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L’OMICIDIO STRADALE: DETTATO DELLA NORMA, ELEMENTO SOGGETTIVO, CONDOTTA,
TIPOLOGIA DI PENA, COMPETENZA E PROCEDIBILITÀ L’OMICIDIO STRADALE
Il reato di omicidio stradale è stato introdotto con la legge n. 41 del 23 marzo 2016 e la sua disciplina è
contenuta nel nuovo articolo 589 bis del c.p. il quale prevede tre fattispecie di differente gravità e
trattamento sanzionatorio, riconducibili all'omicidio stradale. Nella prima: si punisce chiunque cagiona,
per colpa, la morte di una persona a seguito della violazione delle norme che disciplinano la circolazione
stradale, con la pena della reclusione da due a sette anni; la seconda disciplina l’ipotesi in cui la morte
di una persona sia causata per colpa da chiunque si ponga alla guida di un veicolo a motore in stato di
ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o in stato di di alterazione psico-fisica
derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, con un'ipotesi sanzionatoria più grave
ovverosia quella della reclusione da otto a dodici anni. La terza ipotesi si verifica invece nel caso in cui la
morte di una persona sia cagionata per colpa dal conducente di un veicolo a motore che si trovi in stato
di ebbrezza alcolica quantificato con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l., punito con la pena
della reclusione da cinque a dieci anni. L’elemento soggettivo è rappresentato dalla colpa. La competenza
al tribunale monocratico e la procedibilità è d’ufficio.
spetta
L’OMICIDIO VOLONTARIO: DETTATO DELLA NORMA, ELEMENTO SOGGETTIVO, CONDOTTA,
TIPOLOGIA DI PENA, COMPETENZA, PROCEDIBILITÀ L’OMICIDIO VOLONTARIO:
La disciplina di tale reato è contenuta nell’articolo 575 del c.p. “Chiunque cagiona la morte di un uomo è
non inferiore ad anni ventuno”. Si tratta di un reato comune in quanto il soggetto
punito con la reclusione
attivo può essere chiunque. Il bene giuridico che si intende proteggere è la vita umana del singolo
individuo. In ordine all’elemento soggettivo la norma richiede il dolo generico, ovvero il soggetto agente
deve aver agito con intenzione, prevedendo e accettando le conseguenze della propria azione/omissione;
l’elemento oggettivo è rappresentato morte
dall’evento che caratterizza il momento della consumazione
L’autorità competente è la Corte di Assise e il tribunale collegiale in caso di tentativo. Si procede
del reato.
d'ufficio.
LA BIGAMIA: DETTATO DELLA NORMA, ELEMENTO SOGGETTIVO, CONDOTTA, TIPOLOGIA DI
PENA, COMPETENZA, PROCEDIBILITÀ LA BIGAMIA:
L’art. 556 del c.p. disciplina il reato di bigamia. Chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti
civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla
stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio
avente effetti civili. La norma in esame mira alla tutela della famiglia caratterizzata dalla stabilità della
convivenza. La bigamia è un delitto bilaterale che non implica, però, l’imputabilità e la punibilità di entrambi
i soggetti attivi; è un delitto istantaneo e con effetto giuridico permanente in quanto si protrae per tutta la
durata della coesistenza dei due matrimoni e cessa solo in seguito a sentenza definitiva di scioglimento.
all’elemento soggettivo la norma richiede
In ordine il dolo generico ossia la volontà di contrarre nuovo
matrimonio avente effetti civili con la consapevolezza dell'esistenza di un precedente matrimonio. La pena
è della reclusione da uno a cinque anni. L'autorità competente è il Tribunale in composizione monocratica.
La procedibilità è d'ufficio.
LA CALUNNIA: DETTATO DELLA NORMA, ELEMENTO SOGGETTIVO, CONDOTTA, TIPOLOGIA DI
PENA, COMPETENZA, PROCEDIBILITÀ LA CALUNNIA:
Previsto nell'art. 368 del c.p. e si verifica qualora un soggetto, per mezzo di denuncia, querela, richiesta
o istanza dirette all'autorità competenti, incolpi di un reato una persona di cui conosce l'innocenza o simuli
a carico di quest'ultima le tracce di un reato. Lo scopo della norma, oltre a tutelare la corretta
della giustizia, mira a proteggere sia l’onore che la libertà personale del soggetto
amministrazione
incolpato ingiustamente. La condotta può realizzarsi con modalità diverse: calunnia formale: mediante
denuncia volta ad incolpare un soggetto che l’agente sa essere innocente e diretta idonea a far sorgere
un procedimento penale; calunnia reale nel caso in cui si simulano le tracce di un reato nei confronti di
un soggetto che l’agente sa innocente; calunnia implicita mediante denuncia di un reato, accompagnato
dalla simulazione di tracce tali da rendere univoca l'individuazione di un soggetto innocente, anche se
dall’agente, come autore
non indicato espressamente del reato inesistente o esistente reato. In ordine
all’elemento soggettivo la norma richiede dolo generico che si manifesta con la coscienza e la volontà di
incolpare un innocente. La pena è quella della reclusione compresa tra un minimo di due anni e un
massimo di sei anni. Sono previste delle aggravanti: precisamente nel caso in cui la legge stabilisce la
pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni o un'altra pena più grave, oppure se dal fatto
deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni e la reclusione da sei a venti anni se dal
fatto deriva una condanna all'ergastolo. Il tentativo è ammissibile in considerazione della frazionabilità
della condotta. La consumazione del reato si verifica nel momento in cui l'autorità riceve l'informazione di
reato o nel momento in cui l'autorità acquisisce le tracce simulate nell'ipotesi reale. Si procede d'ufficio e
la competenza è del tribunale monocratico per le fattispecie di reato contenute nel primo comma e del
tribunale collegiale per quelle contenute nel 3 e 4 comma.
LA CONCUSSIONE: DETTATO DELLA NORMA, ELEMENTO SOGGETTIVO, CONDOTTA,
TIPOLOGIA DI PENA, COMPETENZA, PROCEDIBILITÀ LA CONCUSSIONE
Prevista dall’art. 317 del c.p. è un reato proprio in quanto può essere commesso solo da un soggetto che
si qualifichi come esercente una pubblica funzione. Lo scopo della norma è quello di tutelare e proteggere
il buon andamento della pubblica amministrazione. La ratio della norma mira a punire l pubblico ufficiale
che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente,
a lui o a un terzo, denaro od altra utilità. La condotta del p.u. si estrinseca nel farsi dare o nel farsi
promettere denaro o altro vantaggio, anche non patrimoniale, abusando della propria posizione. In termini
di consumazione del reato possiamo definire la concussione come un'ipotesi di reato a consumazione
frazionata, in quanto il reato è effettivamente perfetto e consumato già al momento della promessa e le
consegne di danaro a posteriori spostano in avanti la consumazione del reato, con effetti differenti, come
In ordine all’elemento
la prescrizione postecipata del reato, o il potenziale subentro di altri concorrenti.
soggettivo la norma richiede dolo generico, che si manifesta nella coscienza e nella volontà di porre in
essere la condotta criminosa. Il tentativo è possibile in quanto affinché si verifichi tale reato è necessaria
la cooperazione con la vittima. Dal punto di vista sanzionatorio tale reato è punito con la reclusione da
Competente è il tribunale in composizione collegiale e si procede d’ufficio.
sei a dodici anni. Differenza
con il reato di corruzione: la concussione si sostanzia nell'abuso costrittivo del funzionario, il quale con
minaccia, esplicita o implicita, prende l’iniziativa per ottenere un vantaggio illecito limitando
l’autodeterminazione del destinatario; la corruzione invece è caratterizzata da un accordo liberamente e
consapevolmente concluso, su iniziativa del privato con il funzionario pubblico che mirano ad un comune
obiettivo illecito.
LA CORRUZIONE: DETTATO DELLA NORMA, ELEMENTO SOGGETTIVO, CONDOTTA,
TIPOLOGIA DI PENA, COMPETENZA, PROCEDIBILITÀ LA CORRUZIONE:
L’art. 318 del c.p. disciplina il reato di corruzione per l'esercizio della funzione. Lo scopo della ratio della
norma è il corretto funzionamento ed il prestigio della Pubblica amministrazione. Ai fini della condotta tale
reato si verifica quando un privato e un pubblico funzionario si accordano perché il primo corrisponda al
secondo un compenso (non dovuto) per il compimento o mancato compimento di un atto del suo ufficio,
o per compiere un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio. La condotta è rappresentata dal pubblico
funzionario che accetta la prestazione o la promessa di danaro o altra utilità per omettere o ritardare il
compimento di un atto del suo ufficio (c.d. corruzione impropria); oppure accettando la consegna di
danaro o altra utilità il funzionario si impegna a compiere un atto contrario ai doveri del suo ufficio
In ordine all’elemento soggettivo la norma richiede
(corruzione propria). il dolo generico che si manifesta
oltre che dalla coscienza e volontà del fatto della corruzione anche dalla consapevolezza del fine
dell'omissione o del ritardo di un atto d'ufficio. La pena prevista per il reato di corruzione, che può essere
diversa in virtù delle varie fattispecie contenute nel codice penale, è la reclusione da 1 a 20 anni. Non è
anche d’ufficio. La competenza
necessario procedere con querela di parte in quanto è possibile procedere
è del tribunale collegiale.
Differenza con il reato di corruzione: la concussione si sostanzia nell'abuso costrittivo del funzionario, il
quale con minaccia, esplicita o implicita, prende l’iniziativa per ottenere un vantaggio illecito limitando
l’autodeterminazione del destinatario; la corruzione invece è caratterizzata da un accordo liberamente e
consapevolmente concluso, su iniziativa del privato con il funzionario pubblico che mirano ad un comune
obiettivo illecito.
LA DIFFAMAZIONE: DETTATO DELLA NORMA, ELEMENTO SOGGETTIVO, CONDOTTA,
TIPOLOGIA DI PENA, COMPETENZA, PROCEDIBILITÀ LA DIFFAMAZIONE:
Previsto dall'art. 595 del c.p. consiste nell'offesa all'altrui reputazione fatta comunicando con più persone.
Affinché o si configuri è necessario che la persona offesa non sia presente, o che non sia stato in grado
di percepire l’offesa. Si tratta di un reato comune perché può essere commesso da chiunque ad eccezione
della diffamazione militare. Il delitto della diffamazione è un reato di mera condotta dove la condotta
diffamante si c