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Relazione tra capacità di intendere e di volere

Il codice penale prevede la nozione di imputabilità al 2° comma dell’art. 85: “è imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere”; è corretto, dunque, dire che la capacità d’intendere e di volere è il contenuto sostanziale dell’imputabilità.

Il concetto di capacità di intendere e di volere comprende due elementi:

  • La capacità d’intendere è l’attitudine a rendersi conto della realtà e del valore sociale delle proprie azioni: non è necessario che il soggetto sia in grado di percepire che la sua azione è contra legem, il solo fatto che possa genericamente comprendere che sta commettendo un’azione riprovevole è sufficiente;
  • La capacità di volere è, invece, l’attitudine ad autodeterminarsi liberamente, esercitando il controllo sui propri stimoli e impulsi ad agire.

Va precisato che il concetto di capacità di intendere e di volere va inteso come necessariamente comprensivo di entrambe le capacità. Pertanto, affinché il soggetto possa dirsi imputabile sussisteranno entrambi gli elementi: il soggetto dovrà essere capace sia di intendere che di volere; i due elementi in questione, dunque, vengono considerati in maniera scissa e disgiunta (non è caso raro quello della persona che possiede la capacità di volere ma non di intendere e viceversa).

Cosa è l’amnistia?

L'amnistia, disciplinata dagli artt. 151 c.p. e 79 Cost., è un provvedimento generale ed astratto, con il quale lo Stato rinuncia a punire un determinato numero di reati. Si tratta di uno strumento di clemenza a carattere eccezionale, ispirato a ragioni di opportunità politica e pacificazione sociale.

Si distingue tra amnistia propria ed impropria. L'amnistia è propria se interviene prima della condanna definitiva, cioè quando il procedimento penale è ancora in corso, ed estingue il reato e ogni effetto penale che da questo scaturisce; l’amnistia è impropria se interviene dopo la sentenza definitiva di condanna e produce l’effetto di far cessare l’esecuzione della pena principale e delle pene accessorie, ma non gli altri effetti penali della condanna, come la dichiarazione di recidiva, di abitualità, di professionalità nel reato o l'impossibilità di ottenere la sospensione condizionale della pena. L’amnistia, sia propria che impropria, non estingue le obbligazioni civili nascenti dal reato, salvo che si tratti dell’obbligazione civile per la multa o l’ammenda.

L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi e non si applica, salvo diversa volontà legislativa, ai recidivi aggravati o reiterati, ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza. A norma dell’art. 79 Cost., l’amnistia è concessa con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale, e si applica ai reati commessi anteriormente alla data di presentazione del disegno di legge. L'amnistia è rinunciabile dall’imputato.

In cosa consiste la riabilitazione?

La riabilitazione estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti (art.178 c.p.). L’istituto ha la finalità di restituire al condannato quelle facoltà giuridiche che la sentenza gli ha sottratto mediante l’irrogazione di pene accessorie.

La riabilitazione può essere concessa solo se:

  • Siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è estinta; il termine è invece di otto anni se si tratta di recidivo e di dieci anni se si tratta di delinquente abituale, professionale o per tendenza;
  • Il condannato ha dato prova effettiva e costante di buona condotta;
  • Il condannato non sia sottoposto a misura di sicurezza diversa dall'espulsione dello straniero dallo Stato o dalla confisca;
  • Il condannato ha adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempierle.

In giurisprudenza si ritiene che la valutazione della buona condotta non debba limitarsi al periodo minimo, ma debba comprendere anche quello successivo, fino alla decisione sull'istanza. La concessione del beneficio è rimessa al Tribunale di sorveglianza; tuttavia, verificatesi le condizioni previste, essa costituisce un diritto del condannato e l'autorità giudiziaria ha l'obbligo di concederla.

La sentenza che dichiara la riabilitazione è revocata di diritto quando la persona riabilitata commette entro 7 anni un delitto non colposo per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni o un'altra pena più grave. La revoca è disposta dal giudice che infligge le successive condanne o, in mancanza, dal Tribunale di sorveglianza. La riabilitazione non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. La pena accessoria perpetua è dichiarata estinta quando, decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

In cosa consiste lo stato di necessità?

Lo stato di necessità è la scriminante prevista dall'articolo 54 del codice penale. Tale norma esclude la punibilità di chi ha commesso il fatto per la necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona. Perché possa dirsi sussistente uno stato di necessità è indispensabile che lo stato di pericolo non sia stato volontariamente causato dall'agente e che non sia altrimenti evitabile, nonché che l'azione lesiva, oltre che necessaria, sia proporzionata al pericolo. La dottrina prevalente ritiene che il fondamento dello stato di necessità risieda nel criterio oggettivo del bilanciamento degli interessi. In una situazione in cui un bene è comunque destinato a soccombere, l’ordinamento si disinteressa della prevalenza dell’uno o dell’altro dei beni, se si tratta di beni equivalenti; privilegia quello maggiore, invece, se essi sono di diverso valore.

Anche l’altrui minaccia di un male ingiusto, il cd. costringimento psichico, può determinare uno stato di necessità; in questo caso, del reato eventualmente commesso dalla persona minacciata risponde colui che ha posto in essere la minaccia. Lo stato di necessità non può, invece, essere invocato da chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo (si pensi al comandante di una nave, il quale non potrà invocare lo stato di necessità qualora abbia ucciso un passeggero allo scopo di mettersi in salvo sull’ultima scialuppa).

Lo stato di necessità si differenzia dalla legittima difesa per il bene tutelato (solo diritti personali) e per il fatto che il danno non viene provocato all’aggressore, ma a un soggetto terzo incolpevole.

Quali sono le cause obiettive di punibilità?

Il codice penale non dà una definizione di condizioni obiettive di punibilità. Si tratta, secondo la dottrina maggioritaria, di eventi estranei alla condotta illecita, a questa concomitanti o successivi, ma che non sono necessariamente voluti dall'agente. Da queste condizioni, ove la legge ne faccia riferimento, viene fatta dipendere la punibilità di un reato (art. 44 c.p.). Ne sono un esempio il pubblico scandalo nel delitto di incesto e l'annullamento del matrimonio nell'induzione al matrimonio mediante inganno.

Non vi è concordia in dottrina circa la collocazione delle condizioni obiettive di punibilità rispetto al reato. Secondo taluni, la condizione è un elemento del fatto-reato, sicché se non si realizza difetta un suo elemento costitutivo. Per altri, la condizione obiettiva di punibilità non fa parte della struttura del reato, il quale si deve presupporre già perfetto, ed il sopraggiungere della condizione rende semplicemente punibile il fatto (cioè applicabile la pena).

In dottrina si suole distinguere tra:

  • Condizioni obiettive di punibilità intrinseche che sono partecipi dell’offensività del reato in quanto comportano un ulteriore aggravamento dell’offesa;
  • Estrinseche che sono quelle, invece, estranee all’offensività del fatto e che con essa non hanno legami.

Cosa è il dolo e quanti tipi di dolo esistono?

Il dolo è la forma tipica della volontà colpevole, infatti esso è il criterio normale di imputazione soggettiva per i delitti, mentre gli altri criteri di imputazione, cioè la colpa e la preterintenzione, operano solo nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 42 c.p.).

Il codice penale definisce il dolo all'art. 43, secondo il quale il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione o dell'omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.

Tale definizione postula, dunque, due elementi strutturali fondamentali ai fini della presenza del dolo: la rappresentazione, cioè la visione anticipata del fatto che costituisce reato (momento conoscitivo); la volontà, ossia uno sforzo del volere diretto alla realizzazione del fatto rappresentato (momento volitivo).

Sulla base del diverso atteggiarsi e combinarsi tra loro di questi due elementi, la dottrina ha individuato varie forme di manifestazione del dolo:

  • Dolo generico (quando è richiesta solo la coscienza e volontà del fatto, non avendo alcuna rilevanza il fine perseguito dall’agente) e dolo specifico (quando la legge esige che il soggetto agisca per raggiungere un determinato fine, non è comunque necessaria per l’esistenza del reato);
  • Dolo di danno (quando l’agente ha voluto effettivamente ledere il bene giuridico protetto) e dolo di pericolo (l’agente ha voluto solo minacciare il bene protetto dalla norma);
  • Dolo d’impeto (quando la decisione di commettere il reato sorge improvvisa e viene immediatamente eseguita) e dolo di proposito (quando trascorre un rilevante lasso di tempo tra la decisione e l’attuazione della condotta criminosa);
  • Dolo intenzionale o diretto (quando la volontà ha avuto direttamente di mira l’evento tipico) e dolo eventuale o indiretto (quando il risultato della condotta, pur rappresentato, non è stato dal soggetto agente intenzionalmente o direttamente voluto);
  • Dolo iniziale (sussiste solo nel momento della condotta), dolo concomitante (persiste anche nello svolgimento del processo causale dell’evento), successivo (si manifesta dopo il compimento della condotta).

Cosa è l’indulto?

L'indulto, disciplinato dagli artt. 79 Cost. e 174 c.p., rientra tra le c.d. cause di estinzione della pena e consiste in un provvedimento a carattere generale che condona, in tutto o in parte, la pena inflitta o la commuta in altra specie di pena stabilita dalla legge. Si tratta, dunque, di uno strumento di clemenza, ispirato a ragioni di opportunità politica e pacificazione sociale.

L'indulto estingue solamente la pena principale, ma non le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna, a meno che la stessa legge non disponga diversamente. L’indulto può essere sottoposto a condizioni o a obblighi e non può essere applicato ai recidivi aggravati o reiterati, né ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo diversa volontà legislativa.

Si suole distinguere l’indulto proprio da quello improprio, a seconda che intervenga nella fase esecutiva di una sentenza irrevocabile di condanna o al momento della sentenza di cognizione. A norma dell’art. 79 Cost., l’indulto è concesso con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale, e si applica ai reati commessi anteriormente alla data di presentazione del disegno di legge.

Quando si parla di delitto aggravato dall’evento?

Il reato aggravato dall’evento è quello per il quale il legislatore prevede un aumento di pena allorché si verifichi un evento ulteriore, del quale risponde l’agente in quanto conseguenza della sua azione criminosa, prescindendo dal dolo o dalla colpa. La categoria dei reati aggravati dall’evento si fonda sul principio del versari in re illecita, cosicché è tradizionalmente inserita tra le ipotesi più significative di responsabilità oggettiva. Nell’ambito di tale categoria, è possibile individuare tre tipologie di reati: i reati in cui l’evento più grave deve essere non voluto, pena l’integrazione di una fattispecie diversa; i reati in cui è indifferente che l’ulteriore evento sia voluto o meno, in quanto è comunque accollato al soggetto; ed infine i reati in cui l’evento è necessariamente voluto, rappresentando esso la realizzazione dello scopo del reato base a dolo specifico.

Sono molteplici le figure tipiche di reati aggravati dall’evento previste dal legislatore. Si pensi al delitto di rissa in cui la pena base, prevista per la mera partecipazione alla rissa, è aggravata se si verificano gli eventi di lesione o morte; oppure al reato di omissione di soccorso, laddove il verificarsi della morte di colui che è vittima dell’omissione di soccorso aggrava la pena prevista per il reato.

Relazione tra la minore età e l’imputabilità

Il codice penale prende in considerazione ipotesi tipiche in cui l’imputabilità è attenuata o esclusa, in considerazione di situazioni in cui presuntivamente il soggetto è incapace di autodeterminarsi: la minore età è tra queste. Infatti, il legislatore fissa a 18 anni l’età in cui il soggetto presumibilmente ha raggiunto una maturità psichica tale da essere normalmente imputabile, mentre per i minorenni effettua una distinzione tra minori di quattordici anni e minori fra i quattordici e i diciotto anni. Il minore di anni 14 non è mai imputabile, perché nei suoi confronti è prevista una presunzione legale assoluta di incapacità di intendere e di volere; mentre, per il minore di età compresa tra 14 e 18 anni è prevista una presunzione relativa di imputabilità, superabile tramite la dimostrazione che egli non abbia avuto al momento del fatto sufficiente capacità di intendere e di volere. Il giudice dovrà, dunque, verificare caso per caso ed in concreto se egli abbia raggiunto un grado di maturità tale da consentirgli di comprendere il disvalore sociale del proprio agire.

Il minore riconosciuto non imputabile viene prosciolto; se risulta socialmente pericoloso, è sottoposto a specifiche misure di sicurezza (il riformatorio giudiziario o la libertà vigilata). Nel caso in cui venga accertata la maturità psichica del minore, egli godrà comunque di una diminuzione di pena.

Il potere discrezionale del giudice e la pena da irrogare

L’art.132 c.p. stabilisce che nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; egli deve indicare i motivi che giustificano l’uso di tale potere discrezionale.

Il fatto che, nell'applicazione della pena, il giudice è chiamato ad agire discrezionalmente non significa che questi può agire arbitrariamente, quanto che dovrà attenersi a criteri legalmente predeterminati (si parla dunque di discrezionalità vincolata), ravvisabili nei limiti esterni, ovvero il c.d. spazio edittale: minimi e massimi di pena, e in quelli interni, rinvenibili nell'art. 133 c.p., che sono: la gravità del reato e la capacità a delinquere e che devono essere desunti dagli indici riportati specificatamente dalla stessa norma.

Inoltre, in attuazione del principio costituzionale di motivazione obbligatoria dei provvedimenti giurisdizionali (art. 111 Cost.), la disposizione, nel riconoscere al giudice un potere discrezionalmente vincolato di quantificazione del trattamento sanzionatorio, gli impone, nel contempo, di esplicitare i criteri di legge che hanno orientato la sua scelta. Viene, così, garantito il controllo della conformità a parametri legali di un potere che non è incondizionato, ma normativamente regolamentato.

Cosa è la capacità a delinquere? Cosa si intende per la capacità criminale?

La capacità a delinquere (o capacità criminale) è l’inclinazione dell’individuo a commettere fatti in contrasto con la legge penale. Tale requisito soggettivo del reo è individuato, al 2° comma dell’art. 133 c.p., quale elemento di valutazione per la graduazione della pena ed è ancorato, quanto alla valutazione sulla sua sussistenza, ad una serie di parametri riportati specificatamente dalla stessa norma, dei quali taluni si riferiscono al reato commesso ed altri ne prescindono. Tali parametri sono: i motivi a delinquere e il carattere del reo; i precedenti penali e giudiziari e, in genere, la condotta e la vita del reo, antecedenti al reato; la condotta contemporanea o successiva al reato; le condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo (c.d. ambiente del reo).

Quali sono le pene detentive?

Il codice penale prevede tre diverse pene detentive: l'ergastolo, la reclusione e l'arresto. L’ergastolo, previsto dall’art. 22 c.p., è la più grave delle pene detentive e consiste nella privazione della libertà personale vita natural durante; è scontato in uno degli istituti a ciò destinati con l’obbligo del lavoro e dell’isolamento notturno. Il carattere perpetuo della pena è però mitigato dalla possibilità concessa al condannato all'ergastolo di poter essere ammesso al godimento del regime di semilibertà dopo avere scontato vent’anni di pena e di poter accedere al beneficio della liberazione condizionale dopo aver scontato almeno ventisei anni.

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LailaPa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale 1 e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Trentinella Francesca.
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