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Diritti del padre lavoratore

Inoltre, il padre lavoratore dipendente ha diritto a usare, entro i primi 5 mesi di vita del bambino:

  • Congedo obbligatorio di 10 giorni lavorativi in occasione della nascita del figlio;
  • Congedo facoltativo di 1 giorno, in alternativa alla madre lavoratrice e in sua sostituzione.

Il trattamento economico di questi due tipi di congedo è pari al 100% della retribuzione. Per usare il congedo occorre presentare una specifica richiesta al datore di lavoro con un preavviso di almeno 15 giorni.

Congedo parentale: Nei primi 12 anni di vita del bambino ciascun genitore può astenersi facoltativamente dal lavoro, grazie al congedo parentale. Per ogni bambino, il limite complessivo dei congedi usati da entrambi i genitori è di 10 mesi (o 11 a determinate condizioni).

Il diritto al congedo parentale spetta:

  • alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità;
  • al padre lavoratore, dalla nascita del figlio;
  • nel caso vi sia un solo genitore, per un periodo determinato.

continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi. Il congedo parentale può essere richiesto dai genitori anche contemporaneamente e il padre può assentarsi fin dalla nascita del figlio. I periodi di congedo parentale non utilizzati da uno dei due genitori non possono essere utilizzati dall'altro. Il periodo di congedo deve essere comunicato al datore di lavoro con un preavviso di almeno 5 giorni, (indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo) e all'Inps prima dell'inizio dell'assenza.

Lezione 0500

  1. Il servizio militare di leva è tuttora obbligatorio
  2. ma a condizione che il servizio militare sia sostituito da lavori socialmente utili
  3. ma a partire dal 2010
  4. ma a partire dal 2005

Il servizio militare di leva dà diritto alla conservazione del posto di lavoro

ma sì

ma con una indennità mensile per tutto il periodo della leva

sempresì, ma senza il diritto alla retribuzione per tutto il periodo della leva03. Il c.d. richiamo alle armi dà diritto alla conservazione del posto di lavoro sì, ma con una indennità mensile per tutto il periodo del richiamo sì, ma senza il diritto alla retribuzione per tutto il periodo del richiamo, ma sì, sempre, ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore04. Il servizio sostitutivo civile è equiparato al servizio militare di leva sì, ma con una indennità mensile per tutto il periodo del servizio sì, ma solo ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratoreno05. Servizio militare “La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva risolve il contratto di lavoro, [salvo diverse disposizioni delle norme corporate” art. 2111 c.c.. In caso di richiamo alle armi, al lavoratore dipendente è anzitutto garantito il diritto a conservare il posto di lavoro per tutto

Il periodo di richiamo. Al termine di questo periodo, il lavoratore che intenda riprendere la sua occupazione deve porsi a disposizione del datore di lavoro:

  • entro il termine di 10 giorni, dalla fine del richiamo, se il servizio militare ha avuto una durata non superiore ad un mese;
  • entro il termine di 15 giorni, se il servizio militare ha avuto una durata superiore ad un mese ma non superiore a sei mesi;
  • entro il termine di 20 giorni, se il servizio militare ha avuto una durata compresa tra i sei mesi e un anno;
  • entro il termine di 30 giorni, se il servizio militare ha avuto una durata superiore ad un anno.

Qualora il lavoratore non si metta a disposizione del datore di lavoro entro i suddetti termini, si considera dimissionario.

Ai lavoratori dipendenti richiamati alle armi spetta, oltre al diritto alla conservazione del posto di lavoro, anche la corresponsione di una indennità, posta a carico dell'INPS ma anticipata dal datore di lavoro. In particolare, la legge prevede che

sia corrisposta: per i primi due mesi di richiamo, un'indennità pari all'intera retribuzione civile; successivamente a tale periodo e sino alla fine del richiamo, qualora il trattamento economico militare sia inferiore alla retribuzione civile, un'indennità mensile pari alla differenza tra i due trattamenti. Per ottenere l'indennità, il lavoratore deve presentare al proprio datore di lavoro un documento dell'autorità militare o del sindaco attestante il richiamo, nonché, ogni tre mesi, un certificato della stessa autorità militare oppure del sindaco comprovante la sua permanenza in servizio militare e il grado rivestito. Ai richiamati alle armi è altresì garantito, sino alla fine del richiamo, il versamento dei contributi relativi all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia e per altre forme di previdenza obbligatoria, sostitutive o integrative di essa, nella misura dovuta.solo per un massimo di 4 ore mensili, per partecipare a riunioni sindacali o per svolgere attività sindacali. 03. Quali sono i diritti dei lavoratori in caso di richiamo alle armi? I lavoratori in prova hanno diritto alla sospensione del rapporto di lavoro e alla corresponsione di un'indennità a carico dell'INPS. Il periodo trascorso in servizio militare non viene conteggiato come anzianità di servizio. Per i lavoratori con contratto a tempo determinato, il richiamo alle armi determina la sospensione della decorrenza del termine. 04. Quando spettano i permessi sindacali retribuiti? I permessi sindacali retribuiti spettano sempre, ma in misura non inferiore a 4 ore mensili, per l'espletamento del mandato sindacale. 05. Quando spettano i permessi sindacali non retribuiti? I permessi sindacali non retribuiti spettano sempre, ma in misura non inferiore a 8 giorni all'anno, per partecipare a trattative sindacali o a congressi di natura sindacale.

in misura non inferiore a 4 giorni all'anno

03. I permessi sindacali sono ipotesi di sospensione tutelata del rapporto di lavoro, ma non sono equiparabili alla malattia o all'infortunio sul lavoro, sono equiparabili alla malattia o all'infortunio sul lavoro, sempre no, mai

04. Quali lavoratori hanno diritto ai permessi sindacali

solo i lavoratori membri di RSA o di RSU

solo i lavoratori dirigenti di RSA o di RSU

solo i lavoratori dirigenti di RSA o di RSU, designati dal sindacato esterno;

tutti i lavoratori dell'impresa;

05. Permessi sindacali

Il permesso sindacale è un istituto attraverso il quale viene concesso ai dipendenti che hanno un ruolo di responsabilità come rappresentanti dei lavoratori di poter fruire di assenze retribuite o non retribuite allo scopo di svolgere delle attività che riguardano il proprio mandato sindacale. Attività come la trattativa per un contratto, una riunione per preparare tale trattativa o

è costituita ogni singola rappresentanza sindacale, si ha diritto a due ore all'anno per ciascun dipendente e non meno di otto giorni all'anno;oltre i 3.000 dipendenti della categoria per cui è costituita ogni singola rappresentanza sindacale, si ha diritto a tre ore all'anno per ciascun dipendente e non meno di otto giorni all'anno. Durante il permesso sindacale, il lavoratore ha diritto al mantenimento del trattamento economico e normativo previsto per l'orario di lavoro. È importante sottolineare che il permesso sindacale non può essere utilizzato per scopi diversi da quelli sindacali e che il datore di lavoro non può rifiutare ingiustificatamente la richiesta di permesso sindacale. In caso di violazione dei diritti relativi al permesso sindacale, è possibile presentare un reclamo alle autorità competenti o adire alle vie legali per tutelare i propri diritti sindacali. Formattazione del testo

È costituita ogni singola rappresentanza sindacale, si ha diritto ad otto ore mensili; con più di 3.000 dipendenti della categoria per cui è costituita ogni singola rappresentanza sindacale, si ha diritto a dei permessi ogni 500 o frazione di 500 dipendenti, in aggiunta al numero minimo di cui al precedente punto, per otto ore mensili. Altri permessi sono riconosciuti ai dirigenti delle organizzazioni sindacali, a seconda di quanto stabilito nel contratto nazionale di categoria.

Lezione 05201. I periodi di aspettativa sono considerati utili ai fini dell'anzianità pensionistica del lavoratore, ma a richiesta dell'interessato, no, ma a condizione che l'attività espletata durante il periodo di aspettativa non dia luogo a trattamenti pensionistici autonomi, sempre.

02. Quali lavoratori possono usufruire dell'aspettativa per funzioni pubbliche elettive? Solo i lavoratori eletti al Parlamento nazionale al Parlamento

europeo o alle assemblee regionali solo i lavoratori dirigenti di RSA o di RSU solo i lavoratori membri di RSA o di RSU tutti i lavoratori dell'azienda 03. L'aspettativa per funzioni pubbliche elettive è un'ipotesi di sospensione tutelata del rapporto di lavoro, ma non è equiparabile alla malattia o all'infortunio sul lavoro, sempreno, maisè, è equiparabile alla malattia o all'infortunio sul lavoro 04. I periodi di aspettativa possono essere riconosciuti anche in favore di lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali, ma a condizione che l'attività espletata durante il periodo di aspettativa non dia luogo a trattamenti pensionistici autonomi, ma a richiesta dell'interessato, sempre 05. Adempimento di funzioni pubbliche elettive e cariche sindacaliL'aspettativa per l'adempimento di funzioni pubbliche, può essere richiesta dal

Lavoratore dipendente, sia pubblico che privato, che sia stato eletto in una qualche assemblea pubblica (parlamento nazionale o europeo, assemblee regionali …). È un diritto sancito dalla costituzione, art 51, il lavoratore può disporre del tempo necessario ad adempiere le sue funzioni, conservando il proprio posto di lavoro (nasce dall'esigenza di garantire a tutti l’elettorato passivo). Si tratta di una aspettativa non retribuita che non può essere negata dal datore di lavoro, tale periodo può durare per tutta la durata del mandato del dipendente. L’aspettativa per le funzioni pubbliche è utile, previa richiesta dell'interessato, ai fini pensionistici.

Lezione 05301. L'ex dipendente del cedente che ha cessato il rapporto (per licenziamento o per dimissioni) in epoca antecedente al trasferimento dell'azienda, può richiedere il pagamento del TFR solo al cedente nei confronti di cedente e cessionario entrambi.

coobbligati in solidosolo al cessionarionei confronti di entrambi, cedente e cessionario, coobbligati in solido,

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
100 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Peppetrm di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Mormile Paolo.