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L’OMICIDIO STRADALE: DETTATO DELLA NORMA, ELEMENTO SOGGETTIVO, CONDOTTA,

TIPOLOGIA DI PENA, COMPETENZA E PROCEDIBILITÀ L’OMICIDIO STRADALE

Il reato di omicidio stradale è stato introdotto con la legge n. 41 del 23 marzo 2016 e la sua disciplina è

contenuta nel nuovo articolo 589 bis del c.p. il quale prevede tre fattispecie di differente gravità e

trattamento sanzionatorio, riconducibili all'omicidio stradale. Nella prima: si punisce chiunque cagiona,

per colpa, la morte di una persona a seguito della violazione delle norme che disciplinano la circolazione

stradale, con la pena della reclusione da due a sette anni; la seconda disciplina l’ipotesi in cui la morte

di una persona sia causata per colpa da chiunque si ponga alla guida di un veicolo a motore in stato di

ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o in stato di di alterazione psico-fisica

derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, con un'ipotesi sanzionatoria più grave

ovverosia quella della reclusione da otto a dodici anni. La terza ipotesi si verifica invece nel caso in cui la

morte di una persona sia cagionata per colpa dal conducente di un veicolo a motore che si trovi in stato

di ebbrezza alcolica quantificato con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l., punito con la pena

della reclusione da cinque a dieci anni. L’elemento soggettivo è rappresentato dalla colpa. La competenza

al tribunale monocratico e la procedibilità è d’ufficio.

spetta

L’OMICIDIO VOLONTARIO: DETTATO DELLA NORMA, ELEMENTO SOGGETTIVO, CONDOTTA,

TIPOLOGIA DI PENA, COMPETENZA, PROCEDIBILITÀ L’OMICIDIO VOLONTARIO:

La disciplina di tale reato è contenuta nell’articolo 575 del c.p. “Chiunque cagiona la morte di un uomo è

non inferiore ad anni ventuno”. Si tratta di un reato comune in quanto il soggetto

punito con la reclusione

attivo può essere chiunque. Il bene giuridico che si intende proteggere è la vita umana del singolo

individuo. In ordine all’elemento soggettivo la norma richiede il dolo generico, ovvero il soggetto agente

deve aver agito con intenzione, prevedendo e accettando le conseguenze della propria azione/omissione;

l’elemento oggettivo è rappresentato morte

dall’evento che caratterizza il momento della consumazione

L’autorità competente è la Corte di Assise e il tribunale collegiale in caso di tentativo. Si procede

del reato.

d'ufficio.

LA BIGAMIA: DETTATO DELLA NORMA, ELEMENTO SOGGETTIVO, CONDOTTA, TIPOLOGIA DI

PENA, COMPETENZA, PROCEDIBILITÀ LA BIGAMIA:

L’art. 556 del c.p. disciplina il reato di bigamia. Chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti

civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla

stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio

avente effetti civili. La norma in esame mira alla tutela della famiglia caratterizzata dalla stabilità della

convivenza. La bigamia è un delitto bilaterale che non implica, però, l’imputabilità e la punibilità di entrambi

i soggetti attivi; è un delitto istantaneo e con effetto giuridico permanente in quanto si protrae per tutta la

durata della coesistenza dei due matrimoni e cessa solo in seguito a sentenza definitiva di scioglimento.

all’elemento soggettivo la norma richiede

In ordine il dolo generico ossia la volontà di contrarre nuovo

matrimonio avente effetti civili con la consapevolezza dell'esistenza di un precedente matrimonio. La pena

è della reclusione da uno a cinque anni. L'autorità competente è il Tribunale in composizione monocratica.

La procedibilità è d'ufficio.

LA CALUNNIA: DETTATO DELLA NORMA, ELEMENTO SOGGETTIVO, CONDOTTA, TIPOLOGIA DI

PENA, COMPETENZA, PROCEDIBILITÀ LA CALUNNIA:

Previsto nell'art. 368 del c.p. e si verifica qualora un soggetto, per mezzo di denuncia, querela, richiesta

o istanza dirette all'autorità competenti, incolpi di un reato una persona di cui conosce l'innocenza o simuli

a carico di quest'ultima le tracce di un reato. Lo scopo della norma, oltre a tutelare la corretta

della giustizia, mira a proteggere sia l’onore che la libertà personale del soggetto

amministrazione

incolpato ingiustamente. La condotta può realizzarsi con modalità diverse: calunnia formale: mediante

denuncia volta ad incolpare un soggetto che l’agente sa essere innocente e diretta idonea a far sorgere

un procedimento penale; calunnia reale nel caso in cui si simulano le tracce di un reato nei confronti di

un soggetto che l’agente sa innocente; calunnia implicita mediante denuncia di un reato, accompagnato

dalla simulazione di tracce tali da rendere univoca l'individuazione di un soggetto innocente, anche se

dall’agente, come autore

non indicato espressamente del reato inesistente o esistente reato. In ordine

all’elemento soggettivo la norma richiede dolo generico che si manifesta con la coscienza e la volontà di

incolpare un innocente. La pena è quella della reclusione compresa tra un minimo di due anni e un

massimo di sei anni. Sono previste delle aggravanti: precisamente nel caso in cui la legge stabilisce la

pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni o un'altra pena più grave, oppure se dal fatto

deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni e la reclusione da sei a venti anni se dal

fatto deriva una condanna all'ergastolo. Il tentativo è ammissibile in considerazione della frazionabilità

della condotta. La consumazione del reato si verifica nel momento in cui l'autorità riceve l'informazione di

reato o nel momento in cui l'autorità acquisisce le tracce simulate nell'ipotesi reale. Si procede d'ufficio e

la competenza è del tribunale monocratico per le fattispecie di reato contenute nel primo comma e del

tribunale collegiale per quelle contenute nel 3 e 4 comma.

LA CONCUSSIONE: DETTATO DELLA NORMA, ELEMENTO SOGGETTIVO, CONDOTTA,

TIPOLOGIA DI PENA, COMPETENZA, PROCEDIBILITÀ LA CONCUSSIONE

Prevista dall’art. 317 del c.p. è un reato proprio in quanto può essere commesso solo da un soggetto che

si qualifichi come esercente una pubblica funzione. Lo scopo della norma è quello di tutelare e proteggere

il buon andamento della pubblica amministrazione. La ratio della norma mira a punire l pubblico ufficiale

che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente,

a lui o a un terzo, denaro od altra utilità. La condotta del p.u. si estrinseca nel farsi dare o nel farsi

promettere denaro o altro vantaggio, anche non patrimoniale, abusando della propria posizione. In termini

di consumazione del reato possiamo definire la concussione come un'ipotesi di reato a consumazione

frazionata, in quanto il reato è effettivamente perfetto e consumato già al momento della promessa e le

consegne di danaro a posteriori spostano in avanti la consumazione del reato, con effetti differenti, come

In ordine all’elemento

la prescrizione postecipata del reato, o il potenziale subentro di altri concorrenti.

soggettivo la norma richiede dolo generico, che si manifesta nella coscienza e nella volontà di porre in

essere la condotta criminosa. Il tentativo è possibile in quanto affinché si verifichi tale reato è necessaria

la cooperazione con la vittima. Dal punto di vista sanzionatorio tale reato è punito con la reclusione da

Competente è il tribunale in composizione collegiale e si procede d’ufficio.

sei a dodici anni. Differenza

con il reato di corruzione: la concussione si sostanzia nell'abuso costrittivo del funzionario, il quale con

minaccia, esplicita o implicita, prende l’iniziativa per ottenere un vantaggio illecito limitando

l’autodeterminazione del destinatario; la corruzione invece è caratterizzata da un accordo liberamente e

consapevolmente concluso, su iniziativa del privato con il funzionario pubblico che mirano ad un comune

obiettivo illecito.

LA CORRUZIONE: DETTATO DELLA NORMA, ELEMENTO SOGGETTIVO, CONDOTTA,

TIPOLOGIA DI PENA, COMPETENZA, PROCEDIBILITÀ LA CORRUZIONE:

L’art. 318 del c.p. disciplina il reato di corruzione per l'esercizio della funzione. Lo scopo della ratio della

norma è il corretto funzionamento ed il prestigio della Pubblica amministrazione. Ai fini della condotta tale

reato si verifica quando un privato e un pubblico funzionario si accordano perché il primo corrisponda al

secondo un compenso (non dovuto) per il compimento o mancato compimento di un atto del suo ufficio,

o per compiere un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio. La condotta è rappresentata dal pubblico

funzionario che accetta la prestazione o la promessa di danaro o altra utilità per omettere o ritardare il

compimento di un atto del suo ufficio (c.d. corruzione impropria); oppure accettando la consegna di

danaro o altra utilità il funzionario si impegna a compiere un atto contrario ai doveri del suo ufficio

In ordine all’elemento soggettivo la norma richiede

(corruzione propria). il dolo generico che si manifesta

oltre che dalla coscienza e volontà del fatto della corruzione anche dalla consapevolezza del fine

dell'omissione o del ritardo di un atto d'ufficio. La pena prevista per il reato di corruzione, che può essere

diversa in virtù delle varie fattispecie contenute nel codice penale, è la reclusione da 1 a 20 anni. Non è

anche d’ufficio. La competenza

necessario procedere con querela di parte in quanto è possibile procedere

è del tribunale collegiale.

Differenza con il reato di corruzione: la concussione si sostanzia nell'abuso costrittivo del funzionario, il

quale con minaccia, esplicita o implicita, prende l’iniziativa per ottenere un vantaggio illecito limitando

l’autodeterminazione del destinatario; la corruzione invece è caratterizzata da un accordo liberamente e

consapevolmente concluso, su iniziativa del privato con il funzionario pubblico che mirano ad un comune

obiettivo illecito.

LA DIFFAMAZIONE: DETTATO DELLA NORMA, ELEMENTO SOGGETTIVO, CONDOTTA,

TIPOLOGIA DI PENA, COMPETENZA, PROCEDIBILITÀ LA DIFFAMAZIONE:

Previsto dall'art. 595 del c.p. consiste nell'offesa all'altrui reputazione fatta comunicando con più persone.

Affinché o si configuri è necessario che la persona offesa non sia presente, o che non sia stato in grado

di percepire l’offesa. Si tratta di un reato comune perché può essere commesso da chiunque ad eccezione

della diffamazione militare. Il delitto della diffamazione è un reato di mera condotta dove la condotta

diffamante si c

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A.A. 2024-2025
11 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher altalia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Trentinella Francesca.