall’art. 44 c.p., in base al quale “…quando per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l’evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto...”. Il Legislatore non offre alcuna definizione, limitandosi ad affermare, per quel che concerne il regime di imputazione, l’irrilevanza del nesso psicologico che lega il fatto al soggetto agente. Caratteri delle condizioni obiettive di punibilità sono:

  • Il non necessario legame psicologico con l'autore del reato;
  • Il non necessario legame causale con la condotta integrativa del fatto di reato;
  • La loro distinzione con l'evento del reato;
  • Il fatto che le stesse non debbono consistere nel risultato offensivo punito dalla norma penale potendo esclusivamente concorrere ad aggravarne l'offensività (le cc.dd condizioni di punibilità intrinseche);
  • La loro collocazione in tempo contestuale o successivo alla realizzazione del fatto di reato;
  • L'incertezza in ordine alla loro verificazione.

Cosa è il dolo e quanti tipi di dolo esistono?

L’art. 43 recita “Il delitto è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione”. Secondo la teoria della volontà il dolo è la volontà anche dell’evento tipico, vi ricomprende, non solo l’intenzione, ma anche l’accettazione del rischio della causazione dell’evento, rimproverabile normativamente e, pertanto, meritevole di sanzione come reato doloso. Quindi, è rappresentazione e volontà, affinché il reato possa dirsi voluto, ai sensi dell’art. 43 c.p., è sufficiente che il soggetto agente abbia accettato il rischio della sua verificazione. È necessario precisare come rappresentazione e volontà siano due concetti collegati ma distinti, in quanto può esservi la prima senza la seconda, ma non il contrario, poiché non è configurabile volontà senza rappresentazione. Diverse sono i tipi di dolo può manifestarsi, tra i quali:

  • Dolo generico quando è richiesta solo la coscienza e volontà del fatto materiale, non avendo alcuna rilevanza il fine per il quale il soggetto agisce ed è il tipo di dolo richiesto dalla maggior parte dei reati;
  • Dolo specifico, riguarda quelle figure criminose in cui la legge richiede sia la coscienza e volontà del fatto materiale, sia che venga realizzato per raggiungere lo specifico fine che rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie legale, anche se il conseguimento del fine non è richiesto per la consumazione del reato (così il furto è un reato a dolo specifico in quanto per la sua consumazione è sufficiente che il reo abbia agito “per fine di lucro”).

Altra distinzione è quella tra dolo di danno e il dolo di pericolo che si hanno rispettivamente quando il reo vuole ledere il bene giuridico protetto o solo minacciarlo.

Cosa è l’indulto?

Dell'indulto il codice penale si occupa all'articolo 174 c.p. L’indulto è un provvedimento di clemenza generale, interviene unicamente sulla pena principale che viene condonata in tutto o in parte o trasformata in un’altra specie. Non fa venir meno le pene accessorie o gli altri effetti penali della condanna tranne il caso in cui la legge disponga diversamente. Non presuppone una sentenza di condanna irrevocabile e può essere sottoposto a condizioni ed obblighi.

Quando si parla di delitto aggravato dall’evento?

I delitti aggravati dall'evento si hanno quando il legislatore dopo aver previsto una fattispecie base stabilisce un aumento di pena (solitamente indipendente o autonomo) per l’ipotesi in cui derivi un ulteriore risultato offensivo più grave. Es. la falsa testimonianza è aggravata se dal mendacio deriva la condanna di qualcuno. Si pone il problema interpretativo di accertare di volta in volta quale sia il titolo soggettivo di imputazione dell’evento aggravatore. La condotta necessaria a concretare l’aggravante in esame è posteriore alla consumazione del delitto. La circostanza non sussiste quando il fatto ulteriore sia compiuto per uno scopo non aggravatore. La natura giuridica è controversa, perché la circostanza da un lato concerne la gravità del danno derivante da reato, dall’altro denota maggiore persistenza nel proposito criminoso.

Relazione tra la minore età e l’imputabilità

Per espressa previsione dell'art. 97 non è imputabile chi al momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto quattordici anni. Il legislatore ha dunque fissato una volta per tutte una presunzione iuris et de iure di non imputabilità del minore degli anni 14, il quale tuttavia, se giudicato socialmente pericoloso, può essere sottoposto alla misura di sicurezza del ricovero in un riformatorio giudiziario o quella della libertà vigilata. Nel caso dei minori ricompresi tra gli anni 14 e gli anni 18 l'imputabilità va giudicata caso per caso, in concreto ed in relazione al fatto commesso. Il giudice dovrà dunque appurare la concreta capacità di intendere e di volere del minore degli anni 18 al momento in cui ha commesso il fatto. In caso di mancanza di tale capacità il minore non è punibile. Nel diverso caso in cui il minore degli anni 18 è capace di intendere e di volere al momento della commissione del fatto viene considerato punibile, ma la pena è diminuita, si parla allora di semimputabilità.

Il potere discrezionale del giudice e la pena da irrogare

Il giudice, in base al disposto di cui all’art. 132 c.p., esercita un potere discrezionale determinando la pena da applicare al caso concreto. In relazione alle diverse fattispecie incriminatrici, il Legislatore determina il limite minimo e massimo di pena applicabile. Tale discrezionalità incontra dei limiti che vengono individuati:

  • Nella previsione legislativa del tipo di pena da applicare e dei limiti entro i quali viene graduata la gravità della pena;
  • Nell’obbligo di esplicitare le motivazioni che si pongono a fondamento della specifica determinazione di pena;
  • Nella disposizione di cui all’art. 133 c.p. che sancisce i criteri che vengono impiegati dall’organo giudicante per la determinazione della pena in relazione al caso concreto.

Ciò detto, occorre evidenziare le motivazioni che si pongono a fondamento del richiamato potere discrezionale. Le stesse vengono ravvisate in principi costituzionali quali:

  • L’uguaglianza, di cui all’art. 3 Cost., che impone di trattare in modo uguale casi uguali e differente casi differenti;
  • La personalità della responsabilità penale, sancita dall’art. 27 Cost., che obbliga il giudice a determinare la pena in relazione al grado di colpevolezza;
  • La finalità rieducativa della pena, di cui all’art. 27, comma 3, Cost., che richiede una giusta valutazione delle modalità con cui si è realizzato il caso concreto.

Cosa è la capacità a delinquere?

La capacità a delinquere del reo consiste nella tendenza o inclinazione dell’individuo a commettere fatti in contrasto con la legge penale. L’art. 133 c.p. dispone che, nella determinazione della pena da infliggere all’autore di un reato, il giudice deve tener conto, oltre che della gravità del reato commesso, della capacità a delinquere del reo.

Quali sono le pene detentive?

Con il termine pena detentiva si fa riferimento ad una pena che consiste nella privazione della libertà personale del condannato, protratta per un periodo di tempo determinato, l’intera vita o a tempo indeterminato, quando la fine è stabilita durante l’esecuzione, in base al comportamento del condannato. Il Codice penale italiano vigente prevede tre diverse pene detentive:

  • L’arresto, privazione della libertà personale per un periodo determinato di tempo inflitta a chi ha commesso una contravvenzione (ex art. 25 c.p.);
  • La reclusione, privazione della libertà personale per un periodo determinato di tempo inflitta a chi ha commesso un delitto (ex art. 23 c.p.);
  • L’ergastolo, privazione della libertà personale perpetua inflitta a chi ha commesso un delitto (ex art. 22 c.p.).

La sospensione condizionale della pena

La sospensione condizionale della pena, di cui agli artt. 163 e 168 c.p., è una causa di estinzione del reato che individua due presupposti fondamentali: - una sentenza di condanna a pena detentiva o pecuniaria che sola o congiunta con pena detentiva, ai sensi dell’art. 135 c.p., non superi un determinato limite; - una prognosi favorevole in merito alla personalità del condannato. Il limite di pena è:

  • Di due anni;
  • Di tre anni nel caso di minore di anni 18;
  • Due anni e sei mesi nel caso di età compresa tra anni 18 e 21;
  • Due anni e sei mesi nel caso di ultrasettantenni.

L’art. 163 c.p., tuttavia, ha introdotto due deroghe particolarmente importanti:

  • La sospensione condizionale può essere concessa anche qualora i detti limiti siano superati per effetto della conversione della pena pecuniaria;
  • La sospensione condizionale può essere concessa anche qualora la pena detentiva non superi un anno ed il reo abbia risarcito gli obblighi risarcitori. In tal caso, l’effetto estintivo si realizza dopo un anno.

Il provvedimento in esame non può essere concesso in presenza delle condizioni di cui all’art. 164, comma 2, c.p.:

  • Precedente condanna a pena detentiva per delitto;
  • Delinquente o contravventore abituale e professionale;
  • Applicazione di una misura di sicurezza personale.

Il giudice, peraltro, può subordinare la concessione della sospensione condizionale al rispetto di determinati obblighi, quali restituzioni, risarcimento del danno, etc. Tale potere ha consentito la concessione a chi ne abbia già usufruito una volta, a patto che la nuova condanna cumulata con la precedente non superi i limiti di cui all’art. 163 c.p. e che la concessione sia subordinata all’adempimento di uno degli obblighi sopra richiamati. La sospensione condizionale viene revocata di diritto nel caso in cui il reo:

  • Commetta un delitto della medesima indole o non adempia agli obblighi imposti;
  • Riporti un’ulteriore condanna che cumulata con la precedente superi i limiti di cui all’art. 163 c.p..

In cosa consiste la non punibilità per particolare tenuità del fatto?

La non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata introdotta dall’art 131 bis. La norma indica, quali criteri di valutazione: la modalità della condotta; l’esiguità del danno o del pericolo; la mancanza di abitualità nel comportamento dell’offensore. Principio ispiratore della nuova causa di non punibilità è che «quando l'offesa sia tenue e segua ad un comportamento non abituale [...] lo Stato rinuncerà ad applicare una pena per attuare una tutela risarcitoria e/o restitutoria tipicamente civile». La valutazione giudiziale in ordine alla particolare tenuità dell'offesa deve essere effettuata, per espressa indicazione normativa, sulla base dei parametri inerenti alla gravità del reato (modalità dell'azione; gravità del danno o del pericolo; intensità del dolo o grado della colpa). Sono inoltre individuate specifiche situazioni in presenza delle quali l'offesa non può mai essere ritenuta di particolare tenuità e che, dunque, precludono anche astrattamente il riconoscimento della causa di non punibilità: l'aver agito per motivi abietti o futili; l'aver agito con crudeltà, anche in danno di animali; l'aver adoperato sevizie; l'aver approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa; l'avere la condotta cagionato o l'essere dalla stessa derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Con l’istituto della tenuità del fatto si intende agevolare la fuoriuscita dal sistema giudiziario di condotte che, pur integrando gli estremi del fatto tipico, antigiuridico e colpevole, appaiono non meritevoli di pena «in ragione dei principi di proporzione e di economia processuale».

Chi è il soggetto attivo del reato?

Il soggetto attivo del reato (o autore, reo, agente, colpevole ecc.) è ogni essere umano che pone in essere un fatto penalmente illecito. A seconda delle fattispecie penali soggetto attivo del reato può essere chiunque, o solo soggetti in possesso di particolari requisiti. Quando soggetto attivo del reato può essere chiunque, il reato viene definito comune (es. omicidio, furto, rapina, ingiuria, diffamazione, danneggiamento ecc.); negli altri casi invece la fattispecie incriminatrice prende l’etichetta di reato proprio, quando cioè sono richiesti in capo al soggetto attivo requisiti particolari sia naturalistici (es. l’essere madre nel delitto di infanticidio) che giuridici (es. delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.).

La legittima difesa

L’art. 52 dispone che: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta.”

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rafgio00 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Trentinella Francesca.
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